BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1996


18a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE
(1225) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario SALES mette a disposizione della Commissione una documentazione relativa ai progetti presentati dalle varie amministrazioni per accedere ad una parte dei finanziamenti previsti dal provvedimento in esame. Si tratta in particolare di 3.000 miliardi di lire, a fronte di un ammontare complessivo pari a lire 10.000 miliardi, che saranno destinati ad interventi per aree geografiche e per settori. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 14 settembre ed è in corso attualmente da parte degli uffici un'istruttoria dei progetti presentati, dalla quale emerge che le richieste superano di gran lunga l'importo a disposizione. Precisa in proposito tuttavia che sono disponibili ulteriori risorse finanziarie stanziate da altre leggi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree depresse.

Il senatore GUBERT chiede di sapere se potranno essere finanziati con le risorse previste dal provvedimento in esame gli incentivi a favore delle aree montane.

Il sottosegretario SALES si riserva di fornire puntuali informazioni in proposito.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver rilevato che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo rivestono carattere parziale e provvisorio, esprime l'esigenza che la Commissione sia messa in grado di conoscere e controllare l'attuazione della delibera del CIPE dello scorso 12 luglio 1996 con la quale sono state ripartite le risorse sbloccate con il provvedimento in esame. Sottolinea infatti che essa sembra lasciare notevoli margini di indeterminatezza nei criteri di ripartizione delle risorse, per cui appare indispensabile poter disporre di maggiori elementi informativi. Rileva, in particolare, che non viene precisata l'esatta ripartizione del 65 per cento dell'ammontare dei finanziamenti.

Il presidente COVIELLO osserva che l'esigenza prospettata dal senatore Figurelli può essere tradotta in un ordine del giorno, con il quale impegnare il Governo a riferire sull'attuazione della richiamata delibera del CIPE, fermo restando che l'individuazione dei singoli interventi da realizzare spetta all'organo di programmazione, in questo caso il CIPE.

Il sottosegretario SALES ribadisce l'urgenza di avviare gli interventi previsti dal provvedimento in esame ed evidenzia che, allo stato attuale, non sono stati ancora approvati progetti particolari, ma soltanto una linea generale di interventi, tenendo conto delle richieste avanzate dai singoli ministeri e dalle regioni. Precisa inoltre che i ministeri potranno attingere, per la realizzazione di alcuni progetti, anche ai fondi ordinari a loro disposizione, stanziati dalle varie leggi di settore. Fa presente che una successiva delibera del CIPE dell'8 agosto 1996 ha definito compiutamente la ripartizione delle risorse.

Il senatore CURTO sottolinea l'esigenza che il Parlamento possa intervenire prima che siano assunte le decisioni definitive in merito alla realizzazione degli investimenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 1.0.1, ricordando che esso è stato già accolto dalla Commissione nel corso dell'esame della precedente versione del decreto-legge. Non appare pertanto condivisibile la scelta del Governo di non riproporre la norma nell'attuale versione del provvedimento, dato che la sua ratio, legata alla necessità di completare la ricostruzione del Belice, conserva tutta la sua attualità, come è confermato dalle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione parlamentare sulla ricostruzione del Belice. Osserva, al riguardo, che sarebbe contraddittorio non provvedere alle esigenze finanziarie considerate, nel momento in cui si avviano nuovamente i lavori di tale Commissione, che ha fornito sul punto indicazioni non equivoche. Alla luce di tali considerazioni, non appare in ogni caso accettabile la soluzione suggerita dal rappresentante del Governo, secondo la quale tale intervento potrebbe essere realizzato dalla regione Sicilia a valere sulla quota di risorse ad essa assegnate, trattandosi di un problema che riveste carattere nazionale.

Il senatore CURTO illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato alla realizzazione dell'interporto dell'area ionico-salentina, sottolineando la decisiva importanza strategica di tale intervento infrastrutturale. In proposito, ringrazia il sottosegretario Sales per aver dato alla Commissione la possibilità di prendere conoscenza della bozza dei progetti presentati dal Ministro dei trasporti per accedere ai finanziamenti di cui al provvedimento in esame, esprimendo soddisfazione per il fatto che la realizzazione del suddetto interporto sia stata inserita nell'elenco delle priorità.

Il relatore VIVIANI sottolinea che gli emendamenti illustrati sottraggono una quota dall'ammontare totale delle risorse disponibili per la realizzazione di interventi specifici, e pertanto si pongono in contrasto con la procedura prevista per l'assegnazione di risorse alle aree depresse. Pur riconoscendo la validità delle motivazioni addotte dai proponenti, egli esprime pertanto serie perplessità. Per quanto concerne in particolare l'emendamento 1.0.1, rileva tuttavia che la necessità di concludere la ricostruzione del Belice corrisponde a una precisa responsabilità del Governo, che è tenuto perciò a reperire le necessarie risorse finanziarie. Su tale punto è quindi indispensabile l'assunzione di un impegno formale da parte del Governo stesso. Formula infine, per le ragioni esposte, parere contrario sull'emendamento 1.0.2.

Il sottosegretario SALES dichiara che, allo stato attuale, il parere del Governo sull'emendamento 1.0.1 è contrario, anche tenuto conto dei dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato nello scorso febbraio proprio alla Commissione parlamentare sul Belice. Su tali dati occorrerà ora procedere ad una verifica aggiornata. Ribadisce peraltro l'impegno del Governo a dare una soluzione definitiva all'annoso problema. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.0.2.

Il senatore MORANDO concorda con il relatore circa l'inopportunità di inserire nel provvedimento norme finalizzate a specifiche destinazioni delle risorse finanziarie previste. Per quanto riguarda però la ricostruzione del Belice, appare opportuno trasformare l'emendamento 1.0.1 in un ordine del giorno, per impegnare il Governo a reperire, in sede di riparto delle risorse di cui al provvedimento, i 300 miliardi di lire necessari.

Si associa il senatore GIARETTA, dichiarando il proprio voto contrario sui due emendamenti illustrati e sottolineando che è prioritaria per il Parlamento l'esigenza di effettuare un reale controllo sulla realizzazione dei progetti, anzichè intervenire al momento della definizione degli stessi.

Il senatore FERRANTE osserva che la vicenda del Belice mette in luce gravi inadempienze da parte del Parlamento e dei Governi che si sono succeduti. A fronte di tale situazione si domanda quale esito potrebbe produrre un ulteriore invito al Governo a provvedere al completamento della ricostruzione ed evidenzia che il ritiro dell'emendamento potrebbe avvenire solo a condizione che il Governo fornisca al più presto una risposta puntuale alle esigenze prospettate.

Il senatore FIGURELLI insiste per la votazione dell'emendamento, sottolineando che la questione riveste un carattere non solo economico, ma di grandissima rilevanza anche sul piano politico, tenuto conto della situazione in cui versano le popolazioni del Belice e del difficile rapporto con le istituzioni. Osserva poi che l'intervento in questione non costituisce una singola opera infrastrutturale da realizzare, ma rappresenta la soluzione di una vicenda di portata assai più rilevante.

Il senatore FERRANTE ritiene che si potrebbe accedere alla richiesta di ritiro dell'emendamento in presenza di un impegno del Governo ad affrontare il problema del Belice in modo risolutivo.

Il senatore MORANDO concorda con tale avviso e precisa che, in ogni caso, sarà possibile ripresentare l'emendamento in Assemblea.

Il senatore FIGURELLI dichiara, infine, di ritirare l'emendamento 1.0.1, prendendo atto dell'impegno assunto da diversi commissari di ripresentare e sostenere tale emendamento in Assemblea, nel caso in cui il Governo non provveda nel frattempo ad indicare un atto risolutivo (e non un mero auspicio) che concretamente possa consentire di affrontare il problema della ricostruzione del Belice.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.0.2.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 4.1, che - come preannunciato nella precedente seduta - è volto a colmare una lacuna nel testo del decreto-legge, indicando una finalizzazione già contenuta nella relazione al disegno di legge di conversione.

L'emendamento 4.1 viene posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore MICELE illustra l'emendamento 5.1, ricordando che la Commissione lo aveva accolto in sede di esame del precedente decreto-legge congiuntamente ad altri commi recepiti nella reiterazione del provvedimento. Il contenuto dell'emendamento 5.1 è stato invece inserito nel decreto-legge n. 443 all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Appare opportuno procedere ad una riunificazione del testo originario.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.1 viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore TAROLLI illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 7 e volti, nel loro complesso, ad eliminare le disparità di trattamento rinvenibili nella regolamentazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da emoderivati.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati gli emendamenti 7.5 e 7.7.

Il senatore VIVIANI precisa che il suo parere sugli emendamenti all'articolo 7 non può essere favorevole per ragioni di copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO concorda con la valutazione del relatore e fa presente che, anche se le finalità di gran parte degli emendamenti sono condivisibili, occorre tener conto delle compatibilità finanziarie individuando - così come si propone il decreto-legge - limiti di intervento accettabili.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti all'articolo 7, i quali sono finalizzati a riconoscere veri e propri diritti a favore dei danneggiati da emoderivati e dei loro congiunti. Raccomanda in particolare l'approvazione degli emendamenti 7.6, 7.8 e 7.12. Quest'ultimo emendamento non presenta problemi di natura finanziaria e mira a garantire l'anonimato dei soggetti interessati.

Gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.17 vengono posti ai voti e respinti.

È invece accolto l'emendamento 7.12 e conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 7.13.

Il senatore TAROLLI illustra, infine, il seguente ordine del giorno:

Il Senato

considerato l'elevato numero di persone affette da coagulopatia congenita, che sono in Italia ben 6.000, di cui 3.600 emofilici A e B, e che i pazienti infettati con il virus HIV sono ben 800 mentre quelli infettati con i virus dell'epatite sono 5.400, mentre i deceduti a causa di questi virus sono 300;
considerato che dopo la strage dovuta ai virus dell'AIDS e dell'epatite veicolati dagli emoderivati, la scienza ha reso disponibili prodotti di sintesi ottenuti con tecnica di ingegneria genetica;
considerato che tali nuovi farmaci «ricombinanti», che per i pazienti emofilici sono indubbiamente classificabili come salvavita, di fatto non sono disponibili per tutti i pazienti italiani a causa del loro costo, con l'unica eccezione del Trentino dove l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha deciso l'acquisto di tale specialità medicinale a favore di tutti i pazienti, vista la doverosa risposta alle esigenze assistenziali di una categoria particolarmente colpita;
rilevata l'iniquità dell'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, che aggrava ulteriormente le vessazioni già subite dai coagulopatici ed in particolare dagli emofilici, con la perdita della riservatezza nell'istruttoria delle domande di indennizzo da parte delle USL, contravvenendo a quanto previsto dalle norme sulla riservatezza per i malati di AIDS;
considerato altresì che la mancata previsione della possibilità di richiedere l'integrazione a 150.000.000 dell'assegno una tantum previsto dall'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 per quei soggetti cui l'assegno stesso è stato liquidato prima dell'emanazione del decreto-legge n. 266 del 28 agosto 1995, costituisce un'evidente disparità di trattamento e appare di dubbia costituzionalità;

impegna il Governo

a sollecitare le Regioni, al fine di garantire la fruibilità dei nuovi farmaci «ricombinanti» da parte di tutti i pazienti, di assicurare la riservatezza prevista dalla legislazione specifica sull'AIDS, nonchè di definire termini e modi di corresponsione dell'indennizzo per danno biologico.
0/1225/1/5a


Il sottosegretario SALES dichiara di rimettersi alla Commissione sull'ordine del giorno testè illustrato.

L'ordine del giorno viene posto ai voti ed accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, tenendo conto degli emendamenti accolti ed autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1225
al testo del decreto-legge


Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 l'importo di lire 300 miliardi è destinato a consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.
2. Le funzioni attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis della medesima legge.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I termini previsti per la utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 67 del 1988 sono prorogati al 31 dicembre 1997».
1.0.1
Figurelli, Ferrante, Barrile, Corrao, Lauricella, Scivoletto, Lo Curzio, Pasquini
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, l'importo di lire 80 miliardi è destinato alla realizzazione dell'interporto dell'area ionico-salentina.
2. Ove l'interporto dell'area ionico-salentina dovesse configurarsi con il sistema cosiddetto a rete le somme di cui all'articolo 1-bis sono assegnate autonomamente e proporzionalmente ai punti previsti dal progetto a rete».
1.0.2
Curto

Art. 4.

Al comma 3, dopo le parole: «della medesima legge» sono inserite le seguenti: «al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone».
4.1
Mungari, Toniolli

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «Basilicata e Campania», aggiungere le seguenti: «le aree industriali nonchè gli impianti e» e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».
5.1
Micele, Gruosso, Mignone

Art. 7.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3».
7.1
Tarolli
Al comma 1, secondo capoverso, dopo le seguenti parole: «collegata alla variazione del costo della vita» aggiungere le seguenti: «, ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato».
7.2
Tarolli
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il periodo da: «Ai soggetti» fino a: «rivalutazione monetaria.» con il seguente periodo: «L'indennizzo di cui al comma 1 e la predetta somma integrativa hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento in cui, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, l'avente diritto risulti aver riportato la lesione».
7.3
Tarolli
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti parole: «di cui ai comme precedenti».
7.4
Tarolli
Al comma 1, terzo capoverso, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Coloro ai quali è stato corrisposto l'assegno una tatum di lire 50 milioni, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 266 del 28 agosto 1995, hanno diritto all'integrazione a 150 milioni facendone espressa richiesta. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 35 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capito 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1996».
7.5
Ripamonti, Carella
Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «a carico».
7.6
Tarolli
Al comma 1, terzo capoverso, secondo periodo sopprimere le parole: «a carico».
7.7
Ripamonti, Carella
Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «inabili al lavoro».
7.8
Tarolli
Sopprimere il comma 2.
7.9
Tarolli
Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Il Governo è sollecitato a presentare entro il 30 dicembre 1996 un disegno di legge che regolamenti organicamente la materia».
7.10
Tarolli
Al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «all'artcolo 1, comma 1,» con le seguenti: «alla presente legge».
7.11
Tarolli
Al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente,» con le seguenti: «al Ministero della sanità».
7.12
Tarolli
Al comma 4, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «, tramite la USL territorialmente competente,».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
7.13
Ripamonti, Carella
Al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «post-trasfusionali o di dieci anni» con le altre: «post-trasfusionali e di dieci anni».
7.14
Tarolli
Al comma 4, al primo capoverso, sostituire le parole da: «La USL» fino a: «Ministero della sanità» con il seguente periodo: «Il Ministero della sanità, di concerto con le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4, provvede a definire la domanda e ad applicare i benefici di cui all'articolo 2 entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa».
7.15
Tarolli
Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a prescindere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».
7.16
Tarolli
Sopprimere il comma 6.
7.17
Tarolli