AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI’ 16 GIUGNO 1998

270ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e Testa e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE CONSULTIVA

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che il decreto-legge è stato adottato in conseguenza dei recenti, noti avvenimenti in Campania: esso contiene disposizioni sui piani di bacino e gli interventi di riassetto idrogeologico, sull'individuazione delle aree a rischio, per una più adeguata dotazione dei sistemi di monitoraggio, prevedendo anche la fissazione, al 31 dicembre 1998, di un termine per gli adempimenti conseguenti, in mancanza dei quali provvederà il Governo in via sostitutiva, avvalendosi dei necessari apporti scientifici. Il provvedimento contiene anche misure finanziarie, in particolare per la concessione di crediti agevolati alle imprese che operano nelle zone dichiarate non a rischio. Altre norme riguardano proroghe di termini e disposizioni sul servizio di leva, delle quali condivide l'urgenza. Conclude ravvisando la sussistenza dei requisiti di costituzionalità e propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la proposta della relatrice.


IN SEDE REFERENTE


(2509-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, il 4 giugno 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri e Delfino Teresio, modificato dal Senato, in prima deliberazione, l'11 marzo 1998, approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, nuovamente in prima deliberazione, il 1° aprile 1998

(Esame)

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge costituzionale è all'esame della Commissione per la seconda deliberazione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che l'arresto del processo di riforma della seconda parte della Costituzione non fa venir meno l'opportunità del disegno di legge, la cui normativa andrà completata eventualmente ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore ELIA ricorda che il progetto approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali prevedeva un numero variabile di parlamentari, in funzione delle norme legislative ordinarie sull'elezione della Camera dei deputati convenute tra le varie forze politiche. Si spiega così il rinvio alla norma costituzionale per la determinazione del numero degli eletti nella circoscrizione estero. L'alternativa è ora di procedere all'aumento del numero dei parlamentari previsti dalla Costituzione ovvero di riservarne una quota alla circoscrizione predetta.

Per il senatore ROTELLI la modifica costituzionale non appare risolutiva, criticabile è la sua formulazione per cui l'innovazione non si può proprio dire esemplare.

Il senatore BESOSTRI è favorevole a completare l'iter del disegno di legge costituzionale, ma occorre subito procedere ad una verifica per non suscitare dubbi di legittimità o di correttezza sulle prossime elezioni politiche, in caso di mancata attuazione.

Il senatore PASTORE auspica anch'egli che sia data attuazione al rinvio contenuto nell'articolo unico, dichiarandosi intanto favorevole alla sua approvazione.

Analogo intendimento esprime la senatrice PASQUALI con l'impegno a studiare una soluzione soddisfacente.

La Commissione conferisce alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l’approvazione del disegno di legge.

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d’asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso nella seduta del 10 giugno 1998.

Si riprende la trattazione degli emendamenti all'articolo 4. Sull'emendamento 4.1, a suo tempo accantonato, il relatore GUERZONI chiede un'ulteriore riflessione, per una valutazione successiva alla stregua delle determinazioni che saranno assunte in ordine all'articolo 7.

La Commissione consente.

Quanto all'emendamento 4.5, il presidente VILLONE ricorda che il relatore si era dichiarato disponibile a modificare il secondo periodo del comma 2, senza tuttavia sopprimerlo. Il sottosegretario TESTA precisa che nell'emendamento 7.100 è prevista la compilazione di un apposito verbale.

Il senatore PASTORE ritira quindi l'emendamento.

Sugli emendamenti 4.17 e 4.24, di contenuto identico, il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso a suo tempo un parere contrario. Gli emendamenti, posti in votazione, non risultano accolti.

Quanto all'emendamento 4.11, il PRESIDENTE rammenta il parere contrario già espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'emendamento viene poi respinto.

In merito all'emendamento 4.2, e agli emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto identico, il PRESIDENTE menziona il parere favorevole del relatore e la richiesta del Governo di una formulazione che assicuri più coerenza tra le due proposte di modifica.

Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 4.200, che riassume le due proposte in un solo testo. Il presidente VILLONE osserva che la previsione nel comma 3 di un invito ad eleggere il domicilio è comunque impropria. Concorda il senatore TABLADINI. Il senatore BESOSTRI ritiene che una volta autorizzato il soggiorno lo straniero possa essere obbligato ad eleggere un domicilio. Dichiara di condividere, quindi, la nuova proposta emendativa formulata dal relatore. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che l'elezione di domicilio è comunque una situazione di diritto, ma non di fatto. Il sottosegretario TESTA replica che essa è funzionale al recapito delle notifiche. Secondo il presidente VILLONE vi è anche un interesse dell'autorità a conoscere il domicilio dell'interessato. Il senatore TABLADINI condivide il nuovo emendamento proposto dal relatore, che corrisponde alla finalità dell'emendamento 4.2, da lui sottoscritto. Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 4, che prescrive in generale la fissazione della dimora e l'indicazione della residenza per il richiedente asilo. Secondo il senatore GASPERINI, si potrebbe integrare il comma 5, prevedendo in quel contesto anche l'elezione di domicilio, mentre il comma 3 potrebbe limitarsi a prevedere l'autorizzazione al soggiorno temporaneo. Il senatore PASTORE precisa che il comma 3 si riferisce esclusivamente al caso di domande inoltrate ai posti di frontiera, mentre il comma 5 riguarda tutti i richiedenti asilo. Il presidente VILLONE considera contraddittorie le indicazioni normative desumibili dai commi 3 e 5, nel contesto di una domanda inoltrata ai posti di frontiera. Il relatore GUERZONI replica che nel caso del comma 3 si presuppone che il pre-esame sia stato positivamente superato; d'altra parte a suo avviso non è necessario mantenere nel testo la disposizione del comma 5. Il senatore FISICHELLA reputa preferibile disporre il comma 3 alla fine dell'articolo 4, poiché si tratta di regolare una ipotesi eccezionale. Concorda il presidente VILLONE. Il relatore GUERZONI insiste per la validità della previsione contenuta nel comma 3, mentre il sottosegretario TESTA rammenta che il presupposto del comma 3 è la conclusione positiva della fase di pre-esame e il senatore PASTORE invita a conciliare le esigenze prospettate dal relatore e quella di ordine normativo rappresentata dal senatore Fisichella. Si conviene quindi di accantonare l'ulteriore esame dell'emendamento 4.200.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene quindi sull'opportunità di accantonare anche gli altri emendamenti che restano da esaminare in riferimento all'articolo 4.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, il PRESIDENTE ricorda il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 5.2, che viene successivamente approvato dalla Commissione.

L'emendamento 5.1 è invece respinto, dopo che il Presidente ha rammentato i pareri negativi già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 5.3, il senatore PASTORE insiste nel sostenere che la competenza del giudice minorile deve essere precisata nel caso di specie, poiché non può essere rilevante il domicilio del minore. Secondo il presidente VILLONE anche la questione appena sollevata dal senatore Pastore dovrebbe essere risolta una volta definito l'articolo 7. Si conviene pertanto di accantonare l'emendamento 5.3.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il presidente VILLONE ricorda che il Governo ha presentato da ultimo un testo interamente sostitutivo dell'articolo (emendamento 7.100). Al riguardo sono stati presentati alcuni subemendamenti, per i quali invita i proponenti a svolgere la relativa illustrazione.

Il senatore TABLADINI illustra i subemendamenti da lui presentati: il 7.100/5 assicura la sorveglianza dei richiedenti asilo nella fase di pre-esame. Il RELATORE osserva che tale prescrizione è già contemplata nel comma 3 dell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA conferma l'interpretazione del relatore e richiama l'attenzione anche sul comma 9 dell'emendamento 7.100. Il senatore TABLADINI ritiene comunque necessaria la precisazione contenuta nel suo subemendamento e dà quindi per illustrati gli altri subemendamenti da lui presentati.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrati i propri subemendamenti.

Il senatore MARCHETTI ritira i subemendamenti da lui presentati, ad eccezione del 7.100/3.

Il relatore GUERZONI dà per illustrati i suoi subemendamenti.

Il senatore TABLADINI, quindi, richiama nuovamente l'attenzione sull'opportunità di prevedere esplicitamente la sorveglianza dei richiedenti asilo.

Il sottosegretario TESTA considera risolta tale questione nell'ambito dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, già preannunciato nella precedente seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 504


Art. 4

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole “alla questura del luogo di dimora” con le seguenti: “eccezionalmente, qualora l’ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora”.

4.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI


Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.5 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, dopo le parole: “agli stessi fini sono ammesse”, inserire le seguenti: “gli avvocati di fiducia dello straniero, nonché”.

4.17 LUBRANO DI RICCO
4.24 (identico all’em. 4.17) DIANA Lino


Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: “se autorizzati”, fino a: “organizzazioni”.

4.11 LUBRANO DI RICCO


Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: “invita lo straniero ad eleggere domicilio”, con le seguenti: “autorizza lo straniero a soggiornare”.

4.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: “eleggere domicilio nel territorio dello Stato”, inserire le seguenti: “ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge”.

4.12 LUBRANO DI RICCO
4.19 (identico all’em. 4.12) DIANA Lino


Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: “invita lo straniero ad eleggere domicilio”, con le seguenti: “autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge”.

4.200 IL RELATORE


Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ipotesi indicata al comma 1, lettera b-bis) l’autorità che riceve la domanda provvede all’audizione del richiedente l’asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d’asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell’ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell’ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma”.

4.7 MARCHETTI
4.14 (identico all'em. 4.7) LUBRANO DI RICCO
4.21 (identico all’em. 4.7) DIANA Lino
4.27 (identico all’em. 4.7) PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI


Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “L’autorità di Pubblica sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo”.

4.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con facoltà di adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo".

4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI


Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: “articoli 7 e 11”, inserire le seguenti: “L’Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del predetto termine”.

4.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo".

4.31 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 5

Al comma 1, sostituire la parola: “maggiorenne”, con le seguenti: “di età non inferiore agli anni 18”.

5.2 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: “entro il quarto grado”, con le seguenti: “entro il terzo grado”.

5.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: “territorialmente competente”, con le seguenti: “del luogo di presentazione della domanda”.

5.3 PASTORE, MAGGIORE

Art. 7


Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Durante tale periodo, il richiedente asilo è sottoposto a regime di sorveglianza da parte dell’Autorità di Pubblica sicurezza”.

7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: “Al pre-esame” fino alla fine del comma.

7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: “presso le questure individuate” con le seguenti: “eccezionalmente, qualora l’ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata”.

7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: “ai suoi familiari”, inserire le seguenti: “entro il terzo grado”.

7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: “fatto salvo”, inserire le seguenti: “che ne abbiano altro titolo e”.

7.100/24 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: “Gli interessati sono assistiti”, inserire le seguenti: “e sorvegliati”.

7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: “ove necessario”.

7.100/18 IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), spostare l’ultimo capoverso dopo la lettera e).

7.100/20 IL RELATORE


Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: “anche non”.

7.100/1 MARCHETTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: “grave delitto di diritto comune commesso all’estero”, inserire le seguenti: “per il quale l’ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi”.

7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l’ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi”.

7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: “con sentenza di secondo grado anche se non definitiva,”.

7.100/2 MARCHETTI


Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.100/21 LUBRANO DI RICCO


Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).

7.100/19 IL RELATORE


Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e ammissibile”.

7.100/22 LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ove sia richiesta l’applicazione del disposto del presente comma dall’interessato o dal rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal rappresentante dell’organizzazione non governativa autorizzato ad assistere al pre-esame, la domanda di asilo è immediatamente trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite al comma 7”.

7.100/23 LUBRANO DI RICCO

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “respingimento immediato” inserire le seguenti: “o all’espulsione”.

7.100/17 IL RELATORE



Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

7.100/3 MARCHETTI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: “entro trenta giorni” con le seguenti: “entro venti giorni”.

7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Durante tale periodo non si intende sospesa l’azione di sorveglianza”.

7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 9, sostituire le parole da: “Qualora il pre-esame” fino a: “o dei suoi familiari”, con le seguenti: “Nelle more del pre-esame”.

7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: “ove non abbia altro titolo per l’ingresso o il soggiorno” con le seguenti: “e la vigilanza”.

7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: “fissano il proprio domicilio” con le seguenti: “sono autorizzati a soggiornare”.

7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “L’Autorità di Pubblica sicurezsza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito”.

7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda sulla base delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del successivo comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro dell’interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest’ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all’articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata, l’inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l’ingresso o la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall’articolo 15, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L’inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo l’impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40."

7.100 IL GOVERNO