AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 1998

268ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Testa e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.30.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0100°)

Il senatore PINGGERA propone di inserire nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva, previa assegnazione da parte del Presidente del Senato, anche il disegno di legge costituzionale n. 3308 recante modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

La Commissione consente.


IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d’asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 marzo.

Il relatore GUERZONI ricorda lo stato di esame cui si pervenne fino alla seduta precedente, soffermandosi in particolare sulla questione insorta riguardo all'articolo 7 della proposta di testo unificato assunto a base dell'esame. In proposito si discusse circa le modalità e i limiti del trattenimento controllato applicato a quanti richiedono asilo, nella fase di pre-esame eventualmente eccedente le quarantotto ore.
A seguito delle perplessità manifestate da più parti, la trattazione è stata momentaneamente sospesa nella ricerca di una soluzione normativa idonea, che è stata infine elaborata dal Governo.
Ritenendo soddisfacente tale soluzione, auspica una prosecuzione sollecita dell'iter.

Il sottosegretario TESTA presenta e illustra l'emendamento 7.100, che unifica in un solo articolo le disposizioni già proposte dal relatore come articoli 7 e 7-bis, mediante una rielaborazione non tanto di sostanza, quanto di formulazione tecnica, rivolta a rendere più chiara l'articolazione normativa e ad agevolarne una pronta applicazione.
Si tratta delle disposizioni concernenti il pre-esame delle domande di asilo, avanzate in forma scritta o verbale, da parte di un delegato della commissione centrale che ha il compito di considerare la sussistenza o meno di un fondamento delle richieste, al fine di decidere se trasmettere gli atti alla commissione centrale per la valutazione definitiva, ovvero disporre l'immediato respingimento del richiedente, in caso di manifesta infondatezza o di inammissibilità della domanda. Non si tratta, peraltro, di una valutazione discrezionale, bensì della comparazione tra i presupposti di inammissibilità e infondatezza prescritti dalla legge e le situazioni di fatto, innanzitutto a garanzia della persona richiedente. Il pre-esame deve essere esaurito nel termine di quarantotto ore, ma in casi eccezionali, ad esempio per un afflusso straordinario di persone o per la necessità di verificare la competenza italiana nell'ambito internazionale, lo stesso pre-esame può protrarsi oltre le quarantotto ore, essendo coinvolta in ogni caso la valutazione dell'autorità giudiziaria per un provvedimento di convalida della misura di trattenimento.
Egli passa poi ad esporre un'ulteriore proposta di modifica del testo, consistente nella sostituzione dell'articolo 15 con disposizioni che assicurano la realizzazione in concreto delle misure previste dall'articolo 7, quanto all'assistenza e alla sorveglianza dei richiedenti asilo in fase di pre-esame, nonchè le garanzie necessarie per rispettare lo status dei richiedenti. In proposito si riserva di avanzare una proposta formale, a norme del Governo, dopo che saranno stati valutati le possibili implicazioni finanziarie dell'emendamento.

Su proposta del PRESIDENTE, concorde il relatore, si conviene di fissare per martedì 16 giugno alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 7.100.

Il senatore MAGNALBO' interviene brevemente su tale emendamento, esprimendo perplessità sul comma 10, che non qualifica adeguatamente, a suo avviso, il provvedimento assunto dal pretore.

Il sottosegretario TESTA precisa che quella disposizione è stata mutuata dal testo precedente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 maggio 1998.

Il relatore PASSIGLI, proseguendo la propria esposizione, si sofferma sull'articolo 7 del disegno di legge n. 3236, in base al quale l'alternativa tra la vendita ed il trasferimento ad un trust è lasciata alla decisione dell'interessato. Segnala tuttavia qualche problema di coordinamento con l'articolo 4 dello stesso provvedimento per quanto attiene alla valutazione della rilevanza ed ai tempi dell'operazione. Rispetto ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 7 osserva che la revoca di diritto appare difficilmente attuabile quando, ad esempio, si tratti degli amministratori di società di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). E' inoltre inopportuna l'indicazione dei criteri per la formazione dell'albo delle società fiduciarie ed egli critica anche il carattere irrevocabile della nomina del gestore soprattutto in presenza di cattivi risultati di gestione (articolo 8).

Il sottosegretario BETTINELLI chiarisce che la disposizione si spiega in relazione all'esigenza di mantenere la cecità del rapporto. In caso di cattiva gestione è semmai l'Autorità di garanzia a revocare la nomina del gestore.

Il relatore PASSIGLI di fatto rileva comunque che tale cecità appare più difficile quando si tratti di patrimoni inalienabili. In merito all'articolo 9, comma 3, fa presente poi che la sanzione potrebbe essere applicata al gestore del patrimonio del Presidente del Consiglio dei ministri. In relazione all'articolo 10 esprime inoltre delle riserve circa la misura dell'aliquota fiscale applicabile e sul divieto di deduzione previsto al comma 3. Passando infine all'articolo 13 segnala la questione relativa al possibile annullamento degli atti dei soggetti sui quali ricade l'obbligo di astensione, con riferimento in particolare al profilo soggettivo, di cui al comma 1. Prospetta anche, al comma 6, l'opportunità di attribuire un voto di prevalenza ad una delle due Autorità di controllo, in caso di dissenso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare il giorno successivo, giovedì 11 giugno 1998, alle ore 8,45.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
(A007 000, C01a, 0100°)

Il PRESIDENTE comunica poi che l'ordine del giorno è integrato in sede consultiva con l'esame dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 3335 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998") approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 504

Art. 7

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda sulla base delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del successivo comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro dell’interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest’ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all’articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata, l’inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l’ingresso o la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall’articolo 15, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L’inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo l’impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7.100 IL GOVERNO