AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 22 SETTEMBRE 1998

302ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 14.55.

IN SEDE REFERENTE

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il senatore PASTORE osserva anzitutto che l'opera di delegificazione e semplificazione normativa è attesa da più parti ed è considerata unanimemente utile: vi è infatti una quantità enorme di leggi e regolamenti, statali, regionali e comunitari, che danno vita a un fenomeno ormai fuori controllo, in particolare per la legislazione regionale, che esige un limite di contenimento, come dimostrano alcuni casi abnormi, ad esempio quello dell'Abruzzo, dove in soli due anni sono state approvate più di 150 leggi regionali.
Una legislazione abbondante e complessa, infatti, è sempre fonte di confusione e spesso foriera di fenomeni corruttivi, come si è potuto appurare anche nell'indagine conoscitiva svolta in proposito dalla Commissione. Lo stesso fenomeno, inoltre, determina inevitabilmente la congestione delle attività amministrative e giurisdizionali. D'altra parte, molto spesso la denominazione di legge dissimula la sostanza di provvedimenti amministrativi, anche in sede regionale. In proposito risulta che in alcune regioni il problema è stato già affrontato, confermandosi pertanto la realtà e la diffusione del fenomeno. Quanto alla normativa europea, oltre alle direttive, che sono molte e complesse, vi è un enorme quantità di regolamenti, ciò che a sua volta esige un indirizzo di semplificazione e di riduzione. La costituzione di appositi organi tecnici presso i Governi di alcuni paesi può senz'altro contribuire all'opera di semplificazione e il disegno di legge in esame è quantomai opportuno, anche se il trasferimento di poteri e funzioni alle regioni e agli enti locali avrebbe forse dovuto presupporre una semplificazione generale della normativa vigente. Egli si sofferma, quindi, su alcuni interventi di adeguamento e di semplificazione resi necessari da recenti innovazioni legislative quanto all'articolo 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, in tema di reciprocità e all'articolo 17 dello stesso codice civile, in materia di autorizzazione agli acquisti da parte delle persone giuridiche. Osserva, inoltre, che il disegno di legge contiene un singolare rovesciamento dei principi generali già introdotti nell'ordinamento quanto ai procedimenti regolabili in via autonoma da regioni e da enti locali, mentre per le sanzioni derivanti da illeciti amministrativi l'intervento di semplificazione appare piuttosto timido, perché potrebbe essere sviluppato fino a prevedere l'eliminazione delle sanzioni o almeno l'introduzione di sanzioni in misura ridotta. Si riserva, infine, di presentare emendamenti rivolti a migliorare o a integrare il testo in esame.

Il senatore SPERONI rileva l'assenza, tra i procedimenti da semplificare, di quello per la riscossione dell'imposta di registro, che è stato inopinatamente complicato da una recente innovazione legislativa.

Il senatore ANDREOLLI dichiara il consenso del suo Gruppo al disegno di legge, che mantiene l'impegno assunto con la legge n. 59 del 1997 e costituisce un importante strumento per la semplificazione delle regole, in particolare attraverso la redazione di testi unici, la cui natura dovrebbe essere rispettata, peraltro, anche dalla legislazione successiva.

Il relatore VILLONE osserva che tale vincolo è previsto dal disegno di legge, anche se potrebbe dubitarsi della sua efficacia prescrittiva.

Anche il ministro BASSANINI rileva nel disegno di legge il vincolo richiamato dal relatore, pur ammettendo che una piena efficacia in tal senso potrebbe essere dispiegata esclusivamente da una norma di rango costituzionale.

Il senatore PINGGERA sottolinea l'importanza del disegno di legge, che segue un orientamento condivisibile, rivolto ad avvicinare le norme ai cittadini, assicurando la certezza del diritto. Egli rileva, tuttavia, la possibile complicazione normativa derivante dal trasferimento di poteri e funzioni alle regioni e agli enti locali, mentre reclama un'autolimitazione della legislazione statale, che non dovrebbe sovrapporre continuamente le proprie norme a quelle adottate, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle regioni e delle province autonome.

Il senatore SPERONI richiama l'attenzione sul procedimento n. 27, di cui all'allegato al disegno di legge, nel quale non sono richiamate tutte le norme vigenti per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico, né sembrano compresi i casi dell'iscrizione di veicoli provenienti dall'estero.

Il senatore MAGNALBO' ritiene opportuno disporre una disciplina procedimentale comune per i casi di collezioni di armi antiche e per il possesso di armi comuni da sparo.

Interviene quindi il ministro BASSANINI, che esprime soddisfazione per le dimostrazioni di esteso consenso alla sostanza del disegno di legge e conferma la disponibilità del Governo verso qualsiasi contributo rivolto ad integrare l'intervento di semplificazione. Egli considera sin d'ora già acquisiti i suggerimenti specifici già formulati nel corso della discussione e prospetta l'opportunità di continuare celermente l'esame già avviato in tempi così serrati, ricordando che si tratta di una legge annuale. Considera possibile, infatti, un'approvazione in prima lettura che anticipi la sessione di bilancio in Senato, mentre dichiara di condividere la valutazione del senatore Speroni sul procedimento di riscossione dell'imposta di registro, nonché le considerazioni svolte dal senatore Rotelli nella seduta precedente riguardo all'analisi di impatto della regolazione, che giudica difficile ma molto utile. Si tratta di un'attività di contenuto tecnico che potrebbe essere realizzata con un significativo contributo di competenze professionali anche non tradizionali, come suggerito dallo stesso senatore Rotelli. Egli dichiara di apprezzare, inoltre, l'enfasi posta dal senatore Pinggera sullo scopo di assicurare la certezza del diritto e condivide la preoccupazione espressa per la proliferazione della normativa regionale, sulla quale il controllo deve essere comunque compatibile con il principio di autonomia. Osserva, al riguardo, che da alcune regioni provengono già segnali positivi, poiché in sede di prima attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, sul trasferimento di funzioni alle regioni, sono state adottate leggi regionali che hanno contestualmente abrogato molte leggi previgenti, come nei casi dell'Emilia Romagna e della Lombardia.

Prende nuovamente la parola il senatore PINGGERA per sottolineare l'importanza dei procedimenti di iscrizione a ruolo delle cause in materia civile, amministrativa e tributaria, che esigono un drastico intervento di semplificazione, anche per le modalità di riscossione delle relative imposte.

Dichiarata conclusa la discussione generale, il presidente VILLONE, acquisite le valutazioni dei Gruppi, dispone che il termine per gli emendamenti sia fissato per le ore 18 di martedì 29 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(3438) Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti umani, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)


Il relatore ANDREOLLI rinvia alle considerazioni già svolte in Sottocommissione per i pareri e ricorda che il disegno di legge dispone un'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei diritti umani. Su tale misura egli ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, mentre sulle disposizioni di cui all'articolo 1 occorre osservare che il trasferimento in norme di rango legislativo di una regolazione già esistente in sede amministrativa, compresa la stessa esistenza del comitato, risulta in aperto contrasto con gli indirizzi di delegificazione e semplificazione appena enunciati e largamente condivisi nell'esame del disegno di legge n. 3506. Quegli indirizzi, d'altra parte, corrispondono a specifiche prescrizioni costituzionali, come il principio di buon andamento delle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza egli propone di pronunciare un parere contrario sull'articolo 1 e favorevole sulle altre parti del disegno di legge.

Il ministro BASSANINI afferma che il Comitato nazionale dei diritti umani è un organismo cui il Governo annette particolare importanza per i compiti già svolti e per quelli da assumere. Non di meno, le obiezioni formulate dal relatore appaiono pertinenti ed egli si rimette alla valutazione della Commissione, osservando che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2 esige comunque una considerazione espressa dell'oggetto al quale essa va riferita.

Il senatore SPERONI sostiene che una volta limitato il disegno di legge alla sola disposizione finanziaria, esso potrebbe essere trasformato in un semplice emendamento da prendere in considerazione durante la prossima sessione di bilancio.

Il senatore ROTELLI si sofferma sulla formulazione, a suo avviso discutibile, dell'articolo 1 e in particolare sull'incongruo accostamento tra la natura di comitato interministeriale e la competenza in materia di diritti umani.

Il presidente VILLONE osserva che la limitazione del provvedimento alla disposizione di spesa potrebbe essere rimessa, circa le modalità più idonee, alla Commissione di merito.

Si conviene, quindi, di esprimere un parere contrario sull'articolo 1 e favorevole sulle altre parti del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione.

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3015, congiunzione con il disegno di legge n. 3339 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3339, congiunzione con il disegno di legge n. 3015 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 3015, sospeso nella seduta del 2 giugno e rinviato nella seduta del 15 settembre.

Il presidente VILLONE riferisce sul disegno di legge n. 3339. Ne illustra il contenuto e propone l'esame congiunto a quello del disegno di legge n. 3015.

La Commissione consente.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti da lui presentati, riferiti al disegno di legge n. 3015, rivolti a semplificare l'impostazione seguita dall'altro ramo del Parlamento, in aderenza all'orientamento emerso nel corso della discussione nonché ai pareri espressi dalle Commissioni giustizia e bilancio del Senato. Si tratta innanzitutto di rafforzare i controlli sul fenomeno attraverso un'opera di vigilanza delle singole amministrazioni, piuttosto che mediante l'istituzione di un unico organismo centrale. La commissione di cui all'articolo 3 dispone di potere d'impulso nei confronti delle amministrazioni competenti e promuove le iniziative della Corte dei conti e della Guardia di finanza (emendamento 3.17). Con l'emendamento 4.5 si prospetta un nuovo modello di procedimento disciplinare, affidando un potere d'iniziativa anche ad organi estranei all'amministrazione, come i difensori civici e le associazioni di consumatori e di utenti. Il procedimento stesso è suddiviso in due fasi, sempre però entro un quadro di certezza dei tempi di svolgimento. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 10.4, recante l'elencazione dei soggetti tenuti all'obbligo della dichiarazione patrimoniale, da rivolgere alle amministrazioni di appartenenza. I relativi dati sono tuttavia accessibili attraverso la rete informatica mediante la creazione di un apposito sito Internet. Si sofferma poi sui profili sanzionatori della disciplina prevista in caso di mancata dichiarazione, segnalando che, qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio o i Ministri, la sospensione ha per oggetto esclusivamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica. E' previsto un accertamento casuale per sorteggio e si dispone la sostituzione della costosa forma di pubblicità stabilita dal disegno di legge, all'articolo 18, con la creazione di un ulteriore sito Internet.

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.


CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDI' 24 SETTEMBRE ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDI' 24 SETTEMBRE
(A007 000, C01a, 0116°)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare giovedì 24 settembre, alle ore 8,30. Rimangono confermate le sedute già convocate secondo l'ordine del giorno diramato, che viene integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo di due schemi di decreti legislativi, recanti modifiche ai decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998 (n. 345) e n. 77 del 1995 e successive modificazioni (n. 346), concernenti rispettivamente la materia del pubblico impiego e quella della finanza locale.

La seduta termina alle ore 15,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituito il difensore civico nazionale cui è attribuita la funzione di garantire la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e di verificare le situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9».
1.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita», inserire le seguenti: «presso la Presidenza del Senato della Repubblica e presso la Presidenza della Camera dei deputati».
1.16
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la verifica», fino alle parole: «dell'articolo 9».
1.17
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è composta da 11 esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito di designazioni dei Capi dei Gruppi politici presenti in Parlamento e con il rispetto della proporzione, e fatto salvo il diritto dell'opposizione di essere rappresentata da 4 esperti. I componenti durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore e 2 vice coordinatori».
1.10
Lisi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è costituita da 8 membri, 4 eletti dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato della Repubblica con voto limitato a due per ciascuna Camera. Essi eleggono nel loro ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali e durano in carica cinque anni e non possono essere confermati».
1.14
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «nove».
1.5
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici» e le parole da: «nominati» fino a: «tra loro» con le seguenti: «eletti in numero di otto dalla Camera dei deputati e sette dal Senato della Repubblica, con voto limitato a quattro per ciascuna Camera».
1.15
Dentamaro

Al comma 2, sostituire dalla parola: «aziendali», fino alla fine del periodo, con il seguente: «eletti da parte dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato; cinque esperti vengono nominati dalla maggioranza e quattro dalla minoranza».
1.4
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «coordinatore», aggiungere le seguenti: «appartenente alla minoranza».
1.3
Pasquali, Magnalbò

Al comma 3, sopprimere le parole: «non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza».
1.11
Lisi

Al comma 4, sostituire le parole: «la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione», con le seguenti: «l'indennità spettante ai parlamentari».
1.2
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 4, sostituire le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione», con le seguenti: «ai parlamentari della Repubblica».
1.12
Lisi

Al comma 4, dopo le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «in carica al momento della nomina, ovvero pari alla media dei redditi da attività lavorativa o intellettuale dei dieci anni fiscali precedenti la nomina, se superiore».
1.9
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 2.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «la Commissione» con le seguenti: «il difensore civico nazionale».

Conseguentemente apportare la medesima modifica nelle altre parti del testo.
2.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».
2.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 2, sostituire le parole da: «e la retribuzione», fino a: «gestione delle spese», con le seguenti: «del personale, comandato da altre possibili amministrazioni, nonchè le norme dirette a disciplinare la gestione del fondo».
2.2
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, sopprimere le parole da: «da assumere», fino alle parole: «procedure selettive».
2.7
Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».
2.5
Lubrano di Ricco

Al comma 2, sostituire la parola: «parlamentare», con le parole: «delle competenti commissioni parlamentari».
2.8
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta».
2.6
Il Relatore

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. La commissione:

a) svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli della presente legge;
b) qualora dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti, o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:

b1) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 2;
b2) chiede alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza nell'ambito delle rispettive competenze di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;
b3) trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria».
3.17
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e segnala le risultanze agli uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti, ovvero delega ispezioni a funzioni dell'ufficio o di altre pubbliche amministrazioni. Provvede, altresì, a segnalare i casi meritevoli di favorevoli apprezzamenti ai fini della prosecuzione della carriera di funzionari distintisi per meriti».
3.9
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «i risultati degli accertamenti compiuti e».
3.10
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene con potere di surroga nell'ambito delle proprie competenze e, negli altri casi, promuovendo gli interventi istituzionali previsti dalle leggi».
3.11
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sopprimere il comma 5.
3.5
Lisi

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a norma degli articoli 330 e seguenti del codice di procedura penale».
3.12
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sopprimere il comma 6.
3.15
Besostri, Mundi, Andreolli


3.16 (identico all'em. 3.15)
Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La Commissione richiede a tutte le amministrazioni, ivi comprese quella finanziaria, civile e militare - che, fatti salvi i limiti della legge penale, sono tenute a darvi esecuzione - l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini, nonchè la trasmissione di notizie utili allo svolgimento dei propri compiti».
3.13
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 6, sostituire le parole da: «e la Guardia di finanza» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale di particolari categorie di dirigenti o qualifiche equiparate, cui sono affidate responsabilità di gestione amministrativa».
3.1
Pasquali, Magnalbò

Al comma 6, sostituire le parole: «alla lettera c)», con le seguenti: «alle lettere c), d), e), f) e g),».
3.6
Lisi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La Commissione, qualora concluda la sua attività con l'archiviazione della pratica, segnala il caso all'autorità giudiziaria competente perchè verifichi l'esistenza di eventuali reati di diffamazione o calunnia».
3.2
Pasquali, Magnalbò

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso che si tratti di soggetti ovvero appartenenti ad uffici o enti nei confronti dei quali, a seguito delle informazioni fornite o acquisite ai sensi del comma 1 è stato iniziato il procedimento di cui al comma 2 e seguenti. In tale ambito, la Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonchè sul tenore di vita dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, concordando con l'amministrazione finanziaria e con la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge».
3.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti nel corso dei procedimenti del presente articolo la Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze».
3.4
Besostri, Mundi, Andreolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La Commissione esercita, inoltre, le attività di collaborazione e di incentivazione al buon andamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8».
3.14
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Vegas


4.2 (identico all'em. 4.1)
Pasquali, Magnalbò


4.3 (identico all'em. 4.1)
Besostri, Mundi, Andreolli


4.4 (identico all'em. 4.1)
Dentamaro


4.6 (identico all'em. 4.1)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e) ed f), il difensore civico, gli uffici di controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge .... possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.
2. L'organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.
3. Qualora l'organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell'organo medesimo entro i 120 giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.
4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.
5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a fornire trimestralmente alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale.
7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire..».
4.5
Il Relatore

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g)».
5.1
Lisi


5.2 (identico all'em. 5.1)
Dentamaro

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e secondo le modalità determinate alla medesima», fino a: «a carico del proprio personale, nonchè».
6.2
Vegas

Al comma 1, dopo le parole: «del proprio personale, nonchè» sopprimere la parola: «tutte»;
sostituire le parole: «che la» con la seguente: «della»;
dopo la parola: «Commissione», inserire le seguenti: «che la stessa»;
dopo le parole: «utile acquisire», aggiungere le seguenti: «con provvedimento motivato».
6.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Al comma 1, sostituire le parole da: «tutte le» fino alla fine con le seguenti: «eventuali notizie inerenti ai compiti istituzionali della Commissione, anche su richiesta motivata della stessa».
6.5
Dentamaro

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le amministrazioni di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 9, sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione e secondo le modalità determinate dalla medesima la relazione di cui al comma 1».
6.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 7.

Sopprimere le parole: «e dal comma 2 dell'articolo 4».
7.1
Il Relatore

Art. 8.

Sopprimere il comma 3.
8.1
Besostri, Mundi, Andreolli


8.3 (identico all'em. 8.1)
Lisi


8.7 (identico all'em. 8.1)
Dentamaro

Al comma 3, sostituire le parole: «può segnalare», con la seguente: «segnala».
8.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sopprimere il comma 4.
8.8
Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite per il tramite, secondo le rispettive competenze, del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia».
8.5
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Unione europea e delle Nazioni unite» con le seguenti: «internazionali, cui l'Italia partecipa».
8.2
Besostri, Mundi, Andreolli

Sopprimere il comma 5.
8.6
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivazione dell'andamento delle Pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di incentivare al massimo il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, un decimo di tutte le nomine a posti di livello dirigenziale per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, deve essere effettuata attingendo da un elenco fornito dalla Commissione sulla base delle risultanze emerse nel corso della sua attività.
2. A questo fine il Presidente del Consiglio comunica alla Commissione entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno il numero complessivo di nomine a livello dirigenziale, articolate secondo il livello e secondo il tipo di amministrazione cui si riferiscono, che intende effettuare nei sei mesi successivi e per le quali sia prevista una deliberazione o una proposta o una designazione da parte del Presidente del Consiglio stesso, del Consiglio dei ministri o di singoli ministri. La Commissione sulla base dei dati da lui acquisiti nel corso della sua attività relativamente al buon andamento degli uffici, alla loro trasparenza ed alla più efficiente ed efficace cura degli interessi rientranti nella loro competenza, formula un elenco di candidati almeno pari, per ciascun livello dirigenziale e per ciascun tipo di amministrazione, ad un terzo del numero delle nomine che si prevede vengano effettuate. Un decimo delle nomine viene quindi effettuato attingendo dall'elenco fornito dalla Commissione».
8.0.1
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che non siano membri del Senato o della Camera».
9.3
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «individuati con decreto», fino a: «su proposta della Commissione».
9.2
Vegas

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adozione di rilevanti atti discrezionali», con le seguenti: «adozione di atti amministrativi di indirizzo».
9.5
Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiore al cinquanta per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero per un importo tale da attribuire il controllo della società ovvero designati o comunque nominati con il concorso del socio pubblico;
alla medesima lettera sostituire le parole: «e a condizione che queste superino» con le altre: «o allorchè il concorso superi comunque»;
alla lettera e), dopo a parola: «magistrati» aggiungere le altre: «anche onorari»;
sopprimere la lettera g).»
9.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non rientrino in altra categoria già prevista nel presente comma;».
9.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 10.

Sostituire gli articoli da 10 a 16 con i seguenti:

«Art. 10.
(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 11:

a) i senatori e i deputati;
b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento;
i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo;
j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
k) i magistrati di ogni ordine e grado;
l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
m) i componenti della Commissione.

Art. 11.
(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e devono essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.
5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.
6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 12.
(Anagrafi patrimoniali)

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, qualora non siano già previste dalla legge, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.
3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.
5. La Commissione vigila, d'intesa con l'AIPA, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Istituzione di un sito Internet per le dichiarazioni patrimoniali)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 12 sono trasmessi anche per via informatica alla Commissione, che istituisce e cura la tenuta di un sito Internet cui è consentito l'accesso negli stessi limiti di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 14.
(Mancata dichiarazione)

1. Gli elenchi di chi ha omesso di presentare le dichiarazioni sono resi pubblici dalle Amministrazioni cui le dichiarazioni dovevano essere presentate.
2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 11 è sospeso da ogni funzione o compito inerente il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e da ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.
4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto unicamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica, e gli atti sono rimessi a cura delle Presidenze delle Camere alle Assemblee.

Art. 15.
(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre a un accertamento patrimoniale.
2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo tale da assicurare tra i sorteggiati una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie, La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sorteggiati, comunque in misura non superiore all'1% di ciascuna categoria, e tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.
3. Chi è sottoposto ad accertamento patrimoniale viene escluso dal sorteggio per i due anni successivi.

Art. 16.
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».
10.4
Il Relatore

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi imponibili, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».
10.2
Speroni

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere infine il seguente periodo: «; l'appartenenza ad associazioni di qualunque natura».
10.3
Pardini

Al comma 4, sostituire la parola: «rinnovate» con l'altra: «aggiornate».
10.1
Pastore, Maggiore

Art. 11.

Sopprimere il comma 2.
11.1
Vegas

Al comma 2 sostituire le parole: «rendono pubblici», con le seguenti: «possono rendere pubblici, nei casi di mancata o insufficiente giustificazione,».
11.2
Dentamaro

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.
12.2
Vegas

Sopprimere il comma 1.
12.7
Pasquali, Magnalbò

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonchè la presentazione di dichiarazioni gravemente infedeli da parte dei membri del Parlamento sono sottoposte all'esame delle Camere di appartenenza perchè deliberino ai sensi del proprio regolamento».
12.3
Pasquali, Magnalbò

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè la presentazione», inserire le seguenti: «definitivamente accertata»; al medesimo comma, nel quinto rigo, dopo la parola: «dichiarazioni», sopprimere la seguente: «palesemente»; dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «dopo aver sentito l'interessato, ove questi lo richieda».
12.8
Besostri, Mundi, Andreolli

Al comma 1, sostituire la parola: «palesemente» con la seguente: «dolosamente».
12.5
Pasquali, Magnalbò

Al comma 1, dopo la parola: «palesemente», aggiungere le seguenti: «e gravemente».
12.11
Dentamaro

Al comma 1, dopo la parola: «Parlamento», sostituire le parole: «costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta» con le seguenti: «possono costituire causa di ineleggibilità».
12.4
Pasquali, Magnalbò

Al comma 1, dopo la parola: «ineleggibilità», aggiungere le seguenti: «decadenza della nomina».
12.10
Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Si considerano palesemente infedeli le dichiarazioni che, sulla base del complesso dei dati da esse risultanti, espongono una situazione patrimoniale e reddituale del dichiarante non compatibile con quella effettiva»;

Conseguentemente al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «per deliberarne la decadenza».
12.1
Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonchè di presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri non parlamentari, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle relative Assemblee per le iniziative opportune, compresa la possibilità di porre la questione di fiducia».
12.6
Pasquali, Magnalbò

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano poste in essere dal Presidente del Consiglio dei ministri o da Ministri non parlamentari, o da Sottosegretari di Stato non parlamentari, costoro sono dichiarati, con provvedimento dal Presidente della Repubblica, immediatamente decaduti dalla carica».
12.9
Lisi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Presidente della Repubblica».
12.12
Dentamaro

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le violazioni di cui al comma 1 commesse dai Sottosegretari di Stato non parlamentari costituiscono causa di decadenza dall'incarico. In materia delibera il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».
12.13
Dentamaro

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «la Commissione» con le seguenti: «l'amministrazione o ente di appartenenza, sono in libera visione di ogni cittadino che ne faccia motivata richiesta e sono trasmessi in copia alla Commissione per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 7».
13.2
Besostri, Mundi, Andreolli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «se appartenenti alle amministrazioni dello Stato ovvero al competente difensore civico regionale se appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle statali».
13.1
Pastore, Maggiore

Al comma 3, sostituire la parola: «presentazione», con le seguenti: «ricezione delle dichiarazioni richieste ai sensi del comma 1».
13.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni ed enti di cui al presente articolo comunicano alla Commissione i nomi dei soggetti inadempienti all'obbligo di deposito delle dichiarazioni».
13.4
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.
14.1
Vegas

Sopprimere il comma 2.
14.2
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, sostituire le parole: «rende pubblici», con le seguenti: «può rendere pubblici, nei casi di mancata o insufficiente giustificazione,».
14.4
Dentamaro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ovvero la loro infedeltà costituisce violazione disciplinare grave».
14.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.
15.1
Vegas

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «affinchè venga dichiarata», fino a: «soggetto interessato», con le seguenti: «alle rispettive amministrazioni per i provvedimenti di propria competenza secondo le leggi vigenti e i propri regolamenti:».
15.2
Pasquali, Magnalbò

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.
16.1
Vegas

Al comma 1, sopprimere la parola: «annualmente».
16.2
Besostri, Mundi

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 13», con le seguenti: «articolo 3, comma 7. Per i soggetti destinatari di richiesta o appartenenti ad uffici o enti sottoposti a procedimenti di controllo la Commissione può disporre il deposito delle dichiarazioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 presso la stessa Commissione con cadenza periodica annuale e per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni,».
16.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.
17.1
Vegas

Al comma 1, dopo la parola: «medesima», aggiungere le seguenti: «ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti».
17.2
Besostri, Mundi, Andreolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione può valutare la sufficienza delle dichiarazioni già presentate e proporre le necessarie integrazioni».
17.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.
18.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione istituisce un sito Internet per la documentazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e ne cura la tenuta, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico».
18.5
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

al comma 2, sostituire le parole: «società per azioni a prevalente capitale pubblico» con le altre: «società a capitale pubblico di controllo»;
al comma 3, sopprimere il primo periodo.
18.1
Pastore, Maggiore

Al comma 2, sostituire le parole: «il Bollettino», con le parole: «il sito».
18.6
Il Relatore

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19.
4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica all'Osservatorio entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi. La mancata trasmissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
5. L'accesso al sito di cui al comma 1 non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.
6. È fatta salva ogni diversa forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente».
18.7
Il Relatore

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
18.2
Vegas

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I dati di cui al comma 2 sono inseriti in una banca dati elettronica accessibile, gratuitamente, da parte di chiunque sia interessato. Gli oneri di gestione di detto servizio vengono coperti mediante prelievo fino alla concorrenza dai maggiori introiti nel bilancio annuale dello Stato derivanti dalle azioni di recupero delle evasioni e/o elusioni».
18.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.
19.4
Besostri, Mundi, Andreolli

Al comma 1, dopo la parola: «modalità», inserire le seguenti: «di tenuta e».
19.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, sostituire le parole: «di diffusione con mezzi informatici del Bollettino», con le seguenti: «per la tenuta del sito».
19.5
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei contratti», fino alla fine, con le seguenti: «dell'accesso gratuito ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati».
19.2
Pastore, Maggiore

Al comma 2, sostituire le parole da: «che gli annunci», fino alla fine, con le seguenti: «i dati che gli annunci devono contenere».
19.3
Pastore, Maggiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a riavere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinchè il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino italiano l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica, come bandi di gara e di concorso, avvisi di protezione civile, di tutela ambientale.

4. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali e motorie.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 400 miliardi, si provvede, per gli ani 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 9001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
19.0.1
Pastore

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317 (Corruzione). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sè o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.
Colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, il denaro o l'altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni o, nella ipotesi di cui al secondo comma, da tre a otto anni.
Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Se il fatto è commesso per danneggiare l'imputato in un processo penale, e da esso deriva l'ingiusta condanna del medesimo a pena detentiva superiore a due anni, si applica, sia al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve il denaro o l'altra utilità o ne accetta la promessa, sia a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità, la pena della reclusione da sei a venti anni.
Le pene per i reati previsti nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e l'individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, e provveda altresì alla riparazione pecuniaria prevista dal comma successivo.
Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti nel presente articolo, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. Gli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 321 del codice penale sono abrogati.

Art. 19-ter.

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis (Pene accessorie) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 322 e 629 prima parte del secondo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se ricorre taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 ovvero dall'articolo 323-bis, e per effetto di esse e di altre eventuali circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea».

Art. 19-quater.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. (Istigazione alla corruzione) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, sollecita una dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovutagli, è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da taluno dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 317.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere o a omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni.
Le pene rispettivamente previste nei commi precedenti sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio«.

Art. 19-quinquies.

1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precendente.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari al profitto procurato dal colpevole a sè o ad altri a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19-sexies.
(Confisca obbligatoria e sequestro)

1. Nel caso di condanna, ovvero di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 322, 346 e 629, secondo comma, prima parte, del codice penale, ed all'articolo 2631-bis del codice civile, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, se trattasi di denaro, beni e altre utilità il cui valore è sproporzionato rispetto alla attività economica del condannato ed ai redditi del medesimo dichiarati ai fini dell'imposta sui redditi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro cui sia stata concessa taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 o dall'articolo 323-bis del codice penale, ovvero dal terzo comma dell'articolo 2631-bis del codice civile.
3. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui è prevista la confisca ai sensi del comma 1.
4. Se il denaro, i beni e le altre utilità sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le precedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove si trovano.

Art. 19-septies.

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 646-bis (Infedeltà del mandatario) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario, o il rappresentante, il quale indebitamente riceve, per sè o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per agire contro l'interesse del proprio mandante, o rappresentato, o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.
Si procede a querela della persona offesa«.
2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2631-bis (Infedeltà dell'amministratore). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che indebitamente riceve, per sè o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per agire contro l'interesse della società o dei soci ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinquemilioni.
Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. È altresì diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni».
19.0.2
Russo, Senese, Fassone, Bonfietti, Calvi, De Guidi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2- bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge».
19.0.3
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter.
(Uffici di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.
2. Ai fini del presente articolo per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
b) corretto dimensionamento delle strutture;
c) idoneità delle prassi e delle procedure;
d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;
b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;
c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;
d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;
e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;
b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;
c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;
d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.
6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.
7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonchè sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.
8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.
9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;
b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Salvo le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e dal responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.
11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare copia del rapporto stilato in sede di revisione interna inviato rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.
12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.
13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.
14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.
15. Ai servizi di controllo interno è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. La direzione del servizio, che può anche essere svolta in forma collegiale, è affidata ad un funzionario dell'amministrazione di appartenenza di qualifica non inferiore, o comunque equivalente, a quella dei responsabili delle unità organizzative poste alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica. Al personale assegnato a qualunque titolo al servizio di controllo interno sono corrisposte le indennità e i compensi aggiuntivi dell'amministrazione di appartenenza nella misura massima prevista.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di controllo interno cessano di svolgere i compiti di controllo interno di gestione e di verifica dei risultati ai fini della valutazione dei dirigenti. Tali compiti sono assegnati ad appositi uffici o nuclei da individuarsi nelle amministrazioni nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti.
17. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.
18. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo».
19.0.4
Il Relatore

Art. 20.

Premettere il seguente comma:

«01. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonchè i comuni, le province e gli altri enti locali nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare, per quanto non espressamente disposto, norme per l'attuazione della presente legge».
20.1
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «e principi fondamentali della legislazione dello Stato».
20.2
Il Relatore

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per il primo funzionamento», fino alle parole: «quindici unità ed», con le seguenti: «La Commissione si avvale, previa intesa, di personale e strutture dell'AIPA. Si avvale altresì di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando, fino ad un massimo di venticinque unità».
21.2
Il Relatore

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.
22.1
Speroni


22.2 (identico all'em. 22.1)
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. È nullo ed improduttivo di effetti qualsivoglia contratto di natura obbligatoria o reale, ivi compreso il mandato esclusivo a vendere per periodi eccedenti 180 giorni, comprese le proroghe espresse o tacite, afferente a beni immobili, se non è stato registrato e trascritto, e se è intervenuta successivamente alla sottoscrizione o formazione del contratto una variante urbanistica incidente sulla destinazione e capacità edificativa dell'immobile».
22.0.1
Besostri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare l'annullamento dei contratti perfezionati con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale e prevalente all'esecuzione dei contratti.
3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate».
22.0.2
Besostri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Chiunque intenda trasformare edifici o terreni con opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia, è tenuto a collocare un apposito cartello sull'immobile o area oggetto di intervento. Nel cartello occorre indicare la proprietà, il progettista, la data di inoltro dell'istanza con il relativo numero di protocollo, e la natura dell'intervento, e dopo il rilascio della concessione od autorizzazione, gli estremi della stessa. Al cartello di cui ai precedenti commi si applica l'articolo 4, comma 4, della legge 47/1985 e successive modificazioni».
22.0.3
Besostri