116a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE
(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13; posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 5.14 e 5.15 (di contenuto identico) e 5.16 e 5.17 (di contenuto identico).

Il senatore CARCARINO non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.18 (nuovo testo), rilevando che dai dati desunti dalla relazione tecnica si evince una sovrastima di alcune voci della spesa di un miliardo di lire destinate al sistema di coordinamento e controllo.

Il ministro RONCHI afferma che la spesa complessiva di un miliardo di lire è invece la minima indispensabile per assicurare il funzionamento del sistema e fa presente altresì, in risposta ad un quesito del presidente-relatore GIOVANELLI, che l'entità complessiva degli investimenti sui quali dovrà attivarsi il monitoraggio è pari a circa tre mila miliardi di lire.

L'emendamento 5.18 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto.

Successivamente sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.19, 5.20 e 5.21.

Rimanendo accantonati l'emendamento 5.22 ed il relativo subemendamento 5.22/1, nonchè l'emendamento 5.23 (nuovo testo), è posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.24 (nuovo testo).

Rimanendo accantonato l'articolo 5, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente-relatore GIOVANELLI, espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.3 (nuovo testo) per il quale dovrebbe essere comunque individuata idonea copertura finanziaria, dà conto dell'emendamento 6.17 (nuovo testo), che egli ha elaborato dopo aver chiesto ai senatori Carcarino e Veltri di ritirare i propri emendamenti in materia, che comunque risultano ricompresi nell'emendamento in esame; fa altresì presente che il senatore Carcarino è cofirmatario dell'emendamento 6.17 (nuovo testo). In considerazione della loro analogia con il testo in esame, chiede altresì il ritiro degli emendamenti 6.16 e 6.20 nonchè del submendamento 6.17/1.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 6.16 e 6.20 ed il subemendamento 6.17/1.

Il senatore VELTRI dichiara di aggiungere firma all'emendamento 6.17 (nuovo testo).

Il ministro RONCHI si associa al parere espresso dal relatore, esprimendosi favorevolmente sull'emendamento 6.8 del relatore stesso e ritenendo possibile individuare una copertura finanziaria per l'emendamento 6.3 (nuovo testo) attraverso l'utilizzo dei fondi lasciati disponibili dalla soppressione della segreteria tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del testo governativo; fa infine presente che per quanto concerne l'emendamento 6.17 (nuovo testo), che egli condivide, gli risulta che il Ministero del tesoro abbia formulato, ai fini del parere della 5a Commissione, un rilievo sulla lettera e), punto 1).

In considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata domani 9 luglio 1997, alle ore 8,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2242.

La seduta termina alle ore 18.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

a) Alta Murgia;
b) Cinque Terre;
c) Appennino tosco-emiliano;
d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998».
4.31
Giovanelli, Carcarino, Veltri, Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Staniscia, Rescaglio, Conte, Forcieri, Capaldi, Nieddu

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

a) Alta Murgia;
b) Cinque Terre;
c) Appennino tosco-emiliano;
d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi a partire dal 1999
05. All'onere derivante dall'applicazione dei primi quattro commi del presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica».
4.32
Giovanelli, Carcarino, Veltri, Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Staniscia, Rescaglio, Conte, Forcieri, Capaldi, Nieddu

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

a) Alta Murgia;
b) Cinque Terre;
c) Appennino tosco-emiliano;
d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi a partire dal 1999
05. All'onere derivante dall'applicazione dei primi quattro commi del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto nel capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il 1997 e delle eventuali somme mantenute nel conto dei residui del medesimo capitolo».
4.33
Giovanelli, Carcarino, Veltri, Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Staniscia, Rescaglio, Conte, Forcieri, Capaldi, Nieddu

Sopprimere il comma 1.
4.2
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sopprimere le parole: «della carta ecopedologica e».
4.4
Lasagna

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonchè» fino a:«150,».
4.5
Lasagna

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 5.000 milioni per l'anno 1997».
4.6
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 10.000 milioni per l'anno 1997».
4.7
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 15.000 milioni per l'anno 1997».
4.8
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1998».
4.9
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 3.000 milioni per l'anno 1998».
4.10
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 5.000 milioni per l'anno 1998».
4.11
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 2.000 milioni».
4.12
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 4.000 milioni».
4.13
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 6.000 milioni».
4.14
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono istituiti, secondo le procedure stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'Asinara, il parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei.»

4.15 (Nuovo testo)
Veltri, Capaldi, Conte, Nieddu, Murineddu, Meloni

Sopprimere il comma 2.
4.17
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 2.
4.18
Lasagna

Sopprimere il comma 2.
4.19
Specchia, Maggi, Cozzolino

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento è istituita presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi. La segreteria opera secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco.
2-bis. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 i parchi nazionali istituiti, nelle more della copertura dei posti espressamente previsti dalle piante organiche approvate ovvero in attesa della loro approvazione, possono stipulare fino a due contratti professionali per figure di alta specializzazione, per un anno rinnovabili una volta sola. Per tale attività è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
2-ter. Al fine di rendere effettivo il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali è istituita la Conferenza dei presidenti dei parchi, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonchè di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali. Il Ministero dell'ambiente con proprio decreto e sentite le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, luoghi, compiti e funzioni della Conferenza dei presidenti dei parchi».
4.20
Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» con le seguenti: «sei unità di esperti di cui tre con competenze giuridico-amministrative e tre con competenze tecnico-scientifiche».
4.21
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» con le seguenti: «dieci unità di esperti di cui cinque con competenze giuridico-amministrative e cinque con competenze tecnico-scientifiche».
4.22
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» con le seguenti: «dodici unità di esperti di cui sei con competenze giuridico-amministrative e sei con competenze tecnico-scientifiche».
4.23
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 600 milioni per l'anno 1997».
4.24
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 800 milioni per l'anno 1997».
4.25
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1997».
4.26
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 1.500 milioni a decorrere».
4.27
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 1.000 milioni a decorrere».
4.28
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 500 milioni a decorrere».
4.29
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato dei presidenti degli Enti parco della Campania, della Basilicata e della Calabria, col fine di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonchè di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente nel Mezzogiorno relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali.
2-ter. Al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo delle aree naturali protette, il Comitato dei presidenti istituisce una sezione di promozione e di coordinamento degli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente di cui alla normativa comunitaria e per intervenire adeguatamente attraverso gli aiuti per la tutela paesaggistica e ambientale del territorio».
4.30
Veltri, Coviello, Iuliano, Capaldi, Conte

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.
5.1
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 1.
5.2
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1997».
5.3
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «4.000 milioni per l'anno 1997».
5.4
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».
5.5
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «2.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».
5.6
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «1.500 milioni per gli anni 1998 e 1999».
5.7
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».
5.8
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 2.
5.9
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
5.10
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dal 1997».
5.11
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.200 milioni a decorrere dal 1997».
5.12
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dal 1997».
5.13
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.14
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.15
Lasagna

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
5.16
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
5.17
Lasagna

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni a decorrere dal 1997. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè della raccolta e della elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997».
5.18 (Nuovo testo)
Carcarino

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «800 milioni a decorrere dal 1997».
5.19
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «600 milioni a decorrere dal 1997».
5.20
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «400 milioni a decorrere dal 1997».
5.21
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

All'emendamento 5.22 sostituire il comma 2-ter con il seguente:

«2-ter. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio sul capitolo 8630 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, sulla base delle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
5.22/1
Bortolotto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono sostituiti dal seguente:

Agli interventi di prevenzione e lotta all'inquinamento marino di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, si provvede mediante l'acquisto, il noleggio o comunque l'utilizzazione, mediante appositi contratti o convenzioni, di unità navali, aereomobili o mezzi terrestri specificamente strutturati, attrezzati ed armati per operazioni di monitoraggio, controllo ed intervento antinquinamento.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata a decorrere dall'anno 1997 la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, così come determinata per il triennio 1997-1999 dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996 n. 663».
5.22
Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Veltri, Carcarino

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Gli interventi in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994, nonchè dalla legge 31 dicembre 1982 n. 979, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso procedure di affidamento ad altri soggetti pubblici e privati tramite contratti o convenzioni.
2-ter. Anche al fine di ratificare le convenzioni internazionali relative alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento marino è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 40 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente. Gli stanziamenti necessari a garantire per gli anni successivi, i servizi connessi a quanto previsto da questo e dal comma precedente, sono assicurati secondo quanto determinato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e disposto per il triennio 1997-1999 dalla tab. C della legge 21 dicembre 1996 n. 663.
2-quater. Al fine di assicurare una informazione generale ai cittadini interessati e di predisporre adeguati programmi di intervento volti ad attuare quanto disposto dalla direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con particolare riferimento alla prevenzione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il 1997, da inserire in apposito capitolo.
2-quinquies. Nelle more della costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi, prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti previsto dall'articolo 26 del medesimo decreto è assicurato tramite la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997».
5.23 (Nuovo testo)
Veltri, Capaldi, Conte

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, istituisce, per i gruppi di prodotti per i quali non siano stati fissati specifici criteri comunitari relativi al marchio di qualità ecologica previsti dal regolamento CEE n. 880/92, un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario».
5.24 (Nuovo testo)
Bortolotto

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 1.
6.2
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cento unità».
6.4
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco


Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in trecento unità».
6.5
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cinquecento unità».
6.6
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in settecento unità».
6.7
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sostituire la tabella richiamata al comma 1 dell'articolo 6 con la seguente:
Tabella
(Articolo 6, comma 1)
Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali:
n. 10
dirigenti:
n. 47
(totale dirigenti:
n. 57)
IX q.f. (compreso r. esaurimento)
n. 87
VIII q.f.
n. 166
VII q.f.
n. 205
VI q.f.
n. 125
V q.f.
n. 140
IV q.f.
n. 69
III q.f.
n. 47
II q.f
n. 4
(totale q.f.
n. 843)
Totale
n. 900
6.8
Il Relatore

Sopprimere il comma 2.
6.9
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «un quinto».
6.10
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «due quinti».
6.11
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «quattro quinti».
6.12
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, in fine, dopo la parola: «tecnico» aggiungere la seguente: «e giuridico-amministrativo».
6.13
Veltri, Capaldi

Sopprimere il comma 3.
6.14
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 3.
6.15
Lasagna

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 si provvede mediante corsi di riqualificazione per tutti i dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente aventi diritto ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1997. Alla successiva copertura dei posti resisi disponibili, il Ministero dell'ambiente procederà in primo luogo mediante l'immissione in ruolo del personale del ruolo unico transitorio attualmente in utilizzo presso il Ministero e quindi mediante procedure concorsuali anche in deroga all'articolo 1, comma 45 della legge n. 662, del 1996 estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonchè procedure di mobilità».
6.16
Carcarino

All'emendamento 6.17, sostituire le parole: «a) fino a 75 unità delle qualifiche III, IV, V e VI,» con le seguenti: «a) fino a 97 unità delle qualifiche II, III, IV, V e VI,»; alla lettera b), sostituire le parole: «b) per 84 unità delle qualifiche VI, VII, VIII e IX,» con le seguenti: «b) per 62 unità delle qualifiche V, VI, VII, VIII e IX,».
6.17/1
Carcarino

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza del numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX sono coperti attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e con accertamento, e accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resti disponibili, in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inquadramento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali; in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene a domanda, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambeinte, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1. ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 31 dicembre 1998, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire le parole: «e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «e di lire 7.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1999» e all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.»
6.17 (Nuovo testo)
Giovanelli, Carcarino

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
6.19
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» aggiungere le seguenti: «l'inserimento nei ruoli del personale attualmente impiegato presso il Ministero a titolo di messa a disposizione temporanea da parte di enti pubblici in liquidazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 1995, n. 337, nelle more del perfezionamento previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1994, n. 595, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivamente attraverso».
6.20
Carcarino

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».
6.21
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 novembre 1997».
6.22
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 ottobre 1997».
6.23
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 luglio 1997».
6.24
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
6.25
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 4.
6.26
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «100 milioni per l'anno 1997».
6.27
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1997».
6.28
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «2.000 milioni per l'anno 1997».
6.29
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».
6.30
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sopprimere le parole «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 ed in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999».
6.31
Lasagna

Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «50 milioni per l'anno 1998».
6.32
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1998».
6.33
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1998».
6.34
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «50 milioni a decorrere dall'anno 1999».
6.35
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «500 milioni a decorrere dall'anno 1999».
6.36
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dall'anno 1999».
6.37
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999».
6.38
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.»
6.3 (Nuovo testo)
Lasagna