AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 2 NOVEMBRE 2000

591ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI

indi del Presidente

VILLONE


Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Mattioli e il sottosegretrario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4393) GIARETTA ed altri - Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.
(4264) PEDRIZZI ed altri - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili
(4657) BONATESTA - Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice BUCCIARELLI informa la Commissione che sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, mentre da parte sua ha elaborato una proposta di ordine del giorno, che tuttavia potrebbe non essere necessaria. Osserva, infatti, che il testo del disegno di legge n. 4393, assunto a base dell'esame, risolve positivamente il problema dell'accompagnatore, ammettendo che si tratti di cittadini residenti in qualsiasi comune della Repubblica. Quanto all'attestazione e alla certificazione dello stato permanente di invalidità, ricorda la normativa recentemente adottata in tema di carta d'identità informatica, che avrebbe potuto costituire l'occasione per una integrazione relativa alla materia in esame. D'altra parte, nel frattempo è stata adottata la normativa di attuazione di un'altra importante innovazione legislativa, concernente la tessera elettorale personale: in proposito domanda al rappresentante del Governo se sia possibile conseguire il risultato di una certificazione stabile dello stato di invalidità permanente, mediante un'annotazione sulla tessera elettorale tale da non comportare problemi per la tutela della privacy.

Il senatore PASTORE fa notare che nel testo unico sulla documentazione amministrativa, il cui schema è all'esame della Commissione per il parere al Governo, si prevede in via generale la possibilità di una dichiarazione dell'interessato per la conferma degli stati personali certificati da documenti scaduti. In tale contesto, potrebbe essere risolto il problema indicato dalla relatrice.

Il sottosegretario LAVAGNINI rappresenta la possibilità di aggiungere al disegno di legge n. 4393 alcune modifiche alla legislazione vigente, dirette a prevedere un'attestazione medica a carattere permanente, utilizzabile dagli interessati in ogni consultazione elettorale e rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In tal modo sarebbero risolti i problemi di tutela della riservatezza, senza richiedere certificazioni mediche per ogni consultazione elettorale. Quanto agli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2, osserva che essi non garantiscono la segretezza del voto.

La relatrice BUCCIARELLI si riserva di considerare con attenzione la proposta di integrazione del testo appena ipotizzata dal Rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNALBO', quindi, aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, risolvendosi poi a ritirarli in ragione delle possibili soluzioni indicate dalla relatrice e dal Rappresentante del Governo, che dichiara di condividere.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 4.1, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/4783/1/1
"Il Senato,

In sede di approvazione del disegno di legge comunitaria 2000,
impegna il Governo
ad interpretare la delega di cui all'articolo 4, nel senso che essa riguarda i regolamenti entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e prima del 30 giugno 2000."

Il ministro MATTIOLI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BATTAFARANO aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Il relatore BESOSTRI invita il senatore Battafarano a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.2 e si esprime positivamente sull'emendamento 5.3.

Il senatore BATTAFARANO ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2 e sottolinea che l'emendamento 5.3 è indispensabile perché la materia della sicurezza del lavoro esige una disciplina specifica.

Il senatore PASTORE segnala che la prima parte dell'emendamento 5.3 non è affatto necessaria, in quanto costituisce la motivazione della proposta di modifica.

Concorda il relatore BESOSTRI.

Il senatore BATTAFARANO riforma di conseguenza l'emendamento (5.3 nuovo testo).

Il ministro MATTIOLI, nel rinnovare la preoccupazione del Governo per i tempi di approvazione del disegno di legge, si rimette alla Commissione quanto all'emendamento in esame.

Gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

E' quindi approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

Sugli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore BESOSTRI invita i proponenti a ritirarli e si dichiara invece disponibile riguardo agli emendamenti aggiuntivi 10.0.17 e 10.0.18, da riformulare in un solo emendamento, con alcune modifiche che passa ad illustrare. Nel primo caso, si tratta di precisare la condizione che lo Stato extracomunitario abbia autorizzato l'impiego dei prodotti in questione, mentre in tema di trasporto è sufficiente a suo avviso sopprimere la condizione del tragitto più breve dalla normativa vigente. Presenta, di conseguenza l'emendamento 10.0.100.

Il senatore MAGNALBO' apprezza la disponibilità a modificare il testo della Camera dei deputati almeno per le parti in cui ciò si rende necessario. Nondimeno insiste per la votazione dei propri emendamenti.

Si associa il senatore PASTORE.

Sull'emendamento 10.0.100, il ministro MATTIOLI si rimette alla Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.2 e 10.5, di contenuto identico.

L'emendamento 10.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 10.1.

Per l'assenza del proponente, decade l'emendamento 10.3.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 10.0.100, presentato da ultimo ad opera del relatore.

Ne risultano assorbiti gli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti tutti gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Quanto all'articolo 19, il relatore BESOSTRI ricorda la decisione della Commissione delle Comunità europee, resa il 27 luglio 2000, che concede all'Italia una deroga in tema di prove attitudinali per i maestri di sci e le guide alpine. Di conseguenza, risultano superflue le disposizioni contenute negli emendamenti 19.3 e 19.2, mentre si rende opportuno un atto di indirizzo idoneo ad assicurare una corretta applicazione dell'articolo in esame. Illustra, dunque, il seguente ordine del giorno.

0/4783/2/1
"Il Senato,

In sede di esame dell'articolo 19 del disegno di legge comunitaria 2000
impegna il Governo
a salvaguardare le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo, inoltre, che le valutazioni attitudinali per tutti gli aspiranti devono essere organizzate in numero sufficiente e i candidati devono avere la possibilità di presentarsi più volte e comunque entro termini che tengano normalmente conto dei momenti in cui gli stessi candidati intendano iniziare l'esercizio della professione in Italia."


Il senatore ANDREOLLI condivide nel merito gli emendamenti 19.3 e 19.2, ma si dichiara d'accordo anche con il relatore quanto alla sufficienza di un ordine del giorno, che si riferisce esplicitamente alla competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il senatore PASTORE osserva che la deroga disposta dalla Commissione delle comunità europee subordina lo svolgimento di prove attitudinali, di per sé lesivo della libertà di circolazione, a condizioni severe, mentre le disposizioni in esame ammetterebbero una deroga generalizzata e automatica. La decisione comunitaria, invece, autorizza l'Italia a prescrivere la prova attitudinale quando la formazione degli operatori comporti differenze sostanziali rispetto a quella ottenuta in Italia e nega la possibilità di affermare tale differenza se non sia stata verificata preventivamente l'esperienza di lavoro effettivamente maturata, quale condizione sufficiente per esercitare l'attività professionale. Tali condizioni, assai severe, non potrebbero essere rimosse né da un ordine del giorno, né da una disposizione legislativa che evidentemente sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

Il senatore PINGGERA riconosce la rilevanza degli argomenti addotti dal senatore Pastore, ma richiama l'attenzione anche su un altro aspetto della questione, che riguarda la competenza legislativa primaria delle province autonome di Bolzano e di Trento in una materia, pertanto, in cui la legge statale sarebbe invasiva delle attribuzioni territoriali. D'altra parte, le professioni di maestro di sci e di guida alpina riguardano un'attività assai rischiosa per l'incolumità delle persone e quando malauguratamente accadono incidenti anche gravi, nelle operazioni di soccorso sono coinvolte direttamente le strutture e le persone che operano in loco; di conseguenza, occorre salvaguardare le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e anche della regione Valle d'Aosta, così come proposto dall'emendamento 19.3, che si dichiara disponibile ad integrare anche in riferimento agli enti territoriali che non vi sono indicati.

Il relatore BESOSTRI ribadisce l'opportunità di risolvere la questione con un atto di indirizzo, nei termini già indicati; d'altra parte, le competenze legislative primarie delle province autonome non potrebbero essere derogate da norme statali, in quanto previste da norme di diretta attuazione costituzionale.

Il ministro MATTIOLI manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno e ricorda che la decisione della Commissione delle comunità europee è comunque vincolante, confermando l'impegno del Governo a tener conto di tutte le questioni sollevate nel corso della discussione sull'articolo 19.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 19.1.

Il senatore PINGGERA, nel ritirare l'emendamento 19.2, conferma il 19.3, precisando che le prove attitudinali non devono comunque costituire un'occasione di discriminazione per gli operatori locali.

Il relatore BESOSTRI fa notare che l'ordine del giorno da lui proposto si riferisce a tutti i candidati.

Posto ai voti, l'emendamento 19.3 è respinto dalla Commissione, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore BESOSTRI, quindi, ritira l'emendamento 21.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno in materia per la discussione in Assemblea.

Quanto all'emendamento 21.0.5, il RELATORE chiede al rappresentante del Governo un parere sulla possibilità di inserire la disposizione in altro contesto normativo.

Il ministro MATTIOLI ritiene che tale disposizione possa essere introdotta nella normativa sulla valutazione di impatto ambientale e assume un impegno in tal senso.

Il RELATORE, quindi, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, ove non si adempia tempestivamente all'impegno di risolvere la questione in altra sede normativa.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE propone di integrare l'ordine del giorno, sin dalla successiva seduta, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4375-B, recante la legge di semplificazione 1999.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4393
Art. 1

1.0.1
BONATESTA, PEDRIZZI, MONTELEONE, MULAS, MAGNALBO'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

1. Per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori privi della vista, con le stesse modalità e condizioni previste per la generalità degli elettori, le schede di votazione loro assegnate dovranno riportare idonee indicazioni in carattere di scrittura "braille".

2. Il Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo".
______________________

1.0.2
BONATESTA, PEDRIZZI, MONTELEONE, MULAS, MAGNALBO'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

1. Per i casi di accertata e documentata impossibilità degli elettori, affetti da handicap, invalidità o debilitazione fisica, a raggiungere il seggio elettorale, è istituito il seggio mobile per la raccolta del voto a domicilio.
2. L'utilizzo del seggio elettorale mobile deve essere richiesto dagli aventi diritto o dai congiunti, entro quindici giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, all'ufficio elettorale comunale competente per territorio. La richiesta, qualora l'impedimento sia temporaneo, deve essere corredata della attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni, rilasciata dal medico curante ed asseverata da uno dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4783

Art. 4

4.1
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "regolamenti comunitari" inserire: "entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e".
Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "Il termine per l'esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è prorogato di un anno".
__________________________
Art. 5

5.1
SMURAGLIA, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo le parole: "testi unici", inserire la parola: "compilativi".
__________________________

5.2
SMURAGLIA, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo le parole: "deleghe conferite", inserire le parole: "con la presente legge".
__________________________

5.4
GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e" con la parola: "la coerenza".
__________________________

5.5
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "logica, sistematica e".
__________________________

5.3
SMURAGLIA, BATTAFARANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. In relazione alla particolare complessità e delicatezza della materia, il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo".
__________________________
5.3 (nuovo testo)
BATTAFARANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. Il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo".
__________________________

Art. 10

10.2
SCHIFANI, PASTORE

10.5 (identico)
MAGNALBO', PASQUALI

Sopprimere l'articolo.
__________________________

10.4
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "destinati al consumo".
__________________________

10.1
IL RELATORE

Sopprimere le parole: "di antibiotici ad azione auxinica e".
__________________________

10.3
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "per gli animali della specie bovina e ovicaprina".
__________________________

10.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o siano destinate ad uno stato extra U.E., che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche";
b) alla lettera d) sono soppresse le parole: "più breve"."
__________________________

10.0.17
MAGNALBO, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o siano destinate ad uno stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche".

__________________________

10.0.18
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) è sostituita con la seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalla norma vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
__________________________

10.0.11
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita con la seguente: c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso interrandole dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare quali ad esempio la fermentazione a scopi energetici o la semina".
__________________________

10.0.15
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "dell'incidenza sull'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esprimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Agenzia Sanitaria Locale e il Servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento".
__________________________

10.0.14
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "a copia dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e indicazione del responsabile della singola prova o esperimento".
__________________________


10.0.16
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22 dopo il comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, e delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:
a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7 inscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;
b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove".
__________________________


10.0.10
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

b-bis) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera b), purchè previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione.".
__________________________

10.0.28
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;" sono sostituite con le seguenti: "o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui.".
__________________________

10.0.2
SCHIFANI, PASTORE
10.0.8
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immisisone in commercio per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci dell'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, presentati in confezioni specifiche, si applica unicamente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, con l'esclusione delle lettere h) l), p) e di tutti gli altri commi di quest'articolo".
__________________________
10.0.25
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera b) è soppressa.

__________________________

10.0.26
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma: "3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.".

__________________________

10.0.24
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) autorità competente: il Ministero della Sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni.".
__________________________

10.0.23
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il 2 comma è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)".
__________________________

10.0.22
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 sono soppresse le lettere a) e b).
__________________________

10.0.21
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il comma 2.
__________________________

10.0.20
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. d'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1 nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate dal comma 1 è punita con la reclusione fino a 5 anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 milioni a lire 20 milioni.

__________________________

10.0.19
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'allegato B, punto 2) del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il secondo periodo.
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10.0.1
SCHIFANI, PASTORE

10.0.7
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio, n. 119,
recante attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997 dopo le parole "di ricetta medica veterinaria non ripetibile", sono soppresse le seguenti: "in triplice copia".
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10.0.27
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.
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10.0.3
SCHIFANI, PASTORE

10.0.6
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-…

Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 è soppresso.
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10.0.4
SCHIFANI, PASTORE

10.0.13
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/92, dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

"Per apportare una o più modifiche di importanza minore (tipo I) come definite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 541/95, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1146/98, alle autorizzazioni all'immissione in commercio, il richiedente è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una notifica. Trascorsi trenta giorni dall'invio delle notifica senza che vi sia comunicazione contraria da parte del Ministero della Sanità, la modifica o le modifiche notificate si intendono approvate".
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10.0.5
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.
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10.0.9
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.

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Art. 19

19.1
PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.
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19.3
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il capoverso "c-bis" con il seguente:

"c-bis. I titoli rilasciati da uno stato membro della Comunità europea attestanti la formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio della professione di maestro di sci e di guida alpina sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci della provincia di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano medesima, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319".

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19.2
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso "c-bis" sono aggiunte le seguenti: "ed in tali casi ove prescritto dalla legislazione regionale o provinciale anche al superamento di una prova orale".
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Art. 21

21.0.2
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…
1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di Lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri della Unione Europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministero per gli Affari Esteri.
2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in Lire 5000 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli Affari Esteri".
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21.0.5
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

In attuazione dell'articolo 3, comma 2 della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria prima del 14 marzo 1999."
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