COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 6 OTTOBRE 1998
101ª seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI



La seduta inizia alle ore 14.45.

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Mundi: avendo illustrato il provvedimento, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.


(3408) Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari.

(2657) GRECO ed altri - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

(2667) FASSONE ed altri - Disciplina dell’applicazione di misure interdittive.

(2678) LA LOGGIA ed altri - Norme in materia di libertà personale.

(3078) SCOPELLITI e PELLEGRINO - Norme in materia di libertà personale.

(3516) FASSONE ed altri - Introduzione del contraddittorio prima dell’azione di misure cautelari.

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA espone il contenuto dei disegni di legge, rivolti ad introdurre elementi di contraddittorio e maggiori garanzie anche nella fase cautelare. Ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3519) ZECCHINO e FOLLIERI - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti.

(3530) PERA ed altri - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria.

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3519; non ostativo sul disegno di legge n. 3530)

Il relatore BESOSTRI si riferisce innanzitutto al disegno di legge n. 3519, osservando che nel nuovo articolo 190, al comma 2 non si prevede alcuna iniziativa da parte degli interessati, mentre nell’articolo 19-bis non sono considerate le funzioni requirenti svolte in sede civile o per procedimenti giurisdizionali in materia elettorale. Quanto all’articolo 3, comma 1, lettera b), non è fissato un termine di efficacia per le norme transitorie. Con tali osservazioni, propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

Quanto al disegno di legge n.3530, il relatore BESOSTRI osserva che l’istituzione di ruoli separati per i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, costituisce una scelta di merito non censurabile sotto il profilo costituzionale, una volta rispettato il principio di indipendenza del pubblico ministero.
Propone pertanto un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.


(3257) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pastore nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3331) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)


Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pastore nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3332) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)


Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pastore nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.


(3429) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e l’Accordo sottostante, proponendo di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.


(3470) Deputati DUCA ed altri - Istituzione del Museo tattile nazionale “Omero”, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)


Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il senatore PINGGERA dubita della necessità di una legge statale per disporre l’istituzione di un museo, che il comune di Ancona potrebbe realizzare di propria iniziativa: considera il provvedimento in contraddizione con un canone elementare di razionalità normativa.

La senatrice DENTAMARO concorda sulla valutazione critica del senatore Pinggera e rammenta che l’articolo 117 della Costituzione conferisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni anche la materia dei musei e delle biblioteche di enti locali.

Il relatore ANDREOLLI osserva che il museo in questione, ancorché collocato presso il comune di Ancona, avrebbe una rilevanza che travalica i confini locali. D’altra parte, la provvista di un finanziamento a carico del bilancio dello Stato esige un presupposto da definire e regolare con norme adeguate e sufficienti. In ogni caso, non si rilevano a suo avviso elementi di lesione del principio di autonomia. Si sofferma quindi sull’articolo 3, comma 2, rilevando la singolare inclusione, nel comitato di cui si tratta, di un rappresentante dell’Unione italiana ciechi, senza considerare che vi sono altre associazioni ed enti impegnati nella tutela degli stessi soggetti.

Il senatore PINGGERA ritiene sufficiente, per la legge statale, disporre la provvista finanziaria, individuando l’oggetto e con una destinazione di scopo.

La senatrice DENTAMARO richiama l’attenzione sull’articolo 3, comma 1, che dimostra a suo avviso la stretta pertinenza della materia alle attribuzioni dell’ente locale.

Il relatore ANDREOLLI, preso atto dell’andamento della discussione, ritiene possibile indicare alla Commissione di merito la necessità di limitare il disegno di legge alla provvista di mezzi finanziari, con destinazione di scopo e individuazione dell’oggetto.

Il senatore ROTELLI condivide le critiche rivolte all’esclusiva considerazione dell’Unione italiana ciechi per la rappresentanza nel comitato di cui all’articolo 3, comma 2. Si associa inoltre agli altri rilievi formulati sul disegno di legge.

Si conviene infine di pronunciare un parere favorevole sugli articoli 1 e 4 e un parere contrario sugli articoli 2 e 3.

(3157) Emendamenti al disegno di legge: SMURAGLIA ed altri - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario.

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 15.15.