AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

315a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1998 (n. 351)
(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)
(R139 b00, C01a, 0026o)

Il relatore ANDREOLLI dà conto dello schema di decreto in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345)
(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)
(R139 b00, C01a, 0027o)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, premesso che la relazione di accompagnamento appare esaustiva nell'illustrarne il contenuto, dà conto degli interventi di modifica a carattere prevalentemente formale (articolo 3, comma 3; articoli 4, 6 e 7). Quanto alle altre disposizioni contenute nello schema di decreto, destinato a completare il processo di revisione del decreto legislativo n. 29 del 1993 già ampiamente realizzato con il decreto legislativo n. 80 del 1998, l'articolo 2 precisa che la sola programmazione triennale del fabbisogno di personale venga deliberata dal Consiglio dei ministri, mentre le variazioni delle dotazioni organiche sono rimesse a determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici.
L'articolo 8 dello schema di decreto contiene un nuovo testo dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in tema di accesso alla qualifica di dirigente.
In materia, esclusa l'applicazione della disciplina alle istituzioni universitarie (già prevista dal decreto n. 29), viene meno il cosiddetto doppio canale di accesso, articolato nel sistema del concorso per esami e in quello del corso-concorso. Il nuovo sistema è fondato esclusivamente sul concorso per esami, cui possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali che presuppongono la laurea quale requisito di accesso, e una deroga per quanti siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, per i quali il periodo minimo di servizio è ridotto a quattro anni; inoltre sono ammessi i dirigenti in strutture pubbliche, laureati e con esercizio almeno biennale di funzioni dirigenziali, nonchè, tra i dipendenti pubblici, quanti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni, ancorchè non laureati: quest'ultima innovazione appare particolarmente significativa. L'accesso è consentito anche a soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche che siano in possesso di titolo di studio post-universitario, rilasciato da istituti universitari anche stranieri (anche in questo caso si tratta di una novità da consideraren estrema attenzione) o da primarie istituzioni formative pubbliche o private, nonchè ai dirigenti in strutture private, laureati, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
Nella nuova redazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, è venuto meno il comma 8, che fa salve le disposizioni vigenti in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco: tale omissione, peraltro, sembra dovuta più a un'erronea formulazione del testo che a una scelta deliberata: al riugardo ritiene opportuno reintegrare nel testo normativo il citato comma 8.
L'articolo 9 dello schema di decreto introduce la possibilità del temporaneo servizio all'estero per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche: al riguardo la relatrice richiama l'attenzione sulla possibile utilità di una condizione di reciprocità con gli altri Stati cointeressati.
L'articolo 10 prevede una misura di maggiore garanzia da applicare nelle procedure di mobilità.
Quanto all'articolo 11, la relatrice osserva che la relativa disciplina dovrebbe essere considerata in coordinamento con le corrispondenti disposizioni inserite nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle attività professionali da parte dei medici dipendenti da strutture pubbliche.
La relatrice, quindi, si sofferma su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, che non sono investite da modifiche sostanziali, almeno direttamente, ma potrebbero essere oggetto di una opportuna revisione.
L'articolo 24 del decreto n. 29, ad esempio, manifesta nel complesso alcune contraddizioni quanto all'affermazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti e alla possibilità di incarichi conferiti da amministrazioni diverse da quella di appartenenza (comma 3 dello stesso articolo 24). Al riguardo, appare singolare anche la prescrizione, di cui allo stesso comma 3, circa la confluenza all'amministrazione di appartenenza, e non a quella che conferisce l'incarico, dei compensi dovuti dai terzi.
La relatrice riferisce inoltre di una condivisibile segnalazione dell'Avvocatura generale dello Stato, inerente all'articolo 16, comma 1, lettera f) del decreto 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto n. 80 del 1998: in proposito si osserva che in caso di divergenze circa la promozione di liti o la resistenza in giudizio, la relativa decisione dovrebbe essere rimessa al Ministro responsabile, data la rilevanza critica che essa verrebbe ad assumere.
Quanto all'articolo 20 dello schema di decreto in esame, in tema di pari opportunità, la relatrice considera la disposizione integrativa di cui al comma 2 (e la stessa lettera c) cui essa accede), come l'espressione di un atteggiamento culturale superato, poichè le esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare riguardano non solo le lavoratrici ma anche i lavoratori.
D'altra parte, in generale occorre dare nuovo impulso alle azioni positive rivolte a perseguire la parità, con idonea provvista di risorse; nondimeno, è ormai matura una verifica circa lo stato di attuazione della direttiva emanata in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 1997.
La relatrice, infine, propone di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate nel corso della sua esposizione.

Si apre la discussione.

Il senatore PINGGERA interviene sull'articolo 15, comma 4, dello schema di decreto e considera priva di senso la limitazione ai rispettivi ambiti territoriali, poichè lo scopo della disposizione che si intende modificare è, a suo avviso, proprio quello di garantire la legittimazione negoziale in ambito nazionale alle rappresentanze sindacali esponenziali di minoranze linguistiche. Il rinvio alle norme vigenti, inoltre, dovrebbe essere completato con il riferimento alle rispettive disposizioni di attuazione.

Il senatore ANDREOLLI rileva che nel testo in esame è venuto meno il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978: osserva, in proposito, che un decreto legislativo delegato non potrebbe regolare una materia disciplinata da norme di attuazione di uno statuto speciale di autonomia.

Il ministro BASSANINI conferma che il decreto legislativo in corso di emanazione completa la revisione del decreto legislativo n. 29 del 1993, disposta dalla legge n. 59 del 1997. Esso contiene alcune misure di mera manutenzione normativa, come ha rilevato la relatrice, ma anche interventi innovativi, che possono incidere su parti del decreto n. 29 non modificate dal citato decreto n. 80 del 1998. In tema di dirigenza pubblica, si perviene a una distinzione più rigorosa tra le funzioni di indirizzo politico e le responsabilità amministrative, in conformità all'indirizzo proprio del decreto n. 80, che ha abolito i poteri di revoca, avocazione e riforma degli atti dei dirigenti da parte degli organi politici. Questi ultimi, dunque, operano verso la struttura burocratica non mediante interventi sugli atti ma con la potestà di indirizzo, che si manifesta nelle attività di programmazione e nelle direttive. È stata anche introdotta la limitazione agli incarichi temporanei per i dirigenti di nomina politica, cosicchè al ruolo dei dirigenti si potrà accedere solo mediante concorso. Con il concorso per esami sarà possibile, tra l'altro, realizzare una selezione verso la dirigenza dei dipendenti pubblici provvisti dei requisiti necessari (personale direttivo laureato, o anche sprovvisto di laurea ma dotato di esperienza dirigenziale esercitata in concreto, come accade ad esempio in alcuni uffici finanziari). Al concorso accedono anche soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche, provvisti dei requisiti indicati. All'attuale sistema del corso-concorso, dunque, si sostituisce un sistema di accesso per esami, seguito da attività di formazione, affidate con compiti di training alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione, da svolgere soprattutto mediante esperienze guidate in contesti operativi di amministrazioni italiane o straniere, di organismi internazionali, di enti e aziende pubbliche o private. L'attività di formazione è integrata dalla possibilità di scambi con paesi stranieri, senza escludere condizioni di reciprocità che tuttavia potrebbero irrigidire il sistema, se previste positivamente nella normativa in esame.
Sui rilievi formulati dalla relatrice, il Ministro manifesta piena disponibilità, in particolare quanto al comma 8 dell'attuale articolo 28, che in effetti dovrebbe essere mantenuto. In merito alle osservazioni riferite all'articolo 20, egli consente con le relatrici, obietta invece che il finanziamento di azioni positive non sarebbe possibile in un contesto di delegazione legislativa, la cui cornice di compatibilità finanziaria è stata definita con la legge di delega. Tuttavia si potrebbe inserire una disposizione rivolta a prevedere la possibilità, per le amministrazioni, di promuovere azioni positive nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.
Riconosce, quindi, che alcune parti non modificate dal decreto n. 29 esigono ulteriori interventi di revisione e di coordinamento, ad esempio in tema di onnicomprensività retributiva per i dirigenti. In proposito, si potrebbe anche prevedere che le risorse per indennità ed emolumenti affluiscano a un unico fondo, anche a copertura della parte variabile del trattamento commisurata alla posizione funzionale e ai risultati, con una quota destinata a compensazioni perequative per le amministrazioni tradizionalmente svantaggiate, come i beni culturali e la pubblica istruzione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO dà quindi notizia di una segnalazione proveniente dal Ministero di grazia e giustizia, circa l'opportunità di chiarimenti relativi alle disposizioni in materia di contenzioso e di conciliazione, di cui all'articolo 13: ritiene che tali rilievi possano essere senz'altro accolti nella formulazione del parere. Quanto alle obiezioni mosse dal senatore Pinggera riguardo all'articolo 15, comma 4, ricorda la discussione svolta in proposito nella Commissione sulla riforma amministrativa, che si risolse nel senso di non affermare la capacità negoziale in ambito nazionale.

Il senatore PINGGERA replica che la modifica in esame costituisce in ogni caso un arretramento rispetto al testo vigente.

Il ministro BASSANINI prospetta la possibilità di non alterare, in proposito, la configurazione del decreto n. 80.

Per il senatore PINGGERA, la soluzione offerta dal Ministro sarebbe soddisfacente.

Il presidente VILLONE, quindi, preso atto di un orientamento condiviso verso la formulazione di un parere positivo, rappresenta l'opportunità di rinviare ad altra seduta la conclusione dell'esame, per consentire alla relatrice di redigere i rilievi esposti e al fine di poter considerare anche le osservazioni appena pervenute dalle Commissioni giustizia e lavoro.

La Commissione consente e il seguito dell'esame è rinviato a una seduta successiva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01a, 0028o)

Riferisce il senatore PARDINI, rilevando che il testo del decreto legislativo tiene conto delle modificazioni normative intervenute nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla diversa distribuzione di competenze tra la giunta e i consigli degli enti locali. Passa quindi in rassegna i singoli articoli, soffermandosi in particolare sull'articolo 3, nel quale si prende atto della esclusione degli amministratori «politici» dai compiti gestionali. All'articolo 5 è previsto un nuovo regime dei controlli degli atti consiliari; all'articolo 6 si precisa che la norma dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 342 del 1997, sulla responsabilità in caso di dissesto, non può avere effetto retroattivo. All'articolo 9 è prevista una procedura semplificata per il ripiano delle passività degli enti locali in stato di dissesto finanziario; all'articolo 11, in luogo della commissione prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 167, si prevede la formazione di un organo più snello, denominato osservatorio, aperto all'inserimento di esponenti della società civile e del mondo universitario. Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole. Segnala l'esigenza di sopprimere l'articolo 4 del testo in esame, essendo preferibile mantenere la disciplina vigente, e di modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 77 con la previsione di un accesso a mutui integrativi per i comuni dissestati attingendo a fondi inutilizzati.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, il quale ribadisce le finalità dello schema di decreto legislativo in esame. Richiama a sua volta l'attenzione sulle modifiche introdotte con gli articoli 3, 5, 6, 7 e 9: in futuro si renderà forse necessario procedere ad una revisione complessiva del decreto legislativo n. 77, sulla base anche delle proposte che potranno essere indicate dal costituendo osservatorio. Condivide poi la proposta soppressiva dell'articolo 4 e si riserva di esaminare le indicazioni del relatore in relazione alla modificazione dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 77.

Senza discussione, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, con le osservazioni evidenziate dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.