AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 22 NOVEMBRE 2000

600ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri con il seguito del dibattito sugli emendamenti al disegno di legge n. 3236, presentati dalla relatrice e pubblicati in allegato al resoconto del 15 novembre.

Il senatore D'ONOFRIO, venendo a considerare il merito delle proposte emendative illustrate dalla relatrice, osserva che la riformulazione dell'articolo 1 restringe, rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, l'ambito applicativo della disciplina. Si tratta di una restrizione che reputa incongrua. Crede infatti ragionevole estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame agli amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società controllate dal Tesoro, come anche agli amministratori delle società di interesse nazionale. Analogamente, ritiene condivisibile la previsione contenuta nel testo approvato dalla Camera, ed eliminata dalla proposta della relatrice, di applicare la disciplina in esame anche ai presidenti ed ai componenti dell'Autorità di controllo e di garanzia.

Venendo a considerare la nuova formulazione dell'articolo 4, ritiene eccessivamente generico il riferimento alle imprese esercenti comunicazioni di massa. Occorrerebbe chiarire puntualmente il tipo di impresa cui si fa riferimento e, per ogni settore, la dimensione che fa ritenere rilevante, ai fini della disciplina in esame, la gestione di simili imprese. Sempre con riferimento all'articolo 4, ritiene improprio fissare in 15 miliardi la soglia che fa considerare il patrimonio rilevante. In una economia aperta di mercato è difficile fissare soglie di ordine quantitativo, mentre sarebbe preferibile utilizzare previsioni più flessibili.
Quanto all'articolo 5, giudica eccessivamente discrezionale il potere attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di giudicare le attività economiche non aventi carattere di rilevanza. Occorrerebbe dunque a suo avviso fissare dei parametri precisi, che orientino e limitino il giudizio dell'Autorità.
Venendo a considerare l'articolo 7, rileva criticamente la posizione deteriore in cui si trovano i familiari, ed in particolare il coniuge, dell'interessato, rispetto a coloro che abbiano rapporti di convivenza o di amicizia. Nel primo caso si ipotizza una simulazione assoluta, non superabile da prove contrarie, nel secondo invece si prevede che un'eventuale simulazione delle alienazioni debba essere provata. Si tratta di un'evidente disparità, che potrebbe condurre a un trattamento privilegiato di soggetti, conviventi, dell'interessato rispetto a soggetti legati dal vincolo del matrimonio. Per evitare questa paradossale conseguenza è necessario porre tutti questi soggetti su un piano di parità accordando a tutti le medesime garanzie, in particolare sotto il profilo della tutela giurisdizionale.
Infine contesta la previsione che attribuisce ai presidenti di autorità di garanzia la scelta del gestore; si tratta di soggetti che a loro volta potrebbero trovarsi in una situazione di oggettivo conflitto di interessi nel prendere decisioni nei confronti di titolari di cariche di governo.
Nel complesso, osserva che il provvedimento in esame viene ad incidere, con previsioni di carattere generale, su una normativa rigorosa, che risale agli anni '50 e fu ispirata dal senatore Sturzo. Per parte sua non ha difficoltà ad ammettere un intervento legislativo che affronti il problema del conflitto di interessi in cui verserebbe il leader dell'opposizione, ma se si vuole porre una disciplina generale, questa deve essere più comprensiva, senza escludere fattispecie rilevanti dall'ambito di applicazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BESOSTRI segnala l'opportunità di esaurire la discussione sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Ad un rilievo del senatore TIRELLI che lamenta il modo disordinato con cui sono condotti i lavori della Commissione, il presidente VILLONE replica precisando che nella seduta di ieri aveva precisato che i lavori della Commissione sarebbero stati, nella seduta odierna, prevalentemente dedicati all'esame dei disegni di legge in materia elettorale, di quelli relativi al conflitto di interessi e dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa.

Il senatore ROTELLI, a nome della sua parte politica, chiede di riprendere nella seduta in corso l'esame dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa.

Così resta stabilito.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PASTORE illustra una serie di puntuali osservazioni sullo schema in titolo.

Con riferimento all'articolo 2 propone di inserire dopo le parole "nei rapporti con l'utenza", le parole "tra loro". Nell'ultimo periodo del medesimo articolo, rileva l'opportunità di chiarire che le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale si applicano anche nei rapporti "negoziali" tra privati. Crede inoltre opportuno eliminare, dal testo della disposizione, il riferimento all'articolo 15 della legge n. 59 del 1997 che potrebbe più opportunamente essere inserito in una nota.
Quanto all'articolo 3, ritiene opportuno, per evitare dubbi interpretativi, inserire tra i soggetti anche le società di persone e i comitati tra i soggetti previsti nel comma 1. Quanto al comma 4 suggerisce di semplificare le formalità ivi previste, ampliando il campo dei "traduttori" e sopprimendo l'ammonizione.
La previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, dovrebbe a suo avviso essere integrata per garantire una più efficace tutela della riservatezza dei dati, ad esempio inserendo la frase: "L'indicazione di cui sopra va conservata negli atti della pubblica amministrazione", mentre con riferimento all'articolo 6 osserva che il riferimento normativo contenuto nel secondo comma dovrebbe essere espunto dal testo della disposizione ed inserito in una nota.
Quanto al primo comma dell'articolo 7 ritiene inopportuno mettere su uno stesso piano le certificazioni e gli atti pubblici come potrebbe apparire e quindi inserire dopo le parole: "notai", le parole: "tutti gli altri atti", mentre, sempre con riferimento a quanto previsto dal primo comma, suggerisce di aggiungere in fine le seguenti parole: "ad assicurarne la conservazione nel tempo". Con riferimento al secondo comma del medesimo articolo chiede se tra le abbreviazioni siano ricompresi anche gli "acronimi", mentre reputa opportuno fare un espresso riferimento alle espressioni "in lingua straniera di uso comune".
Nell'articolo 13 la parola "regolamento" dovrebbe essere sostituita con l'espressione "testo unico". Ritiene inoltre opportuno chiarire che i libri, i registri e le scritture di cui si autorizza la formazione e conservazione su supporti informatici, comprendono anche i libri, i registri e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta da parte dei notai.
Venendo quindi a considerare l'articolo 21 osserva che esso reca una previsione nuova, non presente nell'ordinamento vigente, che a suo avviso potrebbe generare confusione. Reputa infatti preferibile lasciare all'interpretazione giurisdizionale e dottrinale la definizione del valore da attribuire alle scritture sottoscritte.
L'articolo 24, nel disciplinare la firma digitale autenticata, dovrebbe ribadire la piena responsabilità disciplinare del notaio per la redazione di questo tipo di atti. Osserva quindi che in materia di certificazione vi è la direttiva CE 93/99 rispetto alla quale dovrebbe essere verificata la piena conformità delle previsioni contenute in questo e in altri articoli. In particolare occorre verificare, la congruenza dell'articolo 5, secondo comma, della direttiva rispetto agli articoli 2, 8 ed 11 del testo unico; dell'articolo 8, terzo comma, della direttiva, in riferimento all'articolo 23, comma 7, del testo unico (sull'uso degli pseudonomi), dell'articolo 3, primo comma, della direttiva con riferimento all'articolo 27, del testo unico.
All'articolo 28, occorrerebbe invece chiarire la formulazione della lettera c) del comma 2 (rapporti tra "istante" e "terzo interessato"), mentre reputa opportuno non utilizzare, nel secondo comma dell'articolo 35 l'espressione "timbro" che potrebbe essere superato dall'inscrizione in atto.
Richiama quindi l'attenzione sulla formulazione del penultimo periodo del secondo comma dell'articolo 41 (veridicità e autenticità) che reca una prescrizione che dovrebbe essere resa omogenea a quanto previsto nell'articolo 45 (sola "veridicità").
Quanto all'articolo 44, ritiene che questa disposizione non faccia venir meno le prescrizioni che impongono l'esibizione dell'estratto di morte nelle pubblicazioni dei testamenti; documento questo che potrebbe essere nella pratica eliminato e sostituito sempre dall'esibizione del certificato di morte.
Nell'articolo 53 ritiene opportuno inserire un comma aggiuntivo che autorizzi le pubbliche amministrazioni a gestire più liberamente il proprio protocollo, così da permettere forme di sperimentazione informatica in vista di una piena informatizzazione della gestione degli archivi, inserendo una espressione del tipo: "La loro protocollazione può comunque avvenire con sistemi informatici, ancorché non protetti".
Infine, all'articolo 77 ritiene escludere dall'elenco delle norme abrogate, l'articolo 32 della legge n. 241 del 1990 che riduce il numero dei testimoni negli atti notori da 4 a 2 (mentre con riferimento all'articolo 78 avanza perplessità sulla formulazione della lettera b).
Più in generale rileva la complessità del meccanismo previsto della redazione di un testo unico avente natura mista. In proposito riterrebbe preferibile adottare il testo unico sotto forma di decreto legislativo prevedendo, laddove necessario, una puntuale indicazione delle materie da delegificare.

A quest'ultimo rilievo il sottosegretario CANANZI replica osservando che il testo unico misto ha un valore meramente ricognitivo delle modifiche introdotte a livello sia legislativo che regolamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta pomeridiana di oggi saranno esaminati, nell'ordine i disegni di legge in materia elettorale (A.S. 3812 e connessi), i disegni di legge sul conflitto di interessi (A.S. 3236 e connessi) e lo schema di testo unico sulla documentazione amministrativa (atto n. 772).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.