AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI’ 5 MAGGIO 1998

255ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE



La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3125-B) Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria da parte della Sottocommissione per i pareri, nella seduta che si è appena conclusa, non già per ragioni di contenuto ma per la singolare vicenda procedurale occorsa nella prima lettura del testo da parte della Commissione affari esteri del Senato in sede deliberante. In quella occasione, infatti, fu approvato un emendamento contenente una disposizione del tutto impropria, non sottoposta al preventivo parere della Commissione affari costituzionali e rivolta a inserire un deputato e un senatore nel comitato di cui all'articolo 2, comma 2. Opportunamente, la Camera dei deputati ha poi rimosso quella disposizione, che pertanto non compare nel testo attuale. Nondimeno, occorre a suo avviso rilevare e sottolineare l'anomalia procedurale dianzi ricordata, che comporta una evidente violazione dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento del Senato. Secondo la sua opinione, inoltre, il parere della Commissione affari costituzionali del Senato sarebbe stato senz'altro negativo su quella disposizione, con l'effetto procedurale vincolante di cui all'articolo 40, comma 6, del Regolamento.

Il senatore ANDREOLLI, relatore sul disegno di legge dinanzi alla Sottocommissione per i pareri, considera assai singolare la vicenda procedurale ricordata dal Presidente e rileva una carenza di controlli per la prevenzione di simili violazioni regolamentari. Sarebbe stato necessario, quanto meno, che il Presidente del Senato fosse stato tempestivamente informato di quanto avvenuto nella Commissione affari esteri in sede deliberante.

Il presidente VILLONE propone quindi di esprimere un parere favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, a condizione che non siano ulteriormente modificate ripristinando la censurata disposizione che comporta la presenza di un senatore e di un deputato nel comitato di cui all'articolo 2, comma 2, la cui natura amministrativa renderebbe assolutamente impropria una simile presenza.

Secondo la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO è preferibile esprimere un parere positivo sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che costituisce l'oggetto esclusivo dell'attuale fase di esame in sede consultiva.

Il senatore PASTORE obietta che il parere proposto dal Presidente avrebbe anche l'effetto di prevenire l'eventuale riproposizione di una disposizione aberrante come quella dapprima ricordata, considerato che la Commissione di merito è nuovamente riunita in sede deliberante.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO pone interrogativi circa il ruolo di controllo della correttezza del procedimento seguito in prima lettura nella trattazione della disposizione in questione.

Anche il senatore ANDREOLLI considera particolarmente grave la circostanza che una anomalia come quella indicata dal presidente Villone non sia stata rilevata a tempo debito.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di esprimere un parere positivo sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, con una premessa rivolta a segnalare la grave anomalia procedurale intervenuta nella prima lettura del disegno di legge e ad affermare che la Commissione considera censurabile sotto il profilo costituzionale la disposizione rimossa dall'altro ramo del Parlamento.



(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati.

(863) DEBENEDETTI - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni.

(2588) PIERONI ed altri - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica.

(Parere alla 6a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul disegno di legge n. 3158, già approvato dalla Camera dei deputati, che comporta il riordino complessivo della disciplina delle cosiddette fondazioni bancarie. Per gli aspetti di competenza della Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 1, lettera h), ove si fa riferimento a una autorità di vigilanza non ancora istituita, di natura indefinita, con una disciplina transitoria che affida le relative competenze al Ministro del tesoro. Si tratta a suo avviso di una previsione normativa suscettibile di nette censure, poiché postula la ulteriore proliferazione di autorità indipendenti, senza un disegno normativo coerente e valutabile in ogni sua implicazione. Nel settore del credito, inoltre, vi sono funzioni di controllo e vigilanza già previste dall'ordinamento, che fanno capo, per quanto di rispettiva competenza, a organi già esistenti e consolidati come la Banca d'Italia e la CONSOB. Egli ritiene opportuno formulare un parere negativo sulla lettera h) in esame, sia perché postula l'istituzione non giustificata di altre autorità, sia perché comporta una confusione di competenze in tema di controlli e vigilanza nel settore del credito. Propone di rinviare alla seduta successiva la formulazione del parere anche per acquisire la valutazione di un rappresentante del Governo.

Il senatore PASTORE critica l'ulteriore proliferazione di deleghe legislative e il contenuto generico della finalità indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera d).

In proposito, il presidente VILLONE ritiene che si possa formulare una indicazione di ordine generale alla Commissione di merito affinché siano ulteriormente specificati, nelle deleghe legislative, sia l'oggetto che i criteri direttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri.

(123) MANIERI ed altri - Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409.

(252) DI ORIO ed altri - Istituzione dell’Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI - Disciplina della professione di odontoiatra.

(2246) BETTAMIO ed altri - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell’ordine degli odontoiatri.

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 12ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PINGGERA riferisce sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, che delinea un ordinamento della professione di odontoiatra ispirato a un modello tipico fondato sugli esami di ammissione, l'iscrizione a un albo, l'istituzione di un ordine professionale. A suo avviso non vi sono rilievi di carattere costituzionale, salva la valutazione di una possibile difformità dal principio di libertà nell'esercizio delle professioni. Egli si interroga anche sull'effettiva necessità di una simile disciplina legislativa e precisa infine, su richiesta del Presidente, che secondo il testo in esame all'albo professionale si possono iscrivere anche i cittadini degli altri paesi comunitari.

Il senatore ANDREOLLI pone un quesito sulla normativa comunitaria vigente in materia di esercizio delle professioni.

Il relatore PINGGERA si riserva di compiere una verifica a tale riguardo.

Il senatore PASTORE osserva che è stato annunciato dal Governo un disegno di legge di riordino generale delle professioni, del quale occorre tenere conto nel valutare proposte settoriali come quella in esame.

La senatrice PASQUALI considera opportuno valutare ogni aspetto della proposta normativa, specie sotto il profilo della compatibilità comunitaria e del coordinamento con una eventuale disciplina di ordine generale.

Il relatore PINGGERA auspica anche l'introduzione di una norma di salvaguardia per i titoli conseguiti in altri paesi, soprattutto da parte di professionisti appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dall'ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2712) BONATESTA ed altri - Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF: concorso dei comuni, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole condizionato)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria da parte della Sottocommissione pareri nella seduta odierna.

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge, considerando lesivo dell'autonomia degli enti locali il vincolo di destinazione della quota di gettito fiscale indirizzata dai contribuenti al comune di residenza.

Il senatore BESOSTRI rileva anche una prevedibile difficoltà di gestione del sistema di destinazione della quota del gettito IRPEF previsto dal disegno di legge.

Alla censura del relatore Andreolli, il senatore PASTORE replica che anche la quota dell'otto per mille nella disponibilità dello Stato ha un proprio vincolo di destinazione.

Secondo il senatore PINGGERA, la proposta normativa non è coerente a una sostanziale valorizzazione del sistema delle autonomie, che comporta meccanismi di finanziamento certi e adeguati.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole a condizione che sia escluso ogni vincolo di destinazione, per i comuni, circa le quote di gettito IRPEF ad essi assegnate per effetto della normativa.

IN SEDE REFERENTE

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali.

(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali.

(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore BESOSTRI dà conto di un testo coordinato, da lui predisposto in seguito all'incarico conferitogli in proposito nella seduta precedente, rivolto a inserire la disciplina dell'ineleggibilità nell'ambito della legge n. 154 del 1981, a disciplinare con alcune modifiche il caso della sospensione per effetto di procedimenti penali pendenti e a correggere anche altri aspetti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE osserva che le modifiche di natura non formale indicate dal relatore non potrebbero integrare il testo da assumere a base dell'esame, già approvato dalla Camera dei deputati. Le indicazioni del relatore sono comunque utili come integrazione del lavoro preparatorio da svolgere nel seguito dell'esame. Segnala al riguardo che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati è compresa una nuova disciplina del rapporto tra procedimenti penali e disciplinari riguardanti i dipendenti pubblici. In materia, peraltro, alla Camera dei deputati è stato elaborato uno specifico testo dalla Commissione speciale in materia di prevenzione della corruzione, di cui si prevede una discussione imminente in Assemblea. Occorre pertanto considerare anche l'esigenza di un coordinamento tra le diverse sedi normative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL DOCUMENTO XXII n. 21, RECANTE PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE RETRIBUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO.
(A007 000, C01a, 0092°)


Il presidente VILLONE sottopone alla Commissione un'esigenza di correzione del testo da proporre all'Assemblea per il documento in titolo, la cui discussione è prevista nel calendario del Senato per l'ultima settimana del mese di maggio, al fine di riconsiderare la composizione della Commissione d'inchiesta per renderla compatibile con la prescrizione costituzionale che esige un criterio di proporzione con l'entità dei gruppi parlamentari. Ove la Commissione sia unanime nel procedere a tale modifica prima dell'esame della discussione in Assemblea in modo da non proporre la questione ex novo in quella sede, prospetta anche l'opportunità di alcune altre modifiche di coordinamento e di precisazioni testuali da riferire agli emendamenti già accolti nella seduta del 30 aprile.

La Commissione conviene all'unanimità di svolgere nella settimana successiva, alla presenza del relatore Diana attualmente in missione all'estero, un'ulteriore fase di esame del documento in titolo, limitata agli aspetti indicati dal Presidente.


SULLE AUDIZIONI INFORMALI PROGRAMMATE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2934, 2912 E 3179, IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il presidente VILLONE sottopone alla Commissione una richiesta pervenutagli per le vie brevi da parte del relatore sui disegni di legge in titolo, senatore Pellegrino, rivolta a rinviare all'ultima settimana del mese di maggio le audizioni informali del Presidente del Consiglio di Stato e dei rappresentanti delle associazioni di magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, programmate per venerdì 8 maggio.

Il senatore PELLEGRINO precisa che la sua richiesta è motivata dalla concomitanza di una impegnativa campagna elettorale nella propria città, che gli impedisce di essere presente nella data ricordata dal Presidente.

Anche il senatore MAGGIORE conviene sull'opportunità di un rinvio per la concomitanza di impegni elettorali locali che coinvolgono diversi senatori.

Il senatore LISI si oppone invece al rinvio delle audizioni e ricorda che una analoga richiesta da lui avanzata per altre audizioni non fu accolta; ritiene comunque opportuno confermare il programma di audizioni già stabilito.

Il senatore MARCHETTI ritiene che una richiesta di rinvio come quella avanzata dal senatore Pellegrino non può essere valutata alla stregua di precedenti ma deve essere considerata in se stessa.

Anche il presidente VILLONE esclude un rapporto di conformità tra i due casi ma considera comunque necessario valutare la richiesta di rinvio sulla base della sussistenza o meno di ragioni consistenti.

Il senatore PELLEGRINO precisa che se non fosse accolta la sua richiesta di rinvio, nella impossibilità di essere presente alle audizioni di cui si tratta, egli dovrebbe rinunciare all'incarico di relatore sui disegni di legge in titolo.

Il presidente VILLONE ritiene che le circostanze impongano una votazione sulla richiesta di rinvio, e annuncia in proposito il suo voto non favorevole.

La richiesta di rinvio, posta in votazione, viene accolta dalla Commissione.


La seduta termina alle ore 16,30.