BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 2001
320a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,15.


(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono pervenuti ulteriori emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per la distruzione delle proteine animali ad alto rischio. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.8/100, 7.0.3/302 e 7.0.3/300, che sembrano comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento agli emendamenti 7.0.2/400 e 7.0.3/304, il nulla osta dovrebbe essere condizionato alla specificazione che gli interventi ivi previsti sono limitati dalle risorse disponibili sul fondo di cui all'emendamento 7.0.2 e alla graduazione dell'importo degli interventi stessi. In relazione, infine, all'emendamento 3.7/1, occorre valutare se l'istituzione dei nuclei agroalimentari forestali possa essere realizzata senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 3.7/1, la cui portata è meramente organizzativa. Riguardo agli altri emendamenti, concorda con la valutazione formulata dal relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 2.8/100, 7.0.3/302 e 7.0.3/300, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 7.0.2/400 e 7.0.3/304 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione che si tratta di agevolazioni da erogare nei limiti del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis e che sia graduato l'importo degli interventi.

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge di iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del testo in materia di adozioni, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'articolo 40 - che prevede l'istituzione di una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all'adozione, resa disponibile con rete di collegamento ai tribunali dei minori - possa essere attuato senza oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4).

Il sottosegretario MORGANDO conferma che la disposizione richiamata dal relatore non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 870)
(Osservazioni alla 13a Commissione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per quanto di competenza, segnala che alla luce delle implicazioni finanziarie delle disposizioni contenute nello schema di Regolamento, occorre valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica. In particolare, risultano rilevanti la definizione dei Dipartimenti e delle relative Direzioni, che costituiscono uffici di livello dirigenziale generale (di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7) e la definizione della dotazione organica del nuovo Ministero (articolo 8). Riguardo a quest'ultima, occorre verificare se la definizione della nuova dotazione organica rifletta un'analisi dei carichi di lavoro, anche alla luce dei trasferimenti di funzioni e di personale derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione. Rileva, quindi, come segnalato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, la asimmetria tra il criterio della dotazione organica di diritto seguito per il personale proveniente dal Ministero dell'ambiente e quello della dotazione organica effettiva, utilizzato per alcune categorie di personale proveniente dal Ministero dei lavori pubblici. In ogni caso la Tabella A allegata allo schema, che definisce la dotazione organica complessiva, rinvia l'individuazione delle unità di personale di alcune categorie a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui il totale complessivo delle unità di personale risulta indeterminato. Segnala poi, sempre riguardo all'articolo 8, il comma 4, che prevede - senza porre alcun vincolo finanziario - processi di omogeneizzazione delle indennità di amministrazione tra il personale proveniente dalle diverse amministrazioni. Riguardo alla definizione degli uffici dirigenziali, occorrerebbe verificare il rispetto del principio di invarianza di spesa fissato dall'articolo 4 del decreto legislativo n.300 del 1999, anche alla luce del fatto che vengono creati nuovi servizi costituiti come uffici dirigenziali generali, laddove nell'articolo 3 del citato decreto legislativo sono individuati come tali unicamente i Dipartimenti e le Direzioni generali.

Il sottosegretario MORGANDO, in considerazione dei significativi rilievi finanziari del provvedimento, propone di sospendere l'esame, per effettuare i necessari approfondimenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, in relazione ai rilievi formulati dal relatore, che la dotazione organica del nuovo Ministero non può riflettere un'analisi dei carichi di lavoro anche alla luce dei trasferimenti di funzioni e personale derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione, dal momento che tale operazione risulterà possibile soltanto quando entreranno completamente a regime i fattori che nella loro complessa combinazione costituiscono l'organizzazione del Ministero stesso. Viceversa, le dotazioni organiche di diritto dei Ministeri soppressi sono state a suo tempo determinate in base alla rilevazione e all'analisi dei carichi di lavoro.
Quanto alla rilevata asimmetria tra il criterio della dotazione organica di diritto, seguito per il personale proveniente dal Ministero dell'ambiente, e quello della dotazione organica effettiva utilizzato per alcune categorie di personale, fa presente che il criterio seguito è stato quello di far riferimento alla dotazione di diritto quando tutte le funzioni afferenti a una delle amministrazioni soppresse sono state trasferite nel nuovo Ministero, mentre si è dovuto necessariamente ricorrere al criterio dell'organico di fatto allorquando sono state trasferite singole funzioni, o addirittura segmenti delle stesse (come nel caso del Ministero dei lavori pubblici).
In relazione al rinvio operato nella tabella A allegata allo schema ad un provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio, osserva che ciò risulta coerente con quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di trasferimento di funzioni e compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale e ambientale. Al riguardo, la disposizione citata, che si riferisce al Corpo forestale dello Stato, presuppone la preventiva individuazione delle risorse umane da trasferire alle regioni in quanto ritenute non più necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
Con riferimento infine all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 3, richiamati dal relatore, osserva che gli eventuali maggiori oneri derivanti da tali disposizioni troveranno compensazione nelle economie di gestione riconducibili alla unificazione delle due strutture ministeriali: al riguardo il Tesoro ritiene opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri nel testo del provvedimento.

Il presidente COVIELLO, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, dichiara di concordare sull'opportunità dell'inserimento della clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore AZZOLLINI non ritiene invece soddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo rispetto alle osservazioni formulate dal relatore. Sottolinea quindi che l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri non appare sufficiente a garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, come del resto conferma la prassi seguita dalla Sottocommissione in presenza di oneri certi.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che le economie di gestione derivanti dall'unificazione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici sono tali da compensare gli eventuali maggiori oneri associati alle disposizioni richiamate dal relatore.

Con il voto contrario dei senatori MORO ed AZZOLLINI, la Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo, segnalando l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento all'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 4, e all'istituzione di nuovi servizi costituiti come uffici dirigenziali generali, di cui all'articolo 3.


(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa istitutivo di sezioni stralcio per la definizione delle controversie di giustizia amministrativa pendenti. Per quanto di competenza, segnala, in relazione alla clausola di copertura finanziaria, che, tenuto conto delle prenotazioni già effettuate, l'accantonamento del Ministero della giustizia di cui al fondo speciale di parte corrente non presenta, allo stato, sufficienti disponibilità per la copertura del provvedimento. Segnala quindi che l'articolo 3 - nel prevedere la ristrutturazione della carriera e del trattamento economico dei magistrati ordinari - si limita ad iscrivere in bilancio la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e di 31 miliardi a decorrere dal 2003, senza chiarire a quali provvedimenti è demandata specificamente la definizione delle nuove qualifiche e dei relativi trattamenti economici: a tal fine, la mera autorizzazione di spesa prevista non sembra costituire un vincolo finanziario sufficiente, anche tenuto conto che, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, l'intero onere del 2002 e una quota significativa di quello a decorrere dal 2003 deriva da quanto previsto dal comma 2, che opera la ricostruzione di carriera dei magistrati ordinari. Al riguardo, occorrerebbe riformulare la disposizione specificando che l'autorizzazione di spesa costituisce un limite massimo per l'attuazione dei provvedimenti di riordino ivi previsti.
Con riferimento al potenziamento degli organici previsto dall'articolo 2, segnala che la quantificazione sinteticamente indicata nella relazione tecnica non chiarisce se il costo unitario annuo stimato in relazione alle diverse categorie di personale sia comprensivo degli oneri accessori, che la relazione tecnica stessa prende in considerazione per la stima degli oneri dell'articolo 3.
Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali si segnalano il 3.100 e il 4.100, proposti dal relatore, interamente sostitutivi degli articoli 3 e 4. Per quanto concerne il 3.100, si segnala che esso prevede direttamente il riordino della carriera economica del personale di magistratura, determinando un onere annuo stimato nella relazione tecnica verificata dal Ministero del tesoro in lire 93,36 miliardi. L'emendamento 4.100, riformula la clausola di copertura del provvedimento, ponendo l'onere aggiuntivo in parte sugli accantonamenti del Ministero del tesoro e del Ministero della sanità e in parte sull'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla istituzione di nuovi giochi. In relazione a tale ultima modalità di copertura, una nota del Ministero del tesoro rileva che non appare certo che essa possa fornire maggiori entrate nella misura necessaria. Si segnalano quindi gli emendamenti 1.0.1 e 2.1, sui cui eventuali effetti finanziari è opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100, confermando la sussistenza degli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura ed evidenziando che, ad un maggiore approfondimento, le maggiori entrate derivanti dalla istituzione di nuovi giochi appaiono congrue per la copertura dell'onere, anche sulla base dell'assenso fornito dal competente Ministero delle finanze. In relazione all'articolo 2 del testo, conferma che la quantificazione indicata nella relazione tecnica tiene conto anche degli oneri accessori relativi al trattamento economico delle diverse categorie di personale ivi contemplate. Quanto infine ai restanti emendamenti, dichiara di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 1.0.1, mentre sull'emendamento 2.1 il suo parere è contrario.

Il relatore FERRANTE, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 3.100 e 4.100. Il parere sugli emendamenti trasmessi è di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 2.1, per il quale il parere è contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale.

Il senatore MORO preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, esprimendo perplessità sull'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai giochi come modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il senatore AZZOLLINI, nel concordare con quanto asserito dal senatore Moro, sottolinea l'elevato grado di aleatorietà associato alle entrate derivanti dall'istituzione di nuovi giochi, a fronte di un onere che appare invece certo e permanente nel tempo. Tali considerazioni sembravano peraltro fatte proprie dallo stesso Ministero del tesoro nella nota richiamata dal relatore.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'istituzione di nuovi giochi non rappresenta una novità, richiama il notevole incremento di tali entrate già registrato nel precedente esercizio finanziario, come la Commissione ha avuto modo di riscontrare nel corso dell'esame del decreto-legge con il quale è stata anticipata al 2000 la restituzione del cosiddetto bonus fiscale.

La Sottocommissione accoglie, infine, a maggioranza la proposta di parere formulata dal relatore.


Schema di decreto di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1998, concernente la ripartizione per l'anno 1998 della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 878)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente COVIELLO, il quale sottolinea che lo schema di decreto in esame costituisce l'utilizzazione delle economie di spesa realizzate sulla somma complessivamente assegnata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto per l'anno 1998 dei fondi dell'8 per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale. In particolare, tali economie di spesa, pari a circa 503 milioni di lire, vengono destinate a due progetti relativi rispettivamente alla Basilica dei SS. XII Apostoli in Roma e alla Chiesa di S. Fortunato in Montefalco, già compresi nell'elenco allegato all'istanza di ammissione alla ripartizione dei fondi dell'anno 1998. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto.

Il senatore MORO sottolinea che l'importo dei progetti finanziati con lo schema di decreto in esame è superiore alla somma disponibile, come del resto si rileva dallo stesso schema, che esplicitamente fa riferimento alla disponibilità dichiarata dal Ministero dell'interno a sostenere con fondi propri i costi aggiuntivi per la realizzazione dei due interventi.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore FERRANTE, il presidente COVIELLO chiarisce che le economie di spesa in questione si riferiscono all'assegnazione al Ministero dell'interno, Direzione Generale degli Affari dei Culti, Fondo Edifici di Culto, di complessivi 2,5 miliardi di lire relativamente all'anno 1998.

La Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che l'importo dei progetti finanziati è superiore alla somma disponibile, come del resto si rileva dallo stesso schema, che esplicitamente fa riferimento alla disponibilità dichiarata dal Ministero dell'interno a sostenere con fondi propri i costi aggiuntivi per la realizzazione dei due interventi.


(1859-106-2700-3129-4293-A) GRECO ed altri. - Nuove norme in favore dei minorati uditivi
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del testo approvato dalla 11^ Commissione concernente norme a favore dei minorati uditivi. Ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 17 ottobre, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento, tuttora non pervenuta. Si rileva, inoltre, che l'accantonamento del Tesoro non presenta per il 2001 adeguate disponibilità, anche alla luce del parere testé reso sul disegno di legge n. 4982.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver evidenziato che l'onere potrebbe risultare superiore a quello indicato nella clausola di copertura, sottolinea che non è stato possibile predisporre la relazione tecnica e pervenire ad una esatta quantificazione del disegno di legge in esame. Ribadisce peraltro che, nell'ambito dell'accantonamento del Tesoro, non sussistono risorse adeguate per la copertura dell'onere.

Il senatore AZZOLLINI sollecita un approfondimento da parte del Tesoro al fine di pervenire all'indicazione della quantificazione. Nell'evidenziare la rilevanza sociale del provvedimento, fa presente che dovrebbe essere possibile non solo individuare la misura dell'onere ma anche indicare modalità di copertura alternative, al fine di consentire un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il presidente COVIELLO si dichiara disponibile a convocare una Sottocommissione per una revisione del parere, qualora emergessero più puntuali indicazioni da parte del Tesoro sulla quantificazione dell'onere.

Il relatore CADDEO, preso atto delle considerazioni del Governo e del Presidente, propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.


(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni relative al personale docente della scuola. Esso non contiene relazione tecnica e l'articolo 1, comma 7, stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: la relazione generale, poi, specifica che si tratta di personale il cui trattamento economico viene corrisposto dalle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse da destinare alle supplenze brevi già iscritte nei rispettivi bilanci.
Per quanto di competenza, occorre approfondire gli effetti finanziari che derivano dalle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1: il comma 1, infatti, sembra confermare nelle rispettive posizioni e fino al termine delle attività didattiche (o dell'anno scolastico, a seconda dei casi) i docenti che ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2000 in attesa della definizione delle graduatorie permanenti per l'anno 2000-2001, coprono i posti vacanti per le supplenze annuali; il comma 2 prevede l'assunzione fino al termine delle lezioni del personale inserito nelle graduatorie per l'anno scolastico 2000-2001 in posizione utile per le supplenze, stabilendone altresì l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi o per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome.
Tenuto conto che la relazione generale chiarisce che gli oneri connessi con le assunzioni sono posti a carico delle risorse già iscritte in bilancio per le supplenze brevi, appare necessario chiarire i criteri per la definizione della remunerazione di tale personale, dato che essa non sembra connessa con l'effettivo espletamento di supplenze brevi; occorre, altresì, acquisire indicazioni sulla entità delle risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente per supplenze brevi, al fine di verificare che esse garantiscano la remunerazione dei nuovi assunti. Segnala che secondo le indicazioni della relazione generale si tratta di 10.000 unità di personale. Rileva, altresì, che l'utilizzazione dei docenti per nuove funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 2 sembra configurare una nuova attività non prevista a legislazione vigente. E' altresì opportuno approfondire gli effetti finanziari del comma 3.

Il sottosegretario MORGANDO, nel ribadire che il decreto-legge non reca oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consegna alla Presidenza una nota nella quale si dà conto dell'onere corrispondente alla assunzione del personale ai sensi del comma 2 e degli oneri medi mensili per supplenze brevi: da tali elementi risulta confermata la neutralità finanziaria della disposizione. In relazione alle altre osservazioni formulate dal relatore, fa presente che le funzioni di supporto sono già previste dall'articolo 26 della legge n. 448 del 1998 e che il comma 3 dell'articolo 1 implica la mera attribuzione di punteggio addizionale, senza connessi effetti finanziari.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Segretariato Generale della Difesa" (n. 877)
(Osservazioni alla 4a Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di regolamento concernente l'organizzazione del Segretariato Generale della Difesa. Per quanto di competenza, rileva che la relazione tecnica non associa effetti finanziari aggiuntivi alla nuova normativa, in quanto la dotazione organica del personale civile del Ministero risulterebbe invariata (le tre posizioni dirigenziali istituite con il regolamento risulterebbero compensate dalla soppressione di tre posizioni analoghe).

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole.


(4982) MASULLO ed altri. - Interventi in favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(Parere su testo ed emendamenti alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che la Sottocommissione ha formulato nella scorsa seduta parere sul testo del disegno di legge: successivamente è stato pubblicato un nuovo stampato, nell'ambito del quale emerge che l'autorizzazione di spesa per il 2002 di 4 miliardi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, deve intendersi per un importo pari a 40 miliardi: alla luce di tale modifica, tenuto conto che l'accantonamento utilizzato per la copertura non presenta adeguate disponibilità, segnala che occorre integrare il parere precedentemente reso sul testo. Rileva peraltro che l'emendamento 1.4 riconduce l'autorizzazione di spesa ad un importo coerente con le risorse di copertura disponibili. Tra gli altri emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.0.3, che prevede che i rapporti di lavoro a tempo determinato - attivati dal Ministero dei beni culturali per consentire l'apertura di monumenti e musei - possano essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Segnala, infine, che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.3 supera il parere contrario precedentemente reso sul testo a condizione che sia corrispondentemente adeguata la clausola di copertura di cui al comma 2.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore in ordine al testo del provvedimento, osservando altresì che le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, lettere a) ed e), non dovrebbero essere permanenti ma limitate al triennio di riferimento del bilancio pluriennale. Per ciò che concerne l'emendamento 1.0.3, ritiene che il parere di nulla osta possa essere condizionato all'introduzione di una più idonea formulazione, in relazione al limite delle procedure di programmazione delle assunzioni.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.3 e 1.4 e che sia corrispondentemente adeguata la clausola di copertura di cui al comma 2. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicito richiamo delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.


(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone ; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge-quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre approfondire gli effetti finanziari degli articoli 3 (comma 3: che pone a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci antiabuso) e 15 (comma 3).

Il sottosegretario MORGANDO dichiara che, tenuto conto che i farmaci antiabuso sono già classificati in fascia H e A, dall'articolo 3, comma 3, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; analogamente, quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, è già disciplinato dal contratto collettivo e non comporta effetti finanziari negativi.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,45.