BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1997

85a Seduta
Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Parisi.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222» (n. 159)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664) (Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C05a, 0004°)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il seguente schema di parere che tiene conto delle osservazioni formulate nella precedente seduta:

«La Commissione bilancio esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante “Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222”; considerato che lo schema in oggetto attua le finalità dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, sia pure con leggero ritardo; ritiene che all'articolo 2, comma 2, è necessario esplicitare che l'utilizzo dei fondi sia anzitutto finalizzato ad interventi di carattere realmente straordinario e solo in mancanza di questi possa essere preso in considerazione il finanziamento di studi, per i quali per altro si può fare ricorso anche ai documenti delle organizzazioni internazionali; che in riferimento all'articolo 2, comma 5, l'interpretazione della tipologia “beni culturali” appare eccessivamente estensiva in rapporto alla dizione di beni di “interesse ambientale” che è categoria ben più ampia di beni culturali; che per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 2 il concetto di straordinarietà è declinato in modo tale da assumere anche il carattere di aggiuntività dell'intervento rispetto all'ordinaria programmazione degli interventi da parte delle amministrazioni, con ciò configurando il rischiò di una diluizione degli interventi nei quali si finirebbe per perdere il carattere realmente straordinario cui è originariamente finalizzata la norma di cui all'articolo 48 della legge n. 222. Tale rischio è reso anche evidente dalla previsione dell'articolo 5. D'altra parte se è vero che il termine straordinario può essere interpretato anche in sensi differenti da “eccezionali” ed in modo particolare come “estraneità” all'ordinaria programmazione, tuttavia, questa ultima non può configurarsi come una estensione dell'ordinario, come avverrebbe nel caso in cui fossero finanziati interventi che non siano riusciti, per la insufficienza di risorse disponibili ordinariamente, a rientrare nelle decisioni ordinarie; che la previsione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), appare essere eccessivamente penalizzante; potrebbe perciò essere prevista come causa ostativa di un soggetto ad essere ammesso alla ripartizione della quota la condizione del rinvio a giudizio; che i titoli preferenziali di cui l'articolo 5 e in particolare il requisito del possesso dei fondi europei non solo contrasta con un corretto concetto di straordinarietà come sopra definito e finirebbe per escludere interventi realmente eccezionali, che è evidente non potrebbero godere già di previsione di sovvenzioni europee, ma in generale rischia di escludere interventi meritevoli d'attenzione, per cui si suggerisce una formulazione che attenui il carattere vincolante delle priorità; che per quanto concerne l'articolo 6 manca una previsione sulle procedure e sui termini per l'istruttoria delle domande nella fase antecedente all'assunzione dello schema del piano di ripartizione da parte della Presidenza del Consiglio.
Con queste osservazioni, invitando il Governo alle opportune modifiche, esprime parere favorevole».

Il senatore VEGAS concorda, in linea di massima con il contenuto della proposta formulata dal relatore. A suo avviso, occorrerebbe rendere più esplicita la critica alla definizione di straordinarietà contenuta nello schema di regolamento e proporre la soppressione delle attività ordinarie previste nell'articolato dello stesso. Sarebbe anche opportuno chiarire le modalità di riparto dello stanziamento, nonchè consentire, nelle forme dovute, ai contribuenti di conoscere, prima della scelta compiuta in sede di dichiarazione dei redditi, la destinazione della quota di competenza statale.
Considera, infine, non condivisibile l'interpretazione fino ad oggi prevalsa secondo cui la destinazione dell'8 per mille viene effettuata in ragione delle scelte compiute dai contribuenti senza tener conto del reddito dichiarato da ciascuno: in tal modo si finisce per realizzare una sorta di consultazione sulle opzioni religiose dei cittadini.

Il senatore MORO ritiene indispensabile che il parere della Commissione segnali la esigenza di una più puntuale definizione della straordinarietà degli interventi. Osserva inoltre che la previsione dell'articolo 2, comma 2 non sia pertinente, in quanto non riguarda eventi di carattere straordinario. Quanto agli interventi straordinari di assistenza ai rifugiati, sarebbe opportuno che questi venissero effettuati solo nei confronti di coloro ai quali sia stato riconosciuto tale status. Esprime quindi perplessità sul comma 5 dell'articolo 2, nel quale andrebbe anche chiarito cosa si intenda per «beni immobili o mobili, anche immateriali».
Si sofferma successivamente sui requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3, osservando che occorrerebbe escludere dai contributi chi sia stato condannato in sede penale anche se successivamente riabilitato e al comma 2, punto f) propone di sopprimere la parola «sufficientemente». Si esprime, infine, in senso critico sull'articolo 5 con riferimento alla priorità attribuita agli interventi con ricorso ai fondi dell'Unione europea e suggerisce di prevedere una dotazione minima, pari al 15 per cento, per ognuna delle quattro finalità previste dalla legge. Sarebbe anche auspicabile stabilire la presentazione di una relazione al Parlamento sulla utilizzazione dei fondi.
Alla luce di quanto esposto, propone che la Commissione esprima parere contrario sul testo proposto dal Governo.

Il senatore RIPAMONTI condivide la proposta di parere formulata dal relatore, proponendo di integrarla con la previsione di una specifica regolamentazione del procedimento di esame e di presentazione delle domande. Sarebbe anche opportuno stabilire che i soggetti destinatari delle contribuzioni presentino un rendiconto della loro utilizzazione.

Il senatore GUBERT contesta la definizione di straordinarietà contenuta nello schema di regolamento ed osserva che molte delle utilizzazioni previste dall'articolo 2 sono in contrasto con quanto prescrive la legge istitutiva del 1985.
Si sofferma in particolare sui commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2, nonchè sul comma 1 dell'articolo 6, da cui non si evince con precisione la natura dello schema del piano di ripartizione ivi previsto.

Il senatore MUNGARI dichiara di concordare con le valutazioni formulate dai senatori Vegas e Gubert. Ritiene inoltre opportuno chiarire il concetto di beni immateriali contenuto nel comma 5 dell'articolo 2, nonchè la portata della disposizione concernente le persone giuridiche. Occorrerebbe anche precisare il valore delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e i) del comma 2 dell'articolo 3.

Il senatore FIGURELLI è dell'avviso che il parere della Commissione dovrebbe indicare formalmente che l'impiego delle risorse dell'8 per mille per il 1997 sia destinato alle zone colpite dal terremoto dell'Umbria e delle Marche.
Concorda con le valutazioni relative alla straordinarietà degli interventi, precisando che per quanto riguarda gli studi e i progetti essi dovrebbero essere finanziati con i fondi dell'8 per mille solo se finalizzati ad interventi di carattere straordinario. Per ciò che si riferisce ai requisiti soggettivi, sarebbe opportuno privilegiare la destinazione a favore delle amministrazioni comunali e, relativamente ai beni culturali, a favore delle sovraintendenze, delle biblioteche, degli archivi, dei musei, dei parchi e delle riserve naturali.

Il sottosegretario PARISI fa presente che lo schema di regolamento proposto dal Governo è finalizzato a specificare ulteriormente i parametri già previsti dalla legge istitutiva, definendo al tempo stesso le modalità di riparto degli stanziamenti: al riguardo, precisa che tale riparto riguarda gli interventi ammessi al finanziamento e non i soggetti che ne costituiscono esclusivamente lo strumento di attuazione e che quindi vengono considerati solo al fine della loro idoneità rispetto agli obiettivi.
Concorda sulla difficoltà di definire il concetto di straordinarietà degli interventi: a suo avviso essa dovrà quindi essere valutata in termini comparativi in relazione agli interventi che potranno essere concretamente realizzati.
Lo schema di regolamento ha anche l'obiettivo di non appesantire eccessivamente le procedure di riparto degli stanziamenti, anche se non è intenzione del Governo giungere ad una indeterminazione delle norme tale da dar luogo ad una sostanziale arbitrarietà delle scelte.
Considera doverosa l'informazione dei contribuenti sulla utilizzazione dei fondi, anche se occorrerà definire concretamente quali forme di pubblicità siano realizzabili. Conviene sulla opportunità di apportare correzioni di chiarificazione ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, nonchè di precisare che il finanziamento dei progetti degli studi riguarda solo quelli finalizzati ad interventi straordinari. Non esclude che si possa sopprimere la preferenza vincolante per gli interventi finanziati anche attraverso fondi dell'Unione europea. Correzioni potranno essere introdotte anche su taluni requisiti soggettivi, come ad esempio quelli concernenti la dichiarazione di fallimento e la sottoposizione a procedimenti penali.
Assicura comunque che il Governo terrà in massima considerazione le indicazioni formulate dalle commissioni competenti del Senato e della Camera.
Anticipa, infine, che lo schema di ripartizione relativo al 1997 potrà tener conto solo in parte, in ragione dei tempi di attuazione, dei criteri contenuti nello schema di regolamento in esame.
In risposta a quanto rilevato dal senatore Vegas sulle modalità di destinazione dell'8 per mille, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento della questione, anche se ritiene comunque corretta l'interpretazione fino ad oggi prevalsa della disposizione di legge.

Il relatore DE MARTINO Guido si riserva di presentare un nuovo schema di parere alla luce di quanto emerso negli interventi testè pronunciati e delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Il senatore GUBERT ritiene che il parere dovrebbe essere favorevole a condizione che siano accolti i rilievi critici e i suggerimenti formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.