AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 8 MARZO 2000

513ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul caso Echelon

Il presidente VILLONE, in considerazione del particolare rilievo del tema che sarà oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, già deliberata dalla Commissione, propone che la pubblicità delle sedute della Commissione venga assicurata mediante trasmissione radiotelevisiva diretta a circuito interno nonché, in conformità ad analoghi precedenti, attraverso la redazione del resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

Conviene la Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA

(4513) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento in titolo la cui adozione si è resa necessaria per far sì che le operazioni di scrutinio delle schede votate per le prossime elezioni regionali vengano effettuate la sera stessa di domenica 16 aprile e lo spoglio dei voti relativi alle elezioni provinciali e comunali inizi il successivo lunedì, alle ore 14. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE chiede quale sia la ragione che motiva l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto alle sole elezioni che si svolgeranno nella prossima primavera. Ritiene infatti preferibile modificare stabilmente la normativa che regola i tempi dello scrutinio, così da evitare il ripetersi di situazioni che impongono l'adozione di provvedimenti d'urgenza.

Il presidente VILLONE ritiene meritevoli di attenzione le osservazioni svolte dal senatore Pastore che potranno essere prese in considerazione in occasione dell'esame del merito del provvedimento in titolo.

Ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore ROTELLI, replica il sottosegretario LAVAGNINI il quale ricorda che in assenza del provvedimento in esame le operazioni di scrutinio relative alle elezioni provinciali e comunali inizierebbero nella mattina del martedì successivo alla domenica elettorale.

Anche i senatori ANDREOLLI e ROTELLI dichiarano di concordare con le osservazioni del senatore Pastore, e ritengono preferibile modificare, nel senso indicato dal provvedimento in esame, la legislazione che regola le modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio; mentre il senatore FISICHELLA ritiene più opportuno non modificare quest'ultima disciplina per evitare il rischio di incidere sull'autonomia attribuita in materia elettorale alle singole regioni dalla recente riforma costituzionale. A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ricorda che il nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione riserva comunque alla legge statale la fissazione di principi fondamentali in materia.

Posta quindi ai voti la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.


IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 4368 assunto come testo base.

Il senatore ROTELLI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2 rilevando l'inopportunità di utilizzare, in un testo legislativo, una nozione scientifica, come quella di "forma di governo". Crede poi che le modalità di elezione del vertice dell'esecutivo non possano essere considerate - come invece presupposto nella formulazione dell'articolo 5 oggetto degli emendamenti in esame - un elemento costitutivo della forma di governo.

Il senatore ANDREOLLI illustra gli emendamenti 5.3 e 5.4 con i quali si intende, da un lato, sopprimere la disciplina transitoria e, dall'altro, precisare che la vigente disciplina statutaria sulle modalità di elezione del Presidente della giunta del Friuli-Venezia Giulia continua ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della apposita legge regionale.

Il senatore ROTELLI illustra infine l'emendamento 5.0.1 che mira ad utilizzare l'espressione "Presidente della regione", in luogo di quella "Presidente della giunta regionale", anche per le regioni a statuto ordinario. Appare infatti a suo avviso incoerente qualificare Presidente della regione solo il vertice dell'esecutivo delle regioni a statuto speciale e non anche quello delle regioni a statuto ordinario.

Chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti, prende la parola il relatore VILLONE, il quale ricorda che le questioni sollevate nel corso del dibattito attraversano trasversalmente la maggioranza e l'opposizione.
Il provvedimento in titolo persegue l'essenziale obiettivo di rendere la disciplina relativa alla forma di governo delle regioni a statuto speciale omogenea rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario. In proposito, non ritiene peraltro necessario assicurare un'omogeneità stringente dei vari modelli istituzionali, mentre crede che vada assicurato e mantenuto il carattere settoriale del provvedimento, che si occupa essenzialmente della forma di governo delle regioni a statuto speciale. Preannuncia quindi un parere contrario su tutte le proposte emendative che non incidono sull'oggetto proprio del provvedimento, ma che, ad esempio, mirano ad arricchire di nuovi contenuti la disciplina in esame. Per gli stessi motivi si dichiara anche contrario al mantenimento, nel testo del disegno di legge in esame, delle disposizioni che riguardano la materia dell'ordinamento finanziario delle regioni; si tratta infatti di disposizioni che incidono sugli equilibri stessi della finanza nazionale e dei suoi rapporti con la finanza locale.

Auspica quindi il realizzarsi di un'ampia convergenza tra le varie forze politiche su un numero limitato di modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con il quale dovrà essere avviato comunque un preventivo confronto per assicurare una celere definizione dell'iter del provvedimento.

Il senatore SCHIFANI concorda con questo auspicio, ricordando l'urgenza di procedere alle previste modifiche dello statuto della regione Sicilia.

Anche alla luce di questo intervento il relatore VILLONE si riserva di selezionare e sottoporre alla Commissione, nella seduta pomeridiana di domani, alcune modifiche al testo del disegno di legge n. 4368, sulle quali, se sostanzialmente condivise dalla Commissione, avviare un confronto con la Camera dei deputati, così da garantire un seguito spedito all'iter del provvedimento in titolo.

Su questa proposta del relatore, si apre un dibattito.

Il senatore PINGGERA, ribadito il suo favore al mantenimento del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che, secondo quanto proposto dal relatore, su eventuali modifiche si debba quanto prima aprire un confronto con la Camera dei deputati, così da garantire una definizione rapida del provvedimento cui la sua parte politica attribuisce un particolare rilievo.

Il senatore GUBERT dichiara invece di non condividere la proposta avanzata dal relatore, ritenendo più opportuno che il Senato proceda a un'autonoma valutazione del provvedimento in titolo. La proposta avanzata dal relatore è infatti, a suo avviso, meramente strumentale ad una ricomposizione delle divergenze emerse tra le forze di maggioranza dei due rami del Parlamento. Quanto ai criteri seguiti dal relatore nella sua valutazione delle proposte emendative, ricorda che molte delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del testo in esame non rientrano nell'oggetto proprio del provvedimento, come individuato dal titolo del disegno di legge, incidendo su singole attribuzioni della regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome. Qualora queste disposizioni fossero espunte dal testo in esame, si dichiara disponibile a rivedere la propria posizione che, altrimenti, è nel senso dello stralcio dell'articolo 4, in attesa delle valutazioni che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige formulerà sulle proposte di revisione dello Statuto di questa regione.

Il senatore BESOSTRI concorda invece con la proposta avanzata dal Presidente. Il senatore ROTELLI chiede quindi al relatore quali siano, fra le proposte emendative, quelle che ritiene estranee all'oggetto proprio del provvedimento. Il relatore VILLONE, in via esemplificativa, ricorda l'emendamento 2.13 relativo all'ordinamento degli uffici del giudice di pace. Emendamento che il senatore DONDEYNAZ si dichiara disponibile a ritirare.

Concorda con la proposta avanzata dal relatore il senatore ELIA il quale ritiene che per evidenziare le proposte omogenee al contenuto del provvedimento in titolo, possa farsi riferimento alla recente riforma delle disposizioni della Costituzione relative alle regioni a statuto ordinario. Quanto ai rilievi mossi dal senatore Rotelli, ricorda che l'espressione "forma di Governo" è già stata introdotta nella nuova formulazione dell'articolo 123 della Costituzione. Si tratta di una formula a suo avviso comprensiva, che si riferisce ai principi fondamentali di organizzazione e di ordinamento delle regioni.

Anche il senatore ANDREOLLI concorda con la proposta avanzata dal relatore e auspica un confronto rapido e produttivo. A tal fine, ritiene opportuno delimitare le questioni sulle quali si ritiene di intervenire con l'approvazione di emendamenti al testo trasmesso dalla Camera. In particolare, crede che alcune disposizioni di cui il provvedimento in esame propone l'inserimento solo in alcuni degli statuti speciali, possano essere introdotte anche negli altri statuti oggetto di revisione. Ritiene poi che, come anche segnalato dal relatore, si possa valutare la opportunità di apportare modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento anche oltre le questioni oggetto di puntuali proposte emendative. Auspica quindi una rapida definizione dell'iter del provvedimento.

Il senatore ROTELLI in primo luogo sollecita il relatore a chiarire con precisione le materie che ritiene estranee all'oggetto proprio del provvedimento in titolo. Quanto all'uso dell'espressione "forma di Governo" ne ribadisce la improprietà in un testo legislativo, trattandosi di espressione utilizzata dalla dottrina. Venendo al merito della proposta avanzata dal relatore, ritiene che, qualora emergesse l'opinione di apportare significative modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, dovrebbero a suo avviso essere esaminate questioni ulteriori rispetto a quelle evidenziate nei pochi emendamenti presentati dalle opposizioni. Non ritiene quindi che il relatore, nella sua opera di evidenziazione delle disposizioni sulle quali concentrare le modifiche da apportare al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, possa limitarsi a considerare solo alcune puntuali e marginali proposte emendative avanzate dai Gruppi dell'opposizione.

La senatrice PASQUALI dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal senatore Gubert, rilevando in particolare la estraneità all'oggetto del provvedimento, quale definito dal titolo del disegno di legge n. 4368, di gran parte delle disposizioni contenute nell'articolo 4. In particolare ricorda che, nel corso dell'esame di tale disposizione presso l'altro ramo del Parlamento, l'emendamento volto a mantenere le competenze della regione Trentino-Alto Adige, come disciplinate dal testo vigente dello statuto, sia stato respinto con un margine di tre soli voti. Ribadisce quindi la proposta avanzata dalla sua parte politica di stralciare l'articolo 4 del disegno di legge in esame, così da garantire una rapida definizione del provvedimento, in tempo utile per le prossime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana.

Il senatore TAROLLI concorda invece con la proposta avanzata dal relatore, auspicando che, nella preventiva individuazione delle disposizioni del disegno di legge in titolo da modificare, il relatore tenga conto dei rilievi mossi, non solo dagli esponenti della maggioranza, ma anche dai rappresentanti dell'opposizione.

Anche il senatore DONDEYNAZ concorda con la proposta avanzata dal relatore, auspicando che, prima di procedere a un confronto con l'altro ramo del Parlamento, la Commissione individui puntualmente le disposizioni del disegno di legge in titolo, che ritiene necessario modificare.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ritiene che il metodo di lavoro suggerito dal relatore possa garantire una celere definizione del provvedimento in titolo, tale da consentire l'applicazione della nuova disciplina sulla elezione del Presidente della regione in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Quanto alla ribadita proposta di stralciare l'articolo 4, ricorda che la volontà di procedere alle modifiche dello statuto del Trentino-Alto Adige contenute in tale disposizione, è stata chiaramente espressa dagli organi rappresentativi della regione e delle due province autonome. Venendo infine a considerare i rilievi mossi sulle disposizioni del disegno di legge in esame relative alla procedura di revisione degli statuti speciali, ricorda che tali disposizioni sono perfettamente coerenti con la nuova formulazione dell'articolo 116 della Costituzione contenuta nel disegno di legge sull'ordinamento federale della Repubblica attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le ore 20.30 di oggi, mercoledì 8 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.30.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014

Art. 2


Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.".

2.103 IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, i comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.".

2.103 (nuovo testo) IL GOVERNO


Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 7 a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati per otto anni dalla data del 31 dicembre 2000".

2.108 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.".

2.108 (nuovo testo) IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis

"1. L’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all’ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell’affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.
Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l’ente locale se non concorda con l’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all’Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L’Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti..
Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90 Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

2.700A (già 1.70 nuovo testo) BESOSTRI


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis

"1. L’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all’ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell’affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.
Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l’ente locale se non concorda con l’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni.

2.700A (nuovo testo) BESOSTRI


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis
(Risoluzione delle controversie)

1. Il contratto di servizio può prevedere che le controversie insorte tra gli enti locali ed il gestore aventi ad oggetto diritti patrimoniali siano deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri. L'arbitrato è rituale e avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma".
2. Nel caso che nel contratto di concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia prevista una clausola compromissoria, l'arbitrato è sempre rituale e di diritto quale che siano le espressioni usate. All'arbitrato di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dal comma 1. L'affidatario o concessionario può sempre declinare l'arbitrato, ma in tal caso non si applica l'articolo 23, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla presente legge.
3. Il collegio arbitrale di cui ai commi 1 e 2-bis decide nel termine improrogabile di dodici mesi dalla sua costituzione, previo tentativo di conciliazione. Le decisioni del collegio arbitrale sono titolo esecutivo, salvo sospensione del lodo da parte del Consiglio di Stato".

2.0.101 IL GOVERNO


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis

1.Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma".

2.79A DEBENEDETTI


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis
(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma. Avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.".

2.79A (nuovo testo) BESOSTRI


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368

Art. 5

Stralciare l'articolo.

5.5 SCHIFANI, PASTORE

Sopprimere la lettera d).

5.6 MARCHETTI


Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: "la forma di governo della regione e, specificatamente,".

5.1 ROTELLI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la parola: "specificatamente".

5.2 ROTELLI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: "le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori".

5.7 MARCHETTI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: "i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche".

5.8 MARCHETTI

Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere le parole: ", se eletto a suffragio universale e diretto".

5.10 MARCHETTI

Al comma 1, lettera n), capoverso "Art. 34", nel secondo comma, sopprimere le parole: "eletto a suffragio universale e diretto".

5.9 MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta e degli assessori, di cui all'articolo 36 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo."

5.3 ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ


Sopprimere i commi 2 e 3.

5.4 ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

5.11 MARCHETTI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis

1. Nella Costituzione le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione". Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario sono modificati conseguentemente dai consigli regionali con il procedimento di revisione statutaria".

5.0.1 ROTELLI