308a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli, per il lavoro e la previdenza sociale Garilli e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA
(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario
(Parere alla 11a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda il precedente decreto-legge in materia, limitato a prorogare la disciplina già vigente: il provvedimento in esame, viceversa, introduce una nuova regolamentazione, in ragione della necessità e dell'urgenza di provvedere nelle more della nuova normativa sull'orario di lavoro. Propone di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE REFERENTE
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.
(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE, relatore, riassume le questioni ancora da definire quanto agli emendamenti già riferiti all'articolo 9 e di comune accordo considerati quali subemendamenti al suo emendamento 10.4.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.
(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 5.2 è stato già approvato in un nuovo testo. Rammenta anche che sono stati approvati gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.10 e 5.4 (nuovo testo), mentre l'emendamento 5.9 è stato ritirato dal proponente.

Si procede all'esame dei residui emendamenti all'articolo 5. Sono dichiarati decaduti per l'assenza della proponente gli emendamenti 5.3 e 5.5. Anche l'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno pronunciato un parere contrario.

L'emendamento 5.8 è invece accolto dalla Commissione, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BETTINELLI. La votazione sull'allegato all'articolo 5 è momentaneamente accantonata.

Si procede all'esame dell'emendamento aggiuntivo 5.0.1, sul quale il relatore VILLONE esprime un parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento.

Quanto all'emendamento 6.2, esso risulta del pari approvato, con l'avviso favorevole del RELATORE.

Sull'emendamento 6.1 esprime riserve il relatore VILLONE, non apparendo appropriata la qualifica di professionisti. Concorda il sottosegretario BETTINELLI.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento.

Quanto l'emendamento 6.0.1, il sottosegretario BETTINELLI sottolinea la differenza di compiti tra l'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa, più vicino all'attività di Governo in senso proprio, e l'Unità di cui all'articolo 3, che avrebbe una funzione eminentemente tecnica.

Replica la senatrice DENTAMARO, che ha proposto l'emendamento, osservando che ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, i compiti affidati all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, coincidono in larga parte con quelli, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, da conferire alla nuova Unità per la semplificazione.

Il relatore VILLONE ritiene che l'obiezione della senatrice DENTAMARO abbia un proprio fondamento e invita il Governo ad approfondire la questione.

Il sottosegretario BETTINELLI, nel ribadire l'indirizzo già manifestato in precedenza, tuttavia si riserva di considerare possibili soluzioni di coordinamento.

L'esame dell'emendamento è quindi accantonato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'allegato 1.

Il relatore VILLONE si dichiara in linea di massima favorevole agli emendamenti aggiuntivi, salvo che vi siano specifiche e motivate obiezioni da parte del Governo. Invita però il proponente a ridimensionare l'emendamento 1.All.1.26, per evitare di coinvolgervi una disciplina sostanziale in materia tributaria; sulle proposte di integrazione non corredate della indicazione delle fonti normative, invita i proponenti ad acquisire la relativa documentazione, eventualmente per le modifiche di coordinamento. Sugli emendamenti 1.All.1.23 e 1.All.1.24 formula la stessa obiezione già riferita all'emendamento 1.All.1.26. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento 1.All.1.20, che molto opportunamente sopprime nell'allegato il procedimento n. 40. Quanto agli altri emendamenti soppressivi, ritiene necessaria una riflessione ulteriore.

Il sottosegretario BETTINELLI condivide le valutazioni del relatore, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.All.1.19, 1.All.1.2 e 1.All.1.11, in quanto già soddisfatti dall'emendamento 1.All.1.16, presentato dal Governo; quanto all'emendamento 1.All.1.1, rileva l'erronea indicazione della fonte normativa, risolvibile comunque in sede di coordinamento. Sugli emendamenti privi di riferimento alle fonti normative, subordina il proprio avviso favorevole all'individuazione delle medesime e a una conseguente verifica di compatibilità con lo strumento di delegificazione e semplificazione.

Il senatore PINGGERA modifica l'emendamento 1.All.1.26 omettendone la parte riferita ai tributi, ritira l'emendamento 1.All.1.24 e motiva l'emendamento 1.All.1.23, che avrebbe un effetto di radicale semplificazione, particolarmente utile in materia.

Al riguardo, il relatore VILLONE conferma il suo orientamento, rivolto a non incidere sulle discipline sostanziali; invita il proponente a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il sottosegretario BETTINELLI si dichiara perplesso sull'emendamento 1.All1.23, che potrebbe essere coperto dalla nuova disciplina sull'autocertifcazione.

Il senatore PASTORE esprime riserve sulla proposta di modifica, poiché essa si riferisce esclusivamente al sistema tavolare, vigente esclusivamente in una porzione limitata del territorio nazionale.

Il senatore ANDREOLLI osserva che in materia l'autocertificazione potrebbe non essere sufficiente allo scopo.

Il senatore PINGGERA precisa che il riferimento alla nota di trascrizione nei registri immobiliari tiene conto anche dell'ordinamento comune e ricorda il sistema vigente circa l'istituto del maso chiuso, già semplificato nel senso perseguito dall'emendamento.

Il relatore VILLONE insiste nel ritenere eccessiva la portata dell'emendamento nel contesto normativo di cui si tratta.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento.

Il senatore SCHIFANI ritira l'emendamento 1.All.1.19. L'emendamento 1.All.1.2 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti. È ritirato anche l'emendamento 1.All.1.11.

Sono quindi approvati tutti i residui emendamenti aggiuntivi riferiti all'allegato 1, con la riserva di integrare e correggere, in sede di coordinamento, quelli privi di riferimenti alle fonti normative e quelli contenenti riferimenti erronei alla normativa vigente.

È approvato anche l'emendamento soppressivo 1.All.1.20.

È accantonata la votazione degli altri emendamenti soppressivi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)
(R139 000, C01a, 0025o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Interviene il senatore PASTORE, sostenendo che mediante sanatorie in vario modo disposte si finisce per legittimare gli ingressi clandestini. Auspica pertanto che si modifichi questo sistema.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che durante la discussione del disegno di legge di modifica della normativa sull'immigrazione era stato accolto un ordine del giorno, suggerito anche dalla sua parte politica, il quale prevedeva una regolarizzazione ispirata a criteri più estensivi. Chiede pertanto che il Governo provveda alla modifica dello schema di decreto in adeguamento all'atto di indirizzo allora approvato.

Il sottosegretario SINISI rileva che il provvedimento non procede ad una sanatoria, ma ottempera al meccanismo delle quote previsto dal testo unico sull'immigrazione, tenendo conto innanzitutto degli individui già presenti nel paese. Lo schema di decreto si conforma quindi a norme giuridiche di grado superiore ed agli indirizzi contenuti nel Documento programmatico, il quale ha conseguito il parere favorevole delle competenti Commissioni delle due Camere. Si sofferma poi su alcuni passi di tale Documento, i cui contenuti si riflettono nel provvedimento in esame. La data limite del 27 marzo è stabilita nel Documento, mentre il decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce precisi vincoli e requisiti. Il Governo terrà comunque conto, nella propria discrezionalità, delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in vista di una politica strategica dell'immigrazione. Non è comunque possibile prescindere dal sistema delle quote: se la quota stabilita di 32 mila unità dovesse rivelarsi inadeguata, si interverrà con i successivi provvedimenti amministrativi.

Il relatore GUERZONI dissente dall'intervento del senatore Pastore, dal momento che non appare ragionevole promuovere ulteriori ingressi trascurando le presenze già in atto nel paese. Anche l'osservanza del limite temporale del 27 marzo è obbligatoria per rimanere aderenti alle finalità delle leggi recentemente approvate dalle Camere. Auspica infine che la questione degli studenti stranieri possa essere affrontata nel regolamento attuativo, ferma restando l'autonomia universitaria ed utilizzando in parte le quote disponibili a valere sul 1999. Propone infine di esprimere un parere favorevole recante una serie articolata di indicazioni al Governo. Con esso si chiede di verificare la congruità del termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione previsto al 30 novembre 1998, provvedendo ad un eventuale prolungamento in relazione: a) all'elevato numero dei potenziali interessati, come documentato dalla relazione del Governo sull'argomento, e alle difficoltà di reperimento delle documentazioni richieste; b) alle difficoltà organizzative delle strutture amministrative nel territorio, spesso al di sotto degli organici previsti; si chiede, inoltre, di verificare nei territori provinciali, da parte dei prefetti, l'eventualità di attivare apposite conferenze di servizi, per dar luogo a un coordinamento e a un eventuale sportello unico per le domande di cui agli articoli 3 e 4 coinvolgendo Questura, Comuni, Provincia, Direzione provinciale del lavoro, INPS, Camera di Commercio, sindacati, associazioni imprenditoriali e del volontariato; occorre anche assumere iniziative volte a pubblicizzare il provvedimento presso gli immigrati e le loro associazioni, i sindacati e le associazioni imprenditoriali e quelle del volontariato. In materia di requisiti richiesti per la regolarizzazione per lavoro, è necessario far riferimento: a) all'articolo 409 del Codice di procedura civile, al part-time, ai lavori atipici, multipli, ai soci dipendenti di imprese cooperative; b) alle situazioni che derivano dai «contratti di riallineamento» e dai provvedimenti del Governo per l'emersione dalle situazioni di irregolarità; per gli studenti non regolarizzabili nell'ambito delle quote, sono opportuni criteri e requisiti per la regolarizzazione da inserire nel regolamento generale attuativo di prossima presentazione al parere delle commissioni parlamentari, con riferimento a quanto stabilisce l'articolo 39, comma 3, lettere a) e b) del testo unico delle norme sull'immigrazione. Si chiede inoltre al Governo di disporre affinché nel decreto sui flussi per il 1999, di prossima presentazione alle Camere per il parere, una parte della quota sia riservata alle regolarizzazione anche con riferimento all'istituto delle garanzie previsto dalla legge n. 40 del 1998 e la cui attivazione sarà oggetto del regolamento attuativo. Si auspica inoltre che per tutti coloro che ne avranno i requisiti siano fissati i criteri di priorità per il riconoscimento della regolarizzazione e consentita la permanenza nel paese per quanti, regolarizzabili, sulla base dei requisiti richiesti, non potranno usufruire della quota integrativa del 1998 poiché in esubero rispetto ad essa.

Intervengono quindi, con alcune richieste di chiarimento, i senatori LUBRANO DI RICCO e MAGNALBÒ, ai quali risponde il RELATORE. Il senatore MARCHETTI chiede a sua volta che l'ultima parte del parere sia intesa come una condizione, onde esprimere un maggior vincolo nei confronti del Governo. Rileva comunque il PRESIDENTE che eventuali condizioni non possono modificare la natura del parere. Il senatore PASSIGLI dubita dell'utilità di formulare vere e proprie condizioni, che considera non coerenti con la natura del parere parlamentare. Il RELATORE ritiene di dover mantenere la propria impostazione, in aderenza al dettato legislativo, ma si dice disponibile a modificare la propria proposta intendendo come condizione la parte finale del parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, il cui ultimo periodo va inteso come una condizione rivolta al Governo.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3521, RECANTE NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(A007 000, C01a, 0120o)

In vista della discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, da avviare nella settimana successiva, il presidente VILLONE propone di fissare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione e il termine è fissato per le ore 18 di mercoledì 7 ottobre 1998.

La seduta termina alle ore 16,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nei confronti» fino alla fine.
5.3
Pastore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g)».
5.1
Lisi


5.2 (identico all'em. 5.1)
Dentamaro

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le pubbliche amministrazioni» fino a: «risultino i» con le altre: «Le amministrazioni cui appartengono i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale sono tenute a dare immediata comunicazione alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, dei».
6.7
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e secondo le modalità determinate alla medesima», fino a: «a carico del proprio personale, nonché».
6.2
Vegas

Al comma 1, dopo le parole: «del proprio personale, nonchè» sopprimere la parola: «tutte»;
sostituire le parole: «che la» con la seguente: «della»;
dopo la parola: «Commissione», inserire le seguenti: «che la stessa»;
dopo le parole: «utile acquisire», aggiungere le seguenti: «con provvedimento motivato».
6.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Al comma 1, sostituire le parole da: «tutte le» fino alla fine con le seguenti: «eventuali notizie inerenti ai compiti istituzionali della Commissione, anche su richiesta motivata della stessa».
6.5
Dentamaro

Al comma 1, sostituire le parole: «e i dati inerenti» fino alla fine, con le altre: «sulle attività delle amministrazioni che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali».
6.6
Il Relatore

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 9, sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione e secondo le modalità determinate dalla medesima la relazione di cui al comma 1».
6.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 7.

Sopprimere le parole: «e dal comma 2 dell'articolo 4».
7.1
Il Relatore

Art. 8.

Sopprimere il comma 3.
8.1
Besostri, Mundi, Andreolli


8.3 (identico all'em. 8.1)
Lisi


8.7 (identico all'em. 8.1)
Dentamaro

Al comma 3, sostituire le parole: «può segnalare», con la seguente: «segnala».
8.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sopprimere il comma 4.
8.8
Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite per il tramite, secondo le rispettive competenze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia».
8.5
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Unione europea e delle Nazioni unite» con le seguenti: «internazionali, cui l'Italia partecipa».
8.2
Besostri, Mundi, Andreolli

Sopprimere il comma 5.
8.6
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivazione dell'andamento delle Pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di incentivare al massimo il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, un decimo di tutte le nomine a posti di livello dirigenziale per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, deve essere effettuata attingendo da un elenco fornito dalla Commissione sulla base delle risultanze emerse nel corso della sua attività.
2. A questo fine il Presidente del Consiglio comunica alla Commissione entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno il numero complessivo di nomine a livello dirigenziale, articolate secondo il livello e secondo il tipo di amministrazione cui si riferiscono, che intende effettuare nei sei mesi successivi e per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio stesso, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri. La Commissione sulla base dei dati da lui acquisiti nel corso della sua attività relativamente al buon andamento degli uffici, alla loro trasparenza ed alla più efficiente ed efficace cura degli interessi rientranti nella loro competenza, formula un elenco di candidati almeno pari, per ciascun livello dirigenziale e per ciascun tipo di amministrazione, ad un terzo del numero delle nomine che si prevede vengano effettuate. Un decimo delle nomine viene quindi effettuato attingendo dall'elenco fornito dalla Commissione».
8.0.1
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che non siano membri del Senato o della Camera».
9.3
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «individuati con decreto», fino a: «su proposta della Commissione».
9.2
Vegas

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adozione di rilevanti atti discrezionali», con le seguenti: «adozione di atti amministrativi di indirizzo».
9.5
Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiore al cinquanta per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero per un importo tale da attribuire il controllo della società ovvero designati o comunque nominati con il concorso del socio pubblico;

Alla medesima lettera sostituire le parole: «e a condizione che queste superino» con le altre: «o allorché il concorso superi comunque»;

Alla lettera e), dopo a parola: «magistrati» aggiungere le altre: «anche onorari»;

sopprimere la lettera g).»
9.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non rientrino in altra categoria già prevista nel presente comma;».
9.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 10.

Sostituire gli articoli da 10 a 16 con i seguenti:

«Art. 10.
(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 11:

a) i senatori e i deputati;
b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento;
i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo;
j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
k) i magistrati di ogni ordine e grado;
l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
m) i componenti della Commissione.

Art. 11.
(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e devono essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.
5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.
6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 12.
(Anagrafi patrimoniali)

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, qualora non siano già previste dalla legge, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.
3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.
5. La Commissione vigila, d'intesa con l'AIPA, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Istituzione di un sito Internet per le dichiarazioni patrimoniali)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 12 sono trasmessi anche per via informatica alla Commissione, che istituisce e cura la tenuta di un sito Internet cui è consentito l'accesso negli stessi limiti di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 14.
(Mancata dichiarazione)

1. Gli elenchi di chi ha omesso di presentare le dichiarazioni sono resi pubblici dalle Amministrazioni cui le dichiarazioni dovevano essere presentate.
2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 11 è sospeso da ogni funzione o compito inerente il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e da ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.
4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto unicamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica, e gli atti sono rimessi a cura delle Presidenze delle Camere alle Assemblee.

Art. 15.
(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre a un accertamento patrimoniale.
2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo tale da assicurare tra i sorteggiati una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie, La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sorteggiati, comunque in misura non superiore all'1% di ciascuna categoria, e tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.
3. Chi è sottoposto ad accertamento patrimoniale viene escluso dal sorteggio per i due anni successivi.

Art. 16.
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».
10.4
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3506

Art. 1.

Al comma 2, dopo la parola: «interessate», inserire le seguenti: «, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori,».
1.1
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-bis) Procedimento per l'iscrizione a ruolo di procedimenti giudiziari civili, amministrativi, penali e in materia fiscale di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, del procedimento in camera di consiglio e di affari non contenziosi e similari tutti, e del procedimento di rilascio di copie di atti e sentenze in tutte le dette procedure con abolizione dell'imposta di bollo per atti giudiziari, dei diritti di cancelleria, dei diritti di copia ed similari e dei diritti e delle spese di notifica ed affini con sostituzione degli stessi tutti con unico versamento a scaglioni a secondo il valore della causa e con esenzione delle cause fino ad una soglia di valore da fissare (p.e. inferiore a 10.000.000).
Legge 8 agosto 1895, n. 556.
R.D. 9 febbraio 1896, n. 25.
D.Lgs 9 aprile 1949, n. 486.
Legge 24 dicembre 1976, n. 900.
Legge 21 febbraio 1989, n. 99.
D.M. 24 settembre 1990.
Legge 15 novembre 1973, n. 734.
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.
R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.
R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Legge 3 aprile 1979, n. 103.
Legge 11 maggio 1971, n. 390.
D.P.C.M. 24 giugno 1976.
D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095.
D.M. 2 maggio 1973.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Legge 25 aprile 1957, n. 283.
D.M. 7 giugno 1973.
D.M. 5 luglio 1973.
D.M. 11 settembre 1978.
D.M. 16 giugno 1982.
D.M. 5 marzo 1985.
D.M. 12 aprile 1988.
D.M. 16 maggio 1988.
Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 641.
D.M. 21 agosto 1961.
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.
D.L. 30 maggio 1988, n. 173.
D.M. 23 dicembre 1991».
1.All.1.26
Pinggera

Nell'allegato 1, al n. 19), aggiungere le seguenti parole: «e delle armi artistiche, rare ed antiche».
1.All.1.10
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, comma 1, dopo il n. 19), inserire il seguente:

«19-bis) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773; R.D. 6 maggio 1940, n. 635; decreto ministero sanità 28 aprile 1998».
1.All.1.9
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 21), inserire il seguente:

«21-bis) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo.
D.L. 152/91, art. 15 e legge 12 luglio 1991, n. 203».
1.All.1.22
Pinggera

Nell'allegato 1, sostituire il n. 27), con il seguente:

«27) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 e R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
R.D. 15 marzo 1927, n. 436;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;
D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».
1.All.1.19
Schifani

Nell'allegato 1, al n. 27), dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III», aggiungere le seguenti:

«D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
R.D. 15 marzo 1927, n. 436;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;
D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».
1.All.1.2
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole: «e le norme riguardanti il PRA».
1.All.1.11
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole:

«regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 9 luglio 1990, n. 187».
1.All.1.16
Il Governo

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 28).
1.All.1.17
Schifani


1.All.1.28 (identico all'em. 1.All.1.17)
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 31).
1.All.1.18
Schifani


1.All.1.29 (identico all'em. 1.All.1.19)
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 37).
1.All.1.27
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:

«38-bis). Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali».
1.All.1.12
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:

«38-bis). Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa Depositi e prestiti e istituti bancari pubblici».
1.All.1.13
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, al n. 39), aggiungere le seguenti parole: «e del regime concessorio e autorizzativo in genere».
1.All.1.14
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 40).
1.All.1.20
Dentamaro

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori.
legge 5 maggio 1957, n. 271».
1.All.1.1
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai Pubblici Registri e alla documentazione obbligatoria.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 753, 775».
1.All.1.3
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 861-873».
1.All.1.4
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 799, 804; legge 2 aprile 1968, n. 518; D.M. 27 dicembre 1971; D.M. 10 marzo 1988».
1.All.1.5
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo..
legge 11 gennaio 1979, n. 14».
1.All.1.6
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327; D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566».
1.All.1.7
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per la riscossione delle imposte indirette.
legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 3.138, 3.139, 3.140; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, Capo I, art. 1».
1.All.1.8
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto con totale fusione di detta qualifica con quella di imprenditore agricolo ai sensi della normativa europea in materia e ai fini di quella interna».
1.All.1.15
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche».
1.All.1.21
Dentamaro

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per il rilascio del certificato di eredità e per la trascrizione nei registri immobiliari del procedimento di divisione ereditaria con previsione della facoltà di richiesta concorde tra tutti gli eredi nel certificato di eredità e nella nota di trascrizione nei registri immobiliari di attribuzione con o senza conguaglio di singoli beni caduti in successione in proprietà esclusiva di un determinato erede o congiuntamente a un determinato gruppo di eredi anche per quote differenti tra loro».
1.All.1.23
Pinggera

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimenti amministrativi e di conclusione di contratti con abolizione dell'imposta di bollo e assorbimento della stessa nella tassa di registro o nell'IVA o altra imposta indiretta.
Legge 28 febbraio 1997, n. 300».
1.All.1.24
Pinggera

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedura penale: iscrizione nel casellario giudiziale con unificazione del certificato a richiesta di privati e del certificato a richiesta di uffici pubblici e di uffici giudiziari (previsione di un unico tipo di certificato penale)».
1.All.1.25
Pinggera

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: «codificazione», con l'altra: «riordino».

Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo e nella rubrica.
5.2
Dentamaro

Al comma 1, sostituire la parola: «codificazione», con l'altra: «riordino».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Codificazione» con le parole: «Testi unici».
5.2 (nuovo testo)
Dentamaro

Nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere la parola: «urbanistica».
5.All.3.1
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:

«8) Rapporto di lavoro pubblico».
5.All.3.2
Il Governo

Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:

«8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Conseguentemente, all'allegato 2, sopprimere i procedimenti contraddistinti dai numeri:

1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 12).
5.All.3.3
Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di reciprocità tra straniero e cittadino;
c-ter) nel codice civile a seguito dell'abrogazione dell'articolo 17 del codice civile disposta dall'articolo 13, comma 1 della legge n. 127 del 1997, che ha soppresso le autorizzazioni per gli atti delle persone giuridiche;
c-quater) nel codice civile a seguito della soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266».
5.6
Pastore

Al comma 2, dopo la parola: «codificazione», inserire le seguenti: «delle norme di cui alle lettere a), b) e c)».
5.7
Pastore

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «delegificazione», fino a: «gli», con le seguenti: «disciplina regolamentare degli».
5.3
Dentamaro

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico».
5.10
Lubrano di Ricco

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «che ciascuna università può disapplicare», con le seguenti: «cui ciascuna università può derogare».
5.4
Dentamaro

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «che ciascuna università », fino alla fine, con le seguenti: «applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare».
5.4 (nuovo testo)
Dentamaro

Al comma 3, sostituire la parola: «delegificazione», con l'altra: «riordino».
5.5
Dentamaro

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n.400».
5.9
Lubrano di Ricco

Sopprimere il comma 5.
5.1
Magnalbò, Pasquali

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente alle norme richiamate del comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d) e dal comma 4».
5.8
Pastore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Testo unico in materia di pubblico impiego)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1999, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un testo unico concernente le norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 2».
5.0.1
Il Governo

Art. 6.

Al comma 4, dopo le parole: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: «, se più favorevoli».
6.2
Il Governo

Al comma 5, sostituire le parole da: «dipendenti», fino a: «imputati» con il seguente periodo: «professionisti sono a carico delle Amministrazioni di destinazione».
6.1
Lubrano di Ricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Soppressione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. È soppresso l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
6.0.1
Dentamaro