AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

273a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno, con la trattazione degli emendamenti, già esaminati e accantonati, riferiti all'articolo 4 del testo unificato predisposto dal relatore.

Sull'emendamento 4.200, il relatore GUERZONI precisa che la sua eventuale approvazione comporterebbe un intervento di coordinamento con il comma 5 dello stesso articolo 4.

Il presidente VILLONE ricorda che una ipotesi di coordinamento era già stata avanzata, sull'intero articolo 4, quanto alla successione delle disposizioni secondo un ordine logico di regola ed eccezione.

L'emendamento 4.200 è accolto dalla Commissione.

Restano pertanto assorbiti l'emendamento 4.2 e gli emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto identico, il PRESIDENTE ricorda i pareri contrari espressi a suo tempo sia dal relatore che dal rappresentante del Governo. I senatori LUBRANO DI RICCO e PASQUALI dichiarano di mantenere le rispettive proposte di emendamento. Secondo il RELATORE, si tratta in effetti di emendamenti preclusi da precedenti votazioni. Concorda il presidente VILLONE, che dichiara preclusi gli emendamenti 4.7 e quelli di contenuto identico.

Sull'emendamento 4.3, il PRESIDENTE rammenta il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo. Il RELATORE propone di integrare l'emendamento prevedendo che i controlli siano disposti solo in caso di necessità. Il senatore TABLADINI accoglie la proposta e riformula di conseguenza l'emendamento (4.3 nuovo testo), che viene quindi approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 4.30, il RELATORE si pronuncia manifestando una disponibilità di massima ma ritiene opportuno provvedere a una diversa formulazione: pertanto fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e successivamente lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in altra formulazione.

Quanto all'emendamento 4.4, il PRESIDENTE, avendo rammentato i pareri negativi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il nuovo testo dell'articolo 7, proposto dal Governo con l'emendamento 7.100, prevede comunque misure di vigilanza. Il senatore TABLADINI precisa che l'emendamento propone di assicurare la reperibilità, ma si risolve comunque a ritirarlo.

In merito all'emendamento 4.31, il presidente VILLONE ricorda che il relatore ne aveva già rilevato la sostanziale inclusione nel comma 2 dell'articolo 4. Il relatore GUERZONI conferma la sua opinione e l'emendamento viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'articolo 4 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato avviato l'esame dell'emendamento 5.3, la cui votazione era stata quindi accantonata. Il senatore PASTORE insiste per l'emendamento, ritenendo opportuno radicare in modo specifico la competenza del giudice minorile. Secondo il RELATORE, il comma 2 va interpretato nel senso che il tribunale competente è quello nel cui territorio opera l'autorità che ha ricevuto la domanda. Il senatore PASTORE considera soddisfacente l'interpretazione del relatore e ritira l'emendamento riservandosi tuttavia, per la discussione in Assemblea, una eventuale proposta di modifica che renda più esplicito quanto sostenuto dallo stesso relatore.

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE precisa che nel testo unificato predisposto dal relatore è stato escluso l'articolo 6, nell'intento di rispettare l'ordine di successione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa del Governo. Propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 7, da svolgere alla presenza di un rappresentante del Governo. La Commissione consente.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Sull'emendamento 8.1 il RELATORE esprime un parere contrario, poichè a suo avviso vi sono situazioni, non qualificabili esclusivamente secondo la loro natura politica, che possono giustificare, quale presupposto di fatto, il riconoscimento del diritto di asilo. Il senatore TABLADINI osserva invece che i diritti politici e democratici sono interpretati e garantiti in modo diverso secondo le diverse realtà geografiche: a suo avviso la qualificazione sociale del contesto potrebbe ammettere interpretazioni così estese da alterare i presupposti normativi del diritto d'asilo. Il RELATORE, quindi, si rimette alla valutazione della Commissione, ma ricorda che vi sono eventi di carattere non politico, come ad esempio le catastrofi naturali, che tuttavia giustificano senz'altro il riconoscimento del diritto d'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda il caso di alcuni paesi il cui ordinamento penale di per sè potrebbe rendere opportuno il riconoscimento del diritto d'asilo per quanti siano perseguiti in base a norme evidentemente lesive dei diritti umani. Il senatore PASTORE dichiara di comprendere le ragioni sottese all'emendamento 8.1, ma ritiene che la disposizione in questione si riferisce esclusivamente al contesto e non già al presupposto normativo del diritto d'asilo. Il senatore TABLADINI riconosce come ragionevole l'interpretazione del senatore Pastore, ma considera la formulazione del testo suscettibile di valutazioni diverse. Secondo il PRESIDENTE, l'interpretazione del senatore Pastore è la sola ragionevolmente fondata. Concorda il senatore ANDREOLLI, che invita a considerare le disposizioni dell'articolo 8, comma 1 alla stregua di quelle contenute nell'articolo 2 del testo unificato.

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 8.2, il relatore GUERZONI esprime un parere favorevole e fornisce quindi chiarimenti al senatore Lubrano di Ricco.

La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 8.5 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono quindi approvati gli emendamenti 8.3 e 8.4, di contenuto identico.

La Commissione approva l'articolo 8 nel testo modificato.

L'emendamento 9.7 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 9.2 il senatore GUERZONI esprime un parere contrario. Anche secondo il presidente VILLONE appare inopportuno prescrivere un termine finale per gli eventuali approfondimenti istruttori. Il senatore TABLADINI si dichiara invece favorevole all'emendamento, che a suo avviso assicura maggiore certezza anche all'interessato. Secondo il senatore PASTORE, l'esigenza di prevenire approfondimenti non necessari e conseguenti ritardi induce a ritenere preferibile una deliberazione motivata della Commissione per eventuali supplementi istruttori. Concorda il presidente VILLONE. Conviene in tal senso anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che riformula di conseguenza l'emendamento (9.2 nuovo testo). Nella nuova formulazione, l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Circa l'emendamento 9.9, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario. Il senatore PASTORE osserva che le comunicazioni in forma sintetica potrebbero limitare le possibilità di difesa. Il presidente VILLONE avverte a sua volta che la traduzione integrale degli atti in caso di errori potrebbe dar luogo a vizi di legittimità. Il senatore PASTORE si dichiara persuaso da tale obiezione. L'emendamento è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

In merito all'emendamento 9.3, il senatore PASTORE si pronuncia criticamente, ritenendo problematica sia l'individuazione delle associazioni che la loro esatta localizzazione. Il relatore GUERZONI esprime un parere contrario, rammentando che alle riunioni della Commissione centrale partecipa un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3 Lo stesso senatore illustra l'emendamento 9.2, che a suo avviso impone opportunamente di valutare la sussistenza di altri titoli di soggiorno. Il relatore GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento, ancorchè probabilmente implicito nel testo.

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4, di contenuto identico.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono approvati anche gli emendamenti 9.5 e 9.7, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 9.3 e 9.6, di contenuto identico, il presidente VILLONE osserva che senza un termine finale il procedimento rimarrebbe aperto per un tempo indefinito. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che perfino per le sentenze definitive di condanna è prevista la possibilità di revisione. Secondo il presidente VILLONE il paragone non è pertinente poichè in sede amministrativa è sempre possibile una nuova decisione eventualmente a seguito di una nuova domanda. Il relatore GUERZONI manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento e si dichiara disponibile verso di esso esclusivamente se la possibilità di una nuova decisione viene limitata nel tempo necessario per la definizione di un eventuale ricorso. Secondo il presidente VILLONE è comunque preferibile un nuovo procedimento. Il relatore GUERZONI invita quindi il proponente a ritirare l'emendamento con la riserva di riesaminare la questione per la discussione in Assemblea. Il senatore PASTORE sostiene che ogni provvedimento amministrativo può essere riconsiderato in base al principio generale di autotutela. Anche il presidente VILLONE afferma la possibilità della revoca del provvedimento precedente per la sopravvenienza di fatti nuovi. Il relatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3, unitamente al 9.6.

L'emendamento 9.8 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva l'emendamento 10.2, al quale il presidente VILLONE e il relatore GUERZONI oppongono le proprie perplessità, pur ritenendo che l'emendamento possa essere accolto poichè non modifica sostanzialmente gli effetti normativi della disposizione contenuta nel comma 1. L'emendamento è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.12 mentre l'emendamento 10.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'esame degli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, viene momentaneamente accantonato.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.