BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 20 FEBBRAIO 2001
316a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.


(3236-A) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del testo proposto dalla 1^ Commissione del disegno di legge contenente disposizioni in materia di conflitti di interesse, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

(4984) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 3a e 4a. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, del decreto-legge che proroga la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace e i programmi di assistenza all'Albania. Per quanto di competenza segnala il comma 3 dell'articolo 2--bis, inserito dalla Camera, che prevede la cessione (presumibilmente a titolo gratuito) di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti per la costituzione della guardia costiera albanese. In relazione all'articolo 4-bis, sempre introdotto dalla Camera, che prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio sanitario per i cittadini italiani che hanno operato in Bosnia e Kosovo, osserva che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono emersi rilievi circa la congruità della quantificazione dell'onere, pari a 25 miliardi annui, che d'altra parte non risulta riconducibile a un tetto di spesa. Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 5, segnala che una quota dell'onere è posta a carico delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF per l'anno 2001; una ulteriore quota a carico di varie autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge finanziaria (in relazione alle quali occorre accertare la sussistenza e la disponibilità delle rispettive risorse); una ulteriore quota a carico del fondo di riserva per le spese impreviste (rispetto al quale pure occorre verificare la disponibilità di risorse). Per la copertura infine del citato articolo 4-bis, si utilizzano in difformità gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi ai Ministeri dell'interno e dei trasporti.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver fatto presente che il comma 3 dell'articolo 2-bis non comporta effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, sottolinea che l'onere connesso con l'articolo 4-bis, pari a 25 miliardi annui, deve intendersi quale limite massimo di spesa per l'attuazione della campagna di monitoraggio sanitario. Conferma infine la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta nel presupposto che la campagna di monitoraggio sanitario di cui all'articolo 4-bis sia realizzata nel limite massimo di spesa pari a 25 miliardi annui.

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante norme sull'editoria, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che la legge n. 278 del 1991, non recando autorizzazioni di spesa quantitativamente predeterminate, non sembra idonea a costituire copertura del disegno di legge ai sensi dell'articolo 17; risparmi potrebbero derivare dall'articolo 18, che dispone alcune modifiche al regime di concessione dei contributi per le imprese editrici recati dalla legge n.250 del 1990 (modificata dalla richiamata legge n.278 del 1991): al fine di verificare la neutralità finanziaria del provvedimento, occorre quindi acquisire dal Tesoro indicazioni sulla quantificazione delle citate disposizioni, anche tenuto conto che il comma 2-ter sembra ampliare l'ambito di applicazione dei benefici. Rileva peraltro che, qualora sia l'articolo 18 a produrre i risparmi di spesa necessari per la copertura del provvedimento, non sembra opportuno richiamare la riduzione dell'autorizzazione di spesa della legge n.278 del 1991 nell'ambito dell'articolo 17. Occorre poi valutare se gli articoli 5 (comma 14) e 11 (comma 8), nell'assegnare nuove funzioni alla Presidenza del Consiglio e ai comuni, non richiedano un adeguamento delle rispettive strutture con conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare necessario, infine valutare gli eventuali effetti di cassa dell'articolo 14: il testo vigente dell'articolo 37 prevede la devoluzione alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115; non è chiaro se la mancata riproposizione di tale disposizione implica il mancato versamento del contributo o una diversa destinazione delle risorse.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 18.1.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che la legge n. 278 del 1991 non quantifica in termini assoluti l'autorizzazione di spesa da esprimere in bilancio ma indica la platea dei beneficiari e le condizioni soggettive necessarie per accedere ai benefici, ponendo come vincolo alla concessione degli stessi il limite invalicabile degli stanziamenti iscritti annualmente in bilancio: il riferimento alla citata legge quindi rappresenta l'autorizzazione legislativa in base alla quale vengono stanziati in bilancio i fondi per la concessione dei contributi alle imprese editoriali, costituendo in tal modo un'idonea modalità di copertura. Conferma poi che i risparmi di spesa necessari per la copertura del provvedimento derivano dalla riduzione dei contributi richiamati dal relatore. Dopo aver precisato che l'articolo 5, comma 14, non comporta la necessità di adeguare le strutture amministrative, fa presente che il contributo addizionale di cui all'articolo 13 della legge n. 1115 del 1968 è soppresso. Esprime infine avviso contrario sull'emendamento 18.1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 18.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3945-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta della Ratifica della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(4099-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'accordo con la Svezia per la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4166-B) Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del disegno di legge recante l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835)
(Osservazioni alla 4a Commissione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta dello schema di decreto legislativo che dispone il reinquadramento del personale non direttivo delle Forze armate. Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria del provvedimento è a valere sull'apposita autorizzazione di spesa introdotta con la legge finanziaria per il 2001: al riguardo, è opportuno che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 26 sia riformulata specificando la natura permanente dell'onere. Occorrerebbe inoltre acquisire chiarimenti da parte del Tesoro in ordine agli eventuali effetti finanziari degli articoli 2 e 17 (in particolare per l'estensione delle disposizioni ai vari gradi corrispondenti); dell'articolo 10 (che sembra comportare un abbreviamento della carriera); dell'articolo 19 (che all'articolo 34-quinquies detta una disciplina transitoria che sembra implicare avanzamenti al grado superiore indipendentemente dalle consistenze organiche). Segnala infine, sulla base della nota di lettura del Servizio del bilancio, la necessità di chiarimenti sull'articolo 18 (che estende al personale del ruolo musicisti le disposizioni in materia di scatti aggiuntivi e qualifica di luogotenente) e sulla quantificazione complessiva del provvedimento, che stima l'onere tenendo conto delle riduzioni di personale che conseguiranno all'attuazione della legge n. 331 del 2000, istitutiva del servizio militare professionale: al riguardo il Servizio del bilancio segnala elementi di indeterminatezza di tale riduzione, che potrebbe comportare una sottostima dell'onere.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver concordato con il relatore circa l'opportunità di riformulare la clausola di copertura specificando la natura permanente dell'onere, fa presente che gli articoli 2 e 17 non comportano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli puntualmente quantificati negli allegati alla relazione tecnica. Con riguardo all'articolo 10, osserva che la disposizione si limita ad eliminare alcune incertezze interpretative della vigente normativa, senza comportare effetti di velocizzazione di carriera. Anche con riferimento all'articolo 19 (e in particolare all'articolo 34-quinquies ivi richiamato) rinvia alla quantificazione dell'onere e della platea dei destinatari effettuata nella relazione tecnica, chiarendo che in ogni caso resta fermo il limite dei posti disponibili in organico. Con riguardo all'articolo 18, fa presente che il calcolo degli oneri relativi è stato effettuato considerando il personale del ruolo musicisti nel numero complessivo dei beneficiari. Per quanto attiene infine all'andamento degli oneri oltre il 2010, conferma il trend decrescente dovuto all'azzeramento della spesa per assegni di riordino e alla riduzione dell'organico degli aiutanti e marescialli, già prevista a legislazione vigente, che sarà ulteriormente rafforzata nel decreto legislativo attuativo della legge n. 331 del 2000.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione si esprime infine in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, osservando che è opportuno che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 26 sia riformulata specificando la natura permanente dell'onere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836)
(Osservazioni alla 4a Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo che dispone il reinquadramento del personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri. Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria del provvedimento è a valere sull'apposita autorizzazione di spesa introdotta con la legge finanziaria per il 2001: al riguardo, è opportuno che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 32 sia riformulata specificando la natura permanente dell'onere. Per quanto di competenza, occorre approfondire gli effetti derivanti dalla fissazione in 13.500 del numero delle unità che rivestono il grado di maresciallo aiutante (articolo 5, comma 2), rispetto a coloro che acquisirebbero tale qualifica in base alla legislazione vigente, indicati dalla relazione tecnica in 18.000 unità. Al riguardo, i meccanismi di promozione di cui all'articolo 28 (articolo 38-ter richiamato) sembrano escludere automatismi di avanzamento a tale qualifica, ma ai fini dell'onere retributivo occorre tenere conto degli effetti della normativa transitoria di cui all'articolo 30. Segnala inoltre l'articolo 16, in relazione al quale occorrerebbe un chiarimento del Tesoro sugli eventuali effetti finanziari della disposizione derivanti dalla posizione di stato attribuita in base alla norma agli ufficiali di complemento dell'Arma. Riguardo all'articolo 25, si segnala la lettera b), che sembra poter provocare una accelerazione degli avanzamenti. Segnala infine l'osservazione di carattere generale contenuta nella nota di lettura del Servizio del bilancio riguardo agli effetti finanziari delle norme transitorie di cui all'articolo 30, in relazione alle quali non è chiaro se essi siano stati puntualmente considerati ai fini della quantificazione complessiva dell'onere in relazione tecnica.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver concordato con il relatore circa l'opportunità di riformulare la clausola di copertura specificando la natura permanente dell'onere, conferma che l'articolo 28 esclude qualsiasi forma di avanzamento ad anzianità sia al grado di maresciallo aiutante che alla qualifica di luogotenente, e assicura che – ai fini dell'onere retributivo – si è tenuto conto anche della normativa transitoria di cui all'articolo 30. Con riguardo all'articolo 16, osserva trattarsi di norma di mero rilievo formale, in quanto gli ammessi ai corsi per maresciallo provenienti dagli ufficiali di complemento dell'Arma vengono reinquadrati come carabinieri semplici e non possono rivendicare benefici rispetto al livello di provenienza. Osserva quindi che l'articolo 25, lettera b), non determina alcuna accelerazione degli avanzamenti, in quanto si limita a riprendere il contenuto di disposizioni già vigenti. Assicura infine che, per quanto attiene al regime transitorio di cui all'articolo 30, tutti gli effetti finanziari relativi sono stati calcolati tenendo presenti i requisiti differenziati ivi stabiliti per accedere ai benefici previsti, correlando l'onere pro-capite con la platea dei destinatari.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione si esprime infine in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, osservando che è opportuno che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 32 sia riformulata specificando la natura permanente dell'onere.


Schema di regolamento recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (n. 852)
(Osservazioni alla 4a Commissione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta dello schema di regolamento per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Per quanto di competenza, occorre chiarire il motivo per cui le posizioni relative ai responsabili di alcuni uffici (articolo 6, comma 3) si intendono aggiuntive rispetto al contingente di personale individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, che esclude altresì il personale del servizio di controllo interno e le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Occorre approfondire, poi, gli eventuali effetti finanziari dell'articolo 4, comma 4, che consente di nominare esperti (anche estranei alla pubblica amministrazione) quali membri del collegio per il servizio di controllo interno. In relazione all'articolo 8, sembra poi opportuno acquisire indicazioni sull'ambito di applicazione del comma 9 (che prevede l'imputazione degli oneri relativi al personale a contratto a carico dell'unità previsionale "Uffici di diretta collaborazione del Ministro") e valutare se indicare il numero massimo dei vice-capi di Gabinetto che possono essere nominati ai sensi del comma 2.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che gli schemi di regolamento sin qui adottati in materia di uffici di diretta collaborazione hanno sempre escluso i responsabili degli uffici dal contingente di personale ivi applicato. Analogamente si è proceduto per il personale del Servizio di controllo interno e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, atteso che il contingente complessivo di queste ultime è soggetto a variazione in relazione al numero dei Sottosegretari. Circa la prevista possibilità di nominare esperti estranei alla pubblica amministrazione, osserva che il ricorso a tali soggetti sarà possibile unicamente ove la relativa spesa sia fronteggiabile con gli ordinari stanziamenti di bilancio e pertanto senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Per quanto concerne poi l'imputazione della spesa del personale a contratto all'unità previsionale richiamata dal relatore, segnala che con la nuova configurazione del bilancio dello Stato tutte le spese sostenute per tali uffici vanno imputate al predetto centro di responsabilità. Evidenzia infine che la mancata definizione del numero dei vice-capi è in linea con gli analoghi regolamenti degli altri Ministeri, che comunque non prevedono particolari trattamenti economici per tali figure, le quali pertanto continuano a percepire quello relativo alla qualifica o area funzionale rivestita nell'Amministrazione di appartenenza.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo.


(4980) Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda che - tenuto conto delle numerose modifiche apportate in sede di prima lettura - la Commissione nella seduta del 14 febbraio scorso ha deliberato di richiedere un aggiornamento della relazione tecnica: in tal modo dovrebbero risultare chiariti sia gli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sia l'eventuale retroattività delle disposizioni di cui all'articolo 5 (a decorrere dal 1990, con evidenti effetti finanziari connessi con gli arretrati). Per ciò che concerne la copertura finanziaria dell'articolo 5, occorrerebbe specificare a quale autorizzazione di spesa si riferisce la riduzione ivi indicata (comma 4), tenuto conto che l'articolo 50 della legge n. 388 del 2000 reca numerose autorizzazioni di spesa. Segnala altresì l'articolo 7, comma 2, che introduce una clausola finanziaria per l'attuazione della delega, in cui si vincola l'emanazione dei decreti legislativi - qualora da essi derivino maggiori oneri - all'individuazione delle risorse nell'ambito della legge finanziaria per il 2002: segnala che la prassi costante della Commissione bilancio è di richiedere l'individuazione contestuale nell'ambito del disegno di legge delega del limite finanziario e della relativa copertura. Rileva, infine, che l'articolo 12, approvato per errore nel corso della discussione del provvedimento presso l'Assemblea della Camera, reca una ulteriore copertura per gli oneri derivanti dal disegno di legge: secondo quanto indicato in un ordine del giorno approvato dalla Camera essa deve intendersi meramente residuale.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 non comporta effetti finanziari negativi, in quanto si limita a ribadire l'applicazione del regime fiscale attualmente previsto per le indennità in questione. Con riferimento all'articolo 5, esclude la natura retroattiva della disposizione, che si limita, ricorrendo alla tecnica della novella legislativa, a sostituire parti di disposizioni di leggi previgenti, nulla disponendo in merito al relativo termine di efficacia. Con riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 5, chiarisce che l'autorizzazione di spesa ivi richiamata è quella di cui al comma 9 del citato articolo 50 della legge finanziaria per il 2001. In relazione infine all'articolo 7, dopo aver ricordato che l'attuale formulazione recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sottolinea che il procedimento di modifica della normativa sui livelli retributivi, oggetto della delega, risulta vincolato finanziariamente all'assenza di nuovi o maggiori oneri o, in alternativa, alle risorse che la legge finanziaria per l'anno 2002 potrà stanziare nell'ambito delle somme destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Richiama, al riguardo, altri precedenti normativi di rinvio alle risorse preordinate dalla legge finanziaria all'attuazione di procedimenti negoziali.

Il senatore AZZOLLINI - pur condividendo il merito del provvedimento - esprime perplessità sulle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, evidenziando che la formulazione di alcune disposizioni del provvedimento è suscettibile di determinare dubbi interpretativi, con possibili contenziosi forieri di oneri per la finanza pubblica. Quanto poi al rinvio alla legge finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 7, ritiene che si tratti di una modalità di copertura non ammessa dalla vigente normativa di contabilità.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce che in base all'articolo 7, ove l'attuazione dei decreti sia destinata a comportare nuovi o maggiori oneri, i decreti stessi possano essere emanati solo qualora con la legge finanziaria per il 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse: in caso contrario, quindi, la delega non potrà essere esercitata.

Il senatore FERRANTE ritiene che la formulazione dell'articolo 7, comma 2, garantisca il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente COVIELLO - nel sottolineare che il rinvio alla legge finanziaria per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di deleghe rappresenta un elemento di novità, come del resto segnalato dal relatore - ritiene che possa essere espresso parere di nulla osta, in considerazione dei precedenti richiamati dal rappresentante del Governo, nonché tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'approvazione definitiva del provvedimento in esame. Occorre inoltre considerare che la formulazione della norma in esame è stata suggerita dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 5 non abbiano effetti retroattivi; che l'individuazione delle risorse nell'ambito della legge finanziaria per il 2002 costituisca un vincolo per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7; che l'autorizzazione di spesa richiamata nella clausola di copertura finanziaria dell'articolo 5 sia quella di cui al comma 9 dell'articolo 50 della legge n. 388 del 2000; che la copertura di cui all'articolo 12 debba intendersi come meramente residuale.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838)
(Osservazioni alla 6a Commissione)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta dello schema di decreto legislativo in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo della Guardia di finanza. Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria del provvedimento è a valere sull'apposita autorizzazione di spesa introdotta con la legge finanziaria per il 2001. Per quanto di competenza, occorre acquisire maggiori informazioni in relazione alla fissazione del numero delle unità che rivestono il grado di maresciallo aiutante (articolo 5, comma 2), rispetto a coloro che acquisirebbero tale qualifica in base alla legislazione vigente, tenuto conto peraltro che sembrano comunque rimanere meccanismi automatici di avanzamento a tale qualifica (articolo 6, comma 8). Ulteriori approfondimenti appaiono poi necessari in ordine all'articolo 9, comma 1, articolo 73-quinquies ivi richiamato, che prevede l'assegnazione di un emolumento pensionabile, corrisposto anche al personale in quiescienza: la relazione tecnica specifica che si tratta di misure già previste a legislazione vigente in base alla legge n.85 del 1997, ma erogate in misura parziale per carenza di risorse. Non è peraltro chiaro se i relativi oneri siano compresi nella quantificazione del provvedimento nel suo complesso. A tal fine, sembra utile che le relazioni tecniche siano redatte in modo tale che la valutazione degli effetti finanziari sia associata alle singole disposizioni (articoli e commi). Occorre infine valutare se le note di cui alla tabella A allegata allo schema di decreto implichino la corresponsione di emolumenti e scatti in misura maggiore rispetto alla legislazione vigente e se gli articoli 2 (comma 6) e 6 (comma 9) comportino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente, con riguardo all'articolo 5, comma 2, che la disposizione introduce un "numero chiuso" nel grado apicale, pari a 11.500 unità, calibrato sulle esigenze funzionali dell'Amministrazione. Risulta conseguentemente abolito ogni automatismo nell'avanzamento per maresciallo aiutante, risultando invece confermate le sole procedure selettive di avanzamento a scelta e a scelta per esami. In merito all'articolo 9, comma 1, che introduce l'articolo 73-quinquies, chiarisce che il dettato della legge richiamata dal relatore ha trovato fino ad oggi solo parziale applicazione per carenza di risorse nell'ambito delle ultime due tornate contrattuali: la disposizione in esame introduce pertanto una sanatoria (con decorrenza dal 1° gennaio 2001) non solo rispetto al personale in servizio ma anche a quello in quiescenza che vantava il diritto all'emolumento in questione nella sua interezza. Conferma comunque che i relativi oneri sono espressamente ricompresi nelle tabelle di quantificazione allegate al provvedimento. Con riferimento alle note alla tabella A allegata allo schema di decreto, fa presente che si tratta di mere precisazioni, che risultano coerenti con la quantificazione dell'onere indicata nella relazione tecnica; con riguardo all'articolo 2, comma 6, evidenzia la natura meramente ordinamentale della disposizione; in riferimento infine all'articolo 6, comma 9, osserva che la disposizione riguarda una casistica estremamente limitata e non preventivamente stimabile, in quanto del tutto eventuale, facendo riferimento a situazioni di decesso, inabilità al servizio incondizionato ovvero infermità.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.


(4677) AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra
(Parere alla 6a Commissione sul testo del Comitato ristretto ed emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta di un testo di iniziativa parlamentare volto ad aumentare i trattamenti pensionistici di guerra, a favore dei titolari di Tabella G e N (che rappresentano diverse categorie di beneficiari dei trattamenti in questione). Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire dal Tesoro conferma della quantificazione dell'onere (indicato in lire 25 miliardi per il 2002 e in lire 48 miliardi a regime), eventualmente richiedendo la relazione tecnica. Per quanto riguarda le modalità di copertura, segnala che una quota dell'onere è coperta mediante utilizzo in difformità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri: al riguardo occorre valutare se richiedere il relativo parere alla 3a Commissione.
E' stato trasmesso l'emendamento 1.1, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI consegna alla Presidenza la relazione tecnica sugli oneri derivanti dal provvedimento, che conferma la quantificazione indicata nella clausola di copertura. Per ciò che concerne l'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura, si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto dell'esiguità dell'importo e dell'esigenza di sollecita approvazione del provvedimento, non ritiene necessario richiedere il parere sull'utilizzo in difformità.

Il senatore MORO evidenzia l'opportunità di richiedere alla 3a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sull'emendamento trasmesso.

Con il voto contrario del senatore MORO sull'aspetto di copertura evidenziato, la Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.


(4447-4813-4832-B) Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino; modificato dal Senato con unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei senatori Monticone ed altri; Palombo ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(4986) Deputati POLI BORTONE ed altri. - Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta di un disegno di legge per la tutela del patrimonio artistico leccese, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(4987) Deputati GIOVANARDI ed altri. - Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall' Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, recante un'autorizzazione di spesa complessiva di lire 9 miliardi per il triennio 2001-2003, per il finanziamento di interventi di tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati, con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero degli affari esteri. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario SOLAROLI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente gli istituti di patronato, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Rispetto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza segnala gli articoli 10, comma 4 (che nel caso di convenzioni degli istituti con le pubbliche amministrazioni pone le relative spese non più a carico degli assistiti - come previsto nel testo approvato dal Senato - ma a carico delle istituzioni pubbliche convenzionate, disattendendo con ciò anche la condizione dettata nel parere della Commissione bilancio della Camera) e 18, comma 2 (che sembra estendere la portata dell'applicazione del regime fiscale agevolativo ivi previsto). Occorre infine acquisire dal Tesoro conferma circa l'attuale sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura, che fa riferimento al Fondo per l'occupazione.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI conferma che l'articolo 10, comma 4, è suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica. Con riferimento poi all'articolo 18, comma 2, dà conto del parere formulato dal Ministero delle finanze, il quale osserva che la disposizione non ha alcuna influenza sul gettito.

Il senatore FERRANTE evidenzia la necessità di un approfondimento circa la portata finanziaria dell'articolo 10, comma 4.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.


(4944) TRAVAGLIA ed altri. - Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare recante autorizzazioni di spesa per il finanziamento dei lavori relativi alla falda acquifera di Milano e alla diga foranea di Molfetta, con copertura a valere del fondo speciale di parte capitale, accantonamento dei Lavori pubblici. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel concordare con il relatore, osserva che l'onere relativo ai lavori per la falda acquifera di Milano dovrebbe essere imputato, nell'ambito del fondo speciale di parte capitale, all'accantonamento del Ministero del tesoro, come del resto previsto nelle finalizzazioni indicate dal Governo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la Sottocommissione è nuovamente convocata domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,25.