AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1998

212a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per la solidarietà sociale Turco e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per la giustizia Mirone e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(1128) CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 1997.

Il relatore PELLEGRINO ricorda che il Governo ha recentemente adottato un decreto legislativo sul trattamento tributario delle associazioni no profit. Nel corso del conseguente dibattito è emersa l'esigenza di rimeditare l'intera materia, comprendendo in una disciplina a carattere generale anche altre figure soggettive. Propone pertanto che, in attesa di un'apposita iniziativa, venga sospeso l'esame del disegno di legge, il quale potrebbe assumere il carattere di una normativa transitoria anzichè modificativa del codice civile. Invita pertanto la Commissione ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta.

I senatori PASTORE e MAGGIORE si associano nella richiesta di un rinvio dell'esame, condividendo le considerazioni del relatore. Concorda anche il senatore ROTELLI, il quale peraltro si dice contrario in linea di principio a discipline che equivalgono a promesse di future riforme. Il senatore BESOSTRI auspica che il rinvio sia contenuto in termini brevi. Favorevole ad una sospensione dell'esame si dichiara anche il senatore LUBRANO DI RICCO, mentre il senatore ANDREOLLI conferma le riserve già espresse sul merito della disciplina.

Il sottosegretario MIRONE per il Governo concorda con la proposta, confermando che in tempi brevi dovrebbe essere elaborata un'iniziativa secondo quanto preannunciato dal relatore.

Il presidente VILLONE affida pertanto al relatore il compito di seguire gli sviluppi della vicenda e di informare la Commissione sul momento più opportuno per riprendere l'esame del disegno di legge.

Il relatore PELLEGRINO da ultimo rileva che talvolta le discipline a carattere transitorio assumono una notevole rilevanza innovativa con caratteri di prolungata stabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(983) PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale
(999) CAMO ed altri. - Disciplina di talune attività svolte da Associazioni di promozione sociale
(2312) CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
(2448) BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
(2510) BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico
(Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 983, 2312, 2448 e 2510; disgiunzione del disegno di legge n. 999)

Il senatore PARDINI si sofferma sulle finalità dei disegni di legge, i quali investono un settore in forte espansione, nel quale tuttavia possono inserirsi anche elementi estranei. Ribadita pertanto l'opportunità di una disciplina unitaria, propone di disgiungere la discussione del disegno di legge n. 999, a motivo del carattere peculiare del suo contenuto. Per i restanti è possibile pervenire ad un testo unificato, sul quale chiamare la Commissione a deliberare.
Sull'anzidetta proposta conviene la Commissione.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore MAGGIORE rileva che nel disegno di legge n. 2312 è menzionata anche l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, la quale solitamente non è compresa tra le associazioni storiche. Risponde il relatore PARDINI, notando che si tratta di un Ente attivo ed operativo in molteplici realtà. Aggiunge il senatore MAGGIORE di non aver voluto porre in dubbio i meriti dell'ANFASS e che non è quindi da escludere la possibilità di comprendere altre nella categoria considerata.

Il senatore ROTELLI dubita dell'opportunità di chiamare come «storiche» le associazioni considerate e critica altresì la formulazione della rubrica apposta all'articolo 1 del disegno di legge n. 983, nella quale si giustappongono i concetti di ruolo e di funzione, e si richiama alla categoria dell'interesse nazionale, inserita quasi ad esclusione di altri interessi aventi carattere territoriale. Delle associazioni in questione dovrebbero poi poter far parte tutti i soggetti che versano in una determinata situazione personale. Auspica che si fissino direttamente nella legge in corso di elaborazione i compiti delle associazioni stesse, senza procedere a rinvii ad altri atti legislativi.

Secondo la senatrice PASQUALI gli interessi tutelati dalle associazioni sono certamente pubblici ed essi, per la loro dimensione nazionale, non debbono essere visti in contrapposizione ad altri. A suo avviso, considerato il loro alto valore sociale, è giustificata la dicitura di associazioni «storiche».

Il senatore BESOSTRI ricorda un altro precedente in cui tale richiamo non conteneva un riferimento ad una disciplina di carattere storico. Suggerisce inoltre di acquisire gli statuti delle associazioni stesse per valutarne l'omogeneità e verificarne la regolarità di funzionamento.

Il senatore TIRELLI sostiene che tali associazioni potrebbero essere trasformate in enti no profit di utilità sociale, anche al fine di scongiurare i pericoli da taluno paventati.

Il senatore ANDREOLLI attende di conoscere il testo unificato del relatore e richiama l'attenzione sulle esigenze di trasparenza che devono caratterizzare il settore.

Il senatore PASTORE si interroga sulle conseguenze di carattere giuridico che sono ricollegabili all'elencazione contenuta nei disegni di legge. Teme poi che, applicando un criterio estensivo, si possa individuare una categoria eccessivamente numerosa di associazioni. Segnala inoltre il rischio di determinare una vasta area di agevolazione fiscale.

Secondo il senatore ROTELLI l'attribuzione ad associazioni determinate di una sorta di rappresentanza esclusiva di interesse degli associati e delle categorie di riferimento trae le proprie origini da una matrice corporativa che risale ad un'epoca storica e a un regime politico ben individuabili.

Il senatore MARCHETTI considera utile poter disporre di un testo unificato elaborato dal relatore e osserva che a un primo esame alcuni dei disegni di legge suscitano riserve quanto alla previsione di una consultazione obbligatoria delle associazioni nell'ambito dell'iter legislativo o addirittura nella sua fase prodromica.

Il senatore LUBRANO DI RICCO chiede un chiarimento circa il rapporto tra le iniziative in discussione e il disegno di legge, già approvato dalla Commissione, recante un contributo finanziario alle associazioni di promozione sociale.
Il senatore MUNDI considera opportuno continuare la trattazione sulla base di un testo unificato.

Dichiarata conclusa la discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

Il ministro TURCO risponde che le iniziative in discussione integrano il citato provvedimento di contenuto finanziario e sottolinea l'importanza del ruolo assunto dalle associazioni di promozione sociale quali interlocutori dei poteri pubblici responsabili degli interventi nel settore dell'assistenza: trova singolare che da alcune considerazioni svolte nel corso della discussione sia trapelata una certa sottovalutazione dell'importanza di tali associazioni.

Il senatore MARCHETTI obietta che anche le leggi vigenti riconoscono l'esistenza e l'attività delle associazioni di promozione sociale e che il Governo può rivolgersi ad esse quali interlocutori per i propri interventi.

Il ministro TURCO prosegue nel suo intervento precisando che il Governo annette particolare importanza a un riconoscimento legislativo della funzione di interesse generale svolta dalle associazioni di promozione sociale ed esprime apprezzamento per le iniziative in discussione, condividendo inoltre l'inclusione dell'ANFASS.

Il relatore PARDINI replica agli intervenuti rilevando l'utilità della discussione svolta ma precisa che alcuni rilievi eccedono lo scopo e il contenuto dei disegni di legge, che intendono riconoscere a quelle associazioni che svolgono per tradizione consolidata un ruolo di protezione e tutela dei disabili uno statuto differenziato rispetto agli enti che proliferano anche in materia di assistenza.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi di assegnare al relatore l'incarico di redigere un testo unificato da rendere disponibile entro il 28 gennaio, fissando sin d'ora per mercoledì 11 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0074o)

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dello stralcio disposto dall'Assemblea, la Commissione è in condizione di esaminare al più presto il disegno di legge n. 1388-bis, il quale pertanto sarà compreso nel calendario dei lavori della successiva settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 16,30.