AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 8 MARZO 2001
652ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Cananzi, per la giustizia Corleone, per l'interno Di Nardo e Schietroma e per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che i lavori della Commissione saranno organizzati nel presupposto di un ampio consenso all'approvazione di tutti i provvedimenti assegnati in sede deliberante. In proposito ricorda che i disegni di legge nn. 5010, 5028 e 5035, già assegnati in sede deliberante e poi rimessi all'Assemblea, sono stati nuovamente assegnati in sede deliberante.

Il senatore MARCHETTI manifesta le perplessità della sua parte politica circa la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 5035.

IN SEDE DELIBERANTE

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore BESOSTRI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4, mentre, con riferimento all'emendamento 1.5 manifesta la sua disponibilità ad un accoglimento se riformulato come semplice modifica della data prevista dal comma 2, potendosi a tal fine prevedere che vengano rimessi alla sezione stralcio le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1994.

Il senatore SCHIFANI accoglie questo invito e riformula conseguentemente l'emendamento (1.5 nuovo testo).

Il relatore BESOSTRI formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 1.6 mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.10, 1.3, 1.2, 1.9. Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.7, mentre manifesta la sua disponibilità ad accogliere l'emendamento 1.8, se riformulato.

Interviene quindi il ministro BASSANINI che si mostra disponibile ad accogliere quest'ultimo emendamento limitatamente alla parte in cui prevede la sostituzione della parola "successivamente" con le seguenti: "comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna sezione stralcio".

Il senatore SCHIFANI osserva che l'intento dell'emendamento è quello di rendere certo il momento istitutivo delle sezioni stralcio.

Il presidente VILLONE conviene con la riformulazione proposta dal Governo mentre il senatore SCHIFANI ribadisce che occorre evitare il rischio di una non uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Il ministro BASSANINI insiste, osservando che si tratta di una previsione necessaria per garantire la prima attuazione dell'istituto previsto dall'articolo in esame.

Il relatore BESOSTRI presenta quindi ed illustra l'emendamento 1.100 che assorbe gli emendamenti 1.8 e 1.16 secondo il suggerimento avanzato dal Ministro.

Dopo che il ministro BASSANINI ha formulato un parere favorevole sugli emendamenti del relatore, rimettendosi, quanto agli altri emendamenti, al parere del relatore medesimo, si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore SCHIFANI ritira gli emendamenti 1.4, 1.1, 1.10, 1.3, 1.2, 1.9 e 1.7.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.15, 1.5 (nuovo testo), 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.13 e 1.100; risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.16.

L'articolo 1, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BESOSTRI formula un parere favorevole sull'emendamento 2.1 mentre il ministro BASSANINI sottolinea l'opportunità di incrementare il numero dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Il senatore SCHIFANI osserva che nel testo proposto vi è una evidente sperequazione tra l'incremento del numero dei presidenti di sezione e l'aumento del numero dei consiglieri.

Il senatore PELLEGRINO in proposito osserva che occorre comunque garantire che il numero dei presidenti sia superiore al numero delle sezioni, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni presidenziali anche in assenza, per impedimento, del presidente titolare. Propone quindi ai presentatori dell'emendamento 2.1 di prevedere comunque un incremento di quattro unità.

Il ministro BASSANINI, nel concordare con questa proposta, rileva che occorrerebbe conseguentemente innalzare ad 11 unità il numero dei consiglieri di Stato in più.

Accedendo a queste proposte il senatore SCHIFANI e il RELATORE riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.1 (2.1 nuovo testo) e 2.2 (2.2 nuovo testo) che, posti ai voti, sono approvati dalla Commissione; con successiva votazione, è approvato quindi l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il ministro BASSANINI e il relatore BESOSTRI formulano un parere favorevole sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, che, nel testo modificato dall'approvazione dell'emendamento, è quindi approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo risultante dalle modifiche e l'articolo 4 nel testo già definito in sede referente.

Dopo dichiarazioni del ministro BASSANINI e del senatore PERA, che auspicano una sollecita approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dall'approvazione degli emendamenti.


(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e sospensione)

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede deliberante: propone quindi di acquisire la trattazione già svolta in precedenza, ivi compreso il parere positivo formulato dalla Commissione bilancio.

La Commissione consente.

Il senatore TIRELLI illustra il seguente ordine del giorno:

"La Commissione
impegna il Governo
ad utilizzare prioritariamente il personale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 1 per garantire il servizio negli aeroporti civili in cui la copertura dell'organico sia insufficiente rispetto al traffico aereo dell'aerostazione."

Il sottosegretario SCHIETROMA accoglie l'ordine del giorno.

La Commissione approva quindi, con distinte votazione, gli articoli 1 e 2.

Il seguito della discussione è momentaneamente sospeso.

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva con distinte votazioni, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2.
Il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.


(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo, approvato dalla Camera della deputati.
(Discussione e approvazione)

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede deliberante; propone quindi di acquisire la trattazione svolta nella seduta del 1° marzo.

Non essendo stati presentati emendamenti, l'articolo unico del disegno di legge, posto ai voti, è approvato dalla Commissione previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori.


(5035) Deputato MENIA - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati.
(2961) CAMERINI - Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
(4548) DIANA Lino ed altri - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra.
(Discussione congiunta e sospensione)

Interviene preliminarmente il senatore MARCHETTI, il quale reputa ingiustificata la nuova assegnazione in sede deliberante per il disegno di legge n. 5035 e connessi. Si tratta, infatti, di un provvedimento che per il suo contenuto meriterebbe un esame approfondito. In proposito ricorda che per valutare in modo esaustivo la vicenda oggetto del provvedimento in esame è stata istituita dal Ministero degli esteri un'apposita commissione di storici italiani e sloveni. Ritiene pertanto necessario acquisire i lavori di quella commissione, per considerare con una maggiore attenzione i problemi connessi al provvedimento in esame. In particolare, ritiene preoccupante l'intento che motiva il disegno di legge, orientato al riconoscimento degli interessi di una sola delle parti vittime dei tragici eventi che si svolsero nei territori del confine orientale intorno alla fine dell'ultimo conflitto mondiale. Vi è al riguardo, a suo avviso, il rischio di una vera e propria falsificazione della realtà storica. Ritiene inoltre imperfetta la formulazione del testo che contiene disposizioni chiaramente incongrue. In proposito, a titolo di esempio, cita quanto previsto dall'articolo 3. Ritiene dunque necessario apportare alcune puntuali correzioni al testo del provvedimento e chiede pertanto la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Facendo seguito a questa richiesta, il presidente VILLONE dispone che il termine sia fissato per le ore 9,30 assumendo a base della discussione il disegno di legge n. 5035, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Prende quindi la parola il relatore ANDREOLLI, che riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo: esso prevede la concessione di un'apposita insegna ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale sono stati soppressi o "infoibati". Dal riconoscimento sono comunque esclusi i congiunti di coloro che appartennero o collaborarono con l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia-Giulia o comunque parteciparono a squadre di azione protagoniste di pogrom antiebraici ovvero tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, i perseguitati dei regimi fascista e nazista e la popolazione civile.

Il presidente VILLONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO SPENA manifesta la più netta contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, che interviene su una materia sulla quale la discussione è ancora aperta. In proposito considera improprio definire il provvedimento senza che siano acquisiti i lavori dell'apposita commissione di storici istituita dal Ministero degli esteri. Nel ritenere ingiustificato l'esame del provvedimento in titolo in sede deliberante, ritiene assolutamente inopportuna l'accelerazione che si vuole imprimere alla discussione al solo fine di definire un problema complesso e controverso nel giorno finale della legislatura.

Il senatore PELLEGRINO dichiara invece di non condividere le affermazioni dei senatori Marchetti e Russo Spena. Ritiene infatti doverosa l'approvazione del provvedimento in titolo che paga un debito di memoria. Questo debito fu contratto per ragioni di Stato, per evitare di turbare alcuni equilibri internazionali. Oggi la tragica vicenda delle foibe appare con assoluta chiarezza nella sua gravità, e del resto è oggetto, proprio in questi giorni, di un procedimento penale. Le forze di sinistra non hanno alcun motivo di non affrontare con serietà questo problema e lasciare quindi un chiaro segno nella legislatura che sta terminando.

La senatrice PASQUALI, nel compiacersi delle affermazioni del senatore Pellegrino, ritiene che tutte le forze politiche debbano fare i conti con la verità dei tragici eventi che insanguinarono il confine orientale. In questa chiave occorre, a suo avviso, leggere il provvedimento in esame, che attribuisce un riconoscimento, seppur simbolico, alle vittime delle persecuzioni titine, mettendo fine a oltre cinquanta anni di ingiustificato silenzio.

Nel condividere queste considerazioni, il senatore PASTORE preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto favorevole sul provvedimento. Anche il senatore TIRELLI preannuncia il proprio voto favorevole, mentre il relatore ANDREOLLI ricorda che si è convenuto di pubblicare, per evidenti ragioni di opportunità, gli atti della commissione di storici solo dopo lo svolgimento della prossima competizione elettorale. Manifesta comunque la sua disponibilità ad elaborare un ordine del giorno che impegni il Governo a garantire una sollecita pubblicazione degli atti della commissione di studio e a tenere conto dei risultati di questi lavori nel vagliare le domande per la concessione del titolo onorifico previsto dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CANANZI ricorda che la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a pubblicare con sollecitudine gli atti della commissione di studio.

Il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 203-B (NORME SUL DIRITTO D'ASILO)

Il presidente VILLONE dà lettura di una missiva dell'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni unite indirizzata al Presidente del Senato, che sollecita la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, segnalando l'assenza, in Italia, di una completa e soddisfacente disciplina in materia, che si rende necessaria per garantire i diritti dei rifugiati.
Auspica quindi che i membri della Commissione riflettano sul rilievo e la portata di questo invito.

La seduta sospesa alle ore, 9,30, riprende alle ore 13.30.


IN SEDE DELIBERANTE
(5035) Deputato MENIA - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati.
(2961) CAMERINI - Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
(4548) DIANA Lino ed altri - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra.
(Ripresa della discussione congiunta e sospensione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il relatore ANDREOLLI illustra il seguente ordine del giorno al disegno di legge n. 5035, assunto come testo base:
"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
verificato che, in seguito a un ordine del giorno votato all'unanimità il 24 settembre 1990 dal consiglio comunale di Trieste, fu istituita nel 1994 dai rispettivi ministri Andreatta e Peterle una commissione di studio mista italo-jugoslava, successivamente sdoppiata in una italo-slovena ed una italo-croata;
verificato altresì che la commissione italo-slovena ha concluso i suoi lavori nel luglio del 2000 con un documento unitario di sintesi relativo al periodo 1880-1956;
considerato che tale documento è stato consegnato ai due Ministeri degli esteri e riguarda da vicino, e in un contesto di periodizzazione storica congrua, la tragica vicenda delle foibe;
valutato che la commissione in questione ha operato in uno spirito di accertamento della verità ed è riuscita a trovare un terreno comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità;
ricordato che la commissione era composta da storici accademici ed esperti, scelti in modo da assicurare una visione pluralistica dei fatti e conseguentemente tenere conto delle diverse tendenze;
Tutto ciò premesso, la Commissione impegna il Governo a rendere pubblico il documento di sintesi prodotto dalla commissione italo-slovena;
impegna altresì il Governo ad operare affinché la commissione italo-croata proceda nei suoi lavori, da troppo tempo interrotti, anche in ragione del fatto che episodi dolorosi - riferiti all'autunno 1943, al 1945 e alle vicende di un dopoguerra, che nella Venezia Giulia si prolungò fino alla seconda metà degli anni 50 e si concluse con il ritorno di Trieste all'Italia, ma anche con l'esodo di oltre un quarto di milione di istriani dalla loro terra - avvennero proprio nei territori successivamente annessi alla Croazia nell'ambito della allora Federazione jugoslava;
auspica infine che la commissione di cui all'articolo 3 si avvalga, nell'esame delle domande, oltre che delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, anche dei risultati dei lavori delle due commissioni sopra richiamate."
0/5035/1/1

Il senatore ROTELLI, pur condividendo l'intento dell'ordine del giorno, manifesta perplessità riguardo al riferimento alle storiografie che per decenni sono state divise. Crede infatti che la ricerca storica non debba essere condizionata da presunte verità ufficiali.

Il sottosegretario CANANZI conviene con quest'ultima considerazione.

Il senatore ANDREOLLI riforma conseguentemente l'ordine del giorno, omettendo le parole: "ed è riuscito a trovare un terreno comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi interpretativi e incomunicabilità".

Il sottosegretario CANANZI accoglie quindi l'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 5035.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.3, che intende rendere più comprensivo ed organico l'intervento del legislatore in una materia così critica. Ribadisce tuttavia l'opposizione della sua parte politica al provvedimento in titolo. Quanto all'emendamento 1.4 esso esclude dall'applicazione della disciplina soggetti chiaramente non meritevoli del titolo previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il senatore BESOSTRI dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore RUSSO SPENA ribadisce le critiche della sua parte politica all'impianto del provvedimento, che costringe una complessa vicenda storica in misure discutibili, dal carattere meramente propagandistico. Nel condividere comunque gli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara di sottoscriverli e preannuncia il suo voto favorevole.

Il relatore ANDREOLLI invita i proponenti a ritirare gli emendamenti. Pur comprendendone l'intento, ritiene che quanto previsto dagli emendamenti 1.3 e 1.4 sia sufficientemente regolato dalla formulazione del comma 2 dell'articolo 1.

Il sottosegretario CANANZI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.3, 1.1, 1.2 e 1.4, che risultano respinti; la Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con successiva votazione, la Commissione approva l'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 3.1, che corregge un errore evidente.

Il senatore MARCHETTI illustra quindi l'emendamento 3.2, diretto anch'esso a correggere la formulazione dell'articolo in esame.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI, il quale chiarisce che sarà la Presidenza del Consiglio a chiedere all'uno o all'altro degli istituti storici indicati nell'articolo 3 la designazione dei membri della commissione, i quali saranno comunque nominati dalla stessa Presidenza del Consiglio. Quanto al numero dei componenti, esso è strumentale a garantire il corretto funzionamento dell'organo.

Il senatore RUSSO SPENA osserva che i due istituti considerati nell'articolo 3 hanno orientamenti evidentemente opposti. Ritiene dunque discutibile la formulazione della disposizione e dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti.

Il relatore ANDREOLLI ritiene che il testo in esame dia un'ampia discrezionalità alla Presidenza del Consiglio. Ritiene tuttavia, per pervenire a una sollecita definizione del provvedimento in titolo, che esso possa essere approvato senza modifiche. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

Un conforme avviso esprime il sottosegretario CANANZI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è quindi respinto dalla Commissione risultando conseguentemente precluso l'emendamento 3.2. La Commissione approva quindi, senza modifiche e con distinte votazioni, gli articoli 3 e 4.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 5.1, che era funzionale alla approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Il senatore STIFFONI richiama l'attenzione del Governo su una zona tra le province di Belluno e Treviso ove sono localizzate foibe che furono teatro di eccidi subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Il sottosegretario CANANZI osserva che la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tutte le aree ove sono localizzate foibe.

Su proposta del presidente VILLONE, il seguito della discussione è quindi momentaneamente sospeso.

MATERIE DI COMPETENZA

Il presidente VILLONE, ricordato il contenuto del disegno di legge n. 5007, che è stato assegnato alla Commissione ma non potrà probabilmente essere esaminato, ritiene tuttavia che si possa convenire sulla necessità di aumentare le dotazioni organiche dell'Avvocatura dello Stato e di permettere a tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle regioni e degli enti locali, di partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di referendario presso la Corte dei conti, attualmente riservato ai soli dipendenti dello Stato.

Il senatore BESOSTRI conviene con queste necessità, mentre ricorda che molte altre previsioni del disegno di legge n. 5007 suscitano perplessità.

Il senatore ROTELLI, pur non avendo particolari perplessità relativamente al punto riguardante l'accesso alla Corte dei conti, osserva che una simile previsione potrebbe sguarnire gli enti locali di personale qualificato. Quanto all'Avvocatura dello Stato, ricorda l'atteggiamento da lui assunto nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. In quell'occasione ebbe modo addirittura di rilevare la non essenzialità dell'Avvocatura dello Stato che potrebbe, in un mutato ordinamento, essere anche abolita.

Il sottosegretario CANANZI ricorda invece la evidente carenza degli organici dell'Avvocatura dello Stato ed apprezza dunque l'intento enunciato dal Presidente.

Il senatore ROTELLI, ad integrazione dei suoi rilievi, osserva che, una eventuale manifestazione di consenso da parte della Commissione su una parte del disegno di legge n. 5007 non potrà essere considerata alla stregua di una richiesta diretta ad assumere le misure conseguenti con un decreto-legge.

Il presidente VILLONE, esclusa una simile eventualità, prende atto della convergenza che si registra in seno alla Commissione circa la necessità di aumentare gli organici dell'Avvocatura dello Stato e di permettere la possibilità di partecipare al concorso per referendario presso la Corte dei conti a tutti i dipendenti pubblici.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (n. 887)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Esame e rinvio)

Il relatore PARDINI ricorda che la legge n. 108 del 1999, nel prevedere la sperimentazione di forme alternative di vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva anche prescritto la formulazione di una nuova disciplina normativa circa le modalità e le condizioni di vendita, in particolare distinguendo i punti vendita esclusivi e quelli non esclusivi. Nel rammentare che la citata sperimentazione ha dato risultati non proprio straordinari, si sofferma sul testo di decreto legislativo, rilevando, all'articolo 1, comma 2, lettera b) l'opportunità di sostituire la locuzione "ovvero" con una espressione alternativa "e/o". Quanto all'articolo 2, nel comma 5, sarebbe preferibile limitare le autorizzazioni, almeno in un primo tempo, a chi ha compiuto la sperimentazione, giacché l'estensione ad altri soggetti dovrebbe essere preventivamente valutata dall'Osservatorio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera g), sarebbe necessario precisare la tipologia degli esercizi che vi sono compresi. E' opportuno, inoltre, prevedere l'istituzione di un Osservatorio, al quale possano partecipare tutti i soggetti interessati, inclusi i rappresentanti dei distributori, allo scopo di tenere sotto controllo la rete di vendita in funzione di una espansione del mercato territoriale. D'altra parte, è anche il caso di prendere in considerazione l'istituzione di osservatori regionali, in conformità alla nuova disciplina del commercio. Auspica, quindi, una liberalizzazione della vendita di diversi articoli merceologici anche per i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica. Considerati i vincoli imposti dai criteri di delegazione legislativa, è infine opportuno che si tenga conto dell'accordo firmato dalle parti interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(203-554-2425-B) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto d'asilo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; Biscardi ed altri; del disegno di legge di iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, rammentata la segnalazione riferita alla Commissione all'inizio dei lavori della seduta circa il messaggio inviato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, introduce l'esame del disegno di legge, da limitare alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, invitando gli esponenti dei Gruppi parlamentari a pronunciarsi sul relativo contenuto.

Il relatore PASTORE premette che sarebbe necessario svolgere un esame puntuale e accurato delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, in particolare quanto alle misure attinenti a quel momento critico, ampiamente discusso dal Senato, relativo alla condizione del soggetto in attesa dell'esito della domanda di asilo. Vi sono infatti situazioni ancora irrisolte e questioni giuridiche aperte, per la persistente connessione di alcuni casi, in concreto, al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Pur condividendo l'impianto del disegno di legge, conferma pertanto la necessità di svolgerne un esame accurato.

Il senatore RUSSO SPENA intende formulare un segnale positivo nei confronti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rammentando che si tratta di rendere conforme l'ordinamento nazionale ad alcuni paradigmi internazionali, in particolare quelli elaborati in sede di Nazioni Unite. A suo avviso, l'approvazione definitiva del disegno di legge sarebbe un atto doveroso.

Anche il senatore BESOSTRI condivide l'indirizzo formulato dal senatore Russo Spena e auspica quanto meno la conferma del testo della Camera da parte della Commissione in sede referente, mentre reputa improprio ed erroneo il legame da taluno istituito tra la questione del diritto di asilo e della tutela dei rifugiati e quella dell'immigrazione clandestina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati.
(Ripresa della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.
Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti è approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.


(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati.
(Ripresa della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti è approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(5035) Deputato MENIA - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati.
(2961) CAMERINI - Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
(4548) DIANA Lino ed altri - Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra.
(Ripresa della discussione congiunta e reiezione del disegno di legge n. 5035)

Riprende la discussione, precedentemente sospesa.

Si procede alla votazione complessiva del testo del disegno di legge n. 5035, assunto a base della discussione.

Il senatore BESOSTRI, anche in ragione della mancata discussione in sede legislativa del disegno di legge relativo ai benefici combattentistici ai patrioti, approvato dal Senato, da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione.

Anche il senatore ANDREOLLI dichiara un voto di astensione.

I senatori MARCHETTI e RUSSO SPENA, a nome delle rispettive parti politiche dichiarano un voto contrario, mentre il senatore ROTELLI preannuncia un voto favorevole della sua parte politica. Al riguardo osserva che il conferimento di un titolo onorifico non equivale a un giudizio storico: il provvedimento intende dunque affermare che la questione delle foibe non può essere rimossa dalla coscienza collettiva.

Il senatore MAGNALBO', a nome della sua parte politica, esprime un profondo rammarico per l'andamento dei lavori, che ha portato a un atteggiamento sostanzialmente contrario della maggioranza, nonostante i ripetuti affidamenti dati in proposito.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge n. 5035 risulta non approvato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4961


Art. 1
1.4
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: "due sezioni per il Consiglio di Stato", con le parole: "quattro sezioni per il Consiglio di Stato".
__________________________

1.15
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: "due sezioni per il Consiglio di Stato" con le seguenti: "tre sezioni per il Consiglio di Stato".
__________________________


1.5
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: "nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del primo gennaio 1996".
__________________________

1.5 (nuovo testo)
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 2, sostituire il numero: "1996" con l'altro: "1994".
__________________________

1.6
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 3, sostituire la parola: "settantacinque", con la parola: "settantadue".
__________________________

1.1
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 3, sostituire la lettera "a)" con la seguente:
"a) magistrati a riposo ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati dello Stato a riposo e avvocati con 20 anni di esercizio professionale in materia amministrativa."
__________________________

1.11
IL RELATORE

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: "professionale" inserire le seguenti: "svolto particolarmente innanzi agli organi di giustizia amministrativa".
__________________________

1.12
IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: "a riposo" aggiungere le seguenti: "e comunque non iscritti all'albo professionale".
__________________________


1.10
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: "giuridiche", con le seguenti: "giuridico-amministrative".
__________________________

1.14
IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: "giuridiche" inserire le seguenti: "pubblicistiche ed amministrative" e sostituire le parole: "in servizio" con le seguenti: in congedo o in aspettativa o in posizione di fuori ruolo".
__________________________

1.3
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 3, sopprimere la lettera "c)".
__________________________

1.2
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 3, sostituire la lettera "c)" con la seguente:
"c) dirigenti con specifica competenza giuridico-amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato o degli Organi Costituzionali".
__________________________

1.13
IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), premettere all'inizio le seguenti parole: "dirigenti con specifica competenza giuridico amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle province autonome"; sopprimere le parole: "in servizio".
__________________________

1.9
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: "i magistrati onorari delle sezioni stralcio non possono in ogni caso svolgere attività professionale dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa".
__________________________


1.7
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Sopprimere il comma 5.
__________________________

1.100
IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "successivamente" con le parole: "comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna sezione stralcio"; nello stesso periodo, dopo le parole: "le sezioni stralcio", inserire le seguenti: "in misura non superiore ad una unità oltre al Presidente".
__________________________

1.8
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "successivamente", con le parole: "comunque entro il solo primo anno di entrata in vigore della presente legge". Dopo le parole: "le sezioni stralcio", aggiungere le seguenti: "in misura non superiore ad una unità per sezione".
________________________

1.16
IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere le parole: "e, successivamente"; dopo le parole: "sezioni stralcio" inserire le seguenti: "in misura non superiore ad una unità in aggiunta del Presidente".
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Art. 2

2.1
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: "cinque unità", con le seguenti: "tre unità".
__________________________

2.1 (nuovo testo)
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: "cinque unità", con le seguenti: "quattro unità".
__________________________

2.2
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "cinque unità", con le seguenti: "tre unità" e le parole: "dieci unità" con le seguenti: "dodici unità".
__________________________

2.2 (nuovo testo)
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "dieci unità" con le seguenti: "undici unità".
__________________________


Art. 3

3.1
PERA, CARUSO, CENTARO, BUCCIERO, GRECO, PREIONI, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria)

1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri di merito, di professionalità, di produttività, e di obiettivi di aggiornamento, anche soprattutto in relazione a materie assenti o scarsamente presenti nei concorsi, che hanno assunto importanza fondamentale per garantire la crescita costante dei livelli di professionalità, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e la somma di lire 31 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale".
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati."
__________________________

3.1 (nuovo testo)
PERA

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Al fine dell'aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l'aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l'anno 2002 e di lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce “magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)” e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce “magistrati di tribunale”. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole “cinque anni” sono sostituite dalle parole “otto anni”.
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati."
__________________________

3.2
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3

1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei magistrati ordinari, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale".
2. Le disposizioni di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati.
__________________________

3.3
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, al comma 7 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".
__________________________

3.4
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: “1-bis. Il caso di valutazione negativa tale biennio non dà luogo ad attribuzione del relativo scatto d'anzianità”."
__________________________

3.5
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".
__________________________

3.6
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è aggiunto il seguente comma: “Tale periodo non dà luogo ad attribuzione del relativo scatto di anzianità”."
__________________________


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 5035
Art. 1

1.3
MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: "soppressi e infoibati", inserire le seguenti: "e di coloro che sono morti nei campi di concentramento per deportati civili in territorio italiano fino all'8 settembre 1943,".
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1.1
BESOSTRI

Al comma 3, secondo periodo sostituire la parola: "efferato" con la parola: "ostile".
__________________________

1.2
BESOSTRI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esclusi i familiari di coloro che abbiano ricoperto incarichi nell'OVRA e nel PNF".
__________________________

1.4
MARCHETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "4. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei mari e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.".
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Art. 3

3.1
BESOSTRI

Nel primo periodo, sostituire la parola: "nove" con la seguente: "dieci"; dopo le parole: "Friuli-Venezia Giulia", sostituire la parola: "o" con la seguente: "e".

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3.2
MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: "Friuli-Venezia Giulia", sostituire la parola: "o" con la seguente: "e".
Art. 5

5.1
MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: "500 milioni", con le seguenti: "un miliardo".
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