AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

269a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALI RELATIVI ALLA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE
(A007 000, C01a, 0101o)

Il senatore PASTORE, relatore alla Commissione sui disegni di legge in titolo, riferisce di alcune notizie di stampa che in modo ricorrente, negli ultimi giorni, alludono a possibili opposizioni verso la prosecuzione del relativo iter parlamentare.

Il presidente VILLONE precisa che se quanto riferito dal senatore Pastore attiene a sue recenti dichiarazioni pubbliche egli non intende in alcun modo frapporre ostacoli alla prosecuzione dell'esame, pur confermando un giudizio di natura politica circa la difficoltà di approvare quella modifica costituzionale, nell'attuale contesto.

Il senatore PASTORE prende atto della precisazione.

IN SEDE CONSULTIVA
(3335) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore VILLONE illustra il decreto-legge e propone un parere favorevole.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta di parere.

Il senatore PASTORE domanda se non sia preferibile adottare una normativa a carattere permanente.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce le ragioni che hanno indotto il Governo a intraprendere la scelta del decreto-legge: si tratta di assicurare la necessaria copertura finanziaria per le spese in questione, relativamente agli anni 1997 e 1998. Nello stesso tempo, il Governo si è impegnato a proporre una revisione della disciplina vigente che tenga conto della trasformazione giuridica dell'Ente Poste e della conseguente rimozione del monopolio nella distribuzione dei messaggi: sarebbe possibile, in tal modo, provvedere a contributi diretti per i candidati, in luogo del rimborso all'Ente Poste per la differenza tra le tariffe ordinarie e le tariffe agevolate. Una proposta normativa in tal senso dovrebbe essere inserita nel disegno di legge collegato alla prossima manovra finanziaria.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE
(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa
(1369) LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
- e della petizione n. 139 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1369 e della petizione n. 139)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 giugno e riferito al disegno di legge n. 1388-bis, assunto come testo base.

Il relatore VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stata accantonata la votazione dell'emendamento 3.0.5: in proposito egli precisa che la tessera elettorale è in effetti un documento cartolare a carattere permanente e non già uno strumento di natura informatica.

Il sottosegretario VIGNERI conferma l'interpretazione del relatore e sostiene che il progetto sotteso all'emendamento è realizzabile immediatamente e consiste in una tessera a uso plurimo fino a 18 consultazioni elettorali: di conseguenza, si può stimare un risparmio di spesa molto notevole, tale da rendere paragonabile l'attuale onere per ciascuna consultazione elettorale a quello previsto per la predisposizione e la distribuzione delle tessere, valide per ben 18 consultazioni. Quanto a ulteriori strumenti, di carattere magnetico e informatico, utili anche per l'espressione del voto, si tratta di possibilità ancora non attuali, che esigono adeguate valutazioni tecniche e investimenti congrui.

Il senatore PASTORE non ritiene troppo remota la possibilità di realizzare anche un sistema di espressione del voto in forma elettronica, attraverso supporti di tipo magnetico e considera preferibile prevederne almeno la possibilità.

Il senatore ANDREOLLI trova realistica la prospettazione del rappresentante del Governo, ma considera anche opportuno un tentativo ulteriore di innovazione, che prefiguri quantomeno la possibile evoluzione dei sistemi di espressione del voto in modo graduale, flessibile e sperimentale.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene opportuno riformulare l'emendamento, omettendo il riferimento ai supporti informatici, che potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia si dichiara disponibile verso una possibile norma aggiuntiva, che prefiguri la disciplina per l'introduzione di strumenti elettronici per l'espressione del voto.

Il relatore VILLONE considera sufficiente, a tale riguardo, la formulazione di un atto di indirizzo.

Secondo il senatore ANDREOLLI, è invece preferibile una disposizione di delegificazione.

Concordano in tal senso, infine, sia il RELATORE che il sottosegretario VIGNERI, che si riserva di proporre la soluzione appena delineata in prossimità della discussione in Assemblea.

La Commissione approva intanto l'emendamento 3.0.5, nel testo modificato, secondo l'indicazione della rappresentante del Governo, previa approvazione del subemendamento 3.0.5/1.

Quanto all'emendamento 3.0.6, il relatore VILLONE ricorda che la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il sottosegretario VIGNERI si dichiara perplessa per tale valutazione, data anche la modesta entità della spesa, che potrebbe essere considerata compresa nelle ordinarie spese elettorali; si risolve tuttavia a ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente in altra formulazione.

Sull'emendamento 3.0.8 (nuovo testo), il relatore VILLONE ricorda che la proposta è stata riformulata prevedendo il nuovo sistema di affissione a cura dei comuni come facoltà e non come prescrizione: in tal senso, il nuovo emendamento corrisponde senz'altro alla discussione già svolta in proposito.

Il sottosegretario VIGNERI reputa preferibile integrare piuttosto che sostituire la norma vigente.

Si dichiara disponibile in tal senso anche il relatore VILLONE.

Seguono richieste di chiarimento delle senatrici DENTAMARO e D'ALESSANDRO PRISCO e del senatore PASTORE.

Quest'ultimo aggiunge che nell'ipotesi delineata dalla rappresentante del Governo il servizio a cura del comune sarebbe il caso normale, mentre l'affissione diretta a cura degli interessati sarebbe l'eccezione, mentre la norma vigente ha anche lo scopo di ridurre complessivamente gli oneri delle campagne elettorali per le amministrazioni pubbliche.

Il relatore VILLONE riconosce che si tratta di una questione complessa, che esige valutazioni di opportunità sotto diversi profili.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che nel caso in cui il comune assuma il servizio, direttamente o tramite concessione, sarebbero imposti oneri agli interessati che nel caso di affissione diretta potrebbero non essere necessari: ciò potrebbe determinare anche notevoli disparità di trattamento.

Il senatore PELLEGRINO condivide le perplessità appena manifestate, anche perchè il servizio assunto dal comune dovrebbe essere esercitato in modo assolutamente imparziale, e ciò risulta assai problematico.

Il senatore MAGNALBÒ prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento, prefigurando un'alternativa tra l'affissione diretta e quella a cura del comune che abbia deliberato in tal senso.

Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto dell'obiezione esposta dalla senatrice D'Alessandro Prisco sulle possibili disparità di trattamento derivanti dall'assunzione del servizio a cura del comune.

Il senatore ANDREOLLI non considera particolarmente ardua la realizzazione del sistema indicato dall'emendamento, poichè gli spazi per le affissioni sono già predeterminati e assegnati secondo la normativa vigente, mentre la realizzazione delle affissioni a cura del comune potrà comunque essere controllata dalle forze politiche.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita a considerare che in alcune città la situazione non è così controllabile come sostiene il senatore Andreolli.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di sospendere la seduta nell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, riprendendo i lavori al termine della seduta del Senato, ovvero in una eventuale sospensione di quest'ultima.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,30.

Proseguendo l'esame dell'emendamento 3.0.8 (nuovo testo), il relatore VILLONE considera preferibile una ulteriore riflessione in proposito.

Conviene il senatore ANDREOLLI, che fa proprio l'emendamento in assenza del proponente e lo ritira con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Si riprende l'esame dell'emendamento 3.0.1, già accantonato nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario VIGNERI indica una soluzione alternativa a quella contenuta nell'emendamento: si tratta di prevedere una forma speciale di controllo giurisdizionale esclusivamente sui provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell'articolo 30 della legge vigente in materia. Al riguardo, si potrebbe configurare un ricorso sostanzialmente nell'interesse della legge, senza controinteressati costituiti in giudizio e pertanto senza la necessità di notifiche preventive, dinanzi al tribunale amministrativo regionale in sede monocratica: la relativa decisione sarebbe affidata al presidente o a un giudice da lui delegato e si tratterebbe di un giudizio di merito con grado di appello previsto comunque in un termine estremamente ridotto. Tutto ciò potrebbe essere realizzato senza modificare l'articolo 83/11, in materia di ricorsi relativi anche ai provvedimenti di ammissione, assicurando intanto uno strumento di carattere straordinario per i casi più urgenti, che esigono decisioni tempestive. Tuttavia, poichè il sistema appena delineato esige un approfondimento tecnico, si riserva, se la Commissione consente, di presentare un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Il relatore VILLONE si dichiara perplesso circa la soluzione prospettata dalla rappresentante del Governo: egli osserva, infatti, che i casi di esclusione comprendono solo una parte della realtà, quella derivante da eventuali errori delle commissioni competenti, mentre vi è anche la possibilità di ricorsi strumentali contro le ammissioni, forieri di rischi per la validità della consultazione elettorale. Quanto ai controinteressati, l'esclusione dal giudizio corrisponde a un indirizzo giurisprudenziale, ma sarebbe a suo avviso imprudente affermarlo in una norma legislativa. Si dichiara perplesso, inoltre, sulla concentrazione del giudizio di merito, in doppio grado, in termini estremamente ridotti.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che i ricorsi contro le ammissioni sarebbero comunque possibili ai sensi dell'articolo 83/11 della legge vigente; nell'esperienza concreta, d'altra parte, i casi più ricorrenti e rilevanti sono quelli dei ricorsi contro le esclusioni.

Il relatore VILLONE obietta che i ricorsi contro le ammissioni non sono proposti perchè spesso vengono prevenuti da impropri patteggiamenti.

Prosegue il sottosegretario VIGNERI affermando che l'impostazione dianzi illustrata è a suo avviso risolutiva del problema, con la riserva di ogni necessario approfondimento tecnico, da realizzare una volta che la Commissione abbia consentito sull'ipotesi così delineata.

Il senatore PASTORE condivide le riserve del relatore, ma sostiene che in materia elettorale è assai difficile conciliare le esigenze di efficienza con quelle di garanzia. Egli comprende la proposta di prevedere un rito speciale esclusivamente per i casi di esclusione, in quanto si tratta di quelli più rilevanti per quantità e di quelli che arrecano il più grave vulnus all'equilibrio della competizione elettorale: nondimeno, la soluzione indicata dalla rappresentante del Governo non è persuasiva, mentre sarebbe preferibile considerare ad esempio un secondo grado di valutazione in sede amministrativa.

Il sottosegretario VIGNERI replica che per le elezioni regionali tale sistema è già previsto, ma non appare risolutivo come dimostra il caso attuale del Friuli-Venezia Giulia.

Il relatore VILLONE conferma le sue riserve sull'opportunità di concentrare in pochi giorni due gradi di giudizio nel merito.

Il sottosegretario VIGNERI afferma che la materia elettorale consentirebbe tale concentrazione, poichè non sono necessarie valutazioni complesse.

Il senatore MAGNALBÒ indica la possibilità di abbreviare i termini per le decisioni delle commissioni mandamentali.

Il relatore VILLONE considera non appropriata tale soluzione, perchè i termini attuali sono commisurati a quelli per la proposizione delle candidature.

Secondo il senatore PASTORE, una rigorosa limitazione legislativa dei casi di esclusione potrebbe agevolare la soluzione del problema, ad esempio rimuovendo la possibilità di esclusioni per difetti di mera forma.

Il relatore ANDREOLLI reputa preferibile riconsiderare la questione per la discussione in Assemblea.

Il relatore VILLONE ribadisce il suo orientamento, favorevole ad intervenire sulla fase cautelare piuttosto che su quella di merito, al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni nella data stabilita.

Il sottosegretario VIGNERI, su richiesta del relatore, precisa che il sistema dianzi prospettato potrebbe essere esteso anche ai provvedimenti di ammissione, ma conferma che quelli di esclusione sono più rilevanti.

Il RELATORE ritira intanto l'emendamento 3.0.1, con la riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.0.4: l'esigenza di un sistema elettorale diverso per le aree urbane più grandi ha lo scopo di correggere le distorsioni derivanti dal sistema della preferenza unica, che determina competizioni tra i candidati della stessa lista, e quelle connesse alla notevole distanza tra gli elettori e gli eletti nei comuni di maggiori dimensioni. Si tratta, pertanto, di individuare territori più ridotti per dimensione, quale base elettorale per il consiglio comunale, attraverso un sistema di collegi plurinominali.

Il relatore VILLONE considera la proposta appena illustrata come una soluzione di temperamento di alcuni inconvenienti dell'attuale sistema elettorale: poichè un sistema di collegi uninominali sarebbe sicuramente incompatibile con il decentramento comunale, considera possibile e opportuna la soluzione contenuta nell'emendamento 1.0.4 (nuovo testo).

Il senatore PASTORE dichiara di comprendere le ragioni sottostanti all'emendamento, connesse alla peculiare conformazione delle grandi città: invita tuttavia a valutare attentamente gli effetti anche istituzionali di una simile innovazione, che incide sull'istituzione democratica primaria, quella municipale, alterando il sistema di formazione della rappresentanza politica e recidendo in qualche modo il legame tra gli eletti e l'intero territorio comunale. Non si tratta, pertanto, di compiere valutazioni fondate esclusivamente sull'efficienza del sistema elettorale, ma anche di considerare il problema della tutela della rappresentanza politica in sede locale: in proposito, ricorda che il comune di Londra, articolato in diversi municipi, sta considerando la possibilità di unificare il tutto in un solo municipio, pur trattandosi di una conurbazione di circa 8 milioni di abitanti. In ogni caso, egli considera prioritario assicurare che la rappresentanza del territorio comunale non sia frazionata.

Il relatore VILLONE osserva che già nella situazione attuale nelle grandi città i consiglieri comunali hanno un rapporto privilegiato e specifico con una porzione del territorio municipale; tuttavia ammette che nel sistema appena delineato solo il sindaco avrebbe una legittimazione elettorale estesa a tutto il territorio comunale, mentre i consiglieri comunali avrebbero una base elettiva parziale rispetto all'intero comune.

Il senatore MARCHETTI si dichiara non persuaso dalla proposta di emendamento e condivide l'obiezione appena formulata dal relatore e quelle dapprima esposte dal senatore Pastore: egli sostiene, infatti, che il sistema di formazione della rappresentanza non dovrebbe essere alterato, mentre il disegno di legge in esame, anche in altre parti, è sotto tale aspetto assai discutibile e ciò induce il suo Gruppo a una valutazione negativa. Quanto all'emendamento in esame, il consigliere comunale deve a suo avviso rappresentare tutto il territorio del comune, tanto più con l'elezione diretta del sindaco; d'altra parte, per le esigenze di rappresentanza specifica dei territori subcomunali provvedono le istituzioni di decentramento.

Il senatore ANDREOLLI si dichiara invece favorevole all'emendamento, riguardo al quale si tratta a suo avviso di individuare la soglia dimensionale opportuna.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che la soglia di 500 mila abitanti, che il Governo senz'altro preferirebbe, comprende esclusivamente i comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli e Genova. In ogni caso, il Governo ritiene opportuno consultare in proposito la Conferenza Stato-Città-autonomie.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le perplessità da più parti esposte sull'emendamento 1.0.4 (nuovo testo).

Il relatore VILLONE invita la rappresentante del Governo a promuovere la consultazione della Conferenza Stato-Città-autonomie, prima di riconsiderare la questione in Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene comunque opportuna una valutazione immediata sulla soglia dimensionale da prescegliere.

Il relatore VILLONE registra un sostanziale consenso sulla scelta del limite di 500 mila abitanti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, precisa in tal senso l'emendamento e successivamente lo ritira, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.0.1, accantonato nella seduta del 26 maggio.

Il sottosegretario VIGNERI scioglie la riserva di natura tecnica formulata nella seduta precedente e ritiene che l'emendamento sia pienamente compatibile con la normativa vigente.

La Commissione approva l'emendamento.

Sono quindi accolte due proposte di coordinamento avanzate dal sottosegretario VIGNERI e una proposta di modificazione del titolo avanzata dal RELATORE (coord. 1, coord. 2 e Tit.1). La Commissione affida al relatore l'incarico di apportare le ulteriori modifiche di coordinamento formale ritenute necessarie.

Il relatore VILLONE, quindi, ricorda che la Commissione era stata a suo tempo autorizzata dal Presidente del Senato a proseguire nell'esame del disegno di legge, senza portarlo a conclusione, fino all'intesa con il Presidente della Camera circa la priorità di trattazione della materia. Poichè l'intesa non è stata ancora conseguita, egli prospetta l'opportunità di concludere l'esame, nel presupposto che la discussione in Assemblea non sarà intrapresa prima della definizione della procedura di intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Commissione consente.

Il senatore MARCHETTI, quindi, esprime il dissenso del suo Gruppo dall'impianto complessivo del testo in esame, sia quanto al premio di maggioranza previsto dall'articolo 1, sia quanto alle soglie di sbarramento introdotte con gli articoli aggiuntivi: annuncia, pertanto, che il Gruppo di Rifondazione comunista manifesterà un orientamento negativo anche nella discussione in Assemblea, considerando le norme in esame come peggiorative della vigente disciplina elettorale.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1388-bis, nel testo modificato, con assorbimento del disegno di legge n. 1369 e della petizione n. 139, nel presupposto che la discussione da parte della stessa Assemblea del Senato non inizierà fino a che i Presidenti dei due rami del Parlamento non abbiano concordato sulla priorità di trattazione della materia da parte del Senato ovvero della Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 11 giugno 1998 alle ore 15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1388-BIS

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: “Art. 7-bis. - (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti). - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge”.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».
1.0.4
D'Alessandro Prisco, Salvi, Guerzoni, Besostri, Larizza, Micele, Passigli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (oppure: “500.000 abitanti”) l'elezione si effettua in due o più collegi elettorali plurinominali, aventi dimensione demografica di regola non inferiore a centomila e non superiore a duecentocinquantamila abitanti, comprendenti una o più circoscrizioni amministrative contigue. Il numero dei consiglieri da eleggere nei collegi è proporzionale alla popolazione legale ivi residente, risultante dall'ultimo censimento generale. La tabella dei collegi è stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale entro ........ Ai fini dell'attribuzione complessiva dei seggi alle liste il territorio comunale costituisce unico collegio elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista risulta dalla somma dei voti validi riportati dalle liste elettorali di collegio aventi il medesimo contrassegno. La successiva attribuzione dei seggi tra le liste di collegio si effettua secondo le disposizioni del comma 7-bis del presente articolo».

All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (oppure: “500.000 abitanti”) si procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale. A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede di collegio da ciascuna lista alla quale, in sede comunale, sono stati assegnati uno o più seggi, e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito del collegio delle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnati al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti, a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione dei seggi residui negli altri collegi, secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede comunale».

All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, al comma 8, dopo l'espressione “al comma 7” è aggiunta l'espressione “e al comma 7-bis”.
1.0.4 (Nuovo testo)
D'Alessandro Prisco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è così sostituito:

“1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi”».
1.0.1
Guerzoni, Salvi, Villone, Bucciarelli, Besostri, Carpinelli, D'Alessandro Prisco, Passigli, Pelella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano - comunque - a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia”».
1.0.7
Schifani, Pastore, Maggiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».
1.0.3
Besostri, Salvi, Villone, Barbieri, Bucciarelli, Passigli, Pelella

Art. 3.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

“Avverso i provvedimenti della commissione elettorale di ammissione o di esclusione di liste o di candidati è ammesso immediato ricorso al TAR nel termine di sette giorni dalla loro comunicazione.
Il ricorso è depositato entro cinque giorni dalla notifica nella segreteria del TAR. La camera di consiglio per la discussione della domanda di sospensiva è fissata immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso”.
L'ordinanza pronunciata dal TAR non è immediatamente appellabile.

2. Il termine per l'affissione del manifesto elettorale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è ridotto a sette giorni».
3.0.1
Il Relatore

All'emendamento 3.0.5, nel comma 1, al quarto rigo, sopprimere le parole: «anche su supporto informatico,».
3.0.5/1
Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.
(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede a istituire la tessera elettorale, a carattere permanente, anche su supporto informatico, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati ad apportare le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie».
3.0.5
Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-quater
(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della Commissione elettorale circondariale e dei compensi per gli altri organi collegali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale è corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000 al lordo delle ritenute di legge.
2. L'importo di cui al comma precedente è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”.

2. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 50 mila a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 80 mila a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 140 mila e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.
4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.”.

3. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'Ufficio elettorale nazionale, degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 80 mila.
2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.
3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al loro delle ritenute di legge, di lire 120 mila, nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita”.

4. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis. - 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117”».
3.0.6
Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è così sostituito: “Art. 7. Le affissioni di stampati, giornali, manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate, con oneri a carico degli interessati, a cura del Comune, anche con affidamento del servizio in concessione”».
3.0.8 (Nuovo testo)
Lino Diana


PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'emendamento 1.0.7, nell'articolo 7-bis, premettere la seguente rubrica: «(Ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti)».
Coord. 1
Il Governo

All'emendamento 1.0.3, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Non sono ammessi alle assegnazioni dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano, comunque, a coalizioni di gruppi di candidati che abbiano superato tale soglia».
Coord. 2
Il Governo

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali e delle regioni, nonchè disposizioni sugli adempimenti dei comuni in materia elettorale».
Tit. 1
Il Relatore