312a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino
(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 luglio 1998 e rinviato nella seduta del 15 settembre 1998.
Interviene nella discussione generale il senatore MIGLIO, dichiarandosi anzitutto d'accordo sui contenuti di merito sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia egli intende svolgere alcune considerazioni circa la capacità di modifica di alcuni statuti speciali da parte di leggi statali, anche di rango costituzionale. Al riguardo osserva che prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea costituente, furono concessi tre statuti speciali di autonomia, rispettivamente per le regioni Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia, introducendosi allora per la prima volta nell'ordinamento lo stesso concetto di regione. Quella operazione fu dovuta essenzialmente alla scelta di pervenire a una sorta di armistizio con le popolazioni locali in seguito a rapporti di natura bellica, che interessavano la Sicilia per l'azione di formazioni militari irregolari indipendentiste, la Valle d'Aosta per la presenza di reparti militari francesi facenti capo al generale De Gaulle e il Trentino Alto Adige per l'intensità e la diffusione di atti di ribellione e di formazioni armate. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l'Assemblea Costituente fu appositamente riconvocata, nel mese di febbraio del 1948, per incorporare nell'ordinamento costituzionale gli statuti speciali di quelle tre regioni. La successione degli eventi appena riassunti denota a suo avviso la differenza di condizione giuridica tra gli statuti speciali delle tre regioni in questione, ai quali per certi versi potrebbe essere assimilato quello della regione Sardegna, e lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, successivamente adottato. Nei casi esaminati, infatti, gli statuti hanno tutte le caratteristiche di un armistizio ovvero di un piccolo trattato di pace, nel caso del Trentino Alto Adige come parte di un trattato di pace più ampio con le potenze vincitrici del conflitto mondiale. Se ne ricava che i tre statuti speciali sono fuori della Costituzione e sono stati assunti nell'ordinamento costituzionale per un atto successivo e distinto dell'Assemblea Costituente, istituto che in generale e in linea di principio non può essere considerato come un lavacro che rinnova tutto l'ordinamento preesistente. Anche nel caso italiano, infatti, fu chiaro sin dall'origine che l'Assemblea Costituente non aveva il compito di riconsiderare complessivamente lo Stato, ma di modificare l'ordinamento in senso democratico. Ritenuta pertanto la natura di contratto sinallagmatico degli statuti speciali delle regioni Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia, ogni successiva modifica implica necessariamente, a suo parere, la consultazione delle popolazioni locali, mediante un referendum popolare limitato a ciascun territorio regionale.

Il presidente VILLONE ringrazia il senatore Miglio e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sui residui emendamenti riferiti all'articolo 3, il relatore VILLONE pronuncia un parere contrario in merito al 3.1, da lui ritenuto eccessivo. Si dichiara invece favorevole al 3.100, mentre esprime un parere contrario sul 3.3/1 e sul 3.3, nonché sul 3.8. Il suo parere è invece favorevole per gli emendamenti 3.100, 3.2 (sul quale peraltro chiede una valutazione al rappresentante del Governo), nonché sugli emendamenti 3.4, 3.11 e 3.14. Per gli emendamenti 3.10, 3.15 e 3.16 si rimette alla valutazione del Governo. Quanto al 3.13, ritiene che possa considerarsi compresa, nella categoria degli esperti, anche la professione di notaio.

Il ministro BASSANINI concorda con le valutazioni del relatore, si dichiara disponibile ad invertire l'ordine di individuazione delle categorie di esperti, premettendo quelli non provenienti da amministrazioni pubbliche, considera senz'altro compresi tra gli esperti anche i notai, dei quali ricorda la preziosa collaborazione al Governo per una delle riforme più innovative dei tempi recenti, concernente la validità giuridica degli atti e dei negozi compiuti in via informatica. È favorevole all'emendamento 3.4, purché sia completato con il riferimento al livello dirigenziale generale e si integri la parte successiva della disposizione con l'indicazione del dirigente quale dirigente generale. Al riguardo propone l'emendamento 3.300. Quanto agli emendamenti 3.11 e 3.4, condivide il giudizio positivo del relatore, considerandoli opportuni e utili. Si dichiara contrario, invece, agli emendamenti 3.10, 3.15 e 3.16; per quest'ultimo caso, osserva che una dotazione provvisoria di personale è necessaria per iniziare l'attività. Condivide infine i pareri del relatore per gli emendamenti non espressamente citati.

Il senatore ROTELLI, quindi, si riserva di proporre in Assemblea un emendamento diretto ad invertire l'ordine di indicazione di categorie di esperti, anteponendo quella di provenienza non necessariamente pubblica.

Si procede alle votazioni.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.3 è ritirato dal proponente. Esso è fatto proprio dalla senatrice PASQUALI che lo modifica in ragione del subemendamento 3.3/1. Posto in votazione, l'emendamento non risulta accolto.

Il senatore PASTORE, preso atto della dichiarazione del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.13.

È quindi approvato l'emendamento 3.2, nonché l'emendamento 3.100.

L'emendamento 3.8 è ritirato dalla senatrice PASQUALI.

Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula l'emendamento 3.4, nel senso indicato dal ministro Bassanini.

La Commissione approva l'emendamento 3.4 (nuovo testo).

Quanto all'emendamento 3.10, la senatrice DENTAMARO insiste nella proposta, considerando più congrua la dimensione indicata per l'ufficio di segreteria. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

È quindi posto in votazione, e approvato, l'emendamento 3.300 del Governo.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 3.15 e 3.16.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.200, 3.11 e 3.14, nonché l'articolo 3 nel testo modificato.

Il ministro Bassanini propone di modificare l'emendamento 5.0.1, già accolto precedentemente, in termini di coordinamento, nel senso che il Governo provveda ad emanare un testo unico, di natura compilativa, dalle norme vigenti in materia, senza alcun riferimento ad atti di delegazione.

La Commissione conviene.

L'emendamento 6.0.1 è ritirato dalla senatrice DENTAMARO.

Sull'emendamento 7.100, il RELATORE esprime un parere favorevole. La Commissione approva l'emendamento.

È quindi approvato l'emendamento 7.0.100, con l'avviso favorevole del relatore VILLONE.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'allegato 1, precedentemente accantonati.

È approvato l'emendamento 1.All.1.30, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo.

Quanto agli emendamenti soppressivi riferiti all'allegato 1, il senatore SCHIFANI illustra l'emendamento 1.All.1.17, rammentando che si tratta di una normativa recente, che prevede procedure autorizzative non particolarmente complesse e rivolte ad assicurare la competenza professionale dei consulenti, in un settore critico per gli interessi della collettività.

Il ministro BASSANINI riconosce che in materia non sussiste una reale necessità di semplificazione, dichiarandosi favorevole all'emendamento.

Nello stesso senso si pronuncia il relatore VILLONE.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 1.All.1.17 e 1.All.1.28, di contenuto identico.

In merito agli emendamenti soppressivi del procedimento n. 31, il senatore SCHIFANI precisa che si tratta di un'attività di tipo didattico, e non già di un'attività di impresa.

Il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione.

Il relatore VILLONE esprime un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI motiva il suo voto favorevole, precisando che l'emendamento è fondato sulla preoccupazione di non incidere negativamente sulla competenza professione delle scuole.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 1.All.1.18 e 1.All.1.29, di contenuto identico.

Quanto all'emendamento 1.All.1.27, il ministro BASSANINI precisa che si tratta di semplificare esclusivamente il procedimento di concessione in uso, ferma restando la disciplina sostanziale e in particolare il vincolo apposto sugli immobili.

Il senatore BESOSTRI pone interrogativi sulla possibile, mancata considerazione di enti religiosi non cattolici.

Il senatore PASSIGLI si sofferma sui beni vincolati appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformati in enti di diritto privato con la conseguenza che quei beni, ancorché vincolati, sono divenuti alienabili. Al riguardo, chiede chiarimenti sulla possibilità di trasferire le relative compentenze alle Sovrintendenze.

Il senatore ROTELLI comunica che in sede di parere parlamentare sullo schema di decreto recante il riordino del Ministero per i beni culturali è stata affrontata la questione sollevata dal senatore Passigli.

Il ministro BASSANINI si riserva di compiere una verifica in merito ai quesiti posti dai senatori Besostri e Passigli.

La senatrice DENTAMARO paventa possibili discriminazioni, per effetto della semplificazione procedimentale, tra le diverse associazioni di volontariato che potrebbero essere di volta in volta interessate.

La senatrice BUCCIARELLI osserva che la legge n. 390 del 1986 è citata anche nel procedimento n. 1, il cui oggetto appare parzialmente sovrapposto a quello del procedimento n. 37.

Il ministro BASSANINI riconosce l'incongruenza e ritiene opportuno sopprimere il n. 37.

È quindi approvato, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 1.All.1.27.

L'Allegato 1 è approvato nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'Allegato 3.

Sull'emendamento 5.All.3.1, il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che un intervento di riordino potrebbe incidere su fattispecie penali.

Il relatore VILLONE ed il ministro BASSANINI escludono senz'altro tale possibilità.

L'emendamento è ritirato dal proponente, con la riserva di riconsiderare la proposta per la discussione in Assemblea.

Viene quindi approvato l'emendamento 5.All.3.3. Di conseguenza sono approvati gli Allegati 2 e 3 con le modifiche accolte.

Si conviene anche di modificare, per ragioni di coordinamento, il titolo dell'Allegato 3, sostituendo la parola «riordino» alla parola «codificazione».

Il senatore PINGGERA presenta e illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3506 «Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998»

impegna il Governo,

a provvedere in occasione della semplificazione dei procedimenti di iscrizione a ruolo di procedimenti giudiziari civili, amministrativi, penali e in materia fiscale, di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, del procedimento in camera di consiglio e di affari non contenziosi e similari tutti, e in occasione della semplificazione dei procedimenti di rilascio di copie di atti e di sentenze in tutte le dette procedure, ad abolire le marche da bollo per la riscossione dell'imposta di bollo per atti giudiziari, ad abolire le marche per diritti di cancelleria, e ad abolire le marche per diritti di copia e similari, e ad abolire il pagamento delle spese di notifica ed affini sostituendo la riscossione di tali imposte, tasse, diritti e spese, con un unico versamento a scaglioni a seconda del valore della causa, e con esenzione delle cause fino ad una soglia di valore da fissare».
0/3506/1/1
Pinggera

La senatrice DENTAMARO presenta e illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che

tra i procedimenti da semplificare di cui all'Allegato 1 sono compresi quelli per le concessioni o locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di soggetti diversi, di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390,

impegna il Governo,

a prevedere che il procedimento semplificato assicuri comunque il rispetto della par condicio fra una pluralità di enti o istituti richiedenti la concessione o locazione».
0/3506/2/1
Dentamaro, Pastore, Schifani, Pasquali

Il ministro BASSANINI accoglie entrambi gli ordini del giorno.

È quindi approvato l'emendamento Tit.1.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche definite nel corso dell'esame.

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Si procede alla trattazione dell'articolo 15, contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore.

Il sottosegretario BETTINELLI propone di sopprimervi il comma 3, da lui ritenuto inopportuno. Concorda il relatore VILLONE.

Il senatore PASTORE suggerisce modifiche formali al comma 1 e al comma 2, accolte dal relatore.

Viene quindi approvato l'articolo in esame, in un testo modificato, quale articolo 14 del disegno di legge (emendamento 14.100). Sono dichiarati decaduti, ovvero preclusi o assorbiti, gli emendamenti originariamente riferiti all'articolo 14 del disegno di legge n. 3015.

Quanto all'articolo 16 contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore, quest'ultimo ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei deputati è configurato un sistema sanzionatorio molto severo conseguente alle indagini e agli accertementi della Commissione di garanzia. Una volta eliminati i poteri di indagine e di accertamento diretto da parte della Commissione, le sanzioni più severe già considerate nel testo della Camera dei deputati dovrebbero a suo avviso conseguire a condanne penali definitive.

In risposta a un quesito del senatore PELLEGRINO, il relatore precisa che per i casi in cui non vi sia una connessione con un illecito penale definitivamente sanzionato, si applicherebbero le altre misure previste dalla legge.

Il sottosegretario BETTINELLI condivide l'impianto dell'articolo in esame, ma suggerisce di eliminare il limite dell'entità minima della pena essendo sufficiente a suo avviso il presupposto di una condanna definitiva per i reati considerati, che dovrebbero essere estesi a quelli contro il patrimonio.

Concorda in tal senso anche il senatore BESOSTRI, che inoltre invita a non adottare misure discriminatorie.

Il senatore PASTORE ricostruisce il sistema sanzionatorio finora definito e invita a una riflessione ulteriore sulle altre misure, particolarmente severe, proposte con l'articolo in esame elaborato dal relatore.

Il relatore VILLONE, quindi, precisa che le sanzioni in questione hanno comunque un fondamento nei casi di dichiarazioni infedeli o fraudolente, in conformità a un indirizzo già presente nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3234

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché a quelle ulteriori il cui termine di attuazione scade entro il 1998».
1.1
Pasquali, Magnalbò

Al comma 3, sostituire le parole: «comprese nell'elenco di cui all'allegato B» con le seguenti: «comprese negli elenchi di cui agli allegati A, B, C e D».
1.3
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 3, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».
1.2
Pinggera

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «enunciati nelle lettere b), e), f) e g)» con le seguenti: «enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h)».
3.1
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183» con le seguenti: «Resta fermo il disposto degli articoli 11, 13 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonchè dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».
4.2
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza possono indirizzare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1».
4.1
Lubrano di Ricco

Art. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonché la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze. 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».
5.0.1
Speroni

Art. 6.

Al comma 1, dopo la parola: «emanare,» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
6.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, dopo la parola: «emanare,» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3».
6.1 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.2
Fumagalli Carulli, Mundi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tra le materie per cui è prevista l'emanazione di testi unici compilativi, di cui al comma precedente, hanno carattere prioritario la sicurezza e le condizioni di lavoro.
1-ter. Per tali materie è obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza Stato-regioni. In tutti gli altri casi la richiesta di pareri è facoltativa».
7.1
Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea)

1. La parte dell'ultimo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, dopo la parola “aviosuperficie” è sostituita dalla seguente: “Se il volo è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'accordo di Schengen, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo”.
2. La parte dell'ultimo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, dopo la parola “aviosuperfici” è sostituita dalla seguente: “Se il volo proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o che non abbia dato attuazione all'accordo di Schengen, gli occupati debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo”.
3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. La norma del precedente comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno stato che applichi il trattato di Schengen, a condizione di reciprocità e purchè non vi ostino gli stati il cui spazio aereo venga attraversato”».
7.0.1
Speroni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 13 della legge n. 128 del 1998, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Tenendo conto dei tempi necessari per adottare i provvedimenti delegati o autorizzati dalla legge comunitaria, la suddetta relazione introduttiva dà conto anche delle direttive non inserite il cui temine di attuazione scade nell'anno successivo a quello di presentazione della legge comunitaria, nonché delle direttive per cui il Governo ha stabilito di non adottare specifici atti di recepimento ritenendo che l'ordinamento sia già conforme”».
7.0.2
Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13 della legge n. 128 del 1998, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il Governo correda la relazione introduttiva della legge comunitaria di una scheda che ne illustra i profili di conformità con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già previsto per i profili di copertura degli oneri di bilancio”».
7.0.3
Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13 della legge n. 128 del 1998 aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Il Governo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge comunitaria, presenta un'unica relazione annuale comprendente le relazioni semestrali di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, sul procedimento normativo comunitario, la relazione annuale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 86 del 1989, sull'attività del Consiglio d'Europa e dell'UEO, nella prospettiva dell'unificazione.
3-ter. Sono abrogate le disposizioni richiamate al comma precedente”».
7.0.4
Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 59 del 1997, sono aggiunte le parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge n. 86 del 1989 e successive modificazioni».
7.0.5
Pasquali, Magnalbò

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 86 del 1989 è sostituito dal seguente:

“8. Alla relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa”.
7.0.6
Pasquali, Magnalbò

Art. 8.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale, omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa”».
8.0.1
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-....

1. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (Relazione annuale al Parlamento) 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) sugli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) sull'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e sull'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso”».
8.0.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché dei regolamenti comunitari».
8.0.3
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «venti giorni» sono inserite le seguenti: «; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».
8.0.4
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86».
8.0.5
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Ulteriori esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; disposizioni in materia di prodotti risultanti dalla lavorazione del legno e del sughero)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e non costituiscono rifiuti gli scarti risultanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili di legno, quali cortecce, segatura, cippato, scarti di segagione, taglio, sfogliatura, tranciatura del tronco e taglio a misura, nonchè gli scarti derivanti dalla lavorazione del sughero, a condizione che il legno e il sughero da cui gli scarti derivano non siano stati in precedenza trattati con prodotti conservanti, vernicianti o collanti.
1-ter. I prodotti risultanti dalla lavorazione del legno e del sughero di cui al comma precedente rientrano tra i rifiuti individuati dai codici 030101, 030102 e 030103 del Catalogo Europeo dei Rifiuti qualora non vangano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione e di consumo».
8.0.6
Pinggera

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto il seguente periodo: «In particolare può imporre che il magazzinaggio del sangue avvenga in contenitori adeguatamente refrigerati».
8.0.12
Guerzoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto il seguente periodo: «In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati».
8.0.12 (Nuovo testo)
Guerzoni

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di lavoro notturno, informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b) prevedere che la normativa si rivolga a tutte le lavoratrici sia del settore privato che nel settore pubblico;
c) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;
d) prevedere che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva;
e) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
f) prevedere che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato:

1) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre se coniuge o convivente con la stessa;
2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio di età inferiore a dodici anni;
3) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 30 giorni».
9.1
D'Alessandro Prisco, Piloni, Ssmuraglia, Pelella, Duva

Al comma 1, capoverso, nel comma 1 dopo le parole: «dall'inizio» inserire le seguenti: «della sesta settimana».
9.13
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino ad un mese dall'avvenuta interruzione di gravidanza».
9.11
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 2, capoverso, nella lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dalla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);»
9.2
Ripamonti, Lubrano Di Ricco, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera b) sostituire la parola: «ed» con la seguente: «od».
9.12
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d) nel n. 1), sostituire le parole: «o convivente con la stessa» con le seguenti: «con ella convivente».
9.7
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d) nel n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che entrambi siano occupati».
9.8
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore a dodici anni che vive con lui;».
9.9
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera d) nel n. 3), sostituire le parole: «che abbia a proprio carico» con le seguenti: «conviventi con».
9.3
Ripamonti, Lubrano Di Ricco, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «dall'inizio» inserire le seguenti: «della sesta settimana».
9.10
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva».
9.4
Ripamonti, Lubrano Di Ricco, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere che, per i casi di esonero dalla prestazione di lavoro notturno di cui alla lettera d), debba essere prevista una verifica con le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in assenza, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti maggiormente rappresentative».
9.5
Ripamonti, Lubrano Di Ricco, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia corredata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per stabilire l'idoneità dei lavoratori interessati;
e-ter) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;
e-quater) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonchè la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), per le lavorazioni che comportano rischi particolari».
9.6
Ripamonti, Lubrano Di Ricco, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.
10.1
Marchetti, Cò

Sostituire il comma 1, alinea e lettera e), con le seguenti proposizioni:

«1. Il sistema ferroviario italiano è improntato all'Alta Capacità; pertanto l'interoperabilità sarà informata ai seguenti criteri:

a) fino a una diversa decisione derivante dalla possibilità di una sovrabbondante offerta di «tracce orarie, dalla capacità dei nodi di smaltire un ulteriore traffico senza danneggiare i prioritari servizi pendolari e merci, da una valutazione sugli effetti di bilancio per le imprese ferroviarie che espletano servizio pubblico, non è consentito la liberalizzazione del mercato ferroviario;
b) il Governo valuterà la possibilità di un'apertura parziale per il trasporto merci, in particolare combinato, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
c) interoperabilità è finalizzata alla armonizzazione delle norme tecniche ed amministrative e di sicurezza affinché le frontiere non siano di impedimento al trasporto ferroviario;
d) in questo senso il Governo presenterà in sede comunitaria le proposte di modifica che si riterranno opportune».
10.3
Marchetti, Cò

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) la cui applicazione può compromettere l'efficacia economica del progetto».
10.2
Marchetti, Cò

Art. 12.

Al comma 1, lettera a), al n. 2), sopprimere le seguenti parole: «in maniera sostanziale».
12.1
Lubrano Di Ricco

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «una somma non inferiore a lire un milione cinquecentomila e non superiore a lire nove milioni» con le seguenti: «una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinquemilioni».
12.2
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.
13.1
Giovanelli, Capaldi

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «di competenza statale» inserire le seguenti: «o regionale o provinciale».
13.2
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

g) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dai commi precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori”;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7”».
13.0.1
Preda, Piatti, Bettamio, Bedin, Scivoletto, Pardini, Saracco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. È altresì escluso dal campo di applicazione del presente decreto qualsiasi sostanza od oggetto che, pur rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C”».
13.0.2
Tarolli, Andreolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni per iniziative di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, e cultura compresa quella musicale.
2. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione Europea.
3. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Iniziativa Centro Europea, Unione Europea Occidentale e NATO), sono promosse dal Ministero degli Affari Esteri.
4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri«.
13.0.3
Duva, D'Urso, Conte, Occhipinti, De Carolis, Rrescaglio, Robol, Pinggera

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. Sono abrogate con effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni che impediscano, ostacolino o limitino l'importazione, la detenzione ed il commercio di prodotti di qualsivoglia natura provenienti dai paesi dell'Unione Europea e conformi alla normativa comunitaria.
2. Soltanto per ragioni igienico-sanitarie possono essere introdotte limitazioni temporanee e per zone specifiche del territorio nazionale alla commercializzazione di prodotti determinati con origine in Paesi terzi nominativamente individuati.
3. I provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma debbono individuare i trattamenti, la presenza di agenti patogeni o la composizione dei prodotti che ne impediscano la commercializzazione dei prodotti nello Stato od in alcune sue parti, nonchè la verifica periodica della sussistenza delle ragioni ostative al loro libero commercio».
13.0.4
Murineddu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo, da emanarsi con decreto ministeriale».
13.0.5
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte le seguenti parole: «o siano destinati ad uno Stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modificazioni».
13.0.6
Il Relatore

Nell'allegato «A», sopprimere la seguente direttiva: «95/46/CE».
1.All.A.2
Fumagalli Carulli, Mundi

Nell'allegato «A», inserire la seguente direttiva:

«96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».
1.All.A.1
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato «A», sopprimere la direttiva 97/66/CE.
1.All.A.3
Il Governo

Nell'allegato «A», inserire le seguenti direttive:

«97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.
97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.
98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.
98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine».
1.All.A.4
Il Governo

Nell'allegato «B», inserire la seguente direttiva:

«96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quardo sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».
1.All.B.1
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato «B», inserire le seguenti direttive:

«97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica».
1.All.B.2
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato «B», inserire la seguente direttiva:

«97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio».
1.All.B.3
Il Governo

Nell'allegato «C», sopprimere le seguenti direttive:

«97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica».
3.All.C.1
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato «C», sopprimere la direttiva 97/51/CE.
3.All.C.2
Il Governo

Nell'allegato «C», inserire la seguente direttiva:

«98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura».
3.All.C.3
Il Governo

All'allegato «C», sopprimere la direttiva 97/53/CE.
3.All.C.4
Il Governo

Nell'allegato «D», inserire le seguenti direttive:

«97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.
97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).
97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
98/3/CE: direttiva della Commissione, del 15 gennaio 1998, che adegua al processo tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.
98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.
98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.
98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
98/22/CE. direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.
98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni nella direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.
98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/39/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/40/CE: direttiva della Commissione, del 9 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.
98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità».
4.All.D.1
Il Governo

Nell'allegato «D», inserire le seguenti direttive:

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento, le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).
98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Conisglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità e che escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».
4.All.D.2
Il Governo


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3506

Art. 1.

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 28).
1.All.1.17
Schifani


1.All.1.28 (identico all'em. 1.All.1.17)
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 31).
1.All.1.18
Schifani


1.All.1.29 (identico all'em. 1.All.1.18)
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato 1, al n. 35), sostituire le parole: «articolo 126», con le seguenti: «articoli 126 e 128».
1.All.1.30
Guerzoni

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 37).
1.All.1.27
Lubrano Di Ricco

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».
3.1
Lubrano Di Ricco

Nell'emendamento 3.3, sopprimere la parola: «anche».
3.3/1
Lisi

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le seguenti: «anche a riposo».
3.3
Lubrano Di Ricco

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati dello Stato», inserire la seguente: «notai».
3.13
Pastore

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costituzionali» inserire le seguenti: «e della pubblica amministrazione».
3.2
Lubrano Di Ricco

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dei rispettivi ordinamenti», inserire le seguenti: «nel limite di 12 unità».
3.100
Il Governo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Polo operativo non percepiscono alcun compenso e si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di cui al comma 5».
3.8
Magnalbò, Pasquali

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale».
3.4
Lubrano Di Ricco

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale generale».
3.4 (Nuovo testo)
Lubrano Di Ricco

Al comma 5, sostituire la cifra: «40», con l'altra: «15».
3.10
Dentamaro

Al comma 5, dopo la parola: «oltre al dirigente» inserire la parola: «generale».
3.300
Il Governo

Al comma 5, sopprimere le parole: «di 20 unità del predetto personale».
3.15
Dentamaro

Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
3.16
Dentamaro

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «o assunte», inserire le seguenti: «nel limite di 10 unità».
3.200
Il Governo

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fornisce», fino alle parole: «presente legge» del comma 7.
3.11
Dentamaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria».
3.14
Pastore

Art. 5.

Nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere la parola: «urbanistica».
5.All.3.1
Lubrano Di Ricco

Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:

«8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Conseguentemente, all'allegato 2, sopprimere i procedimenti contraddistinti dai numeri: «1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 12)».
5.All.3.3
Il Governo

Art. 6.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Soppressione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. È soppresso l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
6.0.1
Dentamaro

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per l'anno 1999, in lire 4.915 per l'anno 2000 e in lire 4.915 milioni per l'anno 2001, nonché in lire 4.060 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
7.100
Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis.
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999».
7.0.100
Il Governo

Sostituire il titolo con il seguente:

«Delegificazione e testi unici sui procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».
Tit. 1
Dentamaro


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.
(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre ad accertamento patrimoniale.
2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo da assicurare una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie. La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei soggetti da sorteggiare, comunque in misura non superiore all'1% e pari almeno ad un soggetto per ciascuna categoria, tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza».
14.100
Il Relatore