AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 1998

275ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per le comunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA

(3053-B) Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l’editoria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE ricorda che il testo in esame nella precedente lettura da parte del Senato aveva una configurazione diversa: per la parte comune, le modifiche della Camera dei deputati non incidono a suo avviso sulle valutazioni di competenza della Commissione, già rese in precedenza. Gli articoli aggiuntivi riguardano una materia diversa, quella dell’editoria politica e hanno effetti sulla platea dei beneficiari anche delimitando il tempo di riferimento utile per accedere alle provvidenze. Tali disposizioni hanno suscitato alcune polemiche e non appaiono esenti da qualche dubbio anche di legittimità costituzionale, che peraltro può essere risolto, a suo avviso, in considerazione della natura del provvedimento e della connotazione che esso ha ormai acquisito. Propone, pertanto, di formulare un parere di nulla osta, rimettendo in sostanza all’Assemblea una valutazione complessiva anche sulle ragioni di perplessità appena evocate.

Concorda il senatore ROTELLI.

Il sottosegretario VITA ricorda che il Governo ha manifestato fin dall’inizio dell’iter parlamentare la volontà e la determinazione di pervenire a una soluzione equilibrata per un problema ormai annoso, tenendo conto nelle diverse fasi degli orientamenti prevalenti nelle discussioni parlamentari. Concorda pertanto sulla indicazione formulata dal Presidente, che non pregiudica le successive valutazioni di merito.

Il senatore GUERZONI annuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal Presidente.

La Commissione accoglie la proposta di parere non ostativo formulata dal Presidente.


(3296) Disposizioni per l’organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell’Unione dell’Europa occidentale (UEO)

(Parere alla 3ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente VILLONE comunica che la Sottocommissione per i pareri ha svolto un primo esame del disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione di merito in sede deliberante, risolvendosi infine per la rimessione alla sede plenaria.

Il relatore MUNDI riassume l’esposizione del testo già svolta dinanzi alla Sottocommissione per i pareri e ricorda l’obiezione formulata dal senatore Rotelli in quella sede.

Il senatore ANDREOLLI rileva che il provvedimento consiste esclusivamente in una disposizione di spesa piuttosto rilevante, la cui destinazione appare orientata in gran parte ad interventi di ristrutturazione e adeguamento immobiliare del palazzo della Farnesina, in deroga alle norme di contabilità. Di conseguenza, egli ritiene opportuna una valutazione critica da parte della Commissione.

Il senatore ROTELLI ripropone l’obiezione già svolta in sede di Sottocommissione per i pareri circa l’anacronismo di un’istituzione come l’Unione dell’Europa Occidentale e il riferimento, a suo avviso improprio, a un possibile ruolo di indirizzo politico-militare da parte del Governo italiano nell’esercizio delle funzioni temporanee di presidenza.

Il presidente VILLONE reputa opportuno continuare l’esame alla presenza di un rappresentante del Governo competente per il disegno di legge, che possa fornire indicazioni esaurienti sulle ragioni sottese al provvedimento.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti.

(3179) LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno 1998.

Il relatore PELLEGRINO ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge n. 2934.

Il senatore ROTELLI rinuncia ad illustrare i propri emendamenti, soffermandosi soltanto sull'emendamento 8.1, il quale sopprime la disposizione relativa ai membri di diritto del consiglio di presidenza.

Il senatore SCHIFANI illustra a sua volta l'emendamento 3.23, analogo ad altre iniziative di modifica. Il procedimento cautelare, a suo avviso, appare di difficile sperimentazione, in quanto talvolta il provvedimento ha già avuto attuazione prima della data in cui si tiene la camera di consiglio. L'emendamento prevede pertanto che il presidente possa disporre misure cautelari a carattere provvisorio.

Il relatore PELLEGRINO rileva però che con emendamenti analoghi si tende a soluzioni differenti, per quanto l'esigenza da risolvere sia la stessa, che si accentua soprattutto durante il periodo estivo.

Il senatore SCHIFANI illustra quindi l'emendamento 1.20, sostenendo l'opportunità di conservare la prassi attuale, con la possibilità di produrre copie anche non autentiche, per favorire lo snellimento del processo, tenuto conto che l'amministrazione convenuta solitamente non disconosce le copie medesime. Illustra altresì l'emendamento 1.22, che introduce una norma di stimolo per provvedere in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

La senatrice BUCCIARELLI ed il senatore MUNDI dichiarano quindi di aggiungere le rispettive sottoscrizioni agli emendamenti presentati dal senatore Besostri, che rinunciano ad illustrare.

Il senatore SCHIFANI interviene nuovamente sulle patologie del processo cautelare particolarmente con riferimento ai provvedimenti di diniego di autorizzazioni. Illustra quindi l'emendamento 6.8, rivolto a decongestionare l'attività dei collegi giudicanti, ora svolta in camera di consiglio, ma che potrebbe essere meglio adottata con atti monocratici. Per quanto attiene alla riforma del consiglio di presidenza, segnala i propri emendamenti miranti a promuovere un maggiore equilibrio tra la rappresentanza dei consiglieri di Stato e quella dei magistrati dei TAR, questione molto avvertita dalle categorie interessate ed oggetto di pronunce giurisdizionali.

Il relatore PELLEGRINO reputa condivisibili molti emendamenti, rivolti ad innestare nel processo amministrativo istituti tipici del rito civile, ma poco praticabili nella presente condizione della giustizia amministrativa. Tali innovazioni infatti potrebbero determinare ulteriori impacci e non casualmente in alcuni casi è previsto un aumento degli organici. Riguardo al proprio emendamento 3.3, rileva che esso è rivolto a sovvenire alle esigenze indicate dal senatore Schifani, in modo da modellare il provvedimento cautelare sulla natura e sugli effetti dell'atto. Si sofferma inoltre sull'emendamento 6.3, il quale collega la decisione semplificata ai riti abbreviati, prevedendo il contraddittorio e la possibilità di un'impugnazione. In merito all'articolo 8, egli si è astenuto dal presentare iniziative di modifica in attesa di conoscere meglio gli orientamenti della Commissione. La disposizione può essere mantenuta nell'ambito del disegno di legge a condizione però che non se ne introducano altre in materia di ordinamento giudiziario o sullo stato giuridico del personale giudicante.

Il senatore ROTELLI dichiara di aver sottoscritto alcuni emendamenti volti a introdurre nel processo amministrativo istituti propri del processo civile. In particolare invita il relatore ad esaminare attentamente la possibile introduzione della figura del giudice istruttore.

Il senatore SCHIFANI condivide l'idea del relatore di contenere le norme che incidono su profili diversi dal processo amministrativo. La giustizia amministrativa vive tuttavia una fase di grande difficoltà e un modesto incremento degli organici costituisce un'esigenza non ulteriormente eludibile, complementare rispetto allo snellimento procedurale, non già una istanza corporativa. Si tratta inoltre in altri casi di superare ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai giudici della Corte dei conti.

Il presidente VILLONE considera l'aumento di organici come un aspetto strettamente connesso, ma che implica valutazioni sulla copertura finanziaria che possono ritardare la conclusione dell'iter del disegno di legge.

Il relatore PELLEGRINO suggerisce al riguardo l'eventualità di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a procedere ad un incremento dell'organico e ad elaborare misure straordinarie di smaltimento dell'arretrato. Si tratta di aspetti da lui stesso sottolineati nella relazione introduttiva. Svolge poi alcune considerazioni ritenendo che il sistema stia evolvendo verso un giudizio sempre più rivolto alla cognizione del rapporto sottostante al provvedimento impugnato.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 1

Prima dell’articolo 1, inserire il seguente:
“Art. 01

1. Dopo l’articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 è inserito il seguente: «Art. 20-bis - 1. Chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per valere il suo diritto o il suo interesse legittimo in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
2. Il presidente del tribunale o, nei tribunali divisi in sezioni, il presidente di sezione designa senza ritardo il giudice istruttore, il quale provvede ai sensi dell’articolo 669 - sexies del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del ricorso egli fissa un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e della domanda incidentale, il cui deposito deve avvenire entro dieci giorni dall’ultima notifica.
3. La misura accordata in via provvisoria dal giudice istruttore perde efficacia con la pronuncia da parte del collegio sull’istanza incidentale, la cui trattazione deve essere fissata alla prima camera di consiglio immediatamente dopo il deposito del ricorso, fermo il decorso di almeno cinque giorni dall’ultima notificazione.
4. Il giudice istruttore dà altresì corso ai procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli da 692 a 699 del codice di procedura civile».”

0.0.1 ROTELLI, PASTORE

0.0.2 (identico all’em. 0.0.1) BESOSTRI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. All’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall’ultima notificazione. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove sia stato notificato o comunque comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui quest’ultimo intende avvalersi in giudizio.
L’amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato e tutti quelli di cui l’amministrazione intende avvalersi in giudizio.
Il presidente del tribunale amministrativo ovvero il presidente della sezione designano un giudice, che provvede all’assunzione dei mezzi di prova e che, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione della causa. Trovano a tal fine applicazione gli articoli da 191 a 227, da 244 a 266 e da 696 a 699 del codice di procedura civile.»
2. Il sesto comma dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato.”

1.1 ROTELLI, PASTORE
1.12 (identico all’em. 1.1) BESOSTRI


Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

"Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato ove notificato o comunicato al ricorrente e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio".

1.3 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: “all’amministrazione resistente”.

1.19 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: “quanto meno, egli”.

1.6 GASPERINI

Al comma 1, primo capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: del rifiuto dell’amministrazione”, con le seguenti: “della richiesta all’amministrazione”.

1.8 BESOSTRI


Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

1.4 IL RELATORE


Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: “il provvedimento” con le seguenti: “l’eventuale provvedimento”.

1.5 IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: “anche in copie autentiche”.

1.20 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: “copie autentiche” con le seguenti “copie conformi”.

1.14 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: “tutti quelli di cui l’amministrazione intende avvalersi in giudizio”, con le seguenti: “quelli che comunque possono essere utili al giudizio”.

1.21 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: “un magistrato da lui delegato” con le seguenti “il magistrato da lui nominato relatore”.

1.15 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: “ordina”, fino ad: “opportuni”, con le seguenti: “dispone l’acquisizione degli atti di cui al comma precedente contestualmente nominando un commissario per l’ulteriore inadempimento”.

1.22 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: “ordina”, fino a: “opportuni”, con le seguenti: “dispone l’acquisizione degli atti di cui al comma precedente”.

1.23 SCHIFANI, PASTORE


Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni. Nei giudizi di cui alle disposizioni precedenti si applica l’articolo 356 del codice di procedura civile.”

1.2 ROTELLI, PASTORE

1.13 (identico all’em. 1.2) BESOSTRI


Al comma 2, sostituire le parole: “il secondo comma” con le seguenti “il terzo comma”.

1.16 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguenti periodo: “L’intervento istruttorio è possibile esclusivamente in presenza dell’istanza di fissazione dell’udienza”.

1.7 GASPERINI


Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: “ed è nominato il giudice istruttore”.

1.17 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Mediante ordinanza può altresì essere ordinato dal Presidente della Sezione, anche su istanza di parte, l’acquisizione dei documenti e mezzi istruttori già acquisiti dal Giudice di primo grado”.

1.11 BESOSTRI

Sopprimere il comma 3.

1.18 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 3, capoverso, dopo le parole: “sono trasmessi”, inserire le seguenti: “senza indugio”.

1.9 BESOSTRI

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione”.

1.10 BESOSTRI

Art. 2


Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 21-bis - 1. I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono istruiti, ove la causa non sia matura per la decisione, a norma dell’articolo 21, quarto comma e successivamente decisi in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Ove l’istruzione non sia necessaria sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.».”

2.1 ROTELLI, PASTORE

2.3 (identico all’em. 2.1) BESOSTRI


Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: “il silenzio dell’amministrazione”, con le seguenti: “il rifiuto dell’amministrazione di provvedere in ordine a un’istanza a essa presentata, ovvero il silenzio serbato a fronte dell’istanza stessa”.

2.5 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, primo capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: “la decisione” inserire le seguenti “succintamente motivata”.

2.4 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: “sussistendone i presupposti”.

2.6 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: "entro un dato termine", con le seguenti: "entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni".

2.2 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e condanna l’amministrazione alle spese”.

2.7 SCHIFANI, PASTORE
Art. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il settimo comma dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili dall’esecuzione del provvedimento impugnato ovvero dal diniego di atti richiesti o dal comportamento inerte dell’amministrazione, chiede l’emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio con motivazione che, oltre ai danni illustrati, manifesti le ragioni in fatto e diritto che, ad un primo esame, inducano a ritenere che il ricorso possa essere rispettivamente accolto o respinto nel merito. In entrambi i casi può essere disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione.
In sede di decisione della domanda cautelare il tribunale, accertata la completezza del contraddittorio, può definire il giudizio nel merito ai sensi dell’articolo 26, ove la causa sia matura per la decisione e non presenti profili di particolare difficoltà in fatto e in diritto. In tal caso il Tribunale, previo avviso alle parti, le invita alla immediata discussione del merito ovvero assegna termine per il deposito di memorie, rinviando a successiva camera di consiglio.
La successiva sentenza che definisce il merito può essere redatta in forma abbreviata.».”

3.1 ROTELLI, PASTORE

3.15 (identico all’em. 3.1) BESOSTRI


Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:
"Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio”.

3.3 IL RELATORE


Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.19 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: “L’ordinanza è motivata con riguardo alla valutazione dei danni allegati e alla sommaria delibazione delle questioni di diritto rilevanti”.

3.6 DENTAMARO


Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: “dei danni allegati”, con le seguenti: “del pregiudizio allegato”, nonchè la parola: “certezza” con la seguente: “probabilità”.

3.4 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: “primo”, con la seguente: “sommario”.

3.18 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: “una ragionevole certezza del buon esito del ricorso”, con le seguenti: “ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Nel caso che dall’esecuzione dell’atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare.”

3.9 BESOSTRI


Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: “certezza sul buon esito”, con le seguenti: “preliminare giudizio positivo sulla fondatezza”.

3.24 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

“Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un ordinamento cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.”

3.23 SCHIFANI, PASTORE



Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: “contraddittorio”, inserire le seguenti: “e dell’istruttoria”; dopo la parola: “presupposti”, inserire le seguenti: “sentite sul punto le parti costituite”.

3.7 DENTAMARO


Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “In caso di estrema gravità ed urgenza, misure cautelari possono essere adottate dal presidente su istanza di parte. Nell’udienza immediatamente successiva il tribunale amministrativo regionale provvede collegialmente sull’istanza cautelare”.

3.20 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: “La tassazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In caso di accoglimento dell’istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare”.

3.5 GASPERINI


Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: "Le spese della fase cautelare vengono liquidate in occasione della sentenza di merito, nella quale si terrà conto dell'incidenza e dell'esito dell’istanza cautelare nell'economia di tutto il giudizio".

3.11 BESOSTRI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: “rigetta”, a: “irricevibili”, con le seguenti: “decide sulla domanda cautelare o sull’appello contro un’ordinanza cautelare”.

3.8 DENTAMARO



Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: “della richiesta cautelare” con le seguenti: “o di rigetto dell’istanza cautelare”.

3.21 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: “cautelare”, inserire le seguenti: “provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell’ultimo comma dell’articolo 26 e”.

3.25 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

3.22 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, sesto capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "con istanza motivata" inserire le seguenti: "e notificata alle altre parti".

3.12 BESOSTRI


Al comma 1, sesto capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: “il funzionario” con le seguenti: “l’ufficio”.

3.17 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: "ed eventualmente sulle relative spese".

3.13 BESOSTRI

3.2 (identico all’em. 3.13) ROTELLI, PASTORE


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Qualora le esigenze cautelari non possano utilmente essere tutelate nei tempi necessari alla delibazione in camera di consiglio il Presidente del TAR o il giudice relatore da lui designato su ricorso delle parti interessate può accordare, anche inaudita altera parte, misure interinali che perdono efficacia con la pronuncia sulla istanza cautelare; la camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla data di emissione delle misure interinali di cui al precedente periodo”.

3.10 BESOSTRI


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“3-bis. I ricorsi pendenti da oltre 10 anni sono dichiarati estinti se non se ne chiede la decisione con apposita istanza presentata entro 30 giorni.
Entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tali ricorsi, da fissare nel termine perentorio di 5 anni dalla data di deposito dell’istanza che ne chiede la trattazione, sono decisi dal giudice amministrativo, quale giudice unico, con sentenza succintamente motivata rispetto ai soli punti ritenuti decisivi, previo breve richiamo ai fatti di causa.”

3.26 LUBRANO DI RICCO

Art. 4

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo la parola: “progettazione”, inserire la congiunzione: “e”.

4.5 DENTAMARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di opere pubbliche, nonché di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, di appalti pubblici di forniture e di servizi compresi quelli nei settori ex esclusi:".

4.12 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione di concorrenti;”.

4.6 DENTAMARO


Al comma 1, primo capoverso, nella lettera d), sostituire le parole: “all’istruzione” con le seguenti: “alla costituzione”.

4.1 IL RELATORE


Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) i provvedimenti di scioglimento di consigli regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi”.

4.7 DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) gli interventi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i provvedimenti di individuazione degli operatori e di assegnazione delle aree”.

4.10 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) i provvedimenti di diniego espresso in materia di licenze e autorizzazioni”.

4.17 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. I termini per l’esame dell’istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso e per il suo deposito.”

4.13 BESOSTRI


Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Il presidente del tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare ovvero in caso di tribunali divisi in sezioni, il Presidente di sezione designa senza ritardo il giudice relatore, che verifica la completezza del contraddittorio e ne ordina l’integrazione; egli dispone, altresì, ogni attività istruttoria strettamente necessaria, previa emissione, occorrendo, di eventuali provvedimenti urgenti a norma dell’articolo 669- quater e seguenti del codice di procedura civile aventi efficacia fino alla data di pronuncia sull’istanza cautelare da parte del collegio. Ove la causa sia matura per la decisione di merito il giudice istruttore rinvia con ordinanza la relativa trattazione a successiva camera di consiglio, decorso il termine di trenta giorni dal deposito di essa. I termini per il deposito di documenti e di memorie sono quelli stabiliti dall’articolo 23, ridotti alla metà.nNel caso il giudice relatore, espletata l’attività di cui al quarto comma dell’articolo 21 rinvii l’esame dell’istanza cautelare a camera di consiglio immediatamente successiva, l’accoglimento di essa, che sia disposta in primo grado ovvero in appello, comporta l’obbligo di fissazione della camera di consiglio per la discussione del merito entro il successivo termine di giorni quarantacinque, rispettivamente decorrenti dalla data di deposito dell’ordinanza di accoglimento in primo grado o da quella di ricezione dell’eventuale ordinanza emessa in appello».

4.14 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso 3, premettere le seguenti parole: “Salva l’applicazione dell’articolo 26, ultimo comma”.

4.2 IL RELATORE


Al comma 1, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
“Il tribunale amministrativo regionale ove accolga l’istanza cautelare, contestualmente accerta la completezza del contraddittorio ovvero ne dispone la integrazione e fissa la data di discussione del merito del ricorso alla prima udienza utile garantendo un termine non inferiore a trenta giorni per la difesa.”

4.18 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo, sostituire le parole: “che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato”, con le seguenti: “la non manifesta infondatezza del ricorso”; nel medesimo periodo, sostituire le parole: “in luogo del provvedimento cautelare”, con le seguenti: “emette il provvedimento cautelare e”.

4.8 DENTAMARO


Al comma 1, sopprimere i capoversi 4 e 5.

4.15 BESOSTRI


Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

4.9 DENTAMARO

4.19 (identico all’em. 4.9) SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: “primo” con la seguente: “sommario”.

4.16 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: “una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso”, con le seguenti: “ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto.”

4.11 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: “certezza” con la seguente: “probabilità”.

4.3 IL RELATORE


Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: “il tribunale amministrativo” con le altre: “il Presidente del tribunale amministrativo”.

4.4 GASPERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. L’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che il danno risarcibile è anche quello derivante dalla lesione dell’interesse legittimo”.

4.20 LUBRANO DI RICCO

Art. 5

Sopprimere l’articolo.

5.4 MARCHETTI


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 5

“1. All’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti».”.

5.1 DENTAMARO


Al comma 1, capoverso, quinto rigo, sopprimere la congiunzione: “e”.
5.3 MAGNALBO’, PASQUALI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 5-bis

1. Gli atti dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali possono essere impugnati per incompetenza, violazione di legge o contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell’Assemblea dagli amministratori dei summenzionati enti.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi con le procedure e nei termini previsti dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990.”

5.0.1 BESOSTRI
Art. 6

Sopprimere l’articolo.

6.1 ROTELLI, PASTORE


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 6

1. Il giudice relatore designato ai sensi dell’articolo 21, quarto comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.
2. Egli dà atto, altresì, direttamente all’interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine della maturata perenzione”.

6.7 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell’ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

6.2 IL RELATORE


Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: “o infondatezza”¸ ”anche in calce al ricorso”; “nel caso di manifesta infondatezza”; “della sentenza”.
Inoltre inserire, dopo le parole: “Consiglio di Stato”, le seguenti parole: “sentite le parti in camera di consiglio”.

6.4 DENTAMARO


Al comma 1, capoverso, dopo la parola: “improcedibilità”, inserire la seguente: “fondatezza”; dopo la parola: “manifesta”, inserire le seguenti: “fondatezza o”; sostituire la parola: “sentenza”, con la seguente: “ordinanza”.

6.5 BESOSTRI


Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere i seguenti:

“La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze”.

6.3 IL RELATORE


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nel giudizio amministrativo la perenzione è pronunciata con decreto del presidente del collegio. Il decreto è comunicato alle parti ed avverso esso può ricorrersi al collegio entro trenta giorni dalla comunicazione.

6.10 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. La decisione in forma semplificata di cui all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammessa unicamente in presenza di istanza cautelare contestuale al ricorso in assenza di decreto di abbreviazione dei termini ed è assunta in camera di consiglio fissata non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del ricorso.”

6.6 BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio, la perenzione, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per manifesto difetto di giurisdizione o di competenza ovvero per irrituale proposizione del gravame, possono essere pronunciate, fuori dall’udienza, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato, con ordinanza emessa senza la comparizione delle parti. L’ordinanza, con la quale si provvede anche sulle spese, è depositata in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla eventuale notificazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello, con atto notificato entro trenta giorni dalla comunicazione o eventuale notificazione dell’ordinanza appellata. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.”

6.8 SCHIFANI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L’articolo 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con ordinanza motivata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e provvede sulle spese di giudizio, in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.”

6.9 PASQUALI, MAGNALBO’, LISI, MEDURI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 6-bis

1. All’articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è aggiunto il seguente comma:
«Per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 27, primo comma, n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».”

6.0.1 DENTAMARO


Art. 7

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il giudice istruttore designato ai sensi del precedente articolo 2, quarto comma, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.
Egli dà atto, altresì, direttamente dell’interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine, della maturata perenzione.”

7.1 ROTELLI, PASTORE


Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ed eventualmente disponendo l’integrazione del contraddittorio davanti a sé”.

7.3 DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

“2. il secondo comma dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è così modificato:
«In caso di errore scusabile conseguente all’omessa o erronea indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consiglio di Stato decide sulla controversia se è competente; altrimenti rimette in termini il ricorrente per proporre impugnativa al giudice competente che deve essere indicato nella sentenza».
3. L’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è abrogato”.

7.2 DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. L’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato”.

7.4 MAGNALBO’, PASQUALI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All’articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: “Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna”.

7.0.3 SCHIFANI, PASTORE
7.0.1 (identico all’em. 7.0.3) MARCHETTI
7.0.8 (identico all’em. 7.0.3) PASQUALI, MAGNALBO’, LISI, MEDURI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

7.0.2 MARCHETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonché di consigliere di Stato, l’anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l’attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell’ottava classe della qualifica di primo referendario.
3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.
4. E’ abrogato l’articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all’effettivo impegno. L’indennità esclude il trattamento di missione.”

7.0.4 SCHIFANI, PASTORE
7.0.7 (identico all’em. 7.0.4) PASQUALI, MAGNALBO’, LISI, MEDURI


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. All’articolo 21, quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è aggiunta la seguente proposizione: “e la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno quattro anni presso un tribunale amministrativo regionale.
2. All’articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma come sopra integrato, è aggiunto il seguente comma:
“La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale comporta l’obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d’ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico."

7.0.5 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. Al primo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: “ovvero disporre consulenza tecnica”.

7.0.6 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Norme in tema di ricorso straordinario)

1. Il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
2. I pareri delle sezioni consultive sono pubblici, a meno che l’amministrazione, all’atto della richiesta, chieda che il parere resti riservato per tre mesi dalla sua emanazione. Decorsi i tre mesi l’amministrazione deve chiedere espressamente se il parere resti definitivamente riservato. Sono in ogni caso pubblici i pareri resi su ricorso straordinario e sugli schemi di atti normativi.
3. I pareri contengono l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore.”

7.0.9 IL GOVERNO

Art. 8


Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 8

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.
2. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Stato.
3. Gli altri componenti, in numero complessivo di quindici, sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio.
4. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
5. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.”

8.8 SCHIFANI, PASTORE

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 8
1. Sostituire il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con i seguenti:
«Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato, ed è composto:
1) dal Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;
2) da 12 componenti effettivi, dei quali almeno 2 con qualifica non inferiore a Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali in numero proporzionale ai rispettivi organici;
3) da 4 componenti supplenti, dei quali almeno uno con la qualifica di Consigliere, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali, in numero proporzionale ai rispettivi organici.
All’elezione dei componenti partecipano i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifica e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto.».”

8.10 SCHIFANI, PASTORE


Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 8

1. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 - (Composizione del Consiglio di Presidenza) 1. In attesa del generale riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all’anzianità di servizio, il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) dal presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio che non abbia esercitato la funzione di Consigliere di Stato;
d) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
e) da cinque magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;
f) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei loro componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati con vent’anni di esercizio professionale. Decorsi due mesi dall’iscrizione all’Ordine del Giorno delle Camere, nel caso che non provvedano, la nomina in via interinale è effettuata dai loro due Presidenti, sentiti i rispettivi uffici di presidenza:
g) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera d);
h) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera e).
2. All’elezione di due dei componenti di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonché di uno quelli di cui alle lettere e) e h) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali Amministrativi Regionali, senza distinzione di categoria con voto personale, segreto e diretto. I restanti componenti sono eletti da un collegio unico di giudici amministrativi.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5.I cittadini di cui alla lettera f) del comma 1 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell’articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I membri di diritto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono sostituiti, rispettivamente, in caso di assenza o di impedimento dal presidente di sezione del Consiglio di Stato o dal presidente di TAR in servizio che segue nell’ordine di anzianità.
7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano di età tra i magistrati di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio di Presidenza si suddivide in due collegi composti di membri in pari numero, presieduti rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 ai fini della nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato o di Tribunale Amministrativo Regionale.
10. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera f) del comma 1, dell’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso.”

8.2 BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8
1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 2, è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio di presidenza ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, dura in carica tre anni ed è composto:
1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
2) da quattro cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i professori ordinari di materie giuridiche o tra gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
4) da otto magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni si supplenti dei componenti di cui al n. 3);
6) da quattro magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionale, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplente dei componenti di cui al precedente n. 4).”

2. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 4, è sostituito dal seguente:
«I componenti elettivi non sono immediatamente rieleggibili».
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. I componenti indicati dal precedente n. 2 del comma 2 non possono esercitare attività incompatibile con le funzioni del Consiglio di Stato o dei Tribunali amministrativi regionali. Si applica nei loro confronti il disposto dell’articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:
«I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi.
Il consiglio di presidenza elegge tra i componenti di cui al precedente n. 2 un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente se costui è assente o impedito».
5. L’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 3, è sostituito dal seguente:
«Ciascun elettore può votare un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno due, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli».
6. L’articolo 12 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
«Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno undici componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di cinque componenti presenti.
Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua presenza, dal vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.»
7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procede, in sede di applicazione, al rinnovo del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, in base alle norme della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificate dai precedenti commi, derogando al divieto di cui al comma 4 dell’articolo 7 della stessa legge.

8.3 MAGNALBO’, PASQUALI


Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 8
(Elezioni dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Il terzo comma dell’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è sostituito dal seguente: «All’elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifiche e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto.»”

8.9 SCHIFANI, PASTORE
8.11 (identico all’em. 8.9) PASQUALI, MAGNALBO’, LISI, MEDURI


Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: “che lo presiede”.

8.4 MARCHETTI


Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

8.1 ROTELLI, PASTORE


Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire la parola: “quattro” con la seguente: “tre”.

8.5 MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 7 con il seguente:
7. Il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente fra i componenti scelti dai Presidenti delle due Camere”.

8.6 MARCHETTI


Al comma 1, dopo il capoverso 7 aggiungere il seguente:
“7-bis. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al Presidente del Consiglio di Stato”.

8.7 MARCHETTI
Art. 9

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: “fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri”, con le seguenti: “fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (2.1.51) nell’ambito del centro di responsabilità Segretariato generale”.

9.1 IL RELATORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 9-bis
(Estensione ai Magistrati amministrativi della facoltà prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 per i Magistrati dell’ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.”

9.0.1 SCHIFANI, PASTORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 9-bis
(Applicazione della legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati amministrativi)

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell’articolo 7 della legge 4 maggio 1998, n. 133, si applicano anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le funzioni demandate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia sono rispettivamente esercitate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dal Presidente del Consiglio dei ministri.”

9.0.2 SCHIFANI, PASTORE
Art. 10

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 10
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l’anno 1999 e lire 14 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”

10.1 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, dopo la parola: “milioni”, inserire la seguente: “annui”; al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

10.2 IL RELATORE