AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 27 FEBBRAIO 2001

647ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Intervengono i ministri per la solidarietà sociale Turco e per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 14,40

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865).
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI, il quale ricorda che lo schema di testo unico in titolo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ossia la legge di semplificazione 1999, e mira ad un riordino delle norme che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. Si tratta di uno dei testi unici cui fa riferimento l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, che prevede la realizzazione di un complesso programma di riordino della normativa vigente relativa ad alcune materie indicate nello stesso articolo e, successivamente, alle materie indicate nelle leggi annuali di semplificazione. I criteri e i principi direttivi per il riordino delle varie materie in testi unici, sono definiti nello stesso articolo 7, comma 2.
Le prime due leggi di semplificazione hanno dato così attuazione al disegno riformatore contenuto nella legge n. 59 del 1997, in cui si prevedeva che le leggi di semplificazione proponessero annualmente al Parlamento le norme di delega, ovvero di delegificazione, necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari.
Per quanto interessa in questa sede, occorre rilevare che il comma 8 dell'articolo 1 dell'ultima legge di semplificazione (la legge n. 340 del 2000) ha delegato il Governo ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il cui regime è stato "privatizzato" ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993, indicando in particolare le disposizioni abrogate a seguito dei contratti collettivi di lavoro 1994-1997, nonché le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo.
Il testo unico in esame è composto di 76 articoli, divisi in sette titoli e negli allegati A, B e C sono elencate le disposizioni che non sopravvivono alla “privatizzazione” in quanto inapplicabili o abrogate.
Nel testo unico si è essenzialmente compiuta un'opera di ripulitura e coordinamento del decreto legislativo n. 29 del 1993, come si è venuto determinando a seguito delle varie stratificazioni normative. Il decreto legislativo n. 29, infatti, è stato oggetto nel tempo di numerosi interventi integrativi e correttivi. Ora, i primi 72 articoli dello schema in esame riproducono essenzialmente la struttura ed i contenuti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come questi si sono consolidati a seguito dei numerosi interventi integrativi e correttivi sinora apportati.
Per questa parte, lo schema di testo unico si limita ad apportare alla normativa vigente modificazioni di mero coordinamento, in particolare per quanto riguarda il ripristino della continuità nella numerazione degli articoli e dei commi, l'aggiornamento delle denominazioni dei Ministeri, la sostituzione dell'espressione “in prima applicazione” con la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29, ossia il 21 febbraio 1993.
L'articolo 73 reca invece le norme di coordinamento già contenute nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 80 del 1998, relative alla regolamentazione della fase di passaggio tra l'originaria disciplina del decreto legislativo n. 29 del 1993 e le innovazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998.
L'articolo 75, rinviando agli elenchi allegati A, B e C, fa una ricognizione delle disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi, secondo il meccanismo delineato nell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che è riprodotto nell'articolo 69 dello schema di testo unico in esame.
L'articolo 76 reca una norma finale di rinvio, in base alla quale i riferimenti al decreto legislativo n. 29 del 1993 contenuti in leggi, regolamenti, decreti o “altre norme o provvedimenti” debbono intendersi trasferiti alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Come già notato nel corso del dibattito sullo schema in esame da parte delle competenti Commissioni dell'altro ramo del Parlamento, il testo reca un'attuazione solo parziale della delega ricevuta dal Governo. Tale parzialità si evidenzia particolarmente per il fatto che istituti propri del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come il lavoro part-time, non compaiono nel testo, benché la funzione essenziale del testo unico sia proprio quella di comprendere l'intera materia oggetto di compilazione. La scelta di utilizzare parzialmente la delega appare tuttavia comprensibile, in quanto la seconda tornata della contrattazione collettiva non può dirsi esaurita. Lo schema di testo unico oggi in esame si caratterizza quindi essenzialmente come un semplice aggiornamento del decreto legislativo n. 29 del 1993 che dovrà essere successivamente rivisto.
Se da un lato la delega non è stata esercitata nella sua interezza, dall'altro sono rilevabili possibili profili di eccesso di delega nella parte dello schema riguardante l'organizzazione amministrativa, i controlli finanziari, i controlli gestionali e di legittimità, gli organici e i concorsi nonché le norme sulla giurisdizione. La scelta di inserire queste previsioni nello schema di testo unico in esame nasce peraltro dall'esigenza di mantenere la struttura unitaria del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Occorre infine rilevare che non è stato redatto l'elenco previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, contenente l'esplicita indicazione delle disposizioni non inserite nel testo unico, ma che restano comunque in vigore.
Sempre ai fini di un corretto coordinamento tra le fonti normative andrebbe infine valutata l'opportunità di modificare l'articolo 74 sostituendo le disposizioni abrogative di singoli articoli della legge n. 142 del 1990 con il riferimento alle corrispondenti disposizioni del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d. legislativo n. 267 del 2000) che ha abrogato la citata legge n. 142.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI il quale, in primo luogo, avanza perplessità sulla formulazione del primo comma dell'articolo 1, ritenendo generica e non utilizzabile in un testo normativo la dizione "tenuto conto delle autonomie locali". Anche il secondo comma appare formulato in modo poco corretto; sembra infatti improprio ricomprendere nella generica definizione "amministrazioni pubbliche" le amministrazioni delle regioni e quelle dei comuni.

In proposito, il ministro BASSANINI osserva che questa disposizione riproduce una previsione vigente.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, ritiene comunque opportuno correggere la formulazione della norma ed in proposito ricorda che in altre occasioni il Governo, delegato a redigere un testo unico, ha utilizzato questo strumento per introdurre correzioni sostanziali, e non meramente formali, alla normativa vigente. Ritiene non congruente con l'impianto del provvedimento in esame l'espressa disciplina di un ufficio delle relazioni con il pubblico, previsto dall'articolo 11.

Venendo quindi a considerare quanto previsto all'articolo 18, osserva che l'attività di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti non deve essere svolta dai soli dirigenti generali. Vi possono infatti essere amministrazioni pubbliche prive di funzionari che abbiano la qualifica di dirigenti generali.

Quanto all'articolo 29, ritiene poco chiara la formulazione del primo periodo del primo comma.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di una disposizione che riproduce testualmente una previsione vigente.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, ribadisce che, a suo avviso, la redazione del testo unico può essere l'occasione per introdurre modifiche non meramente formali, che migliorino la disciplina vigente.

Prende quindi la parola il senatore PINGGERA che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, manifesta perplessità sulla estensione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dell'ambito di applicazione della disciplina in esame.

A quest'ultimo rilievo replica il ministro BASSANINI, osservando che il comma 3, dell'articolo 1 limita ai soli principi desumibili dall'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e dall'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 1997, la possibilità di incidere sulle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, trattandosi di norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

In proposito il senatore ROTELLI osserva che con riferimento alle competenze delle regioni a statuto ordinario, quest'articolo continua a utilizzare la generica previsione secondo la quale le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il ministro BASSANINI rileva che una simile previsione sarà superata qualora venga approvato definitivamente il disegno di legge di revisione del titolo V della parte II della Costituzione attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, il quale ricorda preliminarmente che lo schema in esame si propone di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 238 dello scorso anno, prevedendo una complessiva riforma del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. La disciplina delle IPAB è stata oggetto di una serie di interventi normativi che si sono stratificati nel tempo non senza elementi di contraddittorietà e incoerenza. La materia è stata poi oggetto di due importanti interventi della Corte costituzionale: la sentenza n. 173 del 1981 e la sentenza n. 396 del 1988 la quale ha aperto la via alla trasformazione delle IPAB in enti di diritto privato.
Cercando di dare un complessivo e stabile ordine alla materia l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce il riordino delle IPAB nel contesto della riforma dei servizi sociali. L'articolo 2 detta a questo fine criteri per garantire l'inserimento delle IPAB nell'ambito della rete di interventi di integrazione sociale. Ricordato il contenuto degli articoli 3 e 4, passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute nel capo II che disciplinano i casi in cui viene mantenuta la personalità giuridica di diritto pubblico alle IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali. Queste istituzioni sono tenute, entro due anni dall'emanazione del provvedimento in esame, a trasformarsi in aziende di servizi e ad adeguare i propri ordinamenti alla disciplina contenuta negli articoli 6 e seguenti.

Il capo III disciplina invece i casi nei quali le IPAB si devono trasformare in associazioni o fondazioni di diritto privato. In caso di inadempienza, sempre entro il termine dei due anni dall'emanazione del provvedimento in esame, è previsto un potere sostitutivo a favore delle regioni.

Si sofferma infine brevemente sulle disposizioni contenute nel capo IV nonché su quelle contenute nel capo V che regolano l'esercizio dei poteri sostitutivi e il regime transitorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE propone che l'ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, sia integrato con la discussione del disegno di legge n. 5010 (Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.