B I L A N C I O (5a)

MARTEDI' 13 LUGLIO 1999

199a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione Europea) (n. 492)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C05a, 0009°)

Il senatore AZZOLLINI riferisce sullo schema di regolamento in titolo, il quale è stato emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e fornisce una più dettagliata enunciazione della procedura prevista all'articolo 17, terzo comma, della legge n. 468 del 1978, in un'ottica di semplificazione che demanda ad un responsabile del procedimento l'attestazione dell'avvenuto versamento all'entrata e della riassegnabilità di somme: la dichiarazione in tal senso del responsabile verrebbe quindi a sostituire le formali certificazioni di quietanza previste dalle disposizioni interne del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La Corte dei Conti, nell'ambito del parere reso sullo schema di regolamento, riconosce la portata semplificatoria della normativa introdotta, tenendo soprattutto presente che il gravare i responsabili del procedimento dell'attestazione dell'avvenuta acquisizione da parte delle amministrazioni delle somme da riassegnare, oltre che eliminare una serie di adempimenti relativi alla movimentazione dei documenti, realizza un momento di specifica assunzione di responsabilità propria dei dirigenti. La Corte dei Conti rileva poi un contrasto tra l'oggetto del procedimento, individuato come diretto alla riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio e l'articolo 1 il quale precisa, quanto alla riassegnazione, che essa interviene relativamente alle unità previsionali di base: ne discende l'opportunità di far riferimento, nell'ambito delle premesse, alla modifica normativamente intervenuta nella strutturazione del bilancio a seguito della entrata in vigore della legge n. 94 del 1997. Ad avviso della Corte sarebbe altresì opportuno il richiamo esplicito all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in quanto il comma 5 di tale articolo fa salve le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate la cui natura non è investita dalla disciplina introdotta e che pertanto continueranno a costituire il presupposto delle successive riassegnazioni che il regolamento consente; nello stesso tempo, sarebbe opportuno aggiungere alla citazione della legge n. 551 del 28 dicembre 1955 il richiamo ad omologhe disposizioni per gli esercizi seguenti. L'opportunità di eliminare il contrasto fra il titolo dell'atto e l'articolo 1 è sottolineata anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, il quale rileva altresì che occorrerebbe far riferimento alle disposizioni normative che prevedono i finanziamenti comunitari non solo nel preambolo del provvedimento ma anche nel corpo del regolamento, anche per comprendere se quei testi abbiano subito modificazioni per effetto della delegificazione. Occorre inoltre sottolineare il diverso avviso espresso dalla Corte dei Conti e dal Ministero del tesoro sulle modalità da seguire per la riassegnazione delle somme derivanti da fondi comunitari. Per la Corte dei Conti a tali somme non possono essere applicate le nuove procedure di riassegnazione, mentre per il Tesoro esse non vanno distinte dalle altre poiché il responsabile del procedimento è persona diversa di chi procede alla materiale riassegnazione, per cui solo il responsabile è in grado di conoscere l'avvenuto versamento delle somme all'entrata del bilancio ed egli deve quindi rispondere dell'obbligo di attestazione anche nel caso dei fondi comunitari. Infine, sarebbe necessario prevedere che tutti i decreti di riassegnazione siano sottoposti al visto di legittimità della Corte dei Conti.

Interviene nel dibattito il senatore VEGAS, chiedendo se sia sufficiente, ai fini della semplificazione perseguita, la sola abrogazione dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 468 del 1978. Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 2 sembra introdurre il riporto all'anno successivo per una determinata fattispecie di somme versate.

Non essendovi altre richieste di interventi, replica il sottosegretario MACCIOTTA, affermando che quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 è una disposizione già operante, anche se per le somme versate dopo il 30 novembre, suggerisce poi l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 3 del medesimo articolo, un periodo che preveda l'esclusione delle somme direttamente acquisite all'entrata da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presidente MORANDO propone di rinviare il seguito dell'esame dando mandato al senatore Azzollini di redigere una proposta di parere.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.