FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDI' 7 APRILE 1998
135ª Seduta


Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 12,20.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, bilancio e programmazione economica Macciotta.


IN SEDE REFERENTE

(2524-B/bis) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in data 23 marzo 1998 - Doc. I, n. 2)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il Presidente ANGIUS dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti. Informa inoltre che gli emendamenti sono stati inviati per quanto di competenza anche alla 1ª Commissione permanente che non si è ancora espressa su di essi.
Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 30.10, finalizzato a superare i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere in relazione alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30 della legge. Ricorda, peraltro, che la censura del Capo dello Stato circa le modalità di copertura dei maggiori oneri, prendendo come riferimento il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, ma non può essere letta come un'aperta contestazione della deliberazione della Commissione finanze.
L'emendamento in questione prevede, molto opportunamente, un meccanismo di reintegrazione delle riduzioni apportate agli accantonamenti iscritti nel fondo speciale per quanto riguarda il Ministero della Pubblica istruzione.
Il relatore illustra poi l'emendamento 30.9, che comporta uno spostamento del termine previsto dall'articolo 30, strettamente conseguenziale al rinvio presidenziale e quindi al riesame del provvedimento da parte delle Camere.

Il senatore NAPOLI Roberto illustra l'emendamento 30.7, facendo presente che la legge 2 gennaio del 1997 individua, all'articolo 3, un doppio meccanismo per attribuire i fondi destinati al finanziamento dei partiti politici ai singoli parlamentari, facendo riferimento sia alle dichiarazioni che i parlamentari fanno all'inizio della legislatura, sia, in sede di prima applicazione della legge stessa, a quelle rilasciate al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Su queste prime dichiarazioni, infatti, si è basato il decreto del Ministro del tesoro, che ha disposto la ripartizione dei fondi stessi. Va rilevato peraltro, che nel febbraio dell'anno scorso, in sede di prima applicazione della legge, circa 80 parlamentari hanno dichiarato di voler destinare le somme assegnate ad ognuno di essi a raggruppamenti politici diversi da quelli con i quali si erano presentati alle elezioni. Dal suo punto di vista, emerge già, in sede di prima applicazione della legge, una sostanziale difformità rispetto al dettato normativo, che, come è noto, non contempla la ipotesi di variazione della composizione dei gruppi parlamentari. Sorge quindi l'esigenza di riconoscere, attraverso una specifica modifica della legge 2 gennaio 1997, n. 2, una tutela integrale del principio del libero esercizio dell'attività parlamentare, inteso anche come possibilità di modificare la strategia e l'orientamento politico, e quindi anche attraverso l'adesione del singolo parlamentare ad un diverso gruppo. La proposta emendativa tiene quindi conto di questa esigenza fondamentale. D'altro canto, non vanno sottaciuti i rischi di un uso strumentale di una tale possibilità: egli pertanto preannuncia una riformulazione dell'emendamento, volta a specificare che le dichiarazioni di appartenenza ad un diverso gruppo parlamentare vanno riferite esclusivamente ai movimenti ed ai raggruppamenti di cui al decreto ministeriale di ripartizione delle somme previste per il primo anno di applicazione della legge. Egli, peraltro, si dichiara disponibile ad accogliere ulteriori modificazioni che vadano nel senso illustrato.
Rinuncia inoltre ad illustrare l'emendamento 30.4.

Il senatore DI BENEDETTO illustra congiuntamente gli emendamenti 30.5, 30.6 e 30.8, finalizzati a eliminare qualsiasi vincolo alla esplicazione della libera scelta del singolo parlamentare del raggruppamento politico ritenuto più affine ai propri orientamenti. Ritiene, peraltro, che la proposta emendativa illustrata dal senatore Napoli, anche in considerazione delle modifiche ad esso preannunciate, possa rappresentare un sostanziale punto di equilibrio. Dichiara pertanto la propria disponibilità a convergere su di esso e a ritirare eventualmente gli emendamenti testè illustrati.

Il senatore MINARDO illustra gli emendamenti 30.1 e 30.2, il cui impianto si giustifica con una considerazione apertamente critica del meccanismo del finanziamento dei partiti politici, così come previsto dall'articolo 30 del disegno di legge. Da un lato, infatti, esiste il problema di rispettare pienamente l'esito del referendum del 1993, che aveva negato ogni legittimità al finanziamento pubblico dei partiti; il messaggio del Presidente della Repubblica, del resto, mette apertamente in guardia il Parlamento dal ledere quella pronuncia popolare. D'altro canto, le somme che si vogliono destinare ai partiti politici andrebbero più utilmente dirottate su programmi di incentivazione all'occupazione ed a favore dei giovani del Mezzogiorno d'Italia.
Illustra poi l'emendamento 36.0.1, finalizzato a modificare la normativa sul condono edilizio, in materia di decadenza delle richieste di licenze edilizie in sanatoria.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica non è motivato da una valutazione di difformità delle disposizioni contenute nell'articolo 30, nè tantomeno di quelle recate dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, rispetto all'esito referendario sul finanziamento pubblico dei partiti. Ritiene pertanto improprio utilizzare i contenuti del messaggio presidenziale, come invece è stato fatto anche da parte dei mezzi di comunicazione di massa, per censurare la legge sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. Ricorda, infine, che i rilievi del Presidente della Repubblica traggono origine da una valutazione della formula di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30.
Ritiene, peraltro, che le questioni poste dal senatore Napoli, che pure incidono su una materia che non è direttamente collegata alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 30, assumano un rilievo indiscutibile e interessino tutti i gruppi parlamentari; per tale ragione ritiene che la Commissione possa sospendere l'esame degli emendamenti, per consentire l'approfondimento necessario a valutare l'emendamento 30.7, con le modifiche che il senatore Napoli ha preannunciato.

La Commissione conviene sulla proposta di sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 14,40.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il relatore e il senatore Napoli hanno ripresentato una riformulazione, rispettivamente, degli emendamenti 30.10 e 30.7.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 30.10, come riformulato per tener conto di alcune modifiche di mero coordinamento normativo, e, soprattutto, per sostituire il capoverso 1-quater con un testo tecnicamente più preciso.

Il senatore NAPOLI illustra l'emendamento 30.7, riformulato in modo da prevedere che le variazioni di cui debbono tener conto i Presidenti delle Camere a norma del comma 5 dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 derivino anche dalla modifica della composizione dei Gruppi parlamentari, per effetto di nuove adesioni a partiti e movimenti politici, riferiti comunque al decreto del Ministro del tesoro che ha ripartito la somma destinata al finanziamento dei partiti politici per il 1997. Da questa modifica discende conseguentemente la esigenza di prevedere una ulteriore dichiarazione, resa entro il 15 maggio di ogni anno, dalla quale emerga la sopravvenuta modifica della composizione dei Gruppi parlamentari.

Il senatore DI BENEDETTO, condividendo l'impianto dell'emendamento, aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 30.5, 30.6 e 30.8.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Il relatore BONAVITA, esprimendo parere contrario sull'emendamento 30.1, rileva che il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica era motivato dalla considerazione che la copertura dei maggiori oneri recati dall'articolo 30 contemplava una lesione, seppure indiretta, del principio sancito dall'articolo 81 della Costituzione. La riproposizione quindi dell'identico meccanismo censurato dal Presidente della Repubblica ha indotto, giustamente, la Commissione bilancio ad esprimere parere contrario. Per tali motivazioni quindi preannuncia il parere contrario su tutti gli emendamenti che non prevedano una forma di copertura degli oneri diversa da quella censurata dal Capo dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nel concordare con il parere contrario espresso dal relatore, fa presente che nel caso dell'emendamento 30.1 gli oneri da esso recati non possono in alcun modo essere coperti attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie, trattandosi infatti di destinazione di somme per spese che non hanno tale caratteristica.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore POLIDORO, il quale motiva la netta contrarietà all'emendamento in votazione con la considerazione che la lotta alla disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia si conduce con strumenti ben più organici e complessi, come del resto sta facendo il Governo Prodi. Dal punto di vista del finanziamento dei partiti politici, egli ritiene essenziale affrontare il problema senza alcuna ipocrisia, con una piena affermazione della legittimità della attività dei partiti politici in un contesto democratico. D'altra parte, egli mette in guardia dai rischi di democrazia censitaria insiti in meccanismi di finanziamento simili a quelli in vigore nei paesi anglosassoni.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 30.1, ribadendo la valutazione positiva del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, così come previsto dalla legge n. 2 del 1997.

Il senatore VENTUCCI, pur condividendo le finalità dell'emendamento, ritiene prevalenti le preoccupazioni avanzate dal senatore Polidoro. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore ROSSI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 30.1, poichè esso destina somme esclusivamente al Mezzogiorno d'Italia.

Il senatore MINARDO, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 30.1, giudica improprio appellarsi alla mancanza di copertura finanziaria degli oneri previsti dall'emendamento. D'altro canto, è a tutti noto che la censura del Capo dello Stato sull'analoga copertura dell'articolo 30 era motivata fondamentalmente dal fatto che, a giudizio del Presidente, tale articolo e la stessa legge sul finanziamento di partiti, contrastavano con la deliberazione referendaria del 1993.

Posto quindi ai voti, viene respinto l'emendamento 30.1.

Sull'emendamento 30.2, il relatore BONAVITA ribadisce il parere contrario, puntualizzando che il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica non è stato motivato dal contrasto della legge 2 gennaio 1997, n. 2, con il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti del 1993; non è corretto, pertanto, stravolgerne le motivazioni come da qualche parte si tenta di fare.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sull'emendamento 30.2.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MINARDO, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 30.2.

Sull'emendamento 30.4 il RELATORE e il sottosegretaio MACCIOTTA esprimono parere contrario.
Il rappresentante del Governo fa inoltre presente che l'emendamento in votazione, oltre a prevedere una copertura degli oneri da esso recata identica a quella censurata dal Capo dello Stato, si caratterizza come un onere recato con una vera e propria nuova spesa, e che pertanto tale formula di copertura viola il principio sancito dall'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore NAPOLI fa presente che l'emendamento è finalizzato a porre l'accento sulla necessità di rivedere il meccanismo del finanziamento dei movimenti e partiti politici, così come definito dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2. Purtuttavia, prendendo atto dei pareri espressi dal Relatore e dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 30.7 (nuova formulazione) il relatore BONAVITA si rimette alla Commissione: tale orientamento è giustificato dal fatto che, a suo giudizio, l'emendamento pone una questione di grande rilievo.

Il sottosegretario MACCIOTTA si rimette alla Commissione sull'emendamento 30.7, come riformulato.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore NAPOLI ribadisce il significato e il valore della propria proposta emendativa, ai fini della tutela della libera attività di ogni parlamentare. Egli ricorda che già in sede di prima applicazione della legge del finanziamento ai partiti politici con l'emanazione del decreto del Ministro del tesoro di ripartizione delle somme per il 1997 si è avuto un superamento di fatto del dettato legislativo, laddove si è consentito, senza che alcuna parte politica sollevasse il problema, ai singoli parlamentari di indicare il destinatario della somma ad essi attribuita, in un gruppo parlamentare diverso da quello al quale avevano dichiarato di appartenere all'atto dell'accettazione della candidatura. Coloro che oggi invocano il pieno rispetto della legge sul finanziamento dei partiti avrebbero dovuto in quel momento richiamare l'attenzione sulla violazione della legge stessa. Al momento attuale, e con le modifiche del quadro politico che sono sopravvenute, una interpretazione rigida della normativa vigente si sostanzierebbe in una limitazione inaccettabile all'esercizio dell'attività parlamentare, intesa anche quale legittima revisione e modifica dei propri orientamenti. Auspica pertanto che su tale proposta la Commissione possa dare un segnale positivo.

Il senatore VENTUCCI concorda con quanto dichiarato dal senatore Napoli sull'esigenza di adeguare la legge sul finanziamento dei partiti politici ai mutati scenari sopravvenuti in corso di legislatura, ma sottolinea con forza il rischio che tale modifica possa ingenerare comportamenti strumentali e favorire il trasformismo fine a se stesso. D'altro canto, la modifica dei meccanismi di ripartizione delle somme ai sensi della legge n. 2 del 1997 travalica la competenza della Commissione finanze e tesoro, chiamata ad esaminare nuovamente la disposizione di copertura dell'articolo 30. Tale modifica però assume una delicatezza ed un rilievo che meritano sicuramente un approfondimento in altra sede. Invita pertanto il senatore Napoli a ritirare l'emendamento ed a ripresentarlo in Assemblea, affinchè tutti i gruppi politici, nella massima trasparenza, possano affrontare le problematiche connesse alla modifica della legge sul finanziamento dei partiti.

Il senatore BIASCO condivide pienamente le considerazioni del senatore Ventucci, soprattutto laddove si rileva la sostanziale incompetenza della Commissione finanze e tesoro a modificare la disciplina della ripartizione delle somme previste dalla legge sul finanziamento dei partiti politici. In generale, ritiene che il sistema elettorale maggioritario vincoli il parlamentare non già solo al mandato ricevuto dagli elettori, bensì anche all'adesione alla coalizione alla quale il parlamentare ha dichiarato di appartenere all'atto dell'accettazione della candidatura. La libertà di scelta invocata appare quindi come tradimento del voto.

Il senatore POLIDORO, pur comprendendo le considerazioni del senatore Biasco, ritiene l'esigenza posta dal senatore Napoli perfettamente coerente con l'impianto della legge sul finanziamento dei partiti, poichè è sotto gli occhi di tutti il problema di contemperare quella normativa con i mutamenti intercorsi nella composizione dei gruppi parlamentari. Tale valutazione peraltro non contrasta con un giudizio critico della legge n. 2 del 1997, il cui meccanismo applicativo si è rivelato fin troppo complesso e farraginoso. Per tutti questi motivi dichiara il proprio voto favorevole sull'emento 30.7.

Il senatore ROSSI, a titolo personale, dichiara il voto contrario sull'emendamento 30.7, come riformulato dal senatore Napoli.

Il senatore DI BENEDETTO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 30.7, nel testo riformulato, sottolineando l'esigenza di modificare la legge sul finanziamento dei partiti, laddove questa impone al parlamentare di essere permanentemente fedele al gruppo col quale è stato eletto. D'altro canto, l'emendamento in votazione risponde pienamente all'esigenza di rendere comunque operativa la legge sul finanziamento dei partiti, prevedendo giustamente che il sostegno finanziario non sia disperso nel caso di modifica della composizione del Gruppo parlamentare.

Il senatore MONTAGNA motiva il proprio voto contrario sull'emendamento 30.7(nuovo formulazione), giudicando inopportuno modificare in questa sede il meccanismo di ripartizione delle risorse di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. D'altro canto, appare improprio invocare una libertà di scelta del parlamentare che, all'atto della candidatura, ha potuto liberamente scegliere il gruppo di appartenenza. Nel merito dell'emendamento, si dichiara contrario comunque ad una modifica del meccanismo di ripartizione che assuma come base le dichiarazioni effettuate in sede di prima applicazione nel 1997.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, a giudizio del quale l'emendamento presentato dal senatore Napoli investe questioni che attengono a profili diversi. Dal punto di vista istituzionale, è indubbio che la modifica della legge sul finanziamento ai partiti investa la competenza di un'altra commissione, mentre dal punto di vista politico va ridiscusso approfonditamente il rapporto tra il sistema elettorale uninominale maggioritario e l'esercizio dell'attività parlamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. A suo giudizio, una revisione della legge sul finanziamento ai partiti politici non può non tener conto dell'esigenza, da più parti sottolineata, di consentire al cittadino di destinare la quota del 4 per mille direttamente ad uno specifico partito politico. Esiste inoltre la necessità di superare i rilievi formulati in sede di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Tutto ciò considerato si associa all'invito al presentatore a ritirare l'emendamento, rinviandone l'esame in Assemblea. Diversamente preannuncia il voto contrario dei senatori del gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 30.7.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 30.7 (nuova formulazione), dichiarando di concordare con le considerazioni del senatore Montagna.

Il Presidente ANGIUS ricorda che la 1ª Commissione permanente non ha espresso il parere sugli emendamenti in esame, e non è quindi possibile acquisire una valutazione degli emendamenti che modificano la legge sul finanziamento dei partiti. D'altro canto, egli non nega il rilievo della questione posta dal senatore Napoli, che però non può essere risolta se non attraverso la ricerca di un consenso quanto più ampio possibile tra tutte le forze politiche. Ragion per cui giudica opportuno rinviare all'Assemblea l'approfondimento delle questioni poste con l'emendamento. Chiede pertanto al senatore Napoli se intende ritirare l'emendamento 30.7.

Il senatore NAPOLI esprime la preoccupazione per il mancato raggiungimento di un accordo su un tema tanto delicato e che dovrebbe interessare tutte le forze politiche. Ritira tuttavia l'emendamento 30.7, nel testo riformulato.

Dopo l'espressione del parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 30.9.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 30.10, nel testo riformulato dal Relatore, il Presidente ANGIUS invita il sottosegretario Macciotta ad illustrare le modalità applicative della nuova formula di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 30.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il Governo non si dichiara neutrale rispetto alla questione di individuare gli strumenti più adatti affinchè si dia piena applicazione alla legge sul finanziamento ai partiti. Come è a tutti noto, il meccanismo di finanziamento previsto con la libera scelta dei contribuenti di devolvere una quota del 4 per mille dell'IRPEF al sostegno del finanziamento della politica non ha potuto per adesso esplicarsi per le difficoltà tecniche incontrate. Come è successo già per l'anno scorso, anche per il 1998 si è ritenuto di definire una diversa modalità di individuazione delle somme destinabili al finanziamento dei partiti. La scelta compiuta dal Relatore, con la riformulazione da ultimo illustrata, appare pienamente condivisibile, in quanto solleva il Governo dall'onere di operare discrezionalmente nell'individuare gli ambiti della riduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale della tabella A. A tale fine vengono escluse in particolare, tra l'altro, le quote disponibili preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998 e per provvedimenti per i quali le Commissioni bilancio della Camera e del Senato abbiano espresso parere favorevole. Con queste esclusioni esplicite, quindi, si tratterà di tener conto del quadro che emergerà, all'atto dell'entrata in vigore della legge, delle quote effettivamente disponibili. Particolarmente significativa appare la decisione di privilegiare il Ministero della pubblica istruzione al momento di reintegrare gli accantonamenti del fondo speciale di cui alla tabella A, una volta acquisite le somme definite con l'utilizzazione del 4 per mille.
Egli fa presente, infine, che il meccanismo di copertura degli oneri è stato vagliato e condiviso in sede di Consiglio dei ministri e che le quote disponibili sui singoli accantonamenti del fondo speciale saranno ridotte in applicazione della legge sul finanziamento ai partiti e potranno, per sovvenire a singole e specifiche esigenze, essere reintegrate con l'utilizzo in difformità di altri accantonamenti.

Il Presidente ANGIUS ringrazia il sottosegretario Macciotta per aver fornito alla Commissione tali elementi di valutazione.

In sede di dichiarazione di voto dell'emendamento 30.10, nel testo riformulato, il senatore MANTICA ribadisce l'importanza del sostegno finanziario ai partiti politici, quale strumento fondamentale della vita democratica del Paese. Nell'esprimere il voto favorevole su tale emendamento, che supera i rilievi che hanno giustificato il rinvio alle Camere della legge da parte del Presidente della Repubblica, sottolinea come la legge sul finanziamento ai partiti abbia incontrato finora notevoli difficoltà applicative.

Il senatore D'ALI' preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 30.10, nella nuova formulazione, specificando che l'adesione alla destinazione ai partiti politici del 4 per mille non implica, in alcun modo, un onere aggiuntivo per il singolo contribuente. Più in generale, ritiene che le modifiche alla legge sul finanziamento ai partiti politici vadano affrontate nella sede competente. Pertanto, preannuncia la disponibilità della propria parte politica ad affrontare, in tempi rapidi, tutte le questioni precedentemente sollevate in merito alla legge n. 2 del 1997.

Il senatore ROSSI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 30.10 (nuova formulazione).

Il senatore ALBERTINI, ribadendo le valutazioni già formulate in precedenza sul ruolo essenziale dei partiti politici, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 30.10 (nuova formulazione), sottolineando positivamente il superamento dei rilievi mossi dal Capo dello Stato.

Il senatore POLIDORO preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in votazione, ribadendo l'esigenza di adeguare la normativa sul finanziamento dei partiti politici, in modo da garantire il necessario sostegno per svolgere i compiti che ad essi assegna la carta costituzionale.

Il Presidente ANGIUS rileva che la Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2524, e la modifica della legge sul finanziamento ai partiti, ha operato nel pieno rispetto delle norme procedurali, senza violare alcuna legge, nè contravvenendo all'orientamento sancito con il referendum popolare del 1993. Per quanto riguarda invece la decisione di rinviare la legge alle Camere, egli riassume le questioni sottolineate dal Capo dello Stato relativamente alla previsione dell'erogazione per il 1998 della somma di lire 110 miliardi a favore dei partiti e dei movimenti politici. Ricorda, infatti, che il Capo dello Stato ha negato, senza che ciò possa essere in alcun modo messo in dubbio, il contrasto tra il contenuto dell'articolo 30 e la volontà popolare espressasi con il referendum del 1993; caso mai eventuali censure potrebbero essere avanzate in ordine alla legge n. 2 del 1997. Ma va inoltre, tenuto presente che il referendum ha rifiutato il finanziamento dei partiti a carico dello Stato, mentre la legge n. 2 del 1997 ha introdotto un sistema interamente basato sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini. Atteso quindi che il sistema di finanziamento dei partiti non contrasta con gli orientamenti emersi nel referendum del 1993, va ribadito con forza l'esigenza di sostenere finanziariamente l'attività dei partiti politici, pena l'indebolimento di uno dei pilastri fondamentali della vita democratica. Del resto, anche altri soggetti partecipano alla vita democratica - i mezzi di informazione, le associazioni, gli istituti di ricerca - ma ad essi non viene negato il diritto di sostenersi con il finanziamento pubblico.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 30.10, nel testo riformulato dal relatore.

Dopo l'espressione del parere contrario del Relatore e del sottosegretario MACCIOTTA viene successivamente respinto l'emendamento 36.0.1.

Si dà, infine, mandato al relatore BONAVITA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2524-B-bis, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale. La Commissione autorizza altresì il relatore a proporre all'Assemblea di limitare la discussione al solo articolo 30 del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524-B/BIS

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.
(Disposizioni in materia di incentivazione all'occupazione
per i giovani del Mezzogiorno d'Italia)

1. All'articolo 1 della legge 20 marzo 1998, n. 52, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 aprile 1998, destina la somma pari a 110 miliardi di lire per favorire ed incentivare l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia ed in particolare della Sicilia attraverso l'integrazione dei fondi previsti per l'imprenditoria giovanile di cui al decreto-legge n. 510 del 1996 e successive modificazioni (prestito d'onore) e per lo sviluppo di attività non profit, di imprenditorialità solidale, che integrino l'erogazione di servizi a utilità pubblica ed alla produzione di beni. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto secondo criteri e requisiti che tengano conto dell'età, e del carico familiare.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - capitolo 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6-quater. Il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”».
30.1
Minardo, Nava

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

1. All'articolo 1 della legge 20 marzo 1998, n. 52, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 aprile 1998, destina la somma pari a 60 miliardi di lire per favorire ed incentivare l'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso l'integrazione dei fondi previsti per l'imprenditoria giovanile di cui al decreto-legge n. 510 del 1996 e successive modificazioni (prestito d'onore) e per lo sviluppo di attività non profit, di imprenditorialità solidale, che integrino l'erogazione di servizi a utilità pubblica ed alla produzione di beni. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto secondo criteri e requisiti che tengano conto dell'età, e del carico familiare. Si destina altresì la somma pari a 50 miliardi di lire per favorire ed incentivare la politica federale in particolare per le regioni del Nord.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - capitolo 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6-quater. Il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”».
30.2
Minardo, Nava, Napoli Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

1. All'articolo 1 della legge 20 marzo 1998, n. 52, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 aprile 1998, destina la somma pari a 110 miliardi di lire a favore di tutti i partiti regolarmente costituiti sul territorio nazionale, onde favorire la rappresentanza democratica dei cittadini e la trasparenza di gestione.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - capitolo 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6-quater. Il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”».
30.4
Nava, Napoli Roberto

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al comma 4, dopo le parole: “della presente legge” aggiungere le seguenti: “e comunque entro il 30 giugno di ogni anno”, e conseguentemente:

alla fine del comma 5, sono soppresse le parole: “per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.”;
all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: “per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”».
30.5
Fumagalli Carulli, Folloni, Napoli Roberto, DiBenedetto

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “elezioni suppletive” aggiungere le seguenti: “nonchè di fondazione di un nuovo partito o movimento politico che al 30 giugno di ciascun anno abbia almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica”».
30.6
Di Benedetto, Fumagalli Carulli

Premettere il seguente comma:

«01. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo le parole: «composizione delle due Camere», sono inserite le seguenti: «o dei rispettivi Gruppi parlamentari»; sempre nello stesso periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè di nuove adesioni ai partiti e movimenti politici di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» del 1o marzo 1997».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per il caso previsto dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 2 gennaio 1997, come modificato ai sensi del comma 01 del presente articolo, si tiene conto, agli effetti di cui all'articolo 3 della medesima legge, delle dichiarazioni rese entro il 15 maggio di ogni anno».
30.7 (Nuova formulazione)
Napoli Roberto, Folloni, Di Benedetto

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “elezioni suppletive” aggiungere le seguenti: “nonchè di fondazione di un nuovo partito o movimento politico rappresentato in entrambe le Camere”».
30.7
Napoli Roberto, Folloni

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “dell'accettazione della candidatura o” aggiungere le seguenti: “quelle presentate, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Presidente del Senato o della Camera, per sopravvenute variazioni nell'appartenenza ai partiti o ai movimenti politici o,”».
30.8
Fumagalli Carulli, Folloni, Napoli Roberto, Di Benedetto

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «30 marzo 1998» con le altre: «31 maggio 1998».
30.9
Albertini, Semenzato, Lavagnini, Biasco, Pedrizzi, Di Benedetto, Vegas, Rossi

Al comma 1, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater, con i seguenti:

«1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento muti, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonchè per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera e del Senato abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in diminuizione dell'unità previsionale 3.1.2.32 dello stato di previsione del Ministero del tesoro “Fondi di riserva” (Cap. 6854) e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter, con priorità per quelli relativi al Ministero della pubblica istruzione».
30.10 (Nuova formulazione)
Il Relatore

Al comma 1, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater, con i seguenti:

«1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A approvata con l'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonchè per provvedimenti per i quali le Commissioni bilancio della Camera e del Senato abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le somme che affluiscono nell'unità previsionale 3.1.2.32, in attuazione della legge n. 2 del 2 gennaio 1997, sono acquisite a reintegrazione degli accantonamenti di cui al comma 1-ter, con priorità per quelli relativi al Ministero della pubblica istruzione».
30.10
Bonavita, Albertini, Biasco, Pedrizzi, Lavagnini, Di Benedetto, Vegas, Rossi, Semenzato

Art. 36.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, e dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: “a pena di decadenza dai benefici” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “Il macato rispetto di quanto sopra previsto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo del beneficio ottenuto”».
36.0.1
Minardo