AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 1998

325ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Letta e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE
(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 7 ottobre.

Riprende l'esame dell'emendamento 3.1, accantonato nella seduta precedente: in assenza dei proponenti, l'emendamento è fatto proprio dal relatore BESOSTRI, che lo considera probabilmente pleonastico ma ne chiede tuttavia l'approvazione. Il ministro LETTA si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1 è accolto, così come l'articolo 3 nel testo modificato, con il momentaneo accantonamento dell'allegato C.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 10, il RELATORE si dichiara contrario, così come il rappresentante del Governo. Le proposte di modifica sono tuttavia dichiarate decadute per l'assenza dei proponenti.

L'articolo 10 è accolto senza modifiche, così come l'articolo 11.

All'articolo 12, il relatore BESOSTRI esprime un parere contrario sull'emendamento 12.1 e un parere favorevole sul 12.2.

Il ministro LETTA esprime un parere negativo su entrambi gli emendamenti.

L'emendamento 12.1 è ritirato dal proponente, mentre il 12.2 è dichiarato decaduto.

L'articolo 12 è accolto senza modifiche.

Quanto all'articolo 13, il relatore BESOSTRI richiama l'attenzione sulla circostanza che il Senato ha recentemente approvato un testo normativo in materia, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Per tale ragione, sarebbe preferibile accogliere l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, in modo da non vanificare il lavoro parlamentare già svolto. Fa proprio, quindi, l'emendamento 13.1, in assenza dei proponenti. Sull'emendamento 13.2, esprime un parere contrario.

Il ministro LETTA, a nome del Governo, si pronuncia negativamente sugli emendamenti all'articolo 13 e osserva che l'inclusione nella legge comunitaria della materia in questione assicura un risultato più certo e tempestivo.

Il relatore BESOSTRI conferma la sua valutazione circa l'opportunità di sopprimere l'articolo 13, con la riserva di reintrodurlo nel testo durante la discussione in Assemblea, se nel frattempo saranno accertate difficoltà da parte della Camera dei deputati nel condurre a termine il lavoro legislativo già avviato in materia.

Posto in votazione, l'emendamento 13.1 è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 13.2 è precluso.

Sull'emendamento 13.0.1 il relatore BESOSTRI esprimere un parere favorevole e dichiara di aver acquisito, per le vie brevi, una segnalazione dei proponenti circa il consenso del Ministro per le politiche agricole.

Il ministro LETTA esprime un parere contrario e precisa che sia dal Ministero di grazia e giustizia che dal Ministero per le politiche agricole provengono valutazioni negative sull'emendamento.

Il RELATORE si dichiara propenso a riconsiderare la questione nella discussione in Assemblea, una volta accertato che la proposta di integrazione non contraddice la normativa comunitaria.

Secondo il presidente VILLONE, è opportuno accantonare la votazione dell'emendamento.

Quanto all'emendamento 13.0.2, esprimono un parere contrario sia il relatore BESOSTRI sia il ministro LETTA.

Il senatore ANDREOLLI espone le ragioni dell'emendamento e chiede al relatore e al rappresentante del Governo di motivare il proprio parere contrario: si tratta di consentire l'utilizzazione diretta dei residui di lavorazione del porfido, che non comportano problemi sanitari e ambientali e possono essere utilmente impiegato ad esempio per il manto stradale.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile accantonare anche la votazione dell'emendamento 13.0.2.

Sull'emendamento 13.0.3 il relatore BESOSTRI comunica che i presentatori hanno comunicato l'intenzione di ritirarlo, riservandosi di proporre un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

L'emendamento è dichiarato decaduto.

Quanto all'emendamento 13.0.4, il relatore BESOSTRI si dichiara favorevole nel merito, salvo verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria.

Il ministro LETTA esprime invece un parere contrario.

L'emendamento è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il ministro LETTA, quindi, invita il relatore a ritirare gli emendamenti 13.0.5 e 13.0.6.

La votazione di tali emendamenti viene quindi accantonata.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi agli allegati.

Sull'emendamento 1.All.A.2, esprimono parere negativo sia il RELATORE, sia il rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 1.All.A.1, il RELATORE si rimette alla Commissione e il ministro LETTA fa altrettanto.

Quanto agli emendamenti 1.All.A.3 e 1.All.A.4, il relatore BESOSTRI esprime un parere favorevole.

Il relatore BESOSTRI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.All.B.1, esprime un parere contrario sull'emendamento 1.All.B.2 e un parere favorevole sull'emendamento 1.All.B.3.

Il ministro LETTA esprime valutazioni conformi a quelle del relatore.

Quanto agli emendamenti relativi all'allegato C, il RELATORE pronuncia un parere contrario sul n. 1, in quanto diretto a legificare una materia che sarebbe invece delegificata ed esprime un parere favorevole sui successivi emendamenti.

Anche il ministro LETTA esprime un parere contrario sull'emendamento n. 1 relativo all'allegato C.

Il relatore BESOSTRI, quindi, esprime un parere favorevole sugli emendamenti del Governo riferiti all'allegato D.

Si procede alle votazioni degli emendamenti relativi agli allegati.

Il senatore MUNDI ritira l'emendamento 1.All.A.2.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 1.All.A.1, con la riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Con distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 1.All.A.3 e 1.All.A.4.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira gli emendamenti 1.All.B.1 e 1.All.B.2.

L'emendamento 1.All.B.3 è accolto dalla Commissione.

L'articolo 1 è approvato, con gli Allegati A) e B), nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Ritirato dal proponente l'emendamento 3.All.C.1, sono accolti dalla Commissione, con distinte votazioni, tutti gli altri emendamenti all'allegato C e l'articolo 3 nel testo risultante, così come gli emendamenti all'allegato D e l'articolo 4 nel testo risultante.

L'emendamento 13.0.1, precedentemente accantonato, è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 13.0.2, anch'esso già accantonato, il presidente VILLONE ne riconosce la connessione a un problema reale, invitando tuttavia il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Anche il senatore GUERZONI considera fondate le ragioni sottese all'emendamento ma invita a valutare le complesse implicazioni tecniche che esso comporta e ritiene preferibile rimettere all'Assemblea del Senato la valutazione dell'emendamento, avendo preventivamente svolto una verifica di compatibilità con la normativa comunitaria.

Il relatore BESOSTRI chiarisce che il suo parere negativo sull'emendamento è di carattere formale poichè nel merito egli condivide le ragioni addotte a sostegno dell'emendamento, comuni anche ad altre proposte concernenti ad esempio gli scarti della lavorazione del legno; tuttavia ricorda che in materia vi è stata una pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di una legge regionale rivolta a determinare una classificazione dei rifiuti diversa da quella desumibile dalle fonti comunitarie: ritiene pertanto necessario svolgere ulteriori approfondimenti in proposito.

Il presidente VILLONE invita nuovamente il senatore Andreolli a rinunciare per il momento alla proposta emendativa, ritenendo acquisita da parte della Commissione una valutazione condivisa sull'opportunità di integrare la normativa vigente in materia prevedendo in via generale che i rifiuti delle lavorazioni privi di caratteristiche negative sul piano ambientale e sanitario e utilizzabili direttamente in nuovi processi produttivi, siano esclusi dalla classificazione che determina la necessità di operazioni di recupero.

Il ministro LETTA, quindi, manifesta un orientamento positivo, da parte del Governo, sul problema sollevato dall'emendamento, la cui formulazione è tuttavia difforme dai vincoli di compatibilità comunitaria.

Il senatore ANDREOLLI, preso atto della disponibilità manifestata dal relatore, dalla Commissione e dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore BESOSTRI ritira gli emendamenti 13.0.5 e 13.0.6.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.


IN SEDE CONSULTIVA

(3635) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, approvato dalla Camera dei deputati..

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Introduce l’esame il senatore LUBRANO DI RICCO, richiamando le difficoltà incontrate nel formare le sezioni stralcio, in presenza di numerose lacune di organico, per cui il Governo ha emanato un provvedimento d’urgenza per estendere l’accesso a nuove categorie. E’ stato altresì ampliato il termine, previsto dall’articolo 13 della legge n. 302 del 1998, in relazione alle procedure esecutive immobiliari. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario AYALA aggiunge che non è forse intervenuta una sufficiente informazione agli interessati soprattutto nelle sedi periferiche; anche questa circostanza ha reso più difficoltosa la formazione delle sezioni. Il decreto-legge prevede altresì per gli avvocati una sorta di incompatibilità limitata all’ambito distrettuale.

Nel dibattito interviene il senatore PASTORE, facendo presente che questo aspetto era già stato segnalato dalla sua parte politica nel corso dell’esame della legge n. 398 del 1997.

La senatrice BUCCIARELLI chiede se sia stato compiuto un ripensamento sull’entità del compenso previsto per i componenti delle sezioni stralcio.

Il sottosegretario AYALA risponde che il compenso rimane invariato, dal momento che bisognerebbe elevarlo di molto per rendere più allettante questo incarico. Per favorire il completamento degli organici si è invece ritenuto opportuno estendere l’accesso ad altre categorie ed abbassare il limite delle incompatibilità.

La Commissione quindi riconosce la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE fa presente l’opportunità di esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento, il decreto-legge sul quale è stato appena deliberato un parere favorevole sui i presupposti di costituzionalità, in considerazione dell’urgenza del provvedimento stesso, inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea della successiva settimana.

Senza osservazioni, conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3635) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, richiamandosi all’esposizione innanzi compiuta e proponendo di esprimere un parere favorevole.

Interviene quindi la senatrice PASQUALI rivolgendo l’attenzione ad un disegno di legge da lei presentato, rivolto a rimuovere la necessità del possesso del cosiddetto patentino linguistico nella provincia di Bolzano, per poter entrare a far parte delle sezioni stralcio. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati del disegno di legge in esame, all’articolo 1 è stata aggiunta una disposizione in base alla quale per la nomina a giudice onorario aggregato è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, in accoglimento dell’esigenza da lei indicata. Al secondo periodo, però viene richiamato l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, in base al quale il patentino predetto è reso obbligatorio. Si tratta dunque di una disposizione complessivamente contraddittoria mentre a suo avviso solo sopprimendo tale obbligo è possibile dare vita alle sezioni stralcio nella provincia di Bolzano.

Il senatore BESOSTRI ritiene possibile interpretare la disposizione stessa nel senso di ritenere sufficiente un’adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca, fermo restando che tale presupposto è senz’altro dimostrato per i possessori del cosiddetto patentino. Il sottosegretario AYALA aderisce all’interpretazione ora suggerita. Il PRESIDENTE fa a sua volta notare che ogni modifica al disegno di legge farebbe decadere il provvedimento d’urgenza. In Assemblea potrebbe essere, eventualmente, presentato ed approvato un ordine del giorno interpretativo nel senso indicato dal senatore Besostri e condiviso dal Governo.

Avanza qualche perplessità invece il senatore ANDREOLLI, il quale dubita della possibilità di introdurre un altro strumento di accertamento della adeguata conoscenza linguistica, sostitutivo del patentino. La senatrice PASQUALI insiste tuttavia dichiarando che, senza una certa flessibilità applicativa, le sezioni stralcio nella provincia di Bolzano saranno difficilmente costituite.

La Commissione esprime quindi parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANA’ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Su proposta del PRESIDENTE, si danno per illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2941.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3234


Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: "enunciati nelle lettere b), e), f) e g)" con le seguenti: "enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h)".

3.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 10

Sopprimere l'articolo.

10.1 MARCHETTI, CO'


Sostituire il comma 1, alinea e lettera e), con le seguenti proposizioni:

“1. Il sistema ferroviario italiano è improntato all’Alta Capacità; pertanto l’interoperabilità sarà informata ai seguenti criteri:
a) fino a una diversa decisione derivante dalla possibilità di una sovrabbondante offerta di “tracce orarie, dalla capacità dei nodi di smaltire un ulteriore traffico senza danneggiare i prioritari servizi pendolari e merci, da una valutazione sugli effetti di bilancio per le imprese ferroviarie che espletano servizio pubblico, non è consentito la liberalizzazione del mercato ferroviario;
b) il Governo valuterà la possibilità di un’apertura parziale per il trasporto merci, in particolare combinato, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
c) interoperabilità è finalizzata alla armonizzazione delle norme tecniche ed amministrative e di sicurezza affinché le frontiere non siano di impedimento al trasporto ferroviario;
d) in questo senso il Governo presenterà in sede comunitaria le proposte di modifica che si riterranno opportune.”

10.3 MARCHETTI, CO’



Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) la cui applicazione può compromettere l'efficacia economica del progetto".

10.2 MARCHETTI, CO'

Art. 12

Al comma 1, lettera a), al n. 2), sopprimere le seguenti parole: "in maniera sostanziale".

12.1 LUBRANO DI RICCO


Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "una somma non inferiore a lire un milione cinquecentomila e non superiore a lire nove milioni" con le seguenti: "una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinquemilioni".

12.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 13

Sopprimere l’articolo.

13.1 GIOVANELLI, CAPALDI


Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "di competenza statale" inserire le seguenti: "o regionale o provinciale".

13.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-bis

1. All’articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: «g) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dai commi precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7».”

13.0.1 PREDA, PIATTI, BETTAMIO, BEDIN, SCIVOLETTO,
PARDINI, SARACCO.


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. E' altresì escluso dal campo di applicazione del presente decreto qualsiasi sostanza od oggetto che, pur rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C"."

13.0.2 TAROLLI, ANDREOLLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-bis

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni per iniziative di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, e cultura compresa quella musicale.
2. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione Europea.
3. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Iniziativa Centro Europea, Unione Europea Occidentale e NATO), sono promosse dal Ministero degli Affari Esteri.
4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri."

13.0.3 DUVA, D’URSO, CONTE, OCCHIPINTI, DE CAROLIS, RESCAGLIO, ROBOL, PINGGERA


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-...

1. Sono abrogate con effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni che impediscano, ostacolino o limitino l'importazione, la detenzione ed il commercio di prodotti di qualsivoglia natura provenienti dai paesi dell'Unione Europea e conformi alla normativa comunitaria.
2. Soltanto per ragioni igienico-sanitarie possono essere introdotte limitazioni temporanee e per zone specifiche del territorio nazionale alla commercializzazione di prodotti determinati con origine in Paesi terzi nominativamente individuati.
3. I provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma debbono individuare i trattamenti, la presenza di agenti patogeni o la composizione dei prodotti che ne impediscano la commercializzazione dei prodotti nello Stato od in alcune sue parti, nonchè la verifica periodica della sussistenza delle ragioni ostative al loro libero commercio".

13.0.4 MURINEDDU

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-...

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo, da emanarsi con decreto ministeriale."

13.0.5 IL RELATORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 13-...

1. All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte le seguenti parole: "o siano destinati ad uno Stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modificazioni".

13.0.6 IL RELATORE


Nell'allegato "A", sopprimere la seguente direttiva: "95/46/CE".

1.All.A.2 FUMAGALLI CARULLI, MUNDI


Nell'allegato "A", inserire la seguente direttiva:

"96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".

1.All.A.1 LUBRANO DI RICCO


Nell'allegato “A”, sopprimere la direttiva 97/66/CE.

1.All.A.3 IL GOVERNO


Nell'allegato “A”, inserire le seguenti direttive:

“97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine.”

1.All.A.4 IL GOVERNO


Nell'allegato "B", inserire la seguente direttiva:

"96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quardo sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".

1.All.B.1 LUBRANO DI RICCO


Nell'allegato “B”, inserire le seguenti direttive:

"97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica".

1.All.B.2 LUBRANO DI RICCO


Nell'allegato "B", inserire la seguente direttiva:

“97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.”

1.All.B.3 IL GOVERNO


Nell'allegato “C”, sopprimere le seguenti direttive:

"97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica".

3.All.C.1 LUBRANO DI RICCO


Nell'allegato “C”, sopprimere la direttiva 97/51/CE.

3.All.C.2 IL GOVERNO

Nell'allegato “C”, inserire la seguente direttiva:

“98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura.”

3.All.C.3 IL GOVERNO

All’allegato “C”, sopprimere la direttiva 97/53/CE.

3.All.C.4 IL GOVERNO

Nell'allegato “D”, inserire le seguenti direttive:

“97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l’allegato 1 della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

98/3/CE: direttiva della Commissione, del 15 gennaio 1998, che adegua al processo tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell’11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell’utilizzazione degli aerei disciplinati dall’allegato 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE. direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni nella direttiva 93/43/CEE sull’igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, del 9 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.”

4.All.D.1 IL GOVERNO


Nell'allegato “D”, inserire le seguenti direttive:

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento, le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Conisglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità e che escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali.


4.All.D.2 IL GOVERNO


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2941

Art. 1

Sopprimere l’articolo.

1.1 MARCHETTI

Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 1
1. Nel primo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione sono soppresse le parole: "non sono elettori e" nonché le parole: "uffici pubblici né".
Art. 2
2. Al primo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto di cui al precedente periodo cessa di diritto per i membri ed i discendenti di Casa Savoia che abbiano prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi".
Art. 3
3. Al secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto di cui al precedente periodo esaurisce i suoi effetti a decorrere dal 2 giugno 2000".

1.3 BESOSTRI, MUNDI


Al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nei confronti di coloro che prestino giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione”

1.2 LUBRANO DI RICCO