AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 7 APRILE 1999

391ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Intervengono il Ministro per gli affari regionali Bellillo e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Bassanini.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000.


(3808) SELLA DI MONTELUCE ed altri - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Esame congiunto)

Ha inizio l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo, con l'intesa di considerare acquisita la trattazione svolta in sede deliberante, compresi i pareri delle Commissioni consultate.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3830, assunto come testo base.

Dopo che il relatore BESOSTRI ha dato conto del parere della 5ª Commissione contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.0.4 e di nulla osta sui restanti emendamenti, interviene il senatore SELLA DI MONTELUCE che illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.0.2. Quanto all'emendamento 1.0.1, il senatore SELLA DI MONTELUCE segnala come questo sia volto a fornire ulteriori risorse finanziarie per l'attività di informazione e comunicazione al pubblico; l'emendamento 1.0.3 mira invece a fornire un'adeguata tutela per gli acquirenti di sistemi informatici computerizzati. Si sofferma infine sull'emendamento 1.0.4, che contiene forme di incentivazione in favore delle aziende che si trovano a dover adeguare i propri sistemi informatici in vista dell'anno 2000. Si tratta a suo avviso di misure necessarie per sostenere le imprese danneggiate dall'ingiustificato ritardo con cui si il Governo si è mosso.

Il relatore BESOSTRI, dopo aver illustrato l'emendamento 1.5 a sua firma teso a chiarire le competenze dei comitati previsti al comma 2 dell'articolo 1, replicando all'ultimo rilievo mosso dal senatore Sella di Monteluce, segnala come vi sia contraddizione tra l'accusa di un ritardo e la decisione di rimettere alla sede referente l'esame dei disegni di legge in titolo. Venendo a considerare gli altri emendamenti, esprime un parere contrario sull'emendamento 1.1, ritiene essenziale che il Comitato possa acquisire informazioni anche da soggetti privati. Sull'emendamento 1.2, come anche sugli emendamenti 1.2 e 1.4, si rimette alla Commissione. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 1.3. Quanto all'emendamento 1.0.1, esprime una valutazione favorevole come anche sull'emendamento 1.0.3. Formula invece avviso negativo sull'emendamento 1.0.2, ritenendo comunque eccessiva la cadenza bimestrale della relazione che il Comitato dovrebbe trasmettere al Parlamento, e sull'1.0.4 che, pur evidenziando un problema reale, lo affronta con uno strumento, quello del credito di imposta, che dovrebbe più correttemente essere disciplinata nell'ambito di una complessiva revisione dei sistemi di incentivazione.

Il sottosegretario BASSANINI, nel condividere i rilievi del relatore, ribadisce la contraddizione fra l'esigenza di intervenire rapidamente e la decisione di trasferire alla sede referente l'esame delle iniziative in titolo. Auspica a questo proposito una revisione di tale decisione e comunque una trattazione tempestiva dei provvedimenti in esame.
Quanto agli emendamenti, esprime un avviso negativo sull'emendamento 1.1, rilevando come sia essenziale garantire al Comitato la possibilità di acquisire le informazioni e i dati necessari anche dai soggetti privati oltre che da quelli pubblici; formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.5, mentre si esprime negativamente sull'emendamento 1.3 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.4. Formula un avviso contrario sull'emendamento 1.0.1, rilevando come l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo speciale rechi fondi insufficienti per le finalizzazioni già previste. Sull'emendamento 1.0.2 si rimette alla valutazione della Commissione proponendone una riformulazione tesa a rendere meno onerosa l'attività del Comitato di informazione al Parlamento. Propone altresì una riformulazione dell'emendamento 1.0.3 sul quale esprime un parere favorevole. Formula invece un avviso contrario sull'emendamento 1.0.4 del quale, pur apprezzandone le finalità, rileva l'assenza di una chiara indicazione della copertura finanziaria.

Si passa quindi alle votazioni.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE sull'emendamento 1.1, al quale replica il sottosegretario BASSANINI che ribadisce la necessità per il Comitato di poter acquisire dati e informazioni anche da soggetti privati (ad esempio quelli gestori di servizi pubblici a rete) ferme restando le garanzie poste dalla legge a tutela della riservatezza, l'emendamento 1.1, accertata la presenza del numero legale, è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono invece approvati gli emendamenti 1.2 e 1.5 e respinto l'emendamento 1.3.

Il presidente VILLONE si sofferma quindi sull'emendamento 1.4, che potrebbe essere letto a suo avviso come limitato alle sole banche dati; il senatore SELLA DI MONTELUCE non condivide il rilievo ma riformula formalmente l'emendamento. L'emendamento 1.4 (nuovo testo), posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 come modificato.

Sull'emendamento 1.0.1, per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore SELLA DI MONTELUCE il quale ribadisce l'esigenza di garantire ulteriori risorse per l'attività di informazione e comunicazione al pubblico; risorse le cui modalità di reperimento dovrebbero essere, a suo avviso, indicate dal Governo, stante la generale condivisione della iniziativa. A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE segnala come la questione possa essere oggetto di un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea, mentre il sottosegretario BASSANINI pur apprezzando le finalità dell'emendamento, ribadisce l'assenza di disponibilità finanziarie che potrebbero essere reperite solo sottraendo risorse ad altri provvedimenti dei quali è in corso l'esame parlamentare. Messo quindi ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.0.2, riformulato dal senatore SELLA DI MONTELUCE in conformità alle indicazioni del rappresentante del Governo, posto ai voti viene approvato dalla Commissione.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE riformula altresì, sempre secondo le indicazioni del Governo, l'emendamento 1.0.3, lamentando comunque la mancata attenzione fino a oggi riservata dal Ministero dell'industria ai problemi dei consumatori e degli utenti.

L'emendamento 1.0.3 come riformulato viene quindi approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.0.4 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore SELLA DI MONTELUCE che ricorda gli ingiustificati ritardi del Governo nell'affrontare un problema la cui urgenza era da tempo segnalata dalla migliore pubblicistica e da numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal suo Gruppo. Quanto al merito dell'emendamento, ritiene essenziale rispondere alle esigenze degli imprenditori sostenendoli nell'azione di adeguamento dei sistemi informatici. A tal fine ritiene che il Governo dovrebbe farsi carico del reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Ricorda in conclusione come proprio dalla mancata accettazione di queste ultime modifiche discenda la decisione della propria parte politica di chiedere le rimessione delle iniziative in titolo alla discussione dell'Assemblea, rinunciando alla sede deliberante.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.0.4 viene respinto dalla Commissione, che infine conferisce invece al relatore mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3830, come modificato dalla Commissione, e a proporre il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 3808.

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino.

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo 1999, con il seguito della trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3308, assunto come testo base.

Il relatore MARCHETTI, dopo aver riassunto lo stato del dibattito, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, eccetto l'emendamento 7.100 (nuovo testo), sul quale si riserva di formulare la propria valutazione.

Il ministro BELLILLO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Interviene quindi il senatore TAROLLI per il quale l'articolo 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non assicura la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in seno alla Giunta provinciale di Bolzano, ma solo la sua eventualità, affidata, peraltro, ad una scelta della maggioranza. L'emendamento 7.2 a sua firma mira invece a garantire comunque una tale rappresentanza.
Quanto alla possibilità di cooptare nella Giunta componenti non membri del consiglio, ma rappresentativi della minoranza ladina, la soluzione proposta dall'emendamento 7.100 (nuovo testo) crea a suo avviso una inammissibile dissociazione tra la rappresentanza del gruppo etnico ladino come risultante dall'esito elettorale e la rappresentanza, sempre dei ladini, in seno all'organo esecutivo. Ritiene invece più equilibrata la soluzione prefigurata nell'emendamento 7.3 a sua firma.

Il senatore PINGGERA illustra quindi la nuova formulazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo), a sua firma, che contempera il diritto della minoranza ladina ad essere rappresentata in seno alla Giunta provinciale di Bolzano con le esigenze di omogeneità politica e funzionalità della Giunta medesima.

Ad avviso della senatrice PASQUALI l'emendamento 7.100 (nuovo testo), prevedendo la nomina quale componente della Giunta di un cittadino non eletto nel Consiglio provinciale, realizza un anomalo sistema di cooptazione di ladini "germanizzati", senza alcun vaglio della rappresentatività dei medesimi in seno alla comunità ladina; rappresentatività che potrebbe invece essere a suo avviso garantita con l'approvazione degli emendamenti 7.1 e 7.2 di identico contenuto.

Il senatore ROTELLI, dopo aver rilevato come la rappresentanza delle minoranze debba essere garantita nell'organo consiliare ma non necessariamente negli organi esecutivi, si sofferma criticamente sull'emendamento 7.100 (nuovo testo), che prevede, non già una forma di elezione ma di mera cooptazione, privando a suo avviso di compattezza la composizione della Giunta provinciale. Occorre dunque piuttosto, a suo avviso, prevedere una adeguata rappresentanza della minoranza ladina nel Consiglio provinciale di Bolzano, in analogia a quanto dispoto - all'articolo 2 del testo in esame - per il Consiglio provinciale di Trento.

All'obiezione del senatore FISICHELLA, che rileva la incongruenza dell'articolo 7 come modificato dall'emendamento 7.100 (nuovo testo) con quanto disposto dal medesimo articolo 7 nella parte non toccata da tale emendamento, replica il relatore MARCHETTI che rileva come le incompatibilità previste nell'ultimo periodo dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo siano comunque applicabili nel caso in cui il Consiglio elegga, quali componenti della Giunta, consiglieri appartenenti alla minoranza ladina.

Il senatore FISICHELLA segnala che con l'approvazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) si potrebbe determinare comunque una ingiustificata sovrarappresentazione della minoranza ladina.

Il presidente VILLONE, riassumendo i termini del dibattito, rileva come questo verte sulla possibilità di prescrivere la integrazione della Giunta provinciale con un assessore appartenente alla minoranza ladina eletto tra i componenti del Consiglio, ammettendo la possibilità di una Giunta politicamente eterogenea, ovvero di prevederne l'elezione da parte del Consiglio anche al di fuori dei membri di tale organo, nella preoccupazione di assicurare comunque l'omogeneità politica della Giunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDI' 8 APRILE

Il presidente VILLONE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani 8 aprile 1999 alle ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3830

Art. 1

Al comma 1, dopo le parole: “Le pubbliche amministrazioni” sopprimere le seguenti: “, le imprese ed i soggetti privati”.

1.1 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, dopo le parole: “Le pubbliche amministrazioni” inserire le seguenti: “le autorità amministrative indipendenti, l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, la Banca d’Italia, la Consob, le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”.

1.2 SELLA DI MONTELUCE


Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. I Comitati di cui ai precedenti commi in collaborazione con Istituti universitari e Centri di ricerca pubblici procedono 1) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili; 2) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità; 3) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

1.5 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: “attività di rilevazione” sopprimere le seguenti: “informazione e comunicazione”.

1.3 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, dopo le parole: “attività di rilevazione” inserire la seguente: “dati”.

1.4 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, dopo le parole: “attività di rilevazione” inserire la seguente: “di dati”.

1.4 (nuovo testo) SELLA DI MONTELUCE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Attività di informazione e comunicazione al pubblico)

1. E’ autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l’anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di informazione e comunicazione al pubblico e sensibilizzazione alle problematiche derivanti dal cambio di data dell’anno 2000, attraverso acquisizione di spazi su giornali e riviste specializzate, per via telematica, nonché attraverso convegni, seminari e campagne pubblicitarie. I progetti di comunicazione sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e possono essere attuati anche dai soggetti indicati al comma 1 articolo 1, previa valutazione del Comitato anno 2000.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 miliardi per l’anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”

1.0.1 SELLA DI MONTELUCE


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Relazione al Parlamento)

1. Il Comitato di studio e di indirizzo per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000 trasmette al Parlamento della Repubblica con cadenza bimestrale i verbali delle riunioni ed una relazione su elementi acquisiti, proposte individuate, direttive emanate ed effetti di tali direttive.”

1.0.2 SELLA DI MONTELUCE


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Relazione al Parlamento)

1. Il Comitato di studio e di indirizzo per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000 trasmette al Parlamento, con cadenza trimestrale, una relazione su elementi acquisiti, proposte individuate, direttive emanate ed effetti di tali direttive.”

1.0.2 (nuovo testo) SELLA DI MONTELUCE


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato può acquisire dal Comitato di studio e di indirizzo per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000 tutti i dati e tutte le informazioni connessi alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, per ciò che attiene i sistemi informatici e computerizzati.”

1.0.3 SELLA DI MONTELUCE


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato può acquisire dal Comitato di studio e di indirizzo per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000 tutti i dati e tutte le informazioni, in possesso del Comitato medesimo, connessi alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, per ciò che attiene all'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici e computerizzati.”

1.0.3 (nuovo testo) SELLA DI MONTELUCE


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 1-bis
(Credito d’imposta per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati
all’anno 2000)

1. Ai titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, che realizzano investimenti in hardware o software o sostengono spese, incluse quelle relative a consulenza, assistenza, formazione e certificazione, per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000 è attribuito, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 5, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati e delle spese sostenute a tal fine nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l’anno successivo. Il credito d’imposta spetta fino ad un volume d’investimenti realizzati e di spese sostenute non eccedente in ciascun periodo d’imposta la somma di lire 25 milioni.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che gli investimenti realizzati e le spese sostenute risultino strettamente connessi all’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000.
3. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’Irpef, dell’Irpeg e dell’Iva anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d’imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale gli investimenti sono stati realizzati o le spese sono state sostenute. A tal fine fa fede la dichiarazione del responsabile legale dell’azienda, da allegare alla dichiarazione dei redditi medesima, attestante che gli investimenti realizzati e le spese sostenute sono strettamente connessi all’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi fiscali previsti dall’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 200 miliardi per l’anno finanziario 1999 e a lire 150 miliardi per l’anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell’accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.
7. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.”

1.0.4 SELLA DI MONTELUCE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3308

Art. 7


Al comma 1, premettere i seguenti commi:

"01. Il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:
«La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, e da assessori effettivi e supplenti eletti nella prima seduta ed a scrutinio segreto. Il presidente e almeno un terzo degli assessori effettivi sono eletti in senso al Consiglio provinciale».

02. Al secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «scegliendolo in ogni caso tra quelli eletti nel suo seno».

03. Il terzo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
«Nella provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta dal Presidente, da due Vice presidenti e da assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio Provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il presidente, i due Vice presidenti e almeno uno degli assessori effettivi sono eletti in seno al Consiglio provinciale.».”

7.3 TAROLLI

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

“1. Il primo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, dal vice Presidente e da assessori effettivi e supplenti. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, secondo la normativa recata, anche distintamente per i due collegi provinciali, dalla legge regionale di cui al primo comma dell’articolo 25, in modo che sia assicurata la scelta, da parte degli elettori, della coalizione di governo e del programma. La legge regionale disciplina anche gli effetti della eventuale cessazione anticipata dalla carica del Presidente e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale. Il vice Presidente e gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal presidente, anche fra persone non appartenenti al Consiglio medesimo.”
2. Il secondo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.
3. Il terzo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Bolzano è composta dal Presidente, che la presiede, da due vice Presidenti e da assessori effettivi e supplenti. La legge di cui al primo comma disciplina, oltre a quanto ivi previsto, l’elezione diretta a suffragio universale anche dei due vicepresidenti. Gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale, anche fra persone non appartenenti al Consiglio stesso.”
4. Il quarto comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: “La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.”

7.4 ANDREOLLI, ROBOL



Al comma 1, sostituire le parole: “può essere” con la seguente: “è”.

7.1 GUBERT

7.2 (identico all'em. 7.1) TAROLLI


Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: “Con le modalità di cui al comma 3, il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che abbia ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nei comuni ladini del collegio provinciale di Bolzano può comunque essere eletto assessore per chiamata esterna.”.

7.100 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER


Al comma 1, sostituire le parole: “Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali” con le seguenti parole: “Il Consiglio elegge quale membro della Giunta provinciale, anche in deroga alle rappresentanze proporzionali e anche al di fuori dei componenti dello stesso Consiglio, un cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino ai sensi della legislazione vigente”.


7.100 (nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER




Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dai commi primo e terzo, la legge di cui al primo comma dell’articolo 25 può disciplinare altresì, ove approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, l’elezione diretta a suffragio universale, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta provinciale. In tal caso la legge regionale disciplina anche gli effetti della cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta provinciale e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale.».”

7.5 TAROLLI



Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Integrazione all’articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)


1. Nell’articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole: «organi collegiali», sono inserite le seguenti: «della Provincia di Bolzano e».

7.0.1 GUBERT
7.0.2 (identico all'em. 7.0.1) TAROLLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. L'articolo 62 dello statuto speciale è sostituito dal seguente:
«Art. 62 - Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino»."

7.0.3 TAROLLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Modifica all’articolo 51 del teso unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:
«Art. 52. Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 si applicano, in quanto compatibili, al Presidente, ai vice Presidenti e agli assessori provinciali».”.

7.0.4 ANDREOLLI