GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000
553ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

        La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE
(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri
(Seguito dell’esame e rinvio)

        Riprende il seguito dell’esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.
        Il relatore FOLLIERI rileva l’opportunità, alla luce di indicazioni emerse in sede informale, di un’ulteriore riflessione circa gli strumenti di cui può avvalersi il difensore nell’ipotesi in cui la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa si avvalga della facoltà di non rispondere, prevista dall’articolo 391-
bis, comma 3, del codice di procedura penale come introdotto dall’emendamento 8.1000.
        Il senatore CENTARO osserva che, ferma restando la necessità di superare la soluzione delineata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati che prevedeva la possibilità di un’audizione disposta dal giudice in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, sarebbe preferibile, a suo avviso, una previsione che assicuri al difensore sia la possibilità di chiedere al pubblico ministero l’audizione della persona informata che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, sia la possibilità di ricorrere allo strumento dell’incidente probatorio, anche al di fuori dei limiti stabiliti dall’articolo 392, comma 1, del codice di procedura penale.

        Si dovrebbe altresì prevedere che, nella prima delle ipotesi considerate, il pubblico ministero sia tenuto a procedere all’audizione e, nell’ambito di questa, sia consentito al difensore di rivolgere direttamente le domande all’interrogato. Per quanto riguarda invece le modifiche in tema di incidente probatorio, all’estensione dalla facoltà di farvi ricorso che verrebbe introdotta a favore del difensore dovrebbe corrispondere un intervento modificativo nello stesso senso a favore del pubblico ministero.
        Il senatore RUSSO ribadisce le sue perplessità per i problemi legati ad un’eccessiva estensione del ricorso all’incidente probatorio, sottolineando sia i rischi derivanti da un eventuale uso strumentale dello stesso, sia quelli connessi con la possibilità che si determini, in alcuni casi, una vera e propria frammentazione del processo.
        Il senatore CALVI non ritiene necessario che un eventuale ampliamento della possibilità di accesso allo strumento dell’incidente probatorio sia estesa anche al pubblico ministero, evidenziando come la limitazione di una previsione di questo tipo a favore della sola difesa si giustificherebbe in considerazione dei minori poteri di questa nella fase di assunzione delle informazioni, rispetto ai poteri che l’ordinamento riconosce invece al pubblico ministero procedente.

        Sottolinea peraltro la propria condivisione rispetto alle preoccupazioni avanzate dal senatore Russo circa i rischi di un eccessivo ricorso allo strumento dell’incidente probatorio, mentre giudicherebbe positivamente l’introduzione di una audizione che il pubblico ministero, su richiesta del difensore, deve disporre, qualora la persona da interrogare si sia precedentemente avvalsa della facoltà di non rispondere nei confronti del difensore, ferma restando però la previsione di termini estremamente ristretti entro cui procedere all’audizione.
        Il senatore PERA giudica preferibile che alla difesa sia consentito scegliere tra la possibilità di un’audizione che il pubblico ministero effettua su richiesta e con la partecipazione del difensore che procede alle investigazioni e la possibilità di un più ampio ricorso allo strumento dell’incidente probatorio. Quest’ultimo, poi, potrebbe essere tecnicamente definito in modo tale da evitare i rischi di una sua utilizzazione strumentale che sono stati da alcune parti paventati.
        Segue un ulteriore intervento del senatore CENTARO il quale ritiene che comunque un’estensione della possibilità di ricorrere allo strumento dell’incidente probatorio non comporterebbe rischi significativi in quanto tale eventualità continuerebbe a conservare un carattere prevalentemente residuale.
        Il senatore FASSONE manifesta anch’egli preoccupazione circa la possibilità di un uso strumentale dell’incidente probatorio, qualora si introducesse la possibilità per la difesa di farvi ricorso praticamente senza limiti. Sottolinea altresì come tale possibilità non rivestirebbe poi, nella maggior parte dei casi, alcuna effettiva utilità per una corretta attività difensiva.
        Il relatore FOLLIERI, pur ribadendo la propria contrarietà personale ad una estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’incidente probatorio, si riserva comunque di riformulare il testo dell’emendamento 8.1000 alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito in modo da ricercare la più ampia convergenza possibile sulle problematiche in esame.
        Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell’esame.


IN SEDE DELIBERANTE
(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri
(233)
GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari
(647)
PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari
(2189)
PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

        Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 9 febbraio scorso.
        Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1º marzo scorso vi era stato uno scambio di vedute in merito alla definizione dei tempi dell’
iter parlamentare dei disegni di legge in titolo, avuto riguardo alla imminente approvazione del regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, in attuazione dell’articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni dalla legge n. 480 del 1995.
        Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale.
        Si passa alla discussione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4151, assunto come testo base.
        Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Avuto particolare riguardo all’emendamento 1.3, il senatore Centaro ne sottolinea l’importanza nella realtà economica del Sud, ove le condizioni di accesso al credito sono certamente più difficili rispetto a quelle esistenti nell’Italia del Centro Nord: pertanto, anche se si rende conto che la proposta emendativa non può impedire a istituti bancari o società finanziarie di rifiutare l’apertura di una linea di credito, è però convinto che la modifica imporrà, sul punto, un obbligo di motivazione all’ente cui il credito viene richiesto. Sottolinea, infine, l’importanza di una politica che favorisca l’accesso fisiologico ai finanziamenti, proprio per evitare che gli imprenditori cui la linea di credito viene rifiutata finiscano, poi, inevitabilmente, nelle mani degli usurai.
        Il relatore Antonino CARUSO esprime parere favorevole sull’emendamento 1.1, a condizione che sia riformulato.
        Seguendo le indicazioni del relatore, il senatore CENTARO riformula l’emendamento 1.1 nell’emendamento 1.1 (Nuovo testo).
        Il RELATORE esprime, poi, parere favorevole sull’emendamento 1.2 e sull’emendamento 1.3, pur ribadendo, su quest’ultimo, la natura non risolutiva della proposta di modifica presentata rispetto ai problemi ad essa sottesi.
        Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.2. Si rimette alla Commissione sull’emendamento 1.3.
        Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.2.
        Intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.3, il senatore RUSSO esprime perplessità: anche se ne comprende le motivazioni e le finalità, ribadisce come non sia opportuno intervenire con un provvedimento legislativo su una materia che è oggetto di disciplina strettamente contrattualistica. Invita, infine, il presentatore a ritirare l’emendamento.
        Il senatore CENTARO insiste per la votazione, riallacciandosi alle considerazioni da lui già svolte in sede di illustrazione degli emendamenti.
        Il senatore RUSSO dichiara, quindi, la propria astensione.
        Messo in votazione, l’emendamento 1.3 risulta respinto.
        La Commissione approva, quindi, l’articolo 1 nel testo modificato, unitamente all’annesso allegato.
        Prende la parola il senatore RUSSO, che sollecita una pausa di riflessione al solo fine di poter predisporre alcuni interventi di coordinamento per rendere più sistematiche le modifiche che il disegno di legge n. 4151, assunto come testo base dalla Commissione, introduce nella normativa vigente. Esprime, inoltre, dubbi, in merito all’articolo 4 del disegno di legge, relativamente alla cancellazione della notizia di ciascun protesto levato nel registro informatico: infatti tale operazione non deve eliminare completamente la notizia conservata nel registro informatico.
        Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.


        
La seduta termina alle ore 9,30.