AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 1998

322ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Interviene il Sottosegretario per l’interno Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(1110) COSTA ed altri - Nuove norme relative all’inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3000) MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3273) PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(3419) RUSSO SPENA - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 5 novembre 1998.

La senatrice PASQUALI prospetta l’opportunità di ascoltare in apposita audizione i rappresentanti del Sindacato dei vigili del fuoco aderente all’UGL, anche con riferimento alla possibilità di inserire il personale in questione del comparto sicurezza. Segnala poi che nel disegno di legge n. 2501, presentato dai senatori Servello ed altri, era prevista una norma in questo senso: chiede pertanto che tale iniziativa sia abbinata alle altre che figurano all’ordine del giorno.

Il presidente VILLONE si riserva di adottare una decisione in proposito, una volta ascoltato anche il parere della relatrice. Fa presente tuttavia che il disegno di legge n. 3312, nonché gli altri connessi, presentano un oggetto limitato al potenziamento del Corpo e non disciplinano lo stato giuridico di questo personale.

La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO ritiene di non aver nulla in contrario a procedere all’audizione indicata dalla senatrice Pasquali, qualora si tratti di riferire direttamente ai rappresentanti sindacali l’orientamento della Commissione in relazione all’argomento in discussione.

Il PRESIDENTE dà quindi assicurazioni sulla possibilità di tenere già nella giornata di martedì 17 novembre la prevista audizione informale in un orario compatibile con i lavori parlamentari.

Si prosegue quindi con l’illustrazione degli emendamenti presentati, riferiti al disegno di legge n. 3312, assunto come testo base.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l’emendamento 1.9, il quale prevede l’incremento numerico del personale, in considerazione delle nuove funzioni attribuite al Corpo.

La RELATRICE illustra quindi l’emendamento 3.1, rivolto a rimuovere la limitazione del contingente annuo dei vigili ausiliari di leva, non sussistendo alcuna ragione ostativa dal punto di vista dell’onere finanziario.

Il senatore ANDREOLLI illustra a sua volta l’emendamento 3.0.1, che equipara il trattamento economico del personale operante nelle province autonome di Trento e Bolzano.

La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO dà conto dell’emendamento 4.0.1, il quale procede all’equiparazione dei vigili del fuoco al trattamento previdenziale di altre categorie che svolgono analoghe attività usuranti ovvero a rischio. Illustra inoltre l’emendamento 6.1. Si sofferma poi sull’emendamento 12.0.1, relativo ai profili di contabilità e di bilancio. Da ultimo chiede di conoscere quale procedura si applichi ai numerosi emendamenti presentati dalla senatrice Pasquali.

La senatrice PASQUALI risponde suggerendo per il momento di accantonare l’esame degli emendamenti da lei presentati.

Passando all’espressione dei pareri, la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO manifesta parere contrario sull’emendamento 0.1, trattandosi di materia estranea al contenuto del disegno di legge e presupponente la riforma complessiva del Corpo. Esprime altresì parere contrario sull’emendamento 1.8. Analogo parere manifesta sull’emendamento 1.3, in quanto tale iniziativa prevede un consistente incremento di oneri finanziari, secondo modalità non coerenti con il disegno di legge n. 3312; l’ultimo comma è poi già previsto nel testo del disegno di legge. Ritiene inoltre di dover condizionare il proprio avviso favorevole sull’emendamento 1.9 al reperimento di una idonea copertura finanziaria. Si rimette al Governo per l’emendamento 1.4, mentre il suo parere è contrario sull’emendamento 1.1, dal momento che esso evidenzia varie oscurità di contenuto, essendo già prevista una riserva di un terzo per l’accesso diretto dei vigili volontari, più favorevole rispetto alla quota del 25 per cento. Contrario altresì è il suo parere sugli emendamenti 1.2 e 2.1, essendo di difficile attuazione far rifluire gli adempimenti ivi previsti nel servizio sanitario nazionale. Favorevole è invece agli emendamenti 3.0.1, 5.1 e 7.1. Contrario è il suo avviso agli emendamenti 4.1 e 8.9, ad esclusione dell’ultima alinea di quest’ultimo emendamento, riguardo al quale il suo parere è favorevole, mentre si rimette al Governo per quanto attiene all’emendamento 7.0.1.

Il presidente VILLONE richiama l’attenzione sulla novità della disciplina prevista dall’ultima alinea dell’emendamento 8.9 e sulle implicazioni che essa riveste per lo svolgimento di altre attività di volontariato.

La RELATRICE fa presente che il vigile volontario non può però scegliere il momento in cui svolgere la propria opera, dovendo spesso fronteggiare situazioni di emergenza. Non va d’altronde dimenticato che la disponibilità di vigili volontari permette di ridurre gli organici del Corpo. Il presidente VILLONE mantiene tuttavia le proprie perplessità.

La RELATRICE esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 8.2, 8.6 e 8.4, favorevole è invece il proprio parere sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.5, previa riformulazione di questa proposta. E’ inoltre contraria agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, recanti ambedue normative di dettaglio; contraria è altresì all’emendamento 9.1, concernente la contrattazione decentrata.

Il sottosegretario BARBERI invita i presentatori al ritiro dell’emendamento 0.1, in mancanza il suo parere è contrario. Il riordino del Corpo è d’altronde previsto dalla legge n. 112 del 1998 insieme a quello di tutto il settore della protezione civile. Contrario è anche il suo avviso sull’emendamento 1.8 nonché sull’altro 1.3, il quale prevede un ingente onere finanziario, stimato a 500 miliardi annui; la sua contrarietà è motivata anche in relazione al meccanismo dell’assunzione diretta, mentre il contenuto del comma 2-septies è già presente nel disegno di legge del Governo. Riguardo all’emendamento 1.9 assicura che egli si adopererà per reperire la necessaria copertura finanziaria, specialmente in vista dell’esame in Assemblea. Egli concorda con le considerazioni svolte in proposito dal senatore Lubrano di Ricco, segnalando che l’esigenza di ulteriore personale deriva anche dall’apertura del nuovo aeroporto di Malpensa. Contrario è inoltre il suo parere sugli emendamenti 1.4 e 1.1, secondo le motivazioni già adotte dalla relatrice, tenuto conto che viene derogato il principio costituzionale del concorso pubblico. Contrario è altresì il suo avviso sull’emendamento 1.2. In merito all’emendamento 2.1, fa presente che l’esigenza ivi prevista dovrebbe essere perseguita in via generale, con riferimento a tutti i corpi dello Stato che al momento dispongono di un loro servizio sanitario. Favorevole è invece all’emendamento 3.1, il quale corregge una norma sostanzialmente già contenuta nella legge n. 228 del 1997. La misura recata nell’emendamento 3.0.1 è doverosa, per cui il suo parere è favorevole. Contrario è poi il suo avviso sull’emendamento 4.1, il quale avrebbe gravi conseguenze per le attività di soccorso gestite direttamente dai Vigili del fuoco. E’ favorevole all’emendamento 4.0.1, in quanto tale iniziativa parifica il trattamento previdenziale dei Vigili del fuoco a quello accordato ad altre categorie che operano in circostanze analoghe; occorre tuttavia adoperarsi per reperire una idonea copertura finanziaria, in caso contrario egli suggerirà di trasformare l’emendamento in ordine del giorno. Esprime poi parere favorevole sui successivi emendamenti 4.0.2, 5.1 e 7.1, mentre è contrario agli emendamenti 7.0.1 e 8.9, trattandosi di materia estranea ovvero avente carattere di dettaglio. Riguardo all’ultima alinea dell’emendamento 8.9, fa presente che i volontari della protezione civile già fruiscono di una provvidenza analoga; si riserva comunque di approfondire la questione ed eventualmente di proporre una riformulazione. E’ quindi contrario all’emendamento 8.6 ed anche all’emendamento 8.2, in considerazione delle sue implicazioni finanziarie, per quanto esso vada in una direzione verso la quale il Governo sta facendo ogni sforzo.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto ad una successiva seduta.


(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI - Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che sul disegno di legge n. 1388-ter, risultante da uno stralcio deliberato dall’Assemblea, la Commissione ha già svolto un approfondito dibattito. Propone pertanto di procedere senz’altro alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, indicando a questo fine la data di martedì 24 novembre.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare, convocata per mercoledì 11 novembre alle ore 8.30, con l’ordine del giorno già diramato, integrato dalle comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali.


La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312

Art. 1

Premettere il seguente articolo:
“Art. 01

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;
2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell’interno, che preveda una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all’attuale assetto organico nell’ambito del Ministero dell’interno, articolata nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell’attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;
3) disciplina dell’organizzazione e delle procedure concernenti aspetti concreti dell’attività del Corpo, mediante regolamenti in attuazione delle norme contenute nella presente legge; previsione della disciplina del rapporto d’impiego del personale del Corpo sulla base dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;
4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intese a rendere più spedita l’attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;
5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti;
6) specificazione del contesto normativo dell’attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e delle esperienze finora acquisite;
7) valorizzazione degli aspetti di autonomia in termini di efficacia ed efficienza;
8) previsione dei collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio;
9) previsione dello statuto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale strumento atto ad assicurare l’autonomia nella organizzazione del Corpo, con particolare riferimento alla modularità organizzativa, al decentramento funzionale e territoriale ed all’efficienza operativa;
10) costituzione dei vari livelli strutturali dell’ordinamento del Corpo: Ministro dell’interno, comitato amministrativo, direttore, collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire l’armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti che sono rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori);
11) previsione che l’articolazione periferica sia individuata dallo statuto, tenendo conto, di norma, della corrispondenza dell’articolazione con gli enti regionali e con gli enti locali.”

01.1 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO

01.2 (identico all’em. 01.1) ANDREOLLI
Art. 1

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 1
(Regionalizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis. A tal fine, sono istituiti i corpi regionali del vigili del fuoco, con organici a cura delle regioni. Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco transiteranno nei rispettivi corpi regionali. In base alle vacanze di organico regionale, verranno banditi appositi concorsi per l’assegnazione dei posti.

2. Conseguentemente è abrogata la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sulle norme per l’organizzazione dei servizi antincendi, l’articolo 108, comma secondo, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e gli articoli 9 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al riordino della struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

1.8 SPERONI


Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli organi costituzionali, nonchè per consentire lo svolgimento dell'attività di prevenzione e vigilanza, attualmente espletata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con prestazioni extra lavorative fuori dall'orario ordinario, straordinario e di turnazione, durante l'orario di lavoro ordinario e per i comandi provinciali delle nuove province, la dotazione organica è incrementata di complessive 9.703 unità di cui:
5.674 della V qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;
2.837 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;
1.192 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.
2-bis. In attuazione della deroga stabilita dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale si esclude dal divieto di assumere personale operativo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti recati in aumento come stabilito dal precedente comma 1 e di quelli vacanti alla data del 31 ottobre 1997, nelle qualifiche funzionali di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per periodi di 20 giorni in qualità di vigili del fuoco discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; nelle qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione della normativa vigente al momento del bando di concorso.
2-ter. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nelle calamità. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età. Tutto il personale vincitore di concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l’integrità dello stato di salute.
2-quater. Le modalità per l’assegnazione presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all’addestramento ed alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra Ministro dell’interno e organizzazioni sindacali di categoria.
2-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 mila milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni corrispondenti.
2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di 20 giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all’anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.
2-septies. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell’area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario della VIII qualifica funzionale e di direttore della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili sarà determinata successivamente alla rideterminazione degli uffici dirigenziali. Il personale del ruolo ad esaurimento già inquadrato nell’VIII qualifica funzionale, di cui all’articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione mantenendo l’ordine di ruolo e l’anzianità maturate. Per l’accesso ai nuovi profili si procede in via prioritaria mediante mobilità verticale con concorsi interni riservati al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto e al personale con almeno 5 anni di servizio nel profilo immediatamente precedente.”

1.3 MARCHETTI, RUSSO SPENA



Al comma 2, sostituire le
parole: “715 unità”, con le seguenti: “1.200 unità”; conseguentemente sostituire la tabella A con la seguente:

PROFILOLIVELLOUNITA’
Ispettore Antincendi Coordinatore40
Direttore Amministrativo22
Medico Direttore15
Funzionario Amministrativo31
Collaboratore Tecnico Antincendi40
Responsabile Amministrativo Contabile27
Capo Reparto95
Capo Squadra230
Vigile del Fuoco700
TOTALE 1200

1.9 ANDREOLLI
1.7(identico all’em. 1.9) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO


Al comma 4, sostituire le parole da: “nel profilo professionale”, fino alla fine, con le seguenti: “nei professionali dell’area di supporto tecnico-amministrativo e contabile dopo l’espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale si provvede mediante concorsi esterni.”

1.4 MARCHETTI, RUSSO SPENA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
“5-bis. Il 25 per cento dei posti vacanti negli organici del personale permanente con qualifica di vigile del fuoco sono riservati all’accesso diretto dei vigili volontari con almeno sessanta giorni di servizio.
5-ter. L’accesso diretto del personale di cui al comma precedente è regolato da apposita graduatoria da compilarsi successivamente ai corsi di formazione e previo esame di un’apposita commissione nominata con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi”.

1.1 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rideterminati gli uffici dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Nei successivi sessanta giorni devono essere nominati i dirigenti del Corpo nazionale, individuati ai sensi del predetto decreto legislativo.

5-ter. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, i dirigenti possono conferire tali funzioni al personale direttivo, sentito l'ispettore generale capo del Corpo nazionale vigili del fuoco".

1.2 MARCHETTI, RUSSO SPENA
Art. 2

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 2-bis
(Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l’assunzione nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. E’ abrogato l’articolo 21, primo comma, punto 5), della legge 13 maggio 1961, n.469, come sostituito dall’articolo 11, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 521.
2. L’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l’assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere fatto dal medico legale del Servizio sanitario nazionale, operante nel luogo ove risiede il concorrente, che rilascia certificazione degli accertamenti fatti e dei relativi risultati.
3. Entro sei mesi dal giorno dell’assunzione, l’amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve predisporre una verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali presso un medico legale del Servizio sanitario nazionale diverso da quello che ha rilasciato la certificazione degli accertamenti”.

2.1 MARCHETTI, RUSSO SPENA

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le parole: "e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contingente annuo dei vigili ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 4.000 unità".

3.1 IL RELATORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 3-bis

1. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, articolo 6, comma 2, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto ministeriale 30 marzo 1998, “Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

3.0.1 GUBERT, ANDREOLLI, TAROLLI, ROBOL, PASQUALI

Art. 4


Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. I controlli sanitari sia dell’attività che del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco sono interamente affidati al Servizio sanitario nazionale inclusi i controlli sulla somministrazione di cibi e bevande anche in ambito operativo e le verifiche medico legali ai dipendenti”.

4.1 MARCHETTI, RUSSO SPENA


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-bis
(Rivalutazione servizio operativo)

1. Per il personale delle qualifiche dirigenziali e dell'area operativa tecnica dalla V alla IX qualifica funzionale il servizio operativo è rivalutato, ai fini pensionistici, nella misura di 1/5 annuo;

2. L'aumento dei periodi di servizio, comunque rivalutati, non può eccedere complessivamente i cinque anni.

4.0.1 IL RELATORE
4.0.3 (identico all'em 4.0.1) ANDREOLLI
4.0.4 (identico all'em. 4.0.1) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO,CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-bis

1. Nei confronti dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

4.0.2 IL RELATORE

Art. 5

Al comma 4, sostituire le parole: “ai commi 2 e 3” con le seguenti: “al comma 3”.

5.1 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO,CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
Art. 6

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Le disposizioni di cui al’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa Sovvenzioni Antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendio dipendente dal Ministero dell’Interno. Le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, attiveranno, entro il 31 dicembre 1998, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3”.

6.1 IL RELATORE

Art. 7

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Al fine di contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’eventuale acquisizione delle medesime.”

7.1 MARCHETTI, RUSSO SPENA


Dopo l’articolo inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. Allo scopo di fronteggiare adeguatamente le esigenze delle unità operative, si autorizza un incremento di dotazione dell’unità previsionale di base 6.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 1998, delle unità aeree ad ala fissa della Protezione civile, come supporto nelle operazioni antincendio delle zone valutate ad alto rischio e comunque a disposizione di azioni interregionali.
2. All’onere derivante dalla spesa di cui al comma 1, valutato in lire 50 miliardi per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base n. 7.1.3.3, di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro (per l’anno finanziario 1998) all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti valutazioni di bilancio”.

7.0.1 SPERONI


Art. 8

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 8
(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, promuove lo sviluppo delle strutture volontarie sulla base dei parametri di rischio e delle esigenze operative del territorio in modo armonioso e funzionale con la diffusione delle sedi di servizio permanenti.
L’istituzione dei distaccamenti volontari è disposta con decreto del Ministro dell’interno.
2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sovrintende all’attività delle strutture volontarie, esercita il controllo amministrativo ed operativo su di esse, definendo le specifiche aree di competenza ai fini del servizio di soccorso.
3. Entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica vengono emanate specifiche norme, aventi valore di legge ordinaria, che disciplinino compiutamente l’iscrizione nei quadri e l’impiego del personale volontario secondo i seguenti criteri:
- le prestazioni del personale volontario gratuitamente fornite devono essere a tempo determinato o saltuarie e non possono costituire i presupposti per un rapporto di lavoro permanente;
- apposite disposizioni dovranno regolare lo status giuridico del personale volontario, i sistemi di reclutamento con particolare riguardo all’idoneità psico-fisica, i limiti di età per la cessazione del servizio ed i casi e le modalità di esonero dal servizio, assicurando la garanzia del contraddittorio. Tali disposizioni dovranno essere affidate nella loro gestione ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- al personale volontario del Corpo deve essere assicurata, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, la garanzia del posto di lavoro occupato e delle competenze stipendiali, anche attraverso appositi rimborsi dei datori di lavoro.”

8.9 ANDREOLLI
8.10 (identico all’em. 8.9) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO


Al comma 1, premettere il seguente comma:
“01. I distaccamenti volontari dei vigili del fuoco iscritti nei quadri dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 13, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti sul territorio a livello di comune inferiore ai 30.000 abitanti e costituiscono il nucleo fondamentale del sistema di protezione civile comunale o intercomunale ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La domanda per l’iscrizione nei quadri del personale volontario deve essere presentata presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di residenza”.

8.2 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE


Sopprimere il comma 2.
8.6 MARCHETTI, RUSSO SPENA


Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al presente articolo deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge".

8.3 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Ai soggetti che effettuano donazioni di cui al presente articolo è concesso un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente articolo non si applica l'imposta sulle donazioni».".

8.4 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale ed in attesa della chiamata alle armi, può su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo nazionale prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria".

8.5 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE


Al comma 3, sostituire le parole: “che sono aggregati” con le altre: “che possono essere aggregati”; aggiungere in fine le parole. “fuori dalla propria area di competenza.”

8.1 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE



Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 8-bis

1. I vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono reclutati fra coloro che facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) posizione regolare per gli obblighi di leva;
d) qualificazione professionale in uno dei mestieri indicati per il personale appartenente all’area operativa del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente i profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) limiti di età previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato;
f) idoneità psico-fisica e attitudinale prevista per il personale permanente;
g) residenza nell’ambito territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco ove si richiede l’iscrizione;
h) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) non aver subito condanne penali.”

8.0.1 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE



Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 8-bis

1. Il personale volontario iscritto in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di essere impiegato nel servizio di istituto, deve partecipare al corso di formazione a carattere teorico pratico secondo programmi stabiliti dal Ministero dell’interno.
2. Il mancato superamento del corso di formazione di cui al comma 1 determina la cancellazione dai quadri del personale volontario.
3. Ai fini della determinazione del limite di ottanta giorni prevista dal terzo comma dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non costituiscono richiamo in servizio temporaneo i periodi di frequenza ai corsi di formazione di addestramento.
4. Ai sensi dell’articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall’articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l’obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato.
5. L’assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al comma 4 deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge”.

8.0.2 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE
Art. 9

Aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Il personale operativo può essere impiegato in lavoro straordinario solo in caso di prolungamento del turno di lavoro per esigenze connesse al soccorso tecnico urgente, limitatamente al tempo necessario per la sostituzione del personale smontante, e in caso di emergenza per grandi interventi, disastri o calamità garantendo i periodi di riposo tra un turno e l’altro come stabilito dall’articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro.”

9.1 MARCHETTI, RUSSO SPENA

Art. 12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12-bis

1. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vengono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sulle pertinenti unità previsionali di base dal Centro di responsabilità protezione civile e servizi antincendi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1 e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati sui capitoli concernenti il fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

12.0.1 IL RELATORE