AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 1998

341ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,35.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente agevolazioni in materia di diritti di autore, nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti (n. 373)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni: seguito dell’esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento)
(R139 b00, C01a, 0029°)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente sono state sollevate alcune questioni, di ordine generale e di carattere specifico, che rendono opportuna una risposta da parte del Governo.

Il sottosegretario MINNITI osserva che le questioni sollevate nella seduta precedente riguardano due ordini di problemi, il primo dei quali di natura procedimentale, che investe alcuni aspetti del rapporto tra Governo e Parlamento circa la consultazione di organi parlamentari su atti normativi demandati all'Esecutivo, anche in riferimento ai pareri del Consiglio di Stato. In proposito egli si riferisce alla risposta fornita dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, in data 15 dicembre 1998, per un chiarimento delle questioni inerenti ai pareri parlamentari su atti normativi del Governo, con particolare riguardo al rapporto tra quei pareri e i pareri del Consiglio di Stato. Nella sua risposta, quanto agli schemi di regolamento, il Presidente del Consiglio dei ministri premette che la questione merita un ulteriore approfondimento, considerando eccezionale l'ipotesi in cui la legge preveda l'intervento consultivo degli organi parlamentari nel procedimento di formazione di un atto avente natura di fonte secondaria. Nell'immediato, peraltro, il Governo assicura i Presidenti delle Camere che, in spirito di leale collaborazione tra organi costituzionali, si provvederà a trasmettere sempre i pareri del Consiglio di Stato e degli altri organi consultati. Questi saranno inviati - laddove possibile - insieme allo schema di atto normativo e, comunque, prima dell'espressione del parere parlamentare. In ogni caso, il Governo sottoporrà a un nuovo parere delle Commissioni lo schema di atto normativo, quando esso sia stato modificato in maniera rilevante rispetto all'originaria formulazione. Circa la richiesta degli atti di assenso delle amministrazioni interpellate sullo schema di regolamento in esame, formulata nel corso della seduta precedente, il Governo non ha alcuna difficoltà a mettere tali atti a disposizione della Commissione, pur precisando che nella quasi totalità dei casi si tratta di semplici manifestazioni di consenso e osservando, inoltre, che la natura propria degli atti di assenso è quella di atti interni al procedimento di formazione dello schema di regolamento, che restano pertanto assorbiti in quest'ultimo.
Quanto ai rilievi di merito formulati nel corso dell'esame, premette che lo scopo della normativa, dedotto dalla disposizione di legge di cui reca attuazione, è quello di favorire l'attività di centri di assistenza e di enti di volontariato, senza ledere i diritti degli autori. Sulla questione specifica del divieto apposto allo scopo di lucro per le manifestazioni agevolate, esso è senz'altro desumibile dall'articolo 15-bis aggiunto alla legge sul diritto d'autore e viene circostanziato, in conformità alla legge, dallo schema di regolamento. Sul numero di soci e invitati ammessi alle manifestazioni agevolate, lo stesso articolo 15-bis esige un criterio quantitativo predeterminato, che d'altra parte viene specificato nello schema di regolamento indubbiamente con riguardo a ciascuna singola manifestazione; in ogni caso, il Governo è disponibile a valutare anche criteri diversi, conformi alla prescrizione legislativa. Sull'accertamento della qualità di socio, vi è una piena disponibilità del Governo a considerare prescrizioni alternative o comunque diverse, tenendo conto che quelle indicate nello schema di regolamento sono il risultato di specifici approfondimenti compiuti dalle amministrazioni coinvolte, anche alla stregua delle varie discipline di settore; nondimeno, il Governo conferma la sua disponibilità ad accogliere soluzioni diverse, anche a tutela del diritto alla riservatezza. In generale secondo il Governo non è fondata, comunque, la critica rivolta allo schema di regolamento quale corpo normativo complessivamente contram legem, alla stregua del citato articolo 15-bis. Conclusivamente, ribadisce una disponibilità aperta ad accogliere ogni suggerimento diretto a migliorare il testo.

Il senatore PASTORE conferma che il confronto tra l'articolo 15-bis e lo schema di regolamento dimostra una impostazione erronea di quest'ultimo, che non tiene conto adeguatamente dei tre vincoli fondamentali imposti dalla disposizione di legge e relativi, rispettivamente, al luogo delle manifestazioni, alla qualità dei fruitori e agli autori delle rappresentazioni. In questi limiti, infatti, dovrebbe essere realizzata la normativa di esecuzione, tanto più che si tratta di una disciplina derogatoria a quella generale sul diritto d'autore. Lo schema di regolamento, invece, si riferisce anzitutto ai soggetti che organizzano le attività agevolate, delimitandone il novero, senza tener conto che la legge non esige affatto una simile prescrizione, poiché in ipotesi le stesse attività potrebbero essere organizzate da chiunque, purché si svolgano nelle condizioni indicate. Va osservato, inoltre, che nell'intento di ampliare le categorie di soggetti coinvolti nelle agevolazioni, l'articolo 1 dello schema di regolamento contempla alcune attività, come la formazione, l'istruzione e la tutela dei diritti civili, che non sembrano strettamente pertinenti all'assistenza, mentre non considera altre attività che invece potrebbero essere più coerenti allo scopo.

Il presidente VILLONE invita la Commissione a considerare l'opportunità di richiedere una proroga del termine per la formulazione del parere, ai sensi dell'articolo 139-bis¸ comma 2, del Regolamento, considerato che il tempo disponibile per una ulteriore valutazione è molto limitato e stante l'imminenza della pausa determinata nei lavori parlamentari dalle festività di fine anno.

La relatrice BUCCIARELLI si dichiara propensa a richiedere una proroga del termine, riservandosi di elaborare una proposta di parere, prima della seduta successiva, che tenga conto delle osservazioni formulate nel corso dell'esame e delle risposte, complessivamente soddisfacenti, fornite dal rappresentante del Governo. Quanto alla persistente obiezione del senatore Pastore, da ritenere sostanzialmente fondata, replica che il tentativo compiuto dallo schema di regolamento, a suo parere condivisibile, è quello di estendere per quanto possibile l'area di applicazione dell'articolo 15-bis. In merito al limite numerico disposto per i soci e gli invitati ammessi a ciascuna manifestazione agevolata, si riserva di valutare un criterio alternativo, conforme all'articolo 15-bis e anche alle esigenze di tutela della privacy.

Il presidente VILLONE interviene quindi sulla risposta resa dal Governo in merito al rapporto tra pareri parlamentari e pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento, considerando l'indicazione del Presidente del Consiglio come non corrispondente a una esigenza di chiarimento univoco circa il necessario carattere definitivo, nella fase consultiva, delle valutazioni rese in sede parlamentare. Di conseguenza, egli conferma l'intendimento di proporre una integrazione della legge n. 400 del 1988, tale da definire in modo non equivoco il rapporto tra i diversi pareri riferiti a schemi di atti normativi demandati al Governo, ritenendo opportuno che tale iniziativa possa essere trattata dalla Commissione in sede deliberante.

La Commissione conviene sulle considerazioni del Presidente e concorda anche sulla opportunità di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere, fino al 13 gennaio 1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.