AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 7 NOVEMBRE 2000
592ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i ministri per le riforme istituzionali Maccanico e per i rapporti con il Parlamento Toia, nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE


Il senatore ANDREOLLI chiede che sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4863 ("Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti"), già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Il senatore MARCHETTI chiede a sua volta che sia compiuto analogo adempimento per il disegno di legge n. 4859 ("Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca)"), anch'esso approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede deliberante.

Il senatore BESOSTRI dichiara il proprio consenso alle richieste avanzate dai senatori Andreolli e Marchetti.

La Commissione concorda.


IN SEDE REFERENTE

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato in prima lettura dal Senato: si tratta di modificazioni abbastanza consistenti, che però non ne alterano a suo avviso l'impianto fondamentale. Tra le più rilevanti, vi sono gli articoli 3 e 4, introdotti dalla Camera dei deputati, che riguardano le certificazioni d'ufficio di stati, qualità e fatti e il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini investendo uno degli elementi più importanti del rapporto tra questi ultimi e gli uffici pubblici, nonché il rilascio e i rinnovi dei passaporti, che possono essere delegati, oltre che ai questori, ai sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti, con innovazione evidentemente non trascurabile. L'articolo 5 del testo già approvato dal Senato, riguardante i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli pubblici, è stato stralciato dalla Camera dei deputati con decisione di cui il Relatore chiede la motivazione al rappresentante del Governo. L'articolo 8 del testo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia, con una disciplina piuttosto articolata; l'articolo 13 comporta una semplificazione significativa nel processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, prevedendo un solo soggetto competente, individuato nell'ente destinatario del trasferimento per i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuita dalla legge a uffici e organi di altre amministrazioni; in proposito si prevede un'eccezione per le funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute: in tali casi, si procede meditante la conferenza di servizi. Si tratta, dunque, di una novità assai rilevante. Altra innovazione significativa è quella contenuta nell'articolo 21, recante disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie, dirette in primo luogo ad applicare la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici o di servizi. L'articolo 22, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda i "piani urbani di mobilità" mentre all'articolo 26, recante l'istituzione dell'ufficiale elettorale, sono state apportate modifiche complessivamente coerenti al testo già approvato dal Senato. Sull'articolo 27 (già articolo 22 del testo approvato dal Senato), la Camera dei deputati ha confermato l'impostazione diretta ad accelerare i processi decisionali della Corte dei conti ma ha ritenuto anche di considerare la possibilità di sollevare, in relazione all'atto sottoposto a controllo, il conflitto di attribuzione da parte della Corte dei conti: tale possibilità potrebbe a suo avviso comportare qualche effetto non desiderato, con il rischio di una moltiplicazione abnorme dei conflitti. La Camera dei deputati, inoltre, ha stralciato l'articolo 25 del testo approvato in prima lettura al Senato e anche di ciò il relatore chiede una spiegazione al rappresentante del Governo. Il relatore, quindi, illustra le modifiche contenute nell'articolo 31 e i nuovi articoli 34 e 35, recanti rispettivamente misure di semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione e disposizioni sulle controversie in materia di masi chiusi. Assai rilevante, inoltre, è l'articolo 38, riguardante il trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico: circa tali disposizioni, egli ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli effetti attesi.

Interviene quindi il sottosegretario BRESSA, il quale precisa anzitutto che l'articolo 5 del testo approvato dal Senato è stato stralciato a causa dell'introduzione di un emendamento, approvato di stretta misura alla Camera dei deputati, che prevedeva un equo indennizzo per danni materiali e morali derivanti da un eccesso di attesa agli sportelli pubblici: per le implicazioni finanziarie di quella disposizione e la concomitanza della sessione di bilancio, è stato dunque necessario indirizzare l'intero articolo verso una nuova procedura. Analoga soluzione, per gli stessi motivi, è stata adottata alla Camera dei deputati per l'articolo 25 del testo già approvato dal Senato, recante misure dirette a favorire la conoscibilità della normazione. Quanto all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati, esso è particolarmente importante perché riguarda direttamente l'approvvigionamento energetico del paese, prevedendo una procedura più semplice per autorizzare gli impianti di rigassificazione del gas naturale liquido. Su richiesta del senatore Stiffoni, chiarisce in proposito che non si tratta di creare nuovi impianti di deposito ma solo di rendere più celeri le procedure di autorizzazione per attività di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale. In merito all'articolo 22 del testo in esame, osserva che la relativa disciplina è apparentemente complessa, ma diretta senz'altro a risultati di semplificazione. Quanto all'articolo 26, riguardante l'ufficiale elettorale, la normativa è stata articolata in base alla dimensione demografica dei comuni, prevedendo che per quelli al di sotto dei 15.000 abitanti le relative funzioni siano esercitate dal sindaco, mentre nei comuni di dimensione superiore il compito è affidato a una commissione, come nella normativa già vigente. In merito all'articolo 27, riguardante il procedimento di controllo della Corte dei conti, condivide la valutazione del relatore circa l'obiettivo di accelerazione cui essa mira e prende atto del dubbio, manifestato dallo stesso relatore, sulla congruità con tale obiettivo della facoltà, che si prevede di mantenere, di sollevare anche il conflitto di attribuzione, anche se in proposito osserva che la Camera dei deputati ha ritenuto evidentemente compatibili le diverse esigenze implicate. Sull'articolo 34, precisa che il testo riprende l'elaborazione di una commissione costituita dal Governo per studiare la questione, mentre l'articolo 38 è inteso a trasferire tutti i provvedimenti propedeudici all'esercizio delle attività già intestati alla società conferente verso le società di nuova costituzione, con una norma transitoria che dispone la proroga delle concessioni attuali, limitatamente a quelle concernenti le aree demaniali, fino all'anno 2020, proroga temperata da una scadenza di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente a quel termine.

Il senatore ELIA invita a tener conto, in relazione all'articolo 27 concernente il procedimento di controllo della Corte dei conti, delle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale pronunciate dalla stessa Corte dei conti in relazione ad alcune misure di delegificazione.

Il senatore PINGGERA ritiene che l'articolo 35 introdotto dalla Camera dei deputati sia carente di una norma transitoria riguardo ai procedimenti pendenti.

Il relatore VILLONE riconosce come fondato il problema sollevato dal senatore Pinggera e reputa opportuno, in proposito, uno specifico atto di indirizzo.

Concorda il sottosegretario BRESSA.

Il relatore VILLONE, nel rammentare che il testo in esame è stato ampiamente dibattuto ed è risultato infine largamente condiviso, propone di fissare per domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12 il termine per la proposizione di eventuali emendamenti, che possono essere riferiti esclusivamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. La votazione degli emendamenti potrebbe essere svolta nella seduta già convocata per giovedì 9 novembre alle ore 14,30, data in cui verrà a scadere il termine concesso alle Commissioni consultate per la formulazione dei rispettivi pareri.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(4408) Istituzione del servizio civile nazionale.
(329) COVIELLO - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo,
in sostituzione del servizio militare di leva.
(1015) BEDIN - Istituzione del servizio civile nazionale.
(1165) NAVA e TAROLLI - Norme per l’istituzione del servizio civile nazionale.
(1382) AGOSTINI ed altri - Istituzione del Servizio civile nazionale
(2118) - Istituzione del servizio civile nazionale
(4244) RESCAGLIO e VERALDI - Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini.
(4286) SEMENZATO - Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
(4388) SEMENZATO ed altri - Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi, fatto proprio dal Gruppo Verdi - l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre, con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4408, assunto come testo base.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO dà conto del parere formulato dalla 5a Commissione che richiede a suo avviso un adeguato approfondimento. In particolare la questione verte essenzialmente sull'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo nazionale per il servizio civile. Nel disegno di legge finanziaria per il 2001 non sussistono allo stato risorse sufficienti, ma vi è l'impegno del Governo a garantire un'integrazione di tale Fondo idonea a fronteggiare le esigenze del settore.
Venendo quindi a considerare gli emendamenti, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.1 che reputa superfluo se l'intenzione è quella di chiarire che anche l'attività agricola in zone di montagna è ricompresa nell'ampio riferimento "ai settori ambientali" contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 1. Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.5 e 6.1. Quanto all'emendamento 7.1, esprime un parere favorevole sulla prima parte del medesimo, ed invita conseguentemente i presentatori a riformularlo.

Aderendo all'invito della relatrice, il senatore PASTORE riformula l'emendamento 7.1.

Prende quindi la parola il senatore STIFFONI, che ricorda un ordine del giorno a sua firma, accolto dal Governo come raccomandazione, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 324 del 1999. Con questo atto si mirava ad impegnare il Governo ad adottare i necessari provvedimenti affinché i comuni possano aumentare la propria dotazione di obiettori di coscienza che abbiano optato per il servizio civile, anche in eccedenza rispetto alla dotazione prevista dalla Convenzione in essere, attingendo tra coloro che abbiano espletato il periodo di prova nel comune stesso che dovrebbe provvedere, con mezzi del proprio bilancio, al relativo onere finanziario.
Manifesta quindi la sua intenzione di proporre questa previsione sotto forma di emendamento, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, e chiede quale sia l'avviso della relatrice al riguardo.

Il presidente VILLONE osserva che va comunque valutata la copertura finanziaria di questa previsione, mentre la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO si riserva di approfondire ulteriormente la questione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA insiste per la votazione dell'emendamento 1.1.

Il presidente VILLONE ritiene invece preferibile una sua trasformazione in ordine del giorno, osservando che l'introduzione di questa specificazione potrebbe ridurre l'ambito applicativo della fattispecie prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore PINGGERA, accedendo all'invito del Presidente, trasforma l'emendamento 1.1 nel seguente ordine del giorno:
0/4408/1/1

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4408 "Istituzione del servizio civile nazionale"

impegna il Governo

ad interpretare la lettera d) dell'articolo 1 nel senso che la formula "con particolare riguardo ai settori ambientali" comprende anche l'agricoltura in zona di montagna."

Il senatore ANDREOLLI sottoscrive l'ordine del giorno, che il ministro TOIA si dichiara disponibile ad accogliere.

Insistendo il senatore PINGGERA per la sua votazione, l'ordine del giorno, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi approvato dalla Commissione.

Con il parere favorevole del ministro TOIA, la Commissione approva quindi l'emendamento 2.1.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda che l'emendamento 2.2 è volto a recepire la prima delle condizioni poste nel suo parere dalla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del ministro TOIA, l'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che approva altresì, con il parere favorevole del RELATORE e del ministro TOIA e con distinte votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.3.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda quindi le motivazioni che sostengono l'emendamento 2.4, che elimina il riferimento all'articolo 5 recante previsioni impropriamente limitate al solo periodo transitorio.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, la cui approvazione, secondo la RELATRICE, si rende necessaria per garantire un più efficace coordinamento del provvedimento in esame il quale contiene, nel Capo II, previsioni che devono essere riferite non solo al periodo transitorio, ma anche alla disciplina a regime del servizio civile. In particolare, l'emendamento 2.0.1 definisce la organizzazione dell'Agenzia per il servizio civile, prevedendo in particolare una articolazione regionale della medesima, al fine di garantire un più efficace espletamento del servizio civile.

L'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) ha l'analoga finalità di completare la disciplina a regime, fissando i requisiti che gli enti e le associazioni di promozione sociale devono possedere per poter presentare progetti per il servizio civile.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE, il quale ritiene invece che il Capo I del provvedimento in esame rechi una compiuta disciplina del servizio civile volontario che potrà essere definita puntualmente solo dai decreti delegati, tenendo conto del progressivo superamento del servizio obbligatorio di leva, previsto dall'apposito provvedimento definitivamente varato da questo ramo del Parlamento nei giorni scorsi. Non ritiene quindi opportune le previsioni contenute negli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 (nuovo testo) che recano una disciplina rigida dell'organizzazione del servizio civile che si potrà rivelare superflua e comunque sovrabbondante quando sarà definito il nuovo assetto del servizio militare volontario.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ritiene invece comunque necessario completare il quadro della disciplina contenuta nel capo I definendo la struttura organizzativa preposta allo svolgimento del servizio civile volontario. A tal fine gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 (nuovo testo) non intendono modificare quanto previsto dall'articolo 2, ma riproporre e sostanzialmente sostituire quanto previsto dall'articolo 6. Osserva peraltro che il contenuto innovativo dell'emendamento 2.0.1 rispetto all'articolo 6 del testo in esame sta nella istituzione di comitati regionali e quindi nella creazione di una struttura organizzativa sufficientemente articolata sul territorio.

Il senatore PASTORE ribadisce invece le sue perplessità, ritenendo che la riforma della leva renderà concretamente di scarso rilievo il numero dei soggetti che sceglieranno di svolgere un servizio civile volontario. Non ha dunque a suo avviso senso riproporre un'organizzazione amministrativa complessa per la gestione del servizio civile proprio allorché si prevede, con la riforma del servizio di leva, il superamento della obiezione di coscienza.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO auspica comunque una più approfondita riflessione sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta di domani.

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.
(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PIERONI ed altri - Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore ROTELLI ricorda che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per la giornata di venerdì 10 novembre l'inizio della discussione in Aula dei provvedimenti in titolo. In vista dell'esame in Assemblea, i Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà hanno formulato alcuni emendamenti che si propongono di migliorare il testo in esame e di rendere possibile il confronto con la maggioranza e il Governo su alcune limitate proposte di modifica. Ricorda peraltro che queste proposte non devono essere intese come la definizione di un progetto alternativo pienamente soddisfacente, ma come puntuali miglioramenti al testo in esame che i Gruppi della Casa delle Libertà ritengono indispensabili per poter proseguire un utile confronto.
Dà quindi conto di queste proposte, la prima delle quali è volta a definire in modo più soddisfacente il principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i comuni, le province, le regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dalla iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai comuni, alle province, alle regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità ed adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. Con riferimento a questa proposta, rileva che essa chiaramente distingue tra la sussidiarietà, che è considerata un principio, e la differenziazione, l'omogeneità, l'adeguatezza, che sono considerati semplici criteri.
La seconda proposta emendativa depositata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà in relazione all'esame in Assemblea dei provvedimenti in titolo, prevede che l'ordinamento della capitale della Repubblica venga disciplinato con legge dello Stato su proposta deliberata dalla regione Lazio, di intesa con il Consiglio provinciale ed il comune di Roma.
La terza proposta prevede una completa riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione. Viene mantenuta, rispetto al testo in esame, la distinzione tra una potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed una potestà legislativa concorrente, ma si propone una diversa elencazione delle materie. In particolare - a titolo meramente esemplificativo - ricorda che in tale proposta si prevede di lasciare alla competenza esclusiva dello Stato nel campo dell'istruzione la sola istruzione universitaria, mentre si propone che l'immigrazione divenga una materia oggetto della potestà legislativa concorrente.
La quarta proposta avanzata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà prevede una diversa formulazione dell'articolo 119 della Costituzione che, rispetto al testo in esame, ripropone in primo luogo il mantenimento della valorizzazione del Mezzogiorno, delle Isole e delle zone depresse, come finalità di interventi speciali da parte dello Stato; previsione questa contenuta nel terzo comma del testo vigente dell'articolo 119 della Costituzione.

Stante la concomitanza dei lavori in Assemblea, il presidente VILLONE avverte che la seduta deve concludersi, assicurando al senatore Rotelli che potrà riprendere il suo intervento nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato a domani.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, in conformità a quanto convenuto all'inizio della seduta, l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato in sede deliberante con la discussione del disegno di legge n. 4859 e del connesso disegno di legge n. 174, che prevedono l'istituzione del Parco nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema, nonché del disegno di legge n. 4863, recante disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4408

Art. 1
1.1
PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, PIERONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "con particolare riguardo ai settori ambientale," inserire le seguenti: "anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna".

__________________________
Art. 2

2.1
LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: “diciotto" con la seguente: "dodici".

__________________________

2.2
LA RELATRICE

Al comma 3, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;".

__________________________
2.5
MANFREDI, PASTORE, RIZZI

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero, agli emolumenti ed ai requisiti e tempi relativi al differimento, alla sospensione o all'esenzione dal servizio.".
__________________________

2.3
LA RELATRICE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 3, del presente articolo, il Governo acquisisce i pareri delle Commissioni parlamentari competenti che devono essere espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.".
__________________________

2.4
LA RELATRICE

Al comma 4, sopprimere le parole: "emanato con le modalità di cui all'articolo 5".

__________________________

2.0.1
LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Agenzia per il servizio civile)

1. L’Agenzia per il servizio civile di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’Ufficio centrale nazionale:
a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;
b) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;
d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall’Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l’Italia è parte;
e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;
f) provvede alla gestione dei crediti formativi attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.
3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:
a) esaminano e approvano i progetti;
b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonché con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d);
c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;
d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile.".
_________________________

2.0.2
LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-ter
(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.".
__________________________

2.0.2 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
"Art. 2-ter
(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le associazioni di promozione sociale che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.".
__________________________
Art. 6
6.100
LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.
__________________________

6.2
LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: "approva", con le seguenti: "assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge dei".

__________________________

6.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, PIERONI

Al comma 2, dopo le parole: "i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali," inserire le seguenti: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

__________________________

6.3
LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.
__________________________
Art. 7

7.100
LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: "e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto", inserire le seguenti: "nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti per ogni Regione".
__________________________

7.1
MANFREDI, PASTORE, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze effettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti".
__________________________

7.1 (nuovo testo)
MANFREDI, PASTORE, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego".
__________________________


8.1
LA RELATRICE
Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: "di cui all'articolo 6, comma 2", con le seguenti: "di cui all'articolo 2-ter".
__________________________

8.2
LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "all'estero".

__________________________

8.2 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le parole da: "disponendo" fino alla fine del comma.

__________________________