TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 23 MARZO 2000

406ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI


La seduta inizia alle ore 14,15.


IN SEDE REFERENTE

(2990) LASAGNA ed altri. - Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
(Esame)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che il disegno di legge in titolo è tra quelli calendarizzati in Assemblea martedì prossimo nell'ambito degli argomenti indicati dalle opposizioni.

Il relatore BORTOLOTTO ringrazia le opposizioni per aver sottoposto all'attenzione del Parlamento un tema di rilevante attualità e di estrema importanza, quale quello connesso al sospetto di influenza degli alchilfenoli sulla fertilità maschile: evidenze scientifiche vanno accumulandosi in merito agli endocrin disruptors ed all'ipotesi di contaminazione fisico-chimico-farmacologica sul sistema riproduttivo maschile, con conseguente aumento dell'impotenza e delle patologie urogenitali.
Gli studi epidemiologici avviati dall'Istituto superiore di sanità, di cui il sottosegretario Bettoni Brandani diede notizia in risposta all'interrogazione 3-02317, non risultano ancora esauriti ma suggeriscono che un limite sia fissato, non solo per le acque potabili, ma anche per gli scarichi; in proposito, giova ricordare che il decreto n. 236 del 1988 conteneva una previsione soltanto "per memoria" sul nonilfenolo, pur prevedendo valori guida e concentrazioni massime per gli antiparassitari e gli idrocarburi policiclici aromatici. Occorre pertanto aggiornare tali previsioni, alla luce delle indagini che andranno condotte al più presto; se il disegno di legge assumerà questo orientamento, potrà essere licenziato favorevolmente dalla Commissione. Non pare però conforme con la competenza regionale sugli invasi, di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, la previsione dell'articolo 2: la soluzione ivi proposta potrebbe essere invece sostituita da un invito alle regioni a tener conto, nella redazione dei piani di risanamento di loro competenza, delle indicazioni di tutela di cui all'articolo 1.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore VELTRI: dato atto al proponente di aver dato impulso ad affrontare la questione oggetto del disegno di legge, esprime l'auspicio che la discussione odierna non sia intesa soltanto come strumento per l'esercizio del diritto di tribuna in Assemblea da parte delle opposizioni. Una corretta procedura legislativa richiederebbe la verifica dei punti di contatto tra i Gruppi: in proposito, l'articolo 2 appare sproporzionato rispetto allo scopo che si prefigge, anche alla luce della prevalenza delle fonti sorgentizie nell'approvvigionamento primario di acqua potabile. Viceversa, l'articolo 1 mette in evidenza un problema reale, per la cui risoluzione non si dispone di dati scientifici sufficienti: la loro acquisizione, mediante un'indagine dell'Istituto superiore di sanità, dovrebbe consentire al più presto una valutazione degli effetti degli alchilfenoli sulla salute umana, propedeutica alla fissazione di valori guida e di limiti massimi di concentrazione.

Il senatore MAGGI dichiara la solidarietà del Gruppo di Alleanza nazionale con l'iniziativa del senatore Lasagna, che da anni con costanza persegue lo scopo di porre all'evidenza pubblica il problema degli alchilfenoli: invita pertanto la Commissione ad un atteggiamento propositivo, che consenta l'approvazione unitaria di un testo che l'Assemblea potrebbe utilmente vagliare.

Per il senatore RESCAGLIO la provocazione insita nel disegno di legge in titolo va raccolta, in quanto gli obiettivi di qualità devono essere raggiunti – sia pur per tappe – entro tempi ragionevoli: a tale scopo occorre che la collettività nazionale possa disporre al più presto delle evidenze scientifiche che sottendono l'allarme lanciato dai proponenti del provvedimento.

Il senatore LASAGNA ringrazia il Relatore per la disponibilità dimostrata, dichiarando che da anni il problema dell'impotenza maschile originata dagli alchilfenoli è all'attenzione degli Stati più evoluti dell'occidente; la relazione della Commissione ambiente del Parlamento europeo formulata da Kristen Jensen nel 1998 è stata foriera di un seguito di interesse nelle sedi istituzionali comunitarie, come dimostra la stessa corrispondenza intrattenuta dal presidente Giovanelli con il direttore generale Currie, della XI Direzione della Commissione europea. Il 18 aprile prossimo una pubblica audizione della Commissione ambiente del Parlamento europeo affronterà proprio tali tematiche: poichè con vivo disappunto si nota, nel programma di tale audizione, l'assenza di rappresentanti governativi o scientifici italiani, è auspicabile che l'attenzione che l'Assemblea del Senato dedicherà alla questione possa indurre i Ministeri competenti ad interessarsi di una problematica gravissima, sulla quale occorre mettersi al passo con l'Europa nell'adozione di misure di tutela della salute dei cittadini e della successione delle generazioni.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore BORTOLOTTO rinuncia alla replica; si passa quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi proposti.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 1.2, nel quale il senatore LASAGNA dichiara di ravvisare elementi che soddisfano lo scopo cui tende l'articolo 1 da lui proposto.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 1.1.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva l'emendamento 1.2, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 2.1, sul quale il senatore LASAGNA dichiara di non avere obiezioni; ricorda però che l'articolo 2 intendeva uniformarsi ad un'iniziativa europea in atto per la costituzione delle microdighe, presenti già in Spagna e nel Baden-Wuttemberg.

Trattandosi di unico emendamento soppressivo di articolo, la Commissione respinge il mantenimento dell'articolo 2.

La Commissione all'unanimità conferisce quindi al senatore Bortolotto mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate; lo autorizza altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale nonché ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 2990

Art. 1.
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una specifica indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità, sono definiti i valori guida di cui all'articolo 3 del DPR 24 maggio 1988 n. 236, riguardanti gli idrocarburi aromatici policiclici, gli alchilfenoli, i monilfenoli, ed i policlorobifenili (PCB) contenuti nell'acqua potabile immessa al consumo umano."

1.1
VELTRI



Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1.
1. Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, il Governo, sulla base dei risultati di una specifica indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare i decreti del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 e 11 maggio 1999, n. 152, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le attività di monitoraggio e classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono condotte dalle regioni anche in riferimento alla presenza di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB); a cura del Ministero della sanità tali dati sono raccolti ed inoltrati alla Commissione europea;
b) i dati di cui alla lettera a) formano oggetto di attività di studio da parte del Ministero della sanità che, di concerto con il Ministero dell'ambiente, può avanzare proposte alle regioni per l'istituzione, ai sensi degli articoli 4,5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di aree di salvaguardia, zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
2. Conformemente ai risultati dell'indagine di cui al comma 1 il Governo, con gli stessi decreti, aggiornerà:
a) la tabella 1/A dell'allegato 2 e le tabelle dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in modo da considerare l'esigenza di tutelare la salute dalla presenza di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, policlorobifenili (PCB) nelle acque destinate al consumo umano;
b) l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 31 "Tensioattivi non ionici (nonilfenolo)" con valori da inserire nella colonna “Valori-guida” e nella colonna “Concentrazione massima ammissibile”, nonché sopprimendo, tra le "Osservazioni", le parole “per memoria”;
c) l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 29 "Fenoli", fissando valori idonei a tutelare la salute umana nella colonna “Valori-guida” e nella colonna “Concentrazione massima ammissibile”, anche con apposite sottovoci che prevedano valori più rigorosi per alchilfenoli e policlorobifenili (PCB).”

1.2 IL RELATORE


Art. 2.
Sopprimere l'articolo.

2.1 VELTRI