DIFESA (4
a
)
MERCOLEDI' 22 MARZO 2000
218
a
seduta
Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(3349)
MANCA e MUNDI. - Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate.
(4401)
MUNDI. - Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate
,
fatto proprio dal Gruppo dell'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame congiunto e rinvio; costituzione di comitato ristretto)
Riferisce congiuntamente sui due provvedimenti il senatore NIEDDU, rammentando preliminarmente che, in adempimento dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) e h) della legge 549 del 1995, era stato emanato il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 volto a introdurre la riforma strutturale delle Forze armate. Tale decreto all'articolo 2, comma 3 regolamenta la formazione dei futuri ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, definendo le norme di carattere generale per il rilascio ai medesimi dei titoli di diploma universitario di laurea e/o di specializzazione. Le ragioni che suggerirono il riconoscimento al personale in servizio del titolo accademico sono riconducibili a motivate esigenze di carattere istituzionale quali: la copertura di posti di
"status"
internazionale in ambito interalleato che prevedono il possesso di una laurea; lo svolgimento di docenza in ambito militare nel rispetto della vigente normativa in materia di abilitazione all'insegnamento; infine, il soddisfacimento dei requisiti per l'avanzamento previsti dalla legge 490/97. I disegni di legge in titolo intendono estendere l'anzidetta normativa anche ai cittadini che abbiano compiuto analoghi studi presso istituti militari della Forze armate e/o della Guardia di finanza e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 464 avevano cessato il servizio. I disegni di legge 3349 e 4401 hanno lo scopo di sanare quella che è a tutti gli effetti un'ingiustizia, poiché la cessazione dal servizio non può rimuovere o cancellare la formazione ed i titoli da essa derivanti, che se esistenti vanno riconosciuti, sia al cittadino in divisa, sia a quello in congedo. Peraltro il riconoscimento, oltre a sanare una evidente discriminazione, non comporta alcun onere per lo Stato. Invita pertanto la Commissione a sostenere l'intento dei proponenti dei disegni di legge, identici nella formulazione. Crede sia comunque opportuno integrarne il testo con emendamenti per definire la sequenza temporale e per rendere effettivamente operativo il diritto al riconoscimento dei titoli conseguiti, che richiede un esame dei singoli
curricula
.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MANCA ritiene che il riconoscimento dei titoli universitari per il personale in congedo possa procedere in contemporanea con il riconoscimento dei medesimi titoli già in corso per il personale in servizio.
Il relatore, senatore NIEDDU, propone che la verifica della fattibiltà di quanto prospettato dal senatore Manca venga svolta in sede di comitato ristretto, anche con eventuali audizioni degli uffici titolati allo svolgimento degli atti amministrativi relativi alle pratiche di cui alla convenzione stipulata con le università.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, propone l'istituzione del comitato ristretto prospettato dal relatore.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.
(901)
BONATESTA ed altri. - Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
,
fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.
(1890)
DE SANTIS ed altri. - Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.
(4358)
BATTAFARANO ed altri. - Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(
Esame congiunto e rinvio; costituzione di comitato ristretto)
Riferisce congiuntamente il senatore VIVIANI
,
dichiarando che i tre disegni di legge in discussione
intendono affrontare il problema della regolamentazione legislativa della docenza civile nelle scuole di vario tipo delle Forze armate. Sottolinea che si tratta di un problema esistente da tempo e già posto all’attenzione del Parlamento in precedenti legislature, specie nella XI legislatura, quando un disegno di legge presentato dal deputato Mancini ottenne, in seno alla Commissione Lavoro della Camera, l’adesione di tutti i Gruppi parlamentari.
Il consistente numero di lavoratori coinvolti, distribuiti su tutto il territorio nazionale dove sono allocate le diverse sedi delle scuole militari
(
in particolare a Perugia, Viterbo, Caserta, La Maddalena e Taranto), merita grande attenzione.
Presso tali scuole si e’ consolidato, da oltre un trentennio, un dualismo nelle regole di insegnamento. Da un lato, le materie più propriamente militari sono svolte da insegnanti incardinati nel Ministero della difesa, dall’altro l’insegnamento delle materie non militari viene impartito da docenti civili, non appartenenti al suddetto ministero ed assunti con contratto annuale a termine, ai sensi del d.m. 20 dicembre 1971. Esistono inoltre impiegati civili del Ministero della difesa che svolgono impropriamente attività di insegnamento.
Tale situazione è diventata sempre meno sostenibile e richiede un intervento legislativo che affronti i seguenti problemi: a) la non validità, per questa categoria di lavoratori, della disciplina generale del contratto a termine definita nella legge 18 aprile 1962 n. 230, che prevede, per i contratti a termine che perdurano oltre la scadenza definita, la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato; b) il superamento della clausola risolutiva del rapporto prevista dalle convenzioni stipulate con il Ministero della difesa, che escludono le condizioni di giusta causa e di giustificato motivo per la risoluzione del contratto; c) la disparità di trattamento economico tra questi docenti e quelli di ruolo, alle dipendenza del Ministero della pubblica istruzione; d) l’esclusione dai benefici assistenziali e previdenziali previsti per i supplenti annuali della Pubblica Istruzione, in caso di assenza dal servizio; e) l’impossibilità di poter essere inquadrati nel ruolo degli impiegati civili del Ministero della difesa perché il loro livello di inquadramento registra la saturazione degli organici previsti; f) l’impossibilità di avvalersi dell’istituto della mobilità verso altra amministrazione, previsto dalla legge.
Va inoltre tenuto presente che per gli insegnanti, dipendenti come impiegati civili del Ministero della difesa, permane un divario tra stato giuridico di appartenenza e attività effettivamente svolta, con conseguenze penalizzanti in termini di anzianità di servizio.
Permangono, altresì, rapporti incerti ed indefiniti con le gerarchie militari e civili del ministero data la loro incerta collocazione giuridica; inoltre, continua a pesare la diversità di stato giuridico rispetto agli insegnanti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e continua anche una ulteriore discriminazione di tali docenti rispetto a coloro che hanno prestato servizio di insegnamento presso le scuole di Polizia, per i quali l’articolo 46 della legge 270/82 riconosce utile tale attività per l’immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria statale.
I tre provvedimenti in discussione intendono dare una risposta adeguata all'insieme dei problemi prevedendo: a) l’istituzione di un ruolo dei docenti civili al fine di coprire stabilmente le cattedre di insegnamento delle materie non militari con personale insegnante; b) la definizione dello stato giuridico e dell’orario di servizio dei docenti civili; c) la loro completa equiparazione retributiva con il personale insegnante delle scuole secondarie statali; d) le norme per l’inquadramento nel suddetto ruolo del personale docente interno o esterno al Ministero della difesa, provvisto o meno del titolo prescritto per l’insegnamento nelle scuole statali. Tali norme sono transitorie e mirano a salvaguardare le legittime esigenze degli interessati e la continuità’ didattica delle diverse scuole delle Forze armate. Il reclutamento avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami e rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione della corrispondenza tra gli insegnamenti impartiti nelle scuole delle Forze armate e gli insegnamenti relativi ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie statali.
Sotto il profilo degli oneri finanziari i provvedimenti sollevano alcune perplessità circa la formulazione della clausola di copertura che non sembra in linea con le norme di contabilità generale dello Stato secondo le quali non è più consentita la copertura finanziaria delle leggi tramite riduzione di altro capitolo di spesa.
Nel concludere la relazione egli sottopone alla riflessione dei componenti la Commissione alcuni problemi che derivano dal raffronto tra il contenuto dei disegni di legge in esame e le trasformazioni avvenute (o in corso) sia nel sistema della Difesa, sia nel sistema formativo nazionale. Innanzitutto sottolinea che i problemi di stato giuridico e di trattamento economico degli insegnanti in questione sono problemi reali che condizionano negativamente la stessa qualità dell’insegnamento delle materie non militari nelle diverse scuole delle Forze armate, e che vanno quindi risolti in tempi rapidi.
Pur tuttavia, essendo l’intero sistema della Difesa in fase di riforma nella prospettiva di trasformazione in struttura volontaria e professionale, e’ evidente che tale processo e’ destinato, nel breve e nel medio periodo, ad influenzare direttamente la quantità e la qualità degli interventi formativi per le diverse figure presenti nelle strutture militari; in tale situazione ne deriva la necessità di raccordare le scelte relative agli insegnanti con l'evoluzione del sistema formativo militare conseguente alla trasformazione delle Forze armate.
Va inoltre tenuto presente che nel frattempo l’intero sistema nazionale di istruzione e di formazione professionale
è stato radicalmente trasformato, con l’obiettivo di offrire ai giovani una cultura che nasca dalla sintesi tra il sapere ed il saper fare. Poiché, tra l’altro, tale riforma prevede la possibilità del passaggio da un canale formativo ad un altro tramite l’utilizzo di crediti formativi maturati in precedenza, invita a riflettere sulla necessità di collegare il sistema di formazione militare con il sistema formativo nazionale integrato.
Alla luce di tali esigenze, prima di procedere all'esame dei provvedimenti, il Governo dovrebbe illustrare le sue intenzioni circa le modalità di definizione di una soluzione organica dei problemi, al fine di conciliare la riqualificazione dell’attività formativa come fattore essenziale di riforma delle Forze armate e la sicurezza di prospettive per gli insegnanti civili.
Ipotizza in conclusione l'istituzione di un comitato ristretto per l'approfondimento dei temi sollevati.
Il sottosegretario OSTILLIO conviene sull'esigenza di riqualificazione della docenza, ma invita a tenere nella debita considerazione le attuali situazioni pendenti presso gli istituti e gli enti di formazione. Concorda sulla proposta di istituire un comitato ristretto e auspica l'individuazione di un impegno finanziario realistico per risolvere lo stato di emergenza. Nel garantire comunque il fattivo impegno del Governo per trovare soluzioni idonee, ravvisa il rischio di qualche elemento di rigidità all'interno di parti dei provvedimenti in titolo.
Si apre la discussione generale.
In senso adesivo con quanto dichiarato dal relatore e dal Governo interviene il senatore MANCA.
Il senatore BATTAFARANO esprime apprezzamento per la relazione introduttiva, che ha correttamente evidenziato lo stato di emergenza cui i disegni di legge in titolo intendono sopperire, e auspica una rapida conclusione dei lavori.
Il senatore PALOMBO, ringraziato il relatore, chiede di sapere quale sia l'ampiezza della nozione di docente civile, cioè se include o meno anche i docenti magistrati ordinari.
Il relatore VIVIANI si riserva di approfondire anche tale profilo in sede di comitato ristretto.
Il PRESIDENTE, poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e propone l'istituzione di un comitato ristretto.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.