AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 8 APRILE 1999

392ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Interviene il Ministro per gli affari regionali Bellillo.

La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino.

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3308, assunto come testo base.

La senatrice THALER AUSSERHOFER chiarisce l'intento dell'emendamento 7.100, teso a garantire una rappresentanza del gruppo ladino in seno alla Giunta provinciale di Bolzano. Si tratta di una soluzione ampiamente condivisa dai rappresentanti della popolazione ladina che permette l'integrazione della Giunta con un assessore non membro del Consiglio, ma comunque eletto dal Consiglio medesimo. Ricorda poi come il funzionamento del sistema elettorale non garantisca - come dimostra l'esito delle ultime consultazioni - l'elezione di candidati effettivamente rappresentativi della comunità ladina. Quest’obiettivo peraltro non può essere, a suo avviso, efficacemente perseguito attraverso la individuazione di un collegio che ricomprenda le sole valli ladine, stante la considerazione che una parte della popolazione ladina non risiede più in questi territori.

Interviene quindi il ministro BELLILLO la quale, dopo aver richiamato l'importanza che il Governo annette all'approvazione dell'iniziativa in esame, rileva come il testo approvato dalla Camera rappresenti una soluzione complessivamente equilibrata, sulla quale vi è un ampio consenso delle forze politiche nonché delle stesse popolazioni interessate.
Nel rimettersi quindi alla valutazione della Commissione con riferimento all'emendamento 7.100, segnala la necessità di procedere ad una tempestiva definizione dell'iter del provvedimento per il quale auspica un’approvazione, senza modifiche, del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Anche sugli altri emendamenti da esaminare, si rimette infine alla Commissione.

Il senatore BESOSTRI, manifestate alcune perplessità sul principio della rappresentanza negli organi di governo delle minoranze che, più coerentemente, va invece garantita negli organi rappresentativi, segnala come l'articolo 50 dello statuto del Trentino-Alto Adige preveda già che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in seno al Consiglio, senza peraltro definirne le modalità. Avendo la minoranza ladina un unico rappresentante nel Consiglio, eleggere quest'ultimo automaticamente a componente della Giunta finirebbe, paradossalmente, per privare nei fatti il Consiglio della rappresentanza di questa minoranza. Comprende dunque le motivazioni che sorreggono l'emendamento 7.100 la cui applicazione dovrebbe peraltro essere limitata, a suo avviso, alla sola ipotesi in cui la minoranza ladina sia rappresentata da un unico membro in seno al Consiglio. In ogni caso ritiene che la formulazione dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera prospetti una soluzione politicamente ragionevole, rendendo facoltativa la rappresentanza, in seno alla Giunta, della minoranza ladina.

Il presidente VILLONE rileva come dal testo approvato dalla Camera potrebbe comunque discendere la garanzia di una rappresentanza della minoranza ladina in seno alla Giunta.

Il senatore ANDREOLLI si sofferma preliminarmente sull'intento che ha mosso il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nel presentare una delle iniziative legislative all’origine del testo in esame: garantire alla minoranza ladina una rappresentanza nel Consiglio provinciale di Trento.
Il problema dell'eventuale integrazione della Giunta provinciale di Bolzano con un rappresentante della minoranza ladina è invece, a suo avviso, essenzialmente politico, e può essere risolto solo con un ampio consenso di tutti i gruppi linguistici presenti nella provincia. A quest'ultimo proposito rileva come la soluzione prospettata dall'emendamento 7.100, nel recare un'eccezione a principi generali, non sia ampiamente condivisa, ma anzi registri una netta ostilità del gruppo linguistico italiano e riserve nello stesso gruppo ladino, il che ne rende inopportuno l’accoglimento. Le medesime obiezioni incontra anche l'emendamento 7.3. D’altra parte, la soluzione più idonea è la riforma del sistema elettorale anche per la provincia di Bolzano, e questa è rimessa alla piena autonomia legislativa della regione: il mancato esercizio della potestà legislativa regionale, dunque, non può risolversi nel trasferire impropriamente la questione in sede di revisione costituzionale.

Il senatore PINGGERA, ribadito l'intento dell'emendamento 7.100, volto a garantire la rappresentanza dei ladini nella Giunta provinciale di Bolzano, ricorda come questa soluzione sia stata sollecitata dagli amministratori dei comuni delle valli ladine. Manifesta quindi la sua disponibilità ad accogliere la proposta avanzata dal senatore Besostri di limitare la possibilità di nominare un componente della Giunta, scelto al di fuori del Consiglio provinciale, solo all'ipotesi in cui la minoranza ladina si trovi ad essere rappresentata da un unico membro in seno al Consiglio medesimo.

Il senatore PASTORE, rilevata la difficoltà di contemperare il valore della omogeneità politica del governo provinciale con l'esigenza di garantire una rappresentanza a tutti i gruppi linguistici, reputa equilibrata la soluzione fornita al riguardo dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Riprendendo invece le considerazioni svolte dal senatore Besostri, segnala i problemi che potrebbero emergere nell'interpretazione dell'articolo 50 dello statuto del Trentino-Alto Adige a seguito delle modifiche che il testo in esame intende introdurre. Più in particolare, la prevista equiparazione dello status del gruppo linguistico ladino a quello dei gruppi linguistici italiano e tedesco, potrebbe implicare una interpretazione del citato articolo 50 dal quale discenda la necessità - e non la mera possibilità (come previsto dall'articolo 7 del testo in esame) - di una rappresentanza dei ladini in seno alla Giunta provinciale.

La senatrice PASQUALI conferma l'orientamento radicalmente contrario del suo Gruppo all'emendamento 7.100, sia nella versione originaria, più esplicita nel proporre un'anomalia inaccettabile, sia nel testo riformulato, dal tenore letterale meno dirompente ma dagli effetti altrettanto censurabili. In ogni caso, la proposta di modifica suscita un'obiezione di incompatibilità tra la chiamata esterna di un assessore ladino evidentemente omogeneo alla maggioranza politica dominante in provincia di Bolzano e la presenza, nel Consiglio provinciale di Bolzano, di un consigliere ladino di orientamento politico opposto e munito di una propria legittimazione elettorale.

Il senatore PARDINI ritiene che l'emendamento del senatore Pinggera corrisponde a un problema reale, e induce pertanto a ipotizzare soluzioni appropriate, una volta ammesso che in Giunta debbano essere rappresentate tutte le componenti linguistiche. Si tratta allora, a suo avviso, di garantire a ciascun gruppo linguistico la possibilità di essere rappresentato in Giunta anche attraverso il ricorso ad assessori esterni.

Il senatore TAROLLI osserva che gli articoli già approvati dalla Commissione meritavano maggiori approfondimenti, come dimostra la discussione svolta sull'articolo 7. Il problema più consistente, infatti, si rinviene nel sistema elettorale, così che l'insufficienza della legge vigente costituisce un dato di fatto imprescindibile, dinanzi al quale la risposta data dalla Camera dei deputati, ancorché parziale è tuttavia preferibile a soluzioni drastiche e squilibrate come quella prospettata dall'emendamento 7.100. In ogni caso, sarebbe auspicabile, anche per la provincia di Bolzano, il sistema adottato per il Consiglio provinciale di Trento, intervenendo direttamente sul sistema elettorale, mentre occorre tener fermo il principio della parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici anche nel caso della possibile cooptazione di assessori esterni.

Il presidente VILLONE riassume i contenuti della discussione svolta sull'articolo 7. Premesso che il testo approvato dalla Camera dei deputati assicura comunque una garanzia importante per i ladini, con un riconoscimento significativo che finora è mancato nell'ordinamento, rileva che l'aspetto più problematico va individuato nella scelta di prescrivere o meno con norma costituzionale la presenza necessaria di un rappresentante ladino nella Giunta provinciale di Bolzano, considerando anche la proposta di assicurare l'omogeneità politica dell'assessore alla maggioranza espressa dal Consiglio. Il testo approvato dalla Camera dei deputati interviene in una realtà normativa nella quale la potestà primaria ed esclusiva spetta alla regione, cosicché è ragionevole rimettere a quella sede la soluzione di tutti i problemi che è possibile risolvere nel sistema elettorale. Si tratta di un aspetto della massima importanza, poiché la potestà legislativa primaria esclusiva consentirebbe alla regione di regolare la materia in piena autonomia, in modo da ridurre l'intervento di revisione costituzionale al minimo necessario.

Il senatore TAROLLI obietta che lo statuto prevede già la presenza di rappresentanti del gruppo linguistico italiano nella Giunta provinciale anche a prescindere da criteri di omogeneità politica.


Il PRESIDENTE osserva a sua volta che in presenza della proporzionale etnica il legame tra la rappresentanza nel Consiglio provinciale e l’appartenenza al gruppo linguistico è particolarmente pregnante: di conseguenza, una possibile deroga ai criteri di proporzione etnica non potrebbe essere perseguita in modo generalizzato, così come prospettato dal senatore Pardini poiché verrebbero meno in tal caso le garanzie reciproche e vi sarebbero vantaggi certi esclusivamente per la maggioranza. Il testo approvato dalla Camera dei deputati con un largo consenso può diventare legge di revisione costituzionale probabilmente solo nel caso che il Senato rinunci a modifiche significative per le quali non sia possibile appurare il necessario consenso presso l'altro ramo del Parlamento e nei territori interessati. Diversamente, si dovrebbe rinunciare anche alla stessa possibilità di ottenere una riforma che, quantunque imperfetta costituisce un'importante acquisizione per la tutela della minoranza ladina. In tale contesto, occorre chiedersi soprattutto se il testo approvato dalla Camera dei deputati consenta o meno la ricerca di soluzioni equivalenti a quelle perseguite per via di emendamento da parte del senatore Pinggera: a suo avviso tale possibilità esiste, ad esempio attraverso modifiche al sistema elettorale, per le quali non si può sostenere a un tempo l'argomento che il collegio delle valli ladine della provincia di Bolzano esclude da una rappresentanza propria i ladini che non vi risiedono e quello secondo cui l'attuale consigliere ladino non è rappresentativo perché non ottiene sufficienti consensi nelle valli ladine. Ulteriori possibilità di soluzione derivano dalle stesse scelte politiche, rimesse in particolare al partito di maggioranza in provincia di Bolzano. conclusivamente, egli rivolge un invito ai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer affinché rinuncino al proprio emendamento, con un impegno condiviso dalla Commissione per verificare prima della discussione in Assemblea altre possibili soluzioni normative suscettibili di ottenere un consenso ampio tanto alla Camera dei deputati quanto nei territori interessati.

Il relatore MARCHETTI condivide le valutazioni esposte dal Presidente, si associa all'invito rivolto al proponente dell'emendamento 7.100 e rivolge analogo invito ai proponenti degli altri emendamenti, affinché si possa approvare il testo proveniente dalla Camera dei deputati con la riserva di verificare in Assemblea la sussistenza di un margine di modificazione tale da permettere comunque l'approvazione del disegno di legge di revisione costituzionale. In ogni caso ritiene che il testo della Camera dei deputati sia complessivamente equilibrato.

Il senatore PINGGERA risponde all'invito che gli è stato rivolto sottolineando ancora che una misura di tutela ancora più efficace è molto attesa nelle valli ladine della provincia di Bolzano, in particolare dai sindaci dei comuni di quei territori, che la rivendicano con particolare vigore. Non sarebbe compresa, pertanto, una scelta di rinuncia all'emendamento 7.100.

La senatrice THALER AUSSERHOFER intende precisare che la costituzione di un collegio elettorale coincidente con le valli ladine della provincia di Bolzano impedirebbe una rappresentanza propria ai ladini residenti altrove, ma ciò non toglie che l'attuale consigliere ladino ha ottenuto un numero di voti pressoché equivalente ai voti ottenuto nel solo territorio delle valli ladine da candidati non eletti di quel gruppo linguistico. Si dichiara disponibile, peraltro, a recuperare la originaria formulazione dell'emendamento 7.100 nella parte in cui individua l'assessore esterno nel candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di suffragi nelle valli ladine.

Il presidente VILLONE insiste nella proposta di approvare il testo senza modifiche, verificando, prima della discussione in Assemblea la possibilità di emendamenti che registrino un consenso tale da assicurare comunque l'approvazione della legge costituzionale.

Il senatore TAROLLI rammenta che il suo emendamento 7.2 assicura una soluzione simmetrica a quella già prevista per il gruppo di lingua italiana e tuttavia si risolve a ritirarla facendo proprie le ragioni esposte dal Presidente. Insiste, peraltro, sulla proposta di assicurare la presenza ladina negli organi di presidenza delle assemblee elettive.

Il presidente VILLONE obietta che tale risultato può essere ottenuto con modifiche normative adottate in piena autonomia dagli organi territoriali interessati.

Il relatore MARCHETTI osserva che anche la proposta evocata da ultimo può essere riconsiderata una volta che si dovesse pervenire, in occasione della discussione in Assemblea, alla determinazione di apportare limitate modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore TAROLLI, quindi, ritira tutti i suoi emendamenti.

L’emendamento 7.1 è dichiarato decaduto per l’assenza del proponente.

Si procede alla votazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo).

Il senatore BESOSTRI, nell'annunciare il suo voto contrario, riconosce che l'emendamento corrisponde a un problema di grande rilevanza.

Il presidente VILLONE conviene in tal senso, e osserva che la rilevanza del problema è dimostrata dall'ampia discussione svolta in proposito.

Il senatore MUNDI concorda con il senatore Besostri.

Il senatore PINGGERA motiva il suo voto favorevole confermando la rilevanza della questione, che consiste nel garantire ai ladini una presenza nella Giunta provinciale di Bolzano, ove si assumono le decisioni più importanti per quel livello territoriale. Certamente il testo della Camera dei deputati ammette una possibilità che l'ordinamento vigente non prevede affatto ma la soluzione più idonea sarebbe quella di una garanzia specifica e prescrittiva come quella proposta con l'emendamento a sua firma.

L'emendamento 7.100 (nuovo testo) è quindi posto in votazione, non risultando accolto.

E' approvato l'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Ritirati gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 (con la decadenza del 7.0.1 in ragione dell’assenza del proponente), e ritirato anche l'unico emendamento all'articolo 8, quest'ultimo articolo è approvato senza modifiche.

Ritirati o dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti all'articolo 9, la Commissione approva lo stesso articolo senza modifiche.

E' quindi approvato senza modifiche anche l'articolo 10.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 3308 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con l'assorbimento degli altri disegni di legge esaminati congiuntamente.

La seduta termina alle ore 16,10.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3308

Art. 7


Al comma 1, premettere i seguenti commi:

"01. Il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:
«La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, e da assessori effettivi e supplenti eletti nella prima seduta ed a scrutinio segreto. Il presidente e almeno un terzo degli assessori effettivi sono eletti in senso al Consiglio provinciale».

02. Al secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «scegliendolo in ogni caso tra quelli eletti nel suo seno».

03. Il terzo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
«Nella provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta dal Presidente, da due Vice presidenti e da assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio Provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il presidente, i due Vice presidenti e almeno uno degli assessori effettivi sono eletti in seno al Consiglio provinciale.».”

7.3 TAROLLI

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

“1. Il primo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, dal vice Presidente e da assessori effettivi e supplenti. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, secondo la normativa recata, anche distintamente per i due collegi provinciali, dalla legge regionale di cui al primo comma dell’articolo 25, in modo che sia assicurata la scelta, da parte degli elettori, della coalizione di governo e del programma. La legge regionale disciplina anche gli effetti della eventuale cessazione anticipata dalla carica del Presidente e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale. Il vice Presidente e gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal presidente, anche fra persone non appartenenti al Consiglio medesimo.”
2. Il secondo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.
3. Il terzo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Bolzano è composta dal Presidente, che la presiede, da due vice Presidenti e da assessori effettivi e supplenti. La legge di cui al primo comma disciplina, oltre a quanto ivi previsto, l’elezione diretta a suffragio universale anche dei due vicepresidenti. Gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale, anche fra persone non appartenenti al Consiglio stesso.”
4. Il quarto comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: “La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.”

7.4 ANDREOLLI, ROBOL



Al comma 1, sostituire le parole: “può essere” con la seguente: “è”.

7.1 GUBERT

7.2 (identico all'em. 7.1) TAROLLI


Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: “Con le modalità di cui al comma 3, il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che abbia ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nei comuni ladini del collegio provinciale di Bolzano può comunque essere eletto assessore per chiamata esterna.”.

7.100 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER


Al comma 1, sostituire le parole: “Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali” con le seguenti parole: “Il Consiglio elegge quale membro della Giunta provinciale, anche in deroga alle rappresentanze proporzionali e anche al di fuori dei componenti dello stesso Consiglio, un cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino ai sensi della legislazione vigente”.


7.100 (nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER




Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dai commi primo e terzo, la legge di cui al primo comma dell’articolo 25 può disciplinare altresì, ove approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, l’elezione diretta a suffragio universale, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta provinciale. In tal caso la legge regionale disciplina anche gli effetti della cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta provinciale e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale.».”

7.5 TAROLLI



Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Integrazione all’articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)


1. Nell’articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole: «organi collegiali», sono inserite le seguenti: «della Provincia di Bolzano e».

7.0.1 GUBERT
7.0.2 (identico all'em. 7.0.1) TAROLLI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. L'articolo 62 dello statuto speciale è sostituito dal seguente:
«Art. 62 - Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino»."

7.0.3 TAROLLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Modifica all’articolo 51 del teso unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:
«Art. 52. Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 si applicano, in quanto compatibili, al Presidente, ai vice Presidenti e agli assessori provinciali».”.

7.0.4 ANDREOLLI

Art. 8

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le decisioni che definiscono i giudizi di cui al presente comma sono soggette ad appello dinanzi al Consiglio di Stato".

8.1 TAROLLI
Art. 9

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9
(Modifiche all'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige)

1. L'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 102 - La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radiotelevisive e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.
2. La popolazione di lingua tedesca del Trentino ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca e la ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.»."

9.4 TAROLLI

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con i seguenti:

«Art. 102. - La popolazione ladina della Regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.
Le popolazioni mochene e cimbre dei Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l’area culturale tedesca, alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

9.1 GUBERT

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

"Art. 102. - Le popolazioni ladina, mochena, e cimbra della Regione hanno diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine e tedesche".

9.3 TAROLLI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all’insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno ed il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radio-televisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi del gruppo romancio o ladino”.

9.2 GUBERT