AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998

82a seduta
Presidenza del senatore
ANDREOLLI
indi del Presidente
Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,10.

(3291) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione
(Parere alla 13a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza e propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3206-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI dà conto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere di nulla osta.

(3216) Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association)
(Parere alla 3a Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge proponendo infine un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3259) Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente DIANA comunica che il Presidente della Commissione affari esteri ha chiesto di precisare le motivazioni del parere condizionato reso sull'articolo 17, comma 4, nella seduta del 27 maggio 1998.

Il relatore ANDREOLLI ricorda la censura rivolta alla disposizione citata dal Presidente, che configura prima facie un obbligo di assistenza da parte di funzionari ai Presidenti e assessori regionali che partecipano alle riunioni della Conferenza. Tuttavia ritiene che la disposizione sia interpretabile anche come una norma autorizzatoria, che prevede una mera facoltà, non già un obbligo evidentemente lesivo del principio di autonomia.

Su proposta del relatore, si conviene quindi di esprimere un parere favorevole, nel presupposto che l'articolo 17, comma 4 configuri per le regioni una mera facoltà e non un obbligo e confermando le altre osservazioni già formulate nel parere del 27 maggio.

(961) CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa
(Parere su nuovo testo alla 4a Commissione: contrario)

Il relatore ANDREOLLI ritiene che il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito aggravi le ragioni di censura già rivolte all'originaria formulazione, alla stregua del principio di buon andamento delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 97 della Costituzione: si tratta, infatti, di un inquadramento ope legis nei ruoli del Ministero della difesa.
Propone pertanto di confermare il parere contrario.

La Sottocommissione consente.

(388) MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica
(962) PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico
(2358) SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico
(2800) MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini
(Parere alla 10a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.
Si tratta di normative dirette a limitare l'esercizio delle attività in questione, sottoponendolo a requisiti soggettivi e a vincoli autorizzatori. A tali prescrizioni sono connesse misure sanzionatorie di natura amministrativa.
Premesso che l'esercizio di attività economiche è stato regolato recentemente di preferenza attraverso strumenti non legislativi, che conseguono sovente a misure specifiche di delegificazione, egli osserva che il regime autorizzatorio, e le sanzioni conseguenti, non potrebbero essere legittimamente applicate a imprese e cittadini di paesi comunitari che esercitano le attività in questione, anche in Italia, osservando le rispettive legislazioni nazionali.
Aggiunge che la regolazione delle attività di cui si tratta interferisce con la disciplina di altre attività contigue, esercitate contestualmente anche dagli stessi sospetti e sottoposte ad altre normative. Vi sono inoltre profili di rilevanza costituzionale in riferimento al principio di libertà delle espressioni artistiche e a quello di libera manifestazione del pensiero.
Va rilevata criticamente, infine, la mancata considerazione delle attività pregresse esercitate in forma di lavoro autonomo, quale requisito utile tra quelli indicati dalla normativa in esame.

Il senatore ANDREOLLI pone un quesito di ordine generale concernente l'obiettiva necessità di una legge in materia .

Secondo il relatore, la legge è necessaria quantomeno per assicurare un sistema di sanzioni conseguente alla prescrizione di requisiti per l'esercizio delle attività.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni indicate dal relatore.

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(Parere alla 11a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il contenuto del disegno di legge, da apprezzare per le finalità e le soluzioni proposte. Propone dunque di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.