AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 10 NOVEMBRE 1999

463ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bassanini e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie.

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI. - Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(3448) MAGNALBO’ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre, prosegue con l'esposizione, da parte del rappresentante del Governo, del parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, testo assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre 1999, nonché con l'illustrazione degli emendamenti presentati dallo stesso Governo e pubblicati in allegato al resoconto del 4 novembre.

Il sottosegretario VIGNERI, con riferimento agli emendamenti 1.27, 1.78 e 1.197, di identico contenuto, nonché all'emendamento 1.86, rileva la inopportunità di rinviare a una fonte regolamentare la materia della durata degli affidamenti. Ritiene peraltro che la portata di queste proposte - e quindi la opportunità di definire in modo diverso dal testo in esame la durata degli affidamenti - potrà essere comunque valutata solo in ragione del regime transitorio previsto dall'articolo 2. A una richiesta del senatore PASTORE, il sottosegretario VIGNERI risponde segnalando la opportunità di differenziare la durata degli affidamenti secondo la diversa natura dei servizi.

Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.61 e 1.62, che contravvengono al principio di pianificazione degli investimenti, da parte dei gestori dei servizi, commisurata alla durata degli affidamenti.

Esprime invece un parere favorevole sugli emendamenti 1.28 e 1.198, di contenuto identico, a condizione che la formulazione venga integrata precisando che si fa riferimento alle sole "dotazioni dichiarate reversibili con il contratto di servizio".

Ritiene invece assorbito l'emendamento 1.236 dalla nuova formulazione del comma 14 prevista dagli emendamenti 1.506 e 1.507, previsti dal Governo.

Quanto agli emendamenti 1.85 e 1.112, di identico contenuto, 1.5, 1.1, 1.125, 1.235, 1.233, 1.234, 1.64 e 1.65, tutti riferiti al comma 17 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, ricorda che è intenzione del Governo presentare una riformulazione di questo comma.

Ritiene invece di accogliere gli emendamenti 1.30, 1.40, 1.72, 1.111, 1.244 e 1.68 di contenuto identico, dei quali si riserva tuttavia di verificare la formulazione. A un rilievo del presidente VILLONE, sulla possibilità che gli interventi previsti dagli emendamenti già rientrino tra le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, replica il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale intento delle proposte in esame è quello di evitare che imprese, già presenti in posizione dominante in taluni settori, possano estendere la propria attività nei mercati deregolamentati contigui o collegati.

Il presidente VILLONE segnala comunque la opportunità di inserire questa previsione come integrazione della legge n. 287 del 1990.

Sull'emendamento 1.162 e sugli emendamenti 1.33, 1.79 e 1.199, di contenuto identico, il sottosegretario VIGNERI si esprime favorevolmente, rilevando che si tratta di una precisazione di quanto già previsto dal comma 1 del nuovo articolo 23 della legge n. 142, proposta dal disegno di legge. Esprime invece un parere contrario sugli emendamenti 1.232 e 1.210, di identico contenuto, e 1.219 che, pur ispirati dalla medesima finalità, propongono una formulazione incompatibile con la normativa dell'Unione europea.

A una richiesta di chiarimenti del presidente VILLONE, che segnala la difficoltà di verificare, per le società straniere, la sussistenza delle condizioni previste dall'emendamento 1.162, replicano i sottosegretari BASSANINI e VIGNERI che, ricordata la tendenziale uniformità delle discipline dei principali paesi europei, rilevano che saranno le imprese concorrenti con quelle cui l'emendamento 1.162 fa riferimento a segnalare la eventuale sussistenza delle condizioni che impediscono la partecipazione di queste ultime alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Intervengono quindi il relatore PARDINI e nuovamente il presidente VILLONE, che ritengono preferibile riferire la previsione di cui all'emendamento 1.162 alle società che gestiscono servizi pubblici, senza specificare ulteriormente che si debba trattare di una gestione di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto.

Ancora sull'emendamento 1.162, il senatore BESOSTRI ritiene che la sua approvazione finirebbe per impedire, impropriamente, la partecipazione alle gare di tutte le imprese che siano attualmente affidatarie dirette di servizi pubblici. A questa ultima obiezione replica il senatore GRILLO, secondo il quale l'intento dell'emendamento è coerente all'indirizzo di liberalizzazione perseguito dal disegno di legge. Non possono infatti essere poste su un piano di parità con le altre imprese le imprese che gestiscono servizi in virtù di affidamenti diretti o di procedure non ad evidenza pubblica.

Il sottosegretario VIGNERI, nel ribadire il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.162, ne rileva la coerenza con l'intento di liberalizzazione perseguito dal disegno di legge, e segnatamente con il comma 1 del nuovo articolo 23 della legge n. 142. L'obiettivo è quello di escludere, dalle gare per l'affidamento di servizi di carattere industriale, le imprese che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. L'articolo 2 prevede peraltro la possibilità per queste ultime imprese di partecipare alle gare, ma solo limitatamente al periodo transitorio.

Il senatore DEBENEDETTI rileva che si dovrebbe comunque perseguire la scelta che più faciliti la partecipazione alle gare delle imprese degli altri paesi europei, siano o meno esse titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici, al fine di garantire un ingresso di nuovi capitali in settori tradizionalmente poveri di risorse. Il sottosegretario BASSANINI, nel confermare la valutazione favorevole sull'emendamento 1.162, rileva la sua sostanziale coerenza con il testo del disegno di legge. Ricordato che la disciplina transitoria garantisce la presenza di un adeguato numero di competitori, segnala che non potrebbe essere comunque ammesso un trattamento discriminatorio a danno delle imprese nazionali, le quali devono godere delle medesime condizioni garantite alle altre imprese dei paesi dell'Unione europea. Al riguardo, ricorda la recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri volta a prevenire il controllo di imprese in corso di privatizzazione da parte di società straniere a prevalente partecipazione pubblica.

Dopo che il presidente VILLONE ha ribadito l'opportunità di riformulare l'emendamento 1.162, il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sull'emendamento 1.4, che ritiene recante previsioni a suo avviso superflue, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.32, 1.38, 1.71, 1.245 e 1.165, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 1.113, preannuncia la presentazione, da parte del Governo, di una riformulazione del comma 1 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 nel senso indicato dall'emendamento, riformulazione che dovrebbe comportare l'assorbimento degli emendamenti 1.66 e 1.3. Su quest'ultimo emendamento esprime comunque un parere contrario.

Dichiara quindi di condividere l'obiettivo dell'emendamento 1.248, del quale peraltro si riserva di suggerire una riformulazione. Quanto all'emendamento 1.67, si rimette alla Commissione, mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 1.231 e sugli emendamenti 1.77 ed 1.211, di identico contenuto, ritenendo che nessuna indennità debba essere corrisposta, di norma, al gestore uscente.

Dopo un chiarimento del senatore PASTORE sulla portata dell'emendamento 1.34 (che si limita a inserire nel testo del comma 4 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990, le parole, "nelle garanzie"), i rappresentanti del GOVERNO formulano un parere favorevole sugli emendamenti 1.34, 1.263 e 1.200, di contenuto identico.

Il sottosegretario VIGNERI propone quindi di accantonare l'emendamento 1.12, che incide sul regime transitorio, regolato dall'articolo 2. Dopo che il senatore BESOSTRI ha riformulato l'emendamento 1.69, precisando che il precedente gestore continua l'esercizio del servizio "fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta reale", il sottosegretario VIGNERI esprime un parere favorevole sull'emendamento, annunciando che il Governo presenterà una riformulazione del comma 4 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 che terrà conto degli emendamenti presentati. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.70, suggerisce al proponente di riformularlo sotto forma di lettera aggiuntiva al comma 8 del nuovo articolo 23 della nuova legge n. 142, così da affidare la procedura in questione a una fonte di rango secondario. A un rilievo del relatore PARDINI, che segnala l'opportunità di rimettere la materia al contratto di servizio, il sottosegretario VIGNERI replica ribadendo l'opportunità di una normativa di rango regolamentare. Dopo un intervento di chiarimento del senatore BESOSTRI, il sottosegretario VIGNERI segnala l'opportunità di precisare, nella disposizione di legge che rinvia alla fonte regolamentare, gli aspetti essenziali della disciplina. Quanto all'emendamento 1.127 si rimette alla Commissione, ricordando che nella legge n. 142 del 1990 vi è una disposizione generale sulla efficacia della disciplina contenuta nella medesima legge, con riferimento alle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome. Reputa tuttavia opportuno introdurre un'esplicita previsione nel provvedimento in esame, qualora si ritenga che questa disciplina abbia la natura di riforma fondamentale economica e sociale.

Dopo che il presidente VILLONE ha ribadito l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle questioni poste dall'emendamento, il sottosegretario VIGNERI formula infine un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti alle disposizioni comprese tra il comma 15 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e l'alinea del comma 8 del nuovo articolo 23 della medesima legge, contenuti nell'articolo 1 del disegno di legge n. 4014.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 9,30.