BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1998

148a Seduta
Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE
(3421) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)
(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il relatore DE MARTINO Guido ritira l'emendamento 1.2 poichè l'esigenza evidenziata nella discussione generale di assicurare un integrale conguaglio delle minori entrate per il 1997 appare formulata in modo più corretto nell'emendamento 1.4; ritiene peraltro che tale emendamento dovrebbe essere riformulato per precisare che l'esigenza di conguaglio si può verificare solo per la competenza 1997, poichè negli esercizi successivi entrano in vigore pienamente le norme relative all'IRAP. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, sottolinea che lo spostamento al 30 settembre del termine previsto al comma 2, richiede un'ulteriore correzione e la fissazione al 15 ottobre della data citata. Propone, quindi, una riformulazione in tal senso dell'emendamento. Ritira, infine, l'emendamento 1.5 in quanto già inserito quale correzione formale al testo.

Il senatore AZZOLLINI, nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.4, sottolinea che si intende assicurare alle regioni l'equilibrio finanziario, attraverso un meccanismo compensativo delle minori entrate realizzate nel 1997. Ritiene, peraltro, che la riformulazione dell'emendamento 1.4 debba mantenere il riferimento agli esercizi successivi per consentire conguagli di cassa anche in anni diversi dal 1997.

Il relatore DE MARTINO Guido propone quindi che nell'emendamento 1.4 le parole «negli esercizi successivi al 1997» siano sostituite dalle altre «nell'esercizio finanziario 1997 e successivi»; esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'emendamento 1.1, poichè non esistono risorse idonee a garantirne la copertura finanziaria; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.4, assicurando che il Governo introdurrà nel prossimo disegno di legge finanziaria una idonea posta per la copertura dell'ulteriore conguaglio per le regioni.

Gli emendamenti vengono quindi posti ai voti: è respinto l'emendamento 1.1, mentre vengono approvati gli emendamenti 1.3 e 1.4, come riformulati.

La Commissione approva, infine, l'articolo unico del disegno di legge in titolo, come modificato dagli emendamenti accolti.

IN SEDE REFERENTE
(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, precisa che appare necessario equiparare i termini di presentazione dei disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegati; in tal modo, oltre ad evitare la redazione della prima Nota di variazione, si rende più agevole la lettura dei documenti di bilancio. L'emendamento 1.0.1, in tale senso, uniforma al 30 settembre i termini di presentazione dei documenti contabili. L'emendamento 1.0.2 intende superare la differenziazione degli strumenti di bilancio e l'individuazione del contenuto proprio della legge finanziaria. In tal modo, assegnando alla finanziaria la facoltà di modificare le leggi sostanziali, si supera lo strumento del collegato di sessione semplificando il dibattito parlamentare e lasciando alle Commissioni di merito l'esame delle materie specifiche.

Il relatore MORANDO, pur condividendo l'esigenza di semplificazione contenuta nell'emendamento 1.0.1, sottolinea che vi è un indubbio vantaggio nella presentazione anticipata del disegno di legge di bilancio: in tal modo, infatti, l'andamento tendenziale della legislazione vigente e il conseguente dibattito sulle tendenze in atto, viene distinto dalla valutazione delle correzioni necessarie e il processo di formazione del bilancio per l'esercizio successivo risulta più comprensibile e trasparente. A titolo di esempio, ricorda che nell'esercizio finanziario in corso è stato possibile, grazie all'apprezzamento di un andamento tendenziale più positivo rilevabile nel bilancio a legislazione vigente, ridurre la manovra correttiva per un importo pari a circa 1.500 miliardi.
In ordine all'emendamento 1.0.2, riconosce che appare necessaria una riflessione sulla opportunità di mantenere lo strumento del collegato così come definito dalle attuali norme contabili. Un intervento di razionalizzazione potrebbe risultare auspicabile soprattutto per tenere conto delle nuove tendenze in atto e del superamento di una fase di emergenza finanziaria per il bilancio dello Stato; non esclude quindi che vi possano essere le condizioni per tornare ad una finanziaria più ampia e contestualmente all'eliminazione del collegato di sessione.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver osservato che gli emendamenti presentati introducono numerosi elementi di riflessione, ricorda che la fissazione al 31 luglio del termine per la presentazione del bilancio a legislazione vigente riflette, come del resto sottolineato dal relatore Morando, il riconoscimento della necessità di un congruo termine per esaminare la legislazione vigente e predisporre le modificazioni necessarie. Sottolinea, peraltro, che un termine anticipato rispetto alla presentazione dei disegni di legge finanziaria e collegati comporta che i numerosi centri di spesa delle amministrazioni centrali formulino le rispettive previsioni e che sia possibile in tal modo compattare tali informazioni in tempo utile; l'uniformazione dei termini di presentazione concentrerebbe invece in settembre sia la raccolta dei dati sia la predisposizione delle necessarie correzioni.
Propone, infine, che, dopo l'illustrazione dei restanti emendamenti, la Commissione rinvii il seguito dell'esame del disegno di legge per consentire un ulteriore approfondimento delle proposte di modifica.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 2, osserva che essi mirano a semplificare le proposte ivi contenute. Dopo aver rilevato la genericità del riferimento alla prima applicazione contenuto al comma 4, ritiene che l'inserimento nel disegno di legge collegato delle leggi rifinanziabili con la tabella D complichi la lettura dei documenti contabili senza comportare vantaggi di altra natura. In relazione all'emendamento 2.6, precisa che l'intervento sulla tabella C della legge finanziaria richiederebbe una contestuale soppressione delle relative leggi di autorizzazione della spesa.
Ulteriore esigenza evidenziata negli emendamenti è quella di prevedere la predisposizione della relazione tecnica sui decreti legislativi e sulle norme in materia di entrata e di stabilire che tutta la normativa di spesa abbia un termine di validità dopo il quale devono essere eventualmente riconfermati gli impegni finanziari; in tal modo, si potrebbe pervenire alla costruzione di un effettivo bilancio a base zero. Per ciò che concerne le osservazioni del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.0.1, rileva che l'attenzione dell'opinione pubblica in relazione agli andamenti tendenziali non si è mai concentrata sulla presentazione del bilancio a legislazione vigente, ma sui dati contenuti nella relazione di cassa; il processo di raccolta dei dati in ogni caso può essere completato anche prima del termine di presentazione in Parlamento, consentendo quindi uno spazio adeguato per la valutazione delle misure di correzione.

Il relatore MORANDO, dopo aver precisato che formulerà il proprio parere sugli emendamenti nella prossima seduta, esprime apprezzamento per la proposta concernente le relazioni tecniche anche con riferimento alla concreta esperienza della Commissione in sede consultiva. Avviene spesso infatti che, nel caso di disegni di legge di delega, l'ampiezza dei principi contenuti rende difficile la quantificazione degli oneri, non risultando poi possibile un controllo finanziario sulla relativa attuazione in assenza di relazione tecnica sui decreti legislativi.

Il presidente COVIELLO concorda con tali ultime valutazioni del relatore, ricordando che la Commissione ha più volte sottolineato l'esigenza di controllare gli effetti finanziari dei decreti legislativi.
Propone quindi di rinviare, come sollecitato dal rappresentante del Governo, ad altra seduta la discussione e la votazione degli emendamenti testè illustrati.

La Commissione accoglie tale proposta e il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3421

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 237.382.811.365» con le seguenti: «lire 300.617.188.635», conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lire 538 miliardi», con le altre: «lire 601,5 miliardi».
1.1
Azzollini, Vegas

Al comma 2, dopo la parola: «237.382.811.365» inserire le seguenti: «salvo conguaglio da definire entro il 31 marzo 1999».
1.2
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «31 luglio 1998» con le altre: «30 settembre 1998».
1.3
Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita di entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi successivi al 1997».
1.4
Azzollini, Vegas

Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 3, comma 48» con le altre: «art. 1».
1.5
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793B-ter

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla successiva lettera c), aggiungere, dopo la parola: «settembre», le altre: “il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, che viene altresì trasmesso alle regioni“».
1.0.1
Vegas, Grillo, Azzollini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, comma 3, sostituire le parole da: «non può introdurre»a: «presente articolo.» con le altre: «può recare norme di istituzione, modificazione o soppressione di spese o di entrate. Inoltre».

Conseguentemente, all'articolo 1-bis della medesima legge, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «i disegni di legge» a: «pluriennale», nonchè, all'articolo 3, comma 4, della stessa legge, sostituire le parole da: «i disegni di legge» ad: «evidenziando» con le altre: “nel disegno di legge finanziaria”».
1.0.2
Vegas, Grillo, Azzolini

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.
2.7
Moro

Al comma 3, sostituire le parole: «e, ove le norme vigenti lo prevedano espressamente,», con l'altra: «ovvero,».

Conseguentemente, al successivo comma 4, sopprimere le parole da: «e le leggi» fino a: «lettera f)».
2.1
Vegas, Grillo, Azzollini

Sopprimere il comma 4.
2.2
Vegas, Grillo, Azzollini

Al comma 4, sopprimere le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge» nonchè le altre: «per il 1999».
2.3
Vegas, Grillo, Azzolini

Al comma 4, sopprimere le parole: «le leggi vigenti da definanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),».
2.4
Vegas, Grillo, Azzollini

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «lettera e)», le altre: «limitatamente alle leggi riportate dalla tabella di cui alla lettera c),».
2.5
Vegas, Grillo, Azzollini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «intendendosi come soppresse quelle leggi permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nelle leggi da ultimo richiamate».
2.6
Vegas, Grillo, Azzollini

Al comma 4, sostituire le parole da: «collegate» fino a «lettera c)» con le altre: «finanziarie di cui all'articolo 11».
Coord.1
Vegas, Grillo, Azzollini

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Le leggi, i provvedimenti, le delibere ed ogni altro atto che dispone erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici ad enti e soggetti pubblici e privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti d'impegno, delle rate di ammortamento mutui e della restituzione dei prestiti, cessano di avere effetto dopo tre anni dalla loro emanazione o approvazione. Tali enti possono procedere alla conferma dei medesimi atti con le stesse procedure necessarie per la loro adozione».
2.0.2
Vegas, Grillo, Azzollini

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 11 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le parole da: “I disegni di legge” fino a: “coperture” sono sostituite dalle seguenti: “I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture”.
2. All'articolo 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. In ogni caso, e anche per gli oneri che non superino il triennio iniziale, ove, nel corso dell'esecuzione delle leggi di spesa o di minore entrata, emergano scostamenti rispetto alle previsioni assunte ai fini della definizione della copertura finanziaria, il Governo è tenuto a proporre le conseguenti misure di correzione, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11, utilizzando i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ovvero gli strumenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) o e), ove possibile”.

3. All'articolo 11-quater, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: “in apposito allegato”, sono inserite le seguenti: “per le leggi che comportano oneri correnti a carattere permanente i casi e l'entità degli scostamenti delle relative attuazioni rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria nonchè».
2.0.1
Vegas, Grillo, Azzollini