DIFESA (4a)
LUNEDI' 18 DICEMBRE 2000
261a Seduta

Presidenza del vice Presidente
AGOSTINI



Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 410

Il senatore RECCIA ricorda di aver presentato in data 16 maggio 1996 il disegno di legge n. 410 recante il "Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1° giugno 1940 al 30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana", E di averne sollecitato l'esame in Assemblea in data 30 gennaio 1998. E poichè nella seduta di domani, martedì 19 dicembre, è previsto all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge n. 4779 "Istituzione dell'Ordine del Tricolore" e n. 1492 "Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale", chiede che il disegno di legge da lui presentato venga congiunto ad essi. Sa bene che la mancata congiunzione non era frutto di disattenzione, bensì di scelta politica, ma invita tuttavia a rimeditare tale scelta, alla luce dei contenuti similari dei provvedimenti in questione.

Il PRESIDENTE si impegna ad informare il Presidente della Commissione, affinché assuma le opportune determinazioni.


IN SEDE DELIBERANTE

(4902) Deputati RUZZANTE ed altri - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce il relatore SEMENZATO, facendo presente che il disegno di legge in esame propone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, nel quale è previsto che l'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età. Il testo è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.
In realtà, la norma che si intende abrogare aveva una propria logica quando si riteneva utile far "guadagnare" un anno ai giovani che, adempiuti gli obblighi scolastici, avrebbero potuto cominciare a lavorare soltanto se "militesenti". Oggi la disposizione è decisamente anacronistica, oltre che in contraddizione con la crescente tutela offerta ai minori. La norma appare in contrasto con la tendenza attuale ad "allungare" l'età dell'adolescenza, tendenza confermata anche dall'ipotesi di estendere l'obbligo scolastico fino ai 18 anni. Inoltre, la disposizione va vista anche alla luce del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, che l'Italia dovrà ratificare al più presto in modo che esso possa diventare vincolante anche nell'ordinamento interno.
Ricorda che alla Camera dei deputati era stato presentato un ordine del giorno che egli ripropone alla Commissione nel seguente testo:

0/4902/1/4
SEMENZATO

"La 4a Commissione,

in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni

premesso:

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore ai diciotto anni; i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi; l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il “principio dell'età minima per l'assunzione al lavoro, o comunque un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche la partecipazione ai conflitti armati”;

impegna il Governo

a sottoscrivere il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati; ad avviare, in sede ONU, n percorso di riforma della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 che introduca il limite di diciotto anni per l'arruolamento nelle forze armate e l'impiego nei conflitti armati."
Il relatore SEMENZATO ricorda che nel giugno 1986 diverse Organizzazioni non governative internazionali avevano lanciato la Coalizione "Stop all'uso di bambini soldato!", che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di numerose iniziative, anche di sensibilizzazione del Parlamento e dell'opinione pubblica.
L'impiego di minori nelle forze armate regolari o irregolari rappresenta il punto d'incontro di molte questioni, che vanno dallo stato di conflittualità perenne in cui si trovano molti paesi soprattutto dell'Asia e dell'Africa, ma anche dell'Europa (in particolare Kosovo e Kurdistan turco, dove ragazzi minorenni sono stati utilizzati dall'UCK e dal PKK), allo sfruttamento del lavoro minorile, che riguarda, in alcuni Stati, anche le forze armate regolari.
Sul piano del diritto internazionale la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 prevede all'articolo 38, comma 4 che "in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione". Anche lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998 e ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232 include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o la loro partecipazione attiva alle ostilità.
Più recentemente, la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati.
In definitiva la situazione è grave nel mondo: secondo le Nazioni Unite, in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità, ovvero costretti ad arruolarsi nelle milizie irregolari o a presentarsi addirittura come "volontari". In molti Paesi afflitti da guerre civili i bambini soldato vengono spesso utilizzati per la logistica, ma non di rado sono anche coinvolti in situazioni di estremo pericolo: sono chiamati a controllare posti di blocco, a fare da avanguardia nelle aree minate oppure a combattere in prima persona. La situazione continua ad essere grave al termine dei conflitti, quando i bambini soldato vengono abbandonati a se stessi, non potendo essere smobilitati come gli altri militari, perché coloro che li "reclutano" temono evidentemente le conseguenze politiche di una simile pratica. Gli effetti dell'esperienza traumatica vissuta, sul fisico e sulla psiche degli adolescenti, sono pesanti. D'altra parte il loro reinserimento nella vita sociale è molto difficile sia perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, sia perché accade che li rifiutino.
In tale quadro il disegno di legge n. 4724 da lui presentato e relativo all'istituzione di un fondo speciale per il reinserimento di bambini ed adolescenti vittime delle guerre costituisce un tentativo di soluzione al problema. Tuttavia, dal momento che i tempi tecnici di fine legislatura rendono pressoché impossibile non solo approvare quest'ultimo provvedimento, ma anche introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, il relatore ritiene opportuno riassumerne le finalità del suo disegno di legge n. 4724 in un secondo ordine del giorno, dal seguente testo:.

0/4902/2/4
SEMENZATO

"La 4a Commissione,

in occasione della discussione del disegno di legge 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni

premesso:

che secondo le Nazioni Unite, nel mondo, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità e che altre centinaia di migliaia di minori sono arruolati negli eserciti regolari e irregolari e possono essere chiamati a combattere ogni momento;

che i bambini soldato diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi dei combattenti adulti rischiando così di essere oggetto di ulteriore violenza;

che il loro reinserimento nella vita sociale è molo difficile perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, o li rifiutano;

che nel giugno 1986, diverse Organizzazioni non governative (ONG) internazionali hanno lanciato la Coalizione “Stop all'uso di bambini soldato!” che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione italiana affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di diverse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

considerato:

che la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che “in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione”;

che lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il farli partecipare attivamente alle ostilità;

che la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

tenendo conto della presentazione da parte di 42 senatori di maggioranza e opposizione del disegno di legge n. 4274;

impegna il Governo

a farsi parte attiva per l'istituzione di un fondo per interventi di recupero e di reinserimento sociale dei minori impegnati o reduci da esperienze di guerra, attraverso progetti di assistenza, di sostegno a quelle comunità che ne garantiscono l'inserimento, di formazione di operatori locali e di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori.".

Invita in conclusione la Commissione ad approvare senza modifiche, in tempi brevi, il disegno di legge in titolo, come significativa testimonianza dell'impegno del Parlamento su un tema così drammatico.

Il seguito dell'esame, con l'inizio della discussione generale, è quindi rinviato alla prossima seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente AGOSTINI ipotizza, alla luce dell'andamento del presente dibattito, di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani martedì 19 dicembre, già convocata per le ore 15,30, con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4902.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER MERCOLEDI' 20 DICEMBRE

Il Presidente AGOSTINI propone di convocare una seduta ulteriore mercoledì 20 dicembre alle ore 15,30, con all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge nn. 4779 e 1492 in sede referente e la discussione dei disegni di legge nn. 4888 e 4902 in sede deliberante.

Conviene parimenti la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.