TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

73a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il Ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato al medesimo dicastero Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE
(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 1.2 e 1.3, di contenuto identico. Restano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

Il sottosegretario CALZOLAIO ed il relatore GIOVANELLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.7 e 1.8.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 1.9, 1.10 di contenuto identico.

Il sottosegretario CALZOLAIO precisa il tenore del suggerimento di riformulazione dell'emendamento 1.11, avanzato nella seduta antimeridiana: il termine finale di efficacia della norma proposta dovrebbe coincidere con il recepimento della direttiva 91/271/CEE.

Il senatore VELTRI accoglie l'invito del Governo: il conseguente emendamento 1.11 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara voto contrario al subemendamento 1.12/1, sul quale il sottosegretario CALZOLAIO ribadisce il parere favorevole, pur impegnandosi a riesaminare la questione in altra sede alla luce delle istanze che dovessero pervenire al Governo in modo impegnativo dal Parlamento.

Il relatore GIOVANELLI si uniforma al parere del Governo, ricordando - a seguito di brevi interventi dei senatori MANFREDI, SPECCHIA e CARCARINO - che il subemendamento proposto riproduce il testo già vigente nella legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Posto ai voti, il subemendamento 1.12/1 è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conviene poi a maggioranza sull'emendamento 1.12 nel testo emendato.

La Commissione, con separate votazioni, approva poi gli emendamenti 1.14, 1.32, 1.33, 1.17, 1.22, 1.24 e 1.27.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario all'emendamento 1.31, il cui contenuto è di carattere tipicamente amministrativo; auspica anzi che il Governo, in conformità con i suoi conclamati intenti delegificatori, ritiri tale emendamento.

Il sottosegretario CALZOLAIO respinge l'invito testè formulato.

Il presidente GIOVANELLI, pur ribadendo che nella qualità di relatore si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.31, preannuncia che farà oggetto di apposita corrispondenza con il Ministro dell'ambiente le ripetute prassi che vanno in senso contrario alla delegificazione in materia di organizzazione del Ministero. In proposito il senatore BORTOLOTTO rileva che di tali prassi si avvalgono anche altri Dicasteri, ma il Presidente replica che per quanto di competenza farà rilevare l'inopportunità di tali comportamenti al Ministro che più di ogni altro è l'interlocutore della Commissione.

Il senatore LASAGNA, nel dichiarare voto contrario sull'emendamento 1.31, ne stigmatizza il metodo di immissione di personale non qualificato per svolgere attività di estrema delicatezza sotto il profilo della tutela ambientale, attingendo al meccanismo della mobilità.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento 1.31.

La Commissione approva poi l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il sottosegretario CALZOLAIO dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il presidente GIOVANELLI dichiara di aver valutato la proponibilità dell'emendamento 2.3, soltanto in considerazione dell'estrema urgenza derivante dalla necessità di regolare gli effetti di molteplici decreti-legge non convertiti: peraltro, anche di tale metodo - che inserisce in testi di legge contenuti ai margini del criterio di omogeneità - intende far menzione nella propria corrispondenza con il Ministro dell'ambiente, perchè non abbia più a ripetersi.
Da relatore il senatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.3.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.1 e 2.3, nonchè sull'articolo 2 nel testo emendato.

Il sottosegretario CALZOLAIO, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, produce alla Presidenza una nota sulle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, volta a soddisfare le esigenze informative di cui all'ordine del giorno n. 1 approvato ieri.
La Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge n. 1635, nel testo emendato, dando mandato al relatore ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico
(Discussione e rinvio)

Il relatore CONTE riferisce sul provvedimento in esame, che riapre in termini corretti la problematica già affrontata dal Governo attraverso cinque successivi decreti-legge inerenti la tutela dell'ozono stratosferico. Auspicando che l'iter parlamentare di tale disegno di legge possa finalmente concludersi in modo proficuo, sottolinea l'utilità di un approccio globale alla tutela dell'ozono non solo nel senso di tener conto - in sintonia con quanto maturato anche a livello scientifico - che l'individuazione delle sostanze lesive deve avvenire attraverso i tre parametri del potere di danno, del potenziale di riscaldamento dell'atmosfera e di durata della presenza della sostanza in atmosfera, ma anche nel senso che la natura del problema è tale da non poter essere affrontata se non a livello di concertazione mondiale e innanzitutto europea. Peraltro non si può negare che ad un'efficace tutela dell'ozono stratosferico è sottesa la necessità di modificare profondamente, con precise scadenze e comunque nel più breve tempo possibile, le scelte produttive e organizzative, nonchè l'atteggiamento culturale esistente nei confronti dell'ambiente. Non è un caso che i precedenti normativi della legge n. 549 del 1993 siano atti internazionali come il protocollo di Montreal sulla protezione della fascia d'ozono con i successivi «emendamenti di Copenaghen», la convenzione di New York sui cambiamenti climatici, il regolamento comunitario n. 3093 del 1994. La prima urgenza per l'Italia deve essere, a suo avviso, finalizzata a rendere verificabile a livello sovranazionale l'impegno a che l'utilizzo e soprattutto la produzione delle sostanze lesive siano vietate in un arco di tempo il più limitato possibile. A meno di non decidere l'autoesclusione dai processi decisionali coerenti con gli obiettivi di tutela dell'ozono, è indispensabile assumere come ineludibile il quadro normativo europeo, recependone tempi, modalità e vincoli con la contemporanea assunzione di responsabilità politica tesa a far raggiungere sul piano istituzionale e normativo posizioni più avanzate da parte di tutti i paesi europei. Nel ricordare che il Governo italiano ha già assunto in tutte le sedi una effettiva linea politica in questa direzione, il relatore giudica il disegno di legge in esame come condizione di maggiore forza della posizione italiana nel contesto europeo, anche se esso è stato occasionato dalla necessità di far fronte, dopo la mancata conversione del provvedimento d'urgenza inizialmente emanato, alla procedura di infrazione avviata a livello comunitario in relazione alla citata legge n. 549: in ogni caso, l'approvazione del citato regolamento n. 3093 avrebbe comunque comportato la necessità di modifiche nella normativa nazionale già emanata. Il disegno di legge in esame si assume tale compito e può costituire l'occasione per tener conto della necessità di evitare nuove difficoltà, oltre a quelle obiettivamente connesse con l'incertezza normativa creatasi da qualche tempo per alcuni settori produttivi del nostro Paese e le connesse situazioni occupazionali: un'impostazione non consapevole di tali implicazioni sarebbe sicuramente riduttiva e pertanto non condivisibile. La legge n. 549 del 1993, molto avanzata per i contenuti e le previsioni temporali, viene modificata nella parte relativa al controllo di HCFC, HBFC e bromuro di metìle attraverso il divieto di utilizzazione articolato per settori, secondo l'indicazione del regolamento comunitario; anche il tema della etichettatura e della informazione del consumatore è affrontato e comunque ricondotto all'emanazione di un regolamento attuativo. L'aspetto più significativo e indubbiamente meritevole di attenzione è la fissazione del termine finale per l'utilizzo delle sostanze vietate all'anno 2008, scelta sulla quale non sarebbe opportuno aprire una contrapposizione in cui siano assenti le ragioni della concretezza e degli obblighi assunti in sede comunitaria. Sarebbe anzi opportuno sostenere anche nel confronto con gli altri paesi europei che tale termine dovrebbe essere anticipato, rivedendo altresì la materia delle deroghe finalizzate agli usi «essenziali», non solo perchè si finisce per assegnare per tale via uno spazio eccessivo alle sostanze lesive nell'atmosfera, ma anche perchè in tal modo si è dato finora luogo, paradossalmente, ad una sorta di politica che premia le produzioni più pericolose e penalizza i soggetti impegnatisi nella ricerca ed attuazione di soluzioni industriali meno dannose. Sottolineando l'esigenza di dare certezze normative in tale materia ed auspicando che eventuali modifiche al testo in discussione siano coerenti con la sua impostazione, il relatore dà conto dell'articolato soffermandosi sugli aspetti del provvedimento che opportunamente prospettano soluzioni funzionali alla diffusione del concetto di produzione sostenibile, le quali possono realmente creare le condizioni ottimali ai fini della tutela dell'ozono. In conclusione, egli dichiara di condividere l'impostazione governativa, preannunciando la propria opposizione a posizioni che siano basate esclusivamente su ragioni produttivistiche ovvero volte a creare difficoltà all'industria italiana e che non siano invece finalizzate ad una effettiva adesione agli obiettivi politici determinati in sede europea.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA, riservandosi di intervenire successivamente, chiede al Ministro di illustrare le motivazioni sottese alla scelta effettuata dal Governo attraverso il disegno di legge in esame, essendosi determinate in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge in materia divergenze profonde nell'ambito della maggioranza.

Il senatore RESCAGLIO esprime forti dubbi sulla praticabilità di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3.

Il senatore VELTRI, condividendo la posizione del relatore, sottolinea che qualunque tentativo volto ad affrontare la tematica della tutela dell'ozono stratosferico su scala nazionale sarebbe velleitario, attesa la globalizzazione che ormai interessa le politiche industriali di tutti i paesi, così come è emerso chiaramente anche nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo sui rifiuti.

Il senatore CARCARINO ritiene opportuno sottolineare preliminarmente la validità della legge n. 549 del 1993, a suo avviso una delle più avanzate a livello europeo, e segnalare nel contempo criticamente le inadempienze del Ministero dell'ambiente che per due anni dopo l'approvazione della legge non ha elaborato alcun regolamento attuativo, assumendo nei fatti una posizione di retroguardia a tutela degli interessi delle industrie produttrici di sostanze che danneggiano la fascia dell'ozono. Nel ricordare poi che il danno arrecato all'ozono si protrae per altri venti anni dal momento in cui cessa l'uso delle sostanze nocive, nonchè le gravissime conseguenze sulla salute connesse con l'assottigliamento della fascia d'ozono, afferma che il Governo deve assumere un impegno concreto, anche a difesa del diritto dei cittadini alla salute, difendendo il testo del disegno di legge in esame che, nell'attuale formulazione, è senz'altro condivisibile. Dichiara poi di concordare con il relatore in merito alla necessità di introdurre quanto prima nell'ordinamento nazionale le modifiche connesse con la normativa comunitaria, dal momento che effettivamente la citata legge n. 549, nel sancire il divieto di produzione, commercializzazione ed utilizzo delle sostanze ritenute lesive per l'ozono, può produrre un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari. L'urgenza del provvedimento in esame nasce dalla procedura di infrazione avviata nei confronti della legge n. 549 che prevede la cessazione della produzione, a partire dall'anno 2000, delle sostanze al cloruro ed al bromuro di metìle, laddove il regolamento n. 3093 del 1994 fissa i tempi di cessazione della produzione per gli HCFC al 1 gennaio 2015 e una graduale riduzione degli HBFC a partire dal 1998 fino alla cessazione della produzione prevista per l'anno 2010. Questa diversità di date ha creato un malessere nel mondo ambientalista e difficoltà alle imprese ed ai lavoratori del settore: opportuna sembra pertanto la decisione del Governo italiano di fissare al 31 dicembre 2008 il termine di cessazione della produzione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento. La proposta è forse legata alla probabile adozione in sede comunitaria di scadenze più brevi, ovvero all'opinione che l'Italia possa in questo caso svolgere una funzione di stimolo nell'ambito dell'Unione europea, soprattutto sollecitando le imprese all'innovazione tecnologica con finalità di salvaguardia ambientale. In ogni caso, qualora l'anticipo di soluzioni a livello nazionale significhi una maggiore tutela dell'ambiente o dei diritti sociali, è opportuno che la relativa decisione venga assunta in quanto significherà un ruolo propulsivo della legislazione nazionale rispetto al più ampio contesto della legislazione europea.

In considerazione dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1635


Art. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;»
1.1
Il Relatore
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti
delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».
1.2
Carcarino
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».
1.3
Zanoletti, Manfredi
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».
1.4
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».
1.5
Il Governo
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attività industriali» inserire le seguenti: «ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministro dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse, attribuite
alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».
1.6
Conte, Veltri, Sarracco
Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».
1.7
Il Governo
Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».
1.8
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».
1.9
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996».
1.10
Specchia, Maggi, Cozzolino
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2».
1.11
Veltri
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991».
1.11 (Nuovo testo)
Veltri
All'emendamento 1.12, comma 1-ter, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».
1.12/1
Carcarino
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonchè all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461.
1-ter. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.
1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 1-ter, valutato in lire 1.500 milioni a decorre dall'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.12
Il Governo
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicati dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.».
1.14
Il Governo
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituta, un esperto dell'ANPA;
b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;
f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.».
1.32
Il Governo
Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dell'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

3-ter. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1 le parole: della sanità sono sostituite con le seguenti: dell'interno e al comma 3 le parole: e della sanità sono soppresse».
1.33
Il Relatore
Al comma 4, sostituire le parole: «al sindacato e al comitato tecnico regionale o interregionale» con le seguenti: «al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale».
1.17
Giovanelli, Bortolotto, Specchia, Maggi, Cozzolino
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-ter. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 4:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988».
1.22
Giovanelli, Bortolotto, Specchia, Maggi, Cozzolino
Al comma 4, sostituire il richiamato allegato 1 con il seguente:
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI
ED I LAVORATORI
Sezione 1





Sezione 2




Sezione 3




Sezione 3-bis




Sezione 4





Sezione 5




Sezione 6








INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
SUGLI SCENARI INCIDENTALI PREVISTI
NEI RAPPORTI DI SICUREZZA
Sezione 8




1.24
Il Relatore
Al comma 5, dopo le parole: «distribuzione di copia» inserire le seguenti: «delle sezioni 1, 3, 3-bis, 4, 5 e 6»; e dopo la parola: «completandola» inserire le seguenti: «della sezione 2 e».
1.27
Giovanelli
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico ed industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.».
1.31
Il Governo

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le seguenti: «per l'anno 1996».
2.1
Il Governo
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i prodotti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:

a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212;
b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330;
c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 1993, n. 542;
e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134;
f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;
g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414;
h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;
i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601;
l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723;
m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;
n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;
o) articolo 1, comma 1 , lettera q), del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141;
p) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
q) articolo 1, comma 1 , lettera q), del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257;
r) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
s) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359;
t) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
u) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
v) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568;
z) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 81;
aa) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94;
bb) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
cc) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231;
dd) articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
ee) articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.»
2.3
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