FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI’ 28 APRILE 1999
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 15,05.
Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria" (n. 423)
(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461; esame e rinvio.)
(R139 b00, C06a, 0027°)


Riferisce alla Commissione il Presidente-relatore ANGIUS, a giudizio del quale lo schema di decreto, attuativo della legge n. 461 del 1998, rappresenta un ulteriore tassello dell’insieme di misure finalizzate a favorire la ristrutturazione, la razionalizzazione ed il rilancio del settore bancario. Dopo aver ricordato l’ampio e serrato dibattito svoltosi, sia in sede parlamentare che in altre sedi sui contenuti della legge di delega, egli esprime un giudizio dichiaratamente positivo sul provvedimento predisposto dal Governo. Tale giudizio appare perlopiù condiviso dai soggetti interessati e dalla maggioranza delle forze politiche, ad eccezione di coloro che esprimono critiche riguardanti, peraltro, aspetti particolari. In generale, lo schema di decreto sollecita l’intero sistema ad accettare la sfida dell’innovazione (e questo riguarda le Fondazioni) e quella della competizione (e questo riguarda le aziende bancarie).
Passando ad esaminare più specificamente la questione della rispondenza dello schema di decreto alla legge di delega, il Presidente-relatore osserva che il parere parlamentare dovrebbe verificare se le specifiche soluzioni individuate dal Governo rispondano più o meno opportunamente ed efficacemente alle esigenze ed ai principi di riforma contenuti nella legge di delega. A suo giudizio, da tale esame emerge la piena conformità dello schema di decreto al dettato della legge di delega e, soprattutto, alle finalità e agli obiettivi posti dalla medesima legge. D’altro canto, tale osservazione è suffragata dalla considerazione che il Governo ha tenuto conto, nella elaborazione dello schema di decreto, di quanto contenuto in specifici strumenti di indirizzo accolti in sede di esame di approvazione della legge.
Le diverse opinioni espresse circa la rispondenza ai principi di delega o, addirittura, sul verificarsi di un eccesso di delega, sorgono anche dalla constatazione che nel variegato e differenziato mondo delle fondazioni esistono anche realtà specifiche e particolari che sollecitano il Parlamento a tutelare tali caratteristiche. Bisogna però riconoscere che di fronte alla complessità e problematicità delle questioni non è possibile tener conto integralmente di tutte le sollecitazioni.
Il Presidente-relatore, giudicando superfluo illustrare analiticamente i contenuti del provvedimento, si sofferma poi sulle questioni meritevoli di un maggiore approfondimento.
L’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che le fondazioni “perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti”, ribadendo la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge. Il comma 2 dell’articolo 3 dello schema, invece, dispone che “non sono consentiti alle fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie né alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura”. Occorre pertanto chiarire – dopo aver ascoltato l’opinione del Governo - che tale divieto, che sembrerebbe avere una portata generale, non dovrebbe riguardare né le cooperative sociali né le organizzazioni non lucrative, né tanto meno le imprese direttamente strumentali ai fini statutari ovvero operanti nei settori rilevanti di utilità sociale. Inoltre, va rilevato che lo scopo lucrativo può caratterizzare anche le attività esercitate nei settori rilevanti e, comunque, quelle orientate alla promozione dello sviluppo economico, che costituisce invece uno degli scopi principali dell’attività delle fondazioni stesse.
Un dibattito più ampio ha invece interessato la disciplina degli organi sociali delle fondazioni, ed in particolare le disposizioni che regolamentano l’organo di indirizzo della fondazione. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 dello schema prevede, affinchè venga assicurata nell’ambito dell’organo di indirizzo una adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, che sia fissato un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio degli effettivi compiti, e che sia stabilita una modalità di designazione e di nomina diretta a consentire equilibrata e non maggioritaria rappresentanza dei soggetti che partecipano alla formazione dell’organo. Analogamente, si prevede che per le fondazioni di origine associativa lo statuto possa attribuire alla stessa assemblea il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell’organo di indirizzo. Va tenuto presente che il vincolo della rappresentanza non maggioritaria non è rintracciabile nelle norme di delega, ma è anche vero che l’indicazione di una quota siffatta - che può arrivare al 49 per cento dei componenti dell’organo di indirizzo - può costituire un valido strumento per tutelare quelle esigenze di rappresentatività dell’Assemblea delle fondazioni a base associativa nell’organo di indirizzo. Attesa la piena condivisibilità dell’esigenza di non allontanare le fondazioni e l’attività da essa svolta dal tessuto connettivo dell’economia territoriale, la previsione dello schema di decreto non appare lesiva di particolari prerogative.
Diversa, invece, la questione della definizione di controllo societario contenuta nell’articolo 6 dello schema di decreto. In esso, si stabilisce che le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali; al comma 2 si stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, 1° e 2° comma, del codice civile (controllo di diritto e controllo di fatto). La nozione di controllo di cui al n. 2 del primo comma del citato articolo del codice civile esclude che esista il controllo nel caso che la posizione dominante venga esercitata con patti di sindacato con posizioni minoritarie all’interno del patto stesso. Tanto ciò è vero che la relazione governativa precisa che alle fondazioni è consentita la partecipazione, in posizione minoritaria, al patto di sindacato.
Il comma 3 dello stesso articolo 6 precisa i casi nei quali il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante. Vengono trasfuse nel testo normativo presunzioni di controllo di carattere assoluto che traggano origine da prevalenti indirizzi giurisprudenziali e di dottrina. La questione nasce dal fatto che tali presunzioni, già contenute nell’articolo 23 del Testo unico bancario, in tale ultima sede, si considerano relative, e cioè esistenti salvo prova contraria. A suo giudizio, quindi esiste un problema di correlazione tra la legge di delega e lo schema di decreto, in relazione al fatto che la presunzione assoluta di controllo nei casi citati sembra più restrittiva rispetto alla normativa di delega.
Da ultimo, il Presidente-relatore affronta la previsione, contenuta nell’articolo 25 dello schema di decreto, dell’obbligo delle fondazioni di dismettere, nell’arco complessivo dei sei anni, un ammontare di partecipazione sufficiente a far perdere ad essa il controllo della società bancaria conferitaria. Egli osserva che il giudizio di un eccesso di delega non può essere condiviso, in quanto è apparsa sempre chiara, fin dalla emanazione della “Direttiva Dini”, la precisa volontà del legislatore di conseguire l’obiettivo di far dismettere le partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie. La strada scelta dal Governo, certamente non l’unica, risponde, pertanto, alla finalità di conseguire questo obiettivo nel rispetto della legge di delega, tanto è vero che è stato ampliato il termine entro il quale le fondazioni dovranno completare la dismissione. Vi è poi da considerare la discrezionalità attribuita all’organo di vigilanza nell’effettuare le dismissioni, tenendo conto della esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio. Ciò detto, si tratta comunque di valutare se, in ragione di esigenze particolari di alcune fondazioni, possa essere opportuno attenuare l’impatto dell’obbligatorietà della dismissione, attraverso un ampliamento dei margini di discrezionalità attribuiti all’autorità di vigilanza per intervenire, ovvero consentendo una maggiore partecipazione delle fondazioni stesse nella determinazione dei criteri di dismissioni previsti dall’articolo 25.
Il Presidente-relatore conclude preannunziando quindi la predisposizione, a conclusione del dibattito e dopo l’intervento del sottosegretario Pinza, di un parere favorevole con osservazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 29 aprile, avrà inizio alle ore 8,30 anziché alle ore 9, come originariamente previsto.

La seduta termina alle ore 15,40.