COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 28 LUGLIO 1998

93ª seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI



La seduta inizia alle ore 14,25.

(3439) Differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell’articolo 43, commi 2 e 3 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, rilevando, in merito all'articolo 1, comma 4, che occorre inserire un vincolo di osservanza dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. E' del tutto giustificata l'esigenza di rendere omogenei i criteri per la formazione dei bilanci, ma non si può prescindere dal predetto imperativo costituzionale. Si associa il senatore PINGGERA. Il senatore BESOSTRI fa presente che l'adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 94 del 1997, va contenuto al solo fine di raggiungere la prevista omogeneità, anche in dipendenza di vincoli di carattere comunitario.

La Sottocommissione conviene quindi di esprimere un parere favorevole con l'osservazione indicata dai senatori Andreolli e Besostri.


(234) TERRACINI - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova

(3136) ROGNONI ed altri - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, segnalando che si tratta di iniziative mirate al finanziamento di istituzioni culturali determinate senza che sia fornita peraltro una adeguata motivazione e al di fuori di un convincente criterio di programmazione.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE, la Sottocommissione esprime parere favorevole con l'osservazione indicata dal relatore.


(3007) MANZI ed altri - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione

(3191) ROGNONI ed altri - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 3191, in parte favorevole, in parte contrario sul disegno di legge n. 3007)

Il relatore BESOSTRI propone di esprimere un parere favorevole sul secondo disegno di legge, mentre sul primo, riguardo all'articolo 3, il suo avviso è contrario in quanto il riferimento all'inquadramento in soprannumero del relativo personale appare eccessivamente generico.

Il senatore ANDREOLLI rileva a sua volta che non è prevista, in entrambi i casi, nessuna procedura selettiva. Il senatore PASTORE propone una richiesta di chiarimento. Risponde il relatore BESOSTRI, precisando che l'Istituto ha personalità giuridica pubblica, per cui è tenuto a seguire le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

La Sottocommissione quindi approva un parere favorevole relativamente al disegno di legge n. 3191, mentre il suo avviso è contrario sull'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 3007.



(3342) Istituzione dei Consigli degli italiani all’estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri.

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)


Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore PINGGERA integra la propria illustrazione, ribadendo le sue riserve sulla cooptazione di cittadini stranieri di origine italiana, all'articolo 8, profilo che potrebbe dar luogo a vertenze di carattere diplomatico, dal momento che lo Stato italiano viene a regolare con un proprio provvedimento il comportamento di cittadini di altri Stati. Rimane inoltre indeterminato il presupposto per l'applicazione di questa disposizione, la quale trascura anche di considerare quei cittadini italiani appartenenti ad una delle minoranze riconosciute.

Il senatore ANDREOLLI fa presente che l'iniziativa mira a sostituire la legge n. 205 del 1985. Egli si associa alle osservazioni del relatore e rileva, in aggiunta, la mancata previsione di un quorum di partecipazione per la validità delle elezioni degli organi di rappresentanza. Critica altresì il contenuto dell'articolo 25, comma 5, in considerazione dell'eccessiva discrezionalità affidata al Governo.

Il senatore BESOSTRI nota, con riferimento all'articolo 8, che la norma prevede espressamente l'assenso delle autorità locali, per cui non dovrebbe sussistere il pericolo di dar luogo a difficoltà nei rapporti con gli Stati interessati. Condivide il rilievo circa la genericità della disposizione, la quale dovrebbe essere limitata ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti per riacquistare la cittadinanza italiana. Con riguardo infine all'articolo 25, comma 1, occorrerebbe precisare che l'impossibilità è dovuta ad eventuali divieti del paese ospitante.

Perplessità esprime anche il senatore MAGNALBO' verso la formazione di organi che istituzionalizzano le rappresentanze dei cittadini italiani all'estero. A suo giudizio sarebbe stata più opportuna la formazione di organismi a base volontaria ed associativa.

La Sottocommissione quindi approva una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15.