TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 15 APRILE 1997


94a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dott. Giuseppe Proietti, dirigente dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C13a, 0009°)
Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, in relazione ai disegni di legge nn. 64, 149 e 422
(R047 000, C13a, 0003°)
Il sottosegretario BORDON ricorda prioritariamente la ricaduta ambientale dei vincoli posti dalle leggi «Bottai» e «Galasso», che ricoprono oramai il 48 per cento del territorio nazionale e comportano una concertazione con il Ministero dell'ambiente laddove riguardino territori interessati da opere soggette a valutazione di impatto ambientale. La materia vede le regioni compartecipi delle funzioni inerenti al governo del territorio, ma occorre mantenere separata tale competenza programmatoria da quella di tutela: un riordino della questione potrebbe comportare l'apprestamento per l'utenza di uno «sportello unico» per tutte le autorizzazioni; deferire però alle autonomie locali un apposito livello di tutela non soltanto attenterebbe al principio di uniformità di trattamento tra diverse parti del territorio nazionale, ma rischierebbe di affidare delicate questioni di salvaguardia ambientale ad un organo elettivo troppo vicino agli interessi in gioco.
Il processo di adempimento della «legge Galasso», mediante la redazione in via surrogatoria dei piani paesistici di competenza regionale, si fermerebbe dinanzi alla possibilità per le regioni di modificare nuovamente gli atti così emanati dal Ministero: piuttosto che creare un doppio livello di tutela, sarebbe invece opportuno rendere tutti i livelli amministrativi compartecipi della questione mediante una sede di codecisione per lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Concorda infine sulla necessità di anticipare il momento della verifica, in quanto un controllo posteriore comporta la possibilità di frustrare procedure onerose con l'apposizione di un vincolo che si sarebbe potuto evitare compartecipando alla decisione iniziale.
Ha quindi la parola il dottor Proietti, dirigente dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesistici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il dottor PROIETTI dichiara che il Ministero guarda con favore a procedure semplificate ed interlocutori certi in materia di valutazione di impatto ambientale: rendere il Ministero dell'ambiente referente unico di tutti i soggetti pubblici e privati consentirebbe di superare l'attuale regime della doppia richiesta, rivolta sia al Dicastero dell'ambiente che a quello dei beni ambientali. All'interno della procedura, però, non si può omettere di ascoltare il soggetto deputato alla salvaguardia paesaggistica, visto che il Ministero per i beni culturali e ambientali si occupa di quel contenitore delle testimonianze storiche del Paese (tutelato dall'articolo 9 della Costituzione) che è rappresentato dal paesaggio antropizzato.
Salvare le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali non basta, se si ha l'opportunità di superare l'attuale separatezza di procedimenti istruttori tra i Ministeri dell'ambiente e dei beni ambientali: occorre però coinvolgere l'efficace struttura decentrata di quest'ultimo Ministero, organizzata da un secolo nelle Sovrintendenze territoriali che rappresenterebbero un utile supporto alla valutazione di impatto ambientale. L'individuazione dei criteri di verifica, quando riguardano le presenze archeologiche ed i valori paesaggistici delle aree interessate dall'opera, dovrebbe non essere esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente; neppure l'incremento da 90 a 120 giorni del termine per la conclusione della procedura appare condivisibile, essendo necessario recuperare efficacia anche sui tempi in cui si conclude l'istruttoria, prendendo esempio dall'abbattimento dei tempi di pronuncia delle Sovrintendenze che si sono ridotti ad una media di 38 giorni.
Quanto al doppio livello di tutela, concorda con il Sottosegretario nel sottolinearne i pericoli: a differenza della «legge Bottai» sui beni archeologici, che prescinde dagli strumenti urbanistici, la «legge Bottai» sui beni paesaggistici la «legge Bottati» e la «legge Galasso» si atteggiano diversamente in rapporto ai soggetti titolari delle funzioni programmatorie: anzi, anche alcune funzioni di tutela sono state delegate alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ed alcune regioni hanno subdelegato tali funzioni agli enti locali. Ne consegue una duplicità di competenze in capo allo stesso tipo di organi, che da un lato autorizzano modifiche territoriali e dall'altro sono competenti a controllare la compatibilità ambientale delle stesse: non può non ravvisarsi in tutto ciò un potenziale conflitto di interessi che va a discapito delle esigenze di tutela dell'ambiente.

Si apre il dibattito con interventi e quesiti da parte dei senatori.

Il senatore CAPALDI, appprezzata la disponibilità del sottosegretario Bordon in merito all'ipotesi di istituire uno «sportello unico», sottolinea la valenza di un nuovo sistema che veda un unico referente seguire l'evoluzione di un progetto fin dalla sua prima elaborazione, ma riconosce altresì che tale punto di arrivo presuppone da una parte un notevole salto di qualità culturale e, dall'altra, il superamento di tradizionali schematismi amministrativi. A suo avviso, il punto di svolta potrebbe essere rappresentato dalla considerazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in un'ottica non più di vincolo e ostacolo bensì di accelerazione, nel senso che i progetti sottoposti a tale procedura che siano nel contempo oggetto di tutela paesaggistica possano essere sottoposti ad un unico procedimento, una volta individuato un efficace meccanismo di collegamento tra Ministero dell'ambiente e Ministero per i beni culturali e ambientali. Dichiara infine di prendere atto con favore dei dati forniti dal dottor Proietti.

Il presidente GIOVANELLI, rilevata l'importanza del ruolo svolto dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle Sovrintendenze in materia di tutela paesaggistica, attività che dal punto di vista ambientale ha una valenza del tutto corrispondente a quella delle azioni di tutela e difesa dall'inquinamento, esprime l'avviso che tale competenza continui a spettare allo Stato, anche nell'ipotesi di un assetto modificato in senso federalista. Con esplicito riferimento alla valutazione di impatto ambientale, occorre comunque prendere atto dell'inopportunità di istituire nuove strutture in presenza di organismi che, diversamente articolati, potrebbero offrire grandi potenzialità riguardo all'obiettivo di tutela dell'ambiente nel suo complesso. In altri termini, l'individuazione di un referente unico sul piano della responsabilità politica a fronte di una integrazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Sovrintendenze potrebbe rappresentare l'esempio di una modifica strutturale idonea a consentire che la procedura di valutazione di impatto ambientale assorba tutti i pareri e le autorizzazioni attualmente previsti. In ogni caso, la considerazione che la parte di territorio interessata alla tutela paesaggistica rappresenti ben il 48 per cento impone certamente un maggiore coordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali sia con gli altri Ministeri che agiscono sull'ambiente sia, a livello decentrato, con gli enti locali.

Il relatore IULIANO chiede se sia praticamente percorribile l'ipotesi di attuare uno «sportello unico» per le autorizzazioni.

Il sottosegretario BORDON nel ricordare per completezza di informazione che ogni anno vengono all'esame delle Sovrintendenze 130.000 progetti e che di essi solo l'1,6 per cento ha il diniego di nulla osta, ribadisce il proprio convincimento circa la necessità che le procedure vengano unificate a condizione che nella fase finale della decisione venga prevista la piena partecipazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dichiara infine la volontà e l'interesse di tale Dicastero a continuare la riflessione sui temi emersi nella presente audizione.

Il dottor PROIETTI, nel ricordare il caso di alcuni progetti redatti da membri esterni delle commissioni edilizie integrate che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale, non hanno avuto il nulla osta della Sovrintendenze, paventa il rischio che la polverizzazione del controllo possa preludere a fenomeni di dubbia legittimità che nei fatti vanificherebbero il controllo stesso.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare a sua volta la disponibilità a tenere un rapporto più costante con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,35.