AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO 2001
634ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE avverte che le sedute già convocate per la giornata di domani saranno dedicate al seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo. In particolare, la seduta pomeridiana potrà essere dedicata a evidenziare le questioni - come ad esempio la previsione della simulazione assoluta di alcuni atti - che la Commissione giudica ancora aperte, da sottoporre quindi alla riflessione dell'Assemblea.

Il senatore SCHIFANI ritiene che debba essere la Commissione ad individuare una soluzione per le questioni ancora aperte.

Si riprende quindi la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 8.500 della relatrice.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 8.500/5 e 8.500/11, di identico contenuto, che mirano ad eliminare dall'articolo 8 il riferimento al presidente della Consob, che reputa inopportuno.

Secondo il senatore TIRELLI il coinvolgimento della Consob dovrebbe essere limitato ai soli profili che rientrano nella competenza di quest'autorità.

La relatrice DENTAMARO, in proposito, osserva che nel tempo le competenze della Consob si sono venute ampliando, oltre l'ambito delle società quotate in Borsa e comprendono oggi la regolazione del mercato finanziario nel suo complesso. Vi è poi la necessità di garantire il carattere collegiale delle decisioni relative alla individuazione del gestore.

Messi quindi congiuntamente ai voti i subemendamenti 8.500/5 e 8.500/11 sono respinti dalla Commissione.

La relatrice DENTAMARO esprime quindi un parere favorevole sul subemendamento 8.500/13 che reca, a suo avviso, una migliore formulazione della disposizione.

Il senatore SCHIFANI ritiene invece non meramente formale la modifica introdotta dal subemendamento al testo proposto dalla relatrice. Questa previsione, infatti, elimina la responsabilità del gestore per comportamenti colposi.

Prende quindi la parola il senatore DUVA il quale riformula il subemendamento eliminando la seconda parte per venire incontro ai rilievi mossi dal senatore Schifani. Ritiene peraltro che sia la prima parte del subemendamento il nucleo essenziale del medesimo.

Il senatore MAGNALBO' dichiara di apprezzare questa riformulazione.
Il subemendamento 8.500/13 (nuovo testo) posto ai voti è quindi approvato dalla Commissione.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI sulla formulazione del subemendamento 8.500/1, la RELATRICE replica osservando che questa previsione mira ad escludere la possibile applicazione di una deroga prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 58 del 1998, che permetterebbe un improprio contatto tra il gestore e l'interessato, contrariamente allo spirito che ispira la disciplina in esame.

Il senatore PASTORE, rilevando che si tratta di una previsione che incide su un atto di consenso, osserva che la medesima finalità potrebbe essere più correttamente perseguita con una formulazione più chiara, che espliciti il senso della norma stessa.

A queste considerazioni si associano i senatori TIRELLI e MAGNALBO'.

Conseguentemente, su proposta del presidente VILLONE, la relatrice DENTAMARO riformula il subemendamento (8.500/1 nuovo testo) chiarendo che in nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi.

Il senatore TIRELLI, pur apprezzando lo sforzo della relatrice, dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 8.500/1 (nuovo testo) non comprendendo la ragione di questa previsione che potrebbe generare equivoci interpretativi.

Il subemendamento 8.500/1 (nuovo testo), posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.500/8. Si tratta di una previsione volta ad evitare che, per ragioni puramente finanziarie, venga pregiudicata la solidità di imprese industriali. Il subemendamento, infatti, circoscrive le funzioni del gestore alla gestione ordinaria delle partecipazioni, mentre si prevede che gli amministratori delle società controllate vengano confermati nella carica qualora non ricorra una giusta causa per la loro revoca.

Il presidente VILLONE osserva che i criteri cui il gestore deve attenersi nella propria attività, a tutela del patrimonio dell'interessato, sono chiaramente definiti nel testo dell'articolo 8 proposto dalla Relatrice.

Il senatore DUVA osserva invece che la previsione contenuta nel subemendamento è chiaramente speculare rispetto a quanto previsto dal subemendamento 8.500/6 a sua firma. Più in particolare il subemendamento 8.500/8 prevede una non condivisibile riduzione del ruolo del gestore che potrebbe risolversi non solo in una puntuale lesione dell'interesse pubblico che ispira la disciplina in esame, ma anche in una menomazione dell'interesse, privato, del patrimonio gestito. Si inserisce, infatti, un inopportuno elemento di rigidità, che potrebbe impedire al gestore di realizzare la finalità propria del contratto di gestione: la corretta cura del patrimonio dell'interessato.

La senatrice PASQUALI dichiara invece, a nome della sua parte politica, un voto favorevole sul subemendamento 8.500/8 rilevando che occorre garantire continuità nella gestione delle imprese oggetto della disciplina in esame.

Il presidente VILLONE ritiene, al contrario, che il principio della tutela del patrimonio dell'interessato sia sufficientemente garantito dalla disciplina in esame, mentre pensa che la cristallizzazione di alcune cariche sociali si potrebbe risolvere in un danno al patrimonio medesimo.

Il senatore PELLICINI ritiene invece necessario definire i poteri del gestore che potrebbe modificare con la sua attività indirizzi essenziali delle imprese che cadono nella gestione fiduciaria, finendo per compiere azioni che si potrebbero risolvere in atti sostanzialmente espropriativi a danno dell'interessato.

Non condivide questa valutazione il presidente VILLONE il quale osserva che il testo proposto dalla Relatrice non impone scelte ai gestori che dovranno regolarsi, nella loro attività, secondo ordinari criteri di mercato.

Il senatore SCHIFANI ritiene invece che l'istituto della gestione non debba risolversi in un pregiudizio per le imprese. A tal fine, il subemendamento 8.500/8 a sua firma mira a salvaguardare la continuità della amministrazione delle imprese, salvo che ricorra una giusta causa che motivi la revoca degli amministratori.

Anche il sottosegretario FRANCESCHINI dichiara di non condividere le valutazioni formulate dal senatore Pellicini osservando che la previsione contenuta nel subemendamento 8.500/8 finisce per irrigidire gli assetti amministrativi delle imprese, limitando impropriamente il ruolo del gestore cui verrebbe impedita una piena libertà di azione a tutela dell'interesse del patrimonio amministrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236


8.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'
8.500/11
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "dal Presidente della Consob e"
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8.500/13
DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: "interessato" aggiungere le seguenti: "o imprese da questi controllate"; al comma 8, sostituire le parole: "rende all'interessato il conto della gestione", con le seguenti: "fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave."
__________________________

8.500/13 (nuovo testo)
DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: "interessato" aggiungere le seguenti: "o imprese da questi controllate".
__________________________


8.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti."
________________________

8.500/1 (nuovo testo)
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi".
________________________


8.500/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca".
__________________________

8.500/6
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.
L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione".
__________________________

8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
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