FINANZE E TESORO (6a)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

249a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), h), nn. da 6 a 8, l), m) e p), della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413)
(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C06a, 0026o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore D'ALÌ il quale, dopo aver espresso il rammarico per l'impossibilità di svolgere le audizioni da lui sollecitate, motiva le ragioni di un giudizio fortemente critico sullo schema di decreto, dalla cui applicazione è facile prevedere un aggravio dei costi per i concessionari e un appesantimento anche nei confronti dei contribuenti. Per quanto riguarda l'affidamento in concessione del servizio, ai sensi dell'articolo 3, egli critica l'irrigidimento delle procedure e la determinazione di vincoli che contrastano con l'indirizzo liberistico volto a delineare un effettivo mercato delle offerte dei servizi di riscossione. Con riferimento all'obbligo dei riversamenti, egli ritiene che il concessionario debba poter effettuare i versamenti con scadenza periodica e non certamente quotidiana. Per ciò che concerne invece la disciplina dei compensi, egli si dichiara perplesso in merito all'attribuzione al Ministro delle finanze del potere di definire la percentuale dell'aggio, con un ulteriore passaggio, rispetto alla delega legislativa, che allontana ulteriormente dal Parlamento qualsiasi possibilità di controllo dell'operato del Governo in tale materia. Un'ulteriore osservazione riguarda poi l'incertezza dell'eventuale remunerazione delle partite non riscosse: è facile prevedere l'abbandono da parte del concessionario di partite ritenute inesigibili, con conseguenze negative anche dal punto di vista del gettito. Egli conclude sottolineando la delicatezza della riforma posta in essere dal Governo, il cui carattere innovativo non può certo mettere in forse il patrimonio di esperienze e professionalità maturato da soggetti operanti nel settore della riscossione.

Interviene poi il senatore ALBERTINI il quale si sofferma analiticamente su aspetti che ritiene meritevoli di attenzione da parte del relatore per la redazione del parere.
Al comma 1 dell'articolo 11, la lettera d) andrebbe sostituita da una disposizione che riproduca, in sostanza, quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 relativamente alle condizioni per dichiarare la revoca della concessione: essa deve essere prevista nel caso in cui il concessionario risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonchè dai contratti collettivi di lavoro della categoria, che devono essere applicati a tutti gli addetti, a qualsiasi titolo, alla riscossione crediti e alle attività connesse. Tale norma è volta ad impedire che i concessionari del servizio di riscossione imputino ai costi di gestione del nuovo sistema oneri impropri derivanti da un utilizzo parziale del personale bancario. Per quanto riguarda i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 63, recante misure di sostegno all'occupazione, appare opportuno sottrarre tali disposizioni alla sezione II, Disposizioni transitorie e finali, per rendere permanente le norme relative al mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione delle concessioni. Va peraltro chiarito che le disposizioni del comma 6 andrebbero radicalmente modificate introducendo il principio che ogni trasferimento di attività, disposto con legge, debba salvaguardare i livelli occupazionali e consentire il passaggio del personale da un'impresa ad un'altra.
Sempre in tema di occupazione, all'articolo 45, relativo ai messi notificatori, appare opportuno prevedere per tali figure professionali lo svolgimento delle funzioni alle dipendenze del concessionario stesso con un rapporto di lavoro subordinato, garantendo così anche il controllo costante da parte del concessionario sullo svolgimento dell'attività posta in essere dal notificatore.
Per quanto riguarda, invece, le misure volte a riqualificare i dipendenti delle società concessionarie, commi 1 e 2 dell'articolo 63, appare opportuno, in ragione del carattere temporaneo e limitato dei corsi stessi, prevederne la attivazione solo per il periodo strettamente necessario al superamento dei processi di ristrutturazione del settore, mentre andrebbero previsti a regime corsi di formazione più ampi e articolati. Da ultimo, egli ritiene importante dare rilevanza, trasformandolo in un unico articolo, alle disposizioni recate dal comma 7 dell'articolo 63.

Interviene per la replica il relatore CASTELLANI, il quale ritiene opportuno approfondire le problematiche connesse all'applicazione dell'articolo 3 relativamente alle procedure di affidamento in concessione del servizio di riscossione, soprattutto per quanto riguarda il comma 4, sul quale comunque ritiene vitale un chiarimento del Governo. A tale proposito, egli condivide la sottolineatura del senatore D'Alì, mentre invece non giudica accoglibili le altre osservazioni. Circa i rilievi esposti dal senatore Albertini, egli ritiene meritevole di approfondimento la proposta di non considerare transitorie alcune disposizioni in materia di sostegno all'occupazione.

Prende quindi la parola per la replica il sottosegretario VIGEVANI, a giudizio del quale non possono essere condivisi i rilievi circa la eventuale lesione dell'autonomia degli enti locali. Egli sottolinea peraltro che la necessità di riformare radicalmente il sistema della riscossione appare ormai ampiamente condivisa, ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e le esigenze dei soggetti privati che svolgono tali funzioni. Da ultimo, egli contesta che la attribuzione di poteri al Ministro delle finanze in materia di aggio possa ulteriormente essere foriera di un indebolimento delle prerogative parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente ANGIUS, tenuto conto della necessità di attendere il parere della 5a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3607, calendarizzato per l'Assemblea il 6 e 7 aprile, comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, inizierà alle ore 15 al fine di concludere l'esame del citato disegno di legge.

La seduta termina alle ore 9,25.