AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 7 MARZO 2000

511ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15.

PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4217 SULLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il senatore BESOSTRI propone che la Commissione valuti l'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante dell'esame del disegno di legge n. 4217 sulla comunicazione istituzionale.


Il presidente VILLONE ricorda che questo disegno di legge era stato originariamente assegnato alla Commissione in sede deliberante e quindi rimesso alla sede referente, su iniziativa del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore PASTORE si riserva quindi, a nome della sua parte politica, di valutare la proposta avanzata dal senatore Besostri.


IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie.

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI - Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(3448) MAGNALBO’ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 marzo, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.7 e 2.44, di identico contenuto, che mirano a ridurre la durata del regime transitorio per le aziende speciali ed i consorzi che non si siano adeguati alle prescrizioni contenute nella legge n. 142 del 1990. Rileva peraltro che il termine previsto negli emendamenti, a causa del protrarsi dell'esame del provvedimento in titolo, risulterebbe già sostanzialmente scaduto, e ne propone quindi un adeguamento.

Il senatore ANDREOLLI concorda con questo rilievo e riformula conseguentemente l'emendamento 2.44 (2.44 nuovo testo).

Dichiarato decaduto per assenza della proponente l'emendamento 2.7, l'emendamento 2.44 (nuovo testo), posto ai voti è approvato dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.9, 2.67 e 2.46 sono respinti dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI riformula l'emendamento 2.107 (2.107 nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.10, l'emendamento 2.55, di identico contenuto, posto ai voti è respinto dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'emendamento 2.69 potrebbe risultare sostanzialmente precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.107 (nuovo testo).
L'emendamento 2.69 è fatto proprio dal senatore PASTORE che insiste per la sua votazione, segnalando che questa disposizione è riferita esclusivamente al ciclo dell'acqua.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 2.69 che, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.33.

Il sottosegretario VIGNERI suggerisce una riformulazione di questo emendamento, finalizzata ad apportare alcune modifiche all'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, che si rendono necessarie a seguito della riscrittura, prevista dal disegno di legge in esame, degli articoli 22 e 23 di tale legge.

L'indicazione è accolta dal senatore PASTORE, che riformula quindi l'emendamento 2.33 (2.33 nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 2.108, che prevede una proroga degli affidamenti delle società costituite, ai sensi del decreto-legge n. 26 del 1995, dalla GEPI e dalla società Italia lavoro.

Il senatore PASTORE ritiene eccessiva la durata della proroga in questione, che non tiene conto della diversa natura dei servizi gestiti. A questo proposito ricorda che il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede una diversa durata del periodo transitorio per i vari servizi.

A questo rilievo replicano il senatore BESOSTRI e il sottosegretario LAVAGNINI, secondo i quali obiettivo essenziale della disposizione in esame è quello di garantire alla GEPI e alla società Italia lavoro di recuperare i fondi investiti per la costituzione delle società realizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995. Solo una durata adeguata del periodo transitorio, infatti, potrà permettere il trasferimento a soggetti privati del controllo di queste società.

Il presidente VILLONE ricorda che su questo emendamento non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio.

Il senatore PASTORE, infine, chiede ai rappresentanti del Governo di valutare l'opportunità di introdurre, nel disegno di legge in esame, una disposizione che risolva il problema dei tempi dell'adeguamento degli statuti comunali alle prescrizioni contenute nella legge n. 265 del 1999.

A quest'ultimo rilievo replica il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale la citata legge n. 265 non ha prescritto ai comuni un inderogabile dovere di adeguamento dei propri statuti entro i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore. Ricorda comunque che il Governo sta elaborando un disegno di legge contenente correzioni e norme interpretative della legge n. 265, nell'ambito del quale potrà essere più correttamente valutato il problema posto dal senatore Pastore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014
Art. 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4 a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati per otto anni dalla data del 31 dicembre 2000".

2.108 IL GOVERNO


Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno."

2.7 D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (identico all'em. 2.7) ANDREOLLI


Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo vigente prima della stessa data, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1998; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno."

2.44 (nuovo testo) ANDREOLLI


Sopprimere il comma 7.

2.9 D'ALESSANDRO PRISCO

2.67 (identico all'em. 2.9) MAGNALBO', PASQUALI

2.46 (identico all'em. 2.9) ANDREOLLI


Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della presente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del servizio è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000."

2.107 IL GOVERNO


Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara, le gestioni in essere sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. Ove l'affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000."

2.107 (nuovo testo) IL GOVERNO


Al comma 8, sopprimere le parole da: "Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10", fino alla fine del comma, ed inserire i seguenti commi:
"8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del regolamento governativo sui criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il regolamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo massimo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta;
8-quater. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta."

2.10 ERROI

2.55 (identico all'em. 2.10) GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere dopo la parola: "concessioni" le seguenti: "qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica".

2.69 MAGNALBO', PASQUALI


Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: “La gestione associata di uno o più servizi e”.

2.33 PASTORE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le province possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, secondo le leggi alle quali sono soggetti.”;
b) al comma 7, sono soppresse le parole: “e servizi”.
c) il comma 7-bis è soppresso."

2.33 (nuovo testo) PASTORE