AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 6 LUGLIO 2000

555ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini

La seduta inizia alle ore 15,20


IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3828) MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno con l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 presentato al disegno di legge n. 3812 (assunto come testo base), pubblicato in allegato al resoconto del 21 giugno.

Il senatore LA LOGGIA prende la parola per illustrare i subemendamenti presentati dalla "Casa delle libertà" alla proposta avanzata dalla maggioranza e formalizzata nell'emendamento 1.1000.

Si tratta di un complesso di disposizioni che mirano a correggere la proposta della maggioranza al fine di garantire una più sicura stabilità delle maggioranze parlamentari, la governabilità ed una migliore distribuzione dei seggi tra le coalizioni.

Preliminarmente chiarisce che l'esame delle proposte di riforma della legge elettorale dovrà concludersi al Senato entro luglio, prima della pausa estiva, così da permettere, quanto prima, lo svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle due Camere. Questa è una precondizione che la sua parte politica ritiene essenziale per un'utile prosecuzione del dibattito, come anche essenziale è la riforma di alcuni aspetti salienti della normativa sulla comunicazione politica. A quest'ultimo riguardo ricorda che è già stata elaborata una iniziativa legislativa che sarà formalizzata e depositata nei prossimi giorni. Similmente, preannuncia la presentazione di un'organica proposta di revisione della legge per la elezione del Senato, omogenea ai principi ispiratori dei subemendamenti che va ad illustrare, che non crede possano essere oggetto di una trattativa poiché propongono una soluzione chiaramente alternativa, per alcuni significativi aspetti, alla proposta della maggioranza.

Questi subemendamenti, in primo luogo, chiariscono che il voto per la elezione della Camera dei deputati si deve esprimere su una sola scheda ed in forme che evitino in ogni caso ipotesi di voto disgiunto, che separino il voto per il candidato nei collegi uninominali da quello per le liste dei partiti della coalizione ad esso collegate. Questa finalità persegue chiaramente il subemendamento 1.1000/64 secondo il quale, qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio il voto si intende esteso alla coalizione allo stesso collegata. Altri subemendamenti prevedono la possibilità di un voto alternativo ovvero congiunto, ma in forme che comunque impediscono il voto disgiunto.

Ad una richiesta di chiarimenti del relatore VILLONE, il senatore LA LOGGIA, ribadisce che l'intento che motiva queste proposte emendative e quello di evitare la possibilità, garantita dalla legislazione vigente, di esprimere per il candidato nei collegi uninominali e per le liste circoscrizionali voti non coerenti.

Il senatore MANZELLA ricorda di aver presentato il subemendamento 1.1000/46 che, facendo prevalere nel caso di divergenza il voto per il candidato di collegio, persegue la medesima finalità volta ad di evitare il voto disgiunto.

Il senatore LA LOGGIA, riprendendo la sua esposizione, osserva che la proposta da ultimo illustrata dal senatore Manzella non è in contraddizione con l'intento che ispira le proposte emendative della sua parte politica.

Illustra quindi analiticamente il contenuto del subemendamento 1.100/61 per il quale se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto dovrà essere attribuito alla coalizione ai soli fini della attribuzione del premio di governabilità. Il subemendamento 1.1000/62 definisce invece le caratteristiche della scheda elettorale, mentre i subemendamenti 1.1000/63 e 1.1000/64 mirano a garantire all'elettore la massima libertà nella espressione del voto, purché esso sia coerente e non disgiunga la preferenza per la coalizione da quella per il singolo candidato di collegio.

I subemendamenti 1.1000/65, 1.1000/66 ed 1.1000/67 definiscono invece le caratteristiche del premio di governabilità e le modalità per la sua attribuzione. In proposito osserva che, per una più chiara lettura delle disposizioni, quanto previsto dal subemendamento 1.1000/67, dovrebbe essere anteposto, nella formulazione del testo legislativo, a quanto previsto dal subemendamento 1.1000/66.

Si sofferma quindi sulle caratteristiche del premio di governabilità che dovrebbe essere attribuito alla coalizione vincente che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti a livello nazionale. Il premio è tale da garantire a questa coalizione 378 seggi, pari quindi al 60 per cento dei seggi della Camera dei deputati. Questo premio dovrà essere distribuito in modo proporzionale tra le liste della coalizione vincente sottraendo un corrispondente numero di seggi alle coalizioni perdenti.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore ANDREOLLI, il senatore LA LOGGIA, riprendendo la sua esposizione, osserva che, nel caso in cui nessuna coalizione abbia superato il 40 per cento dei voti, il premio non scatta ed i seggi della quota proporzionale sono quindi proporzionalmente distribuiti tra le varie liste in competizione.

Il subemendamento 1.1000/66 chiarisce le modalità di assegnazione del premio di governabilità, che sono state definite in modo tale da garantire un'adeguata rappresentanza dei partiti di minore dimensione all'interno della coalizione vincente. Il numero dei seggi da attribuire ai singoli partiti è infatti definito tenendo conto della cifra elettorale nazionale ottenuta da ciascuno di essi.

Il relatore VILLONE chiede quindi a quali voti si faccia riferimento per definire la soglia del 40 per cento necessaria per l'assegnazione del premio di governabilità.
A questo quesito replica il senatore FISICHELLA, il quale chiarisce che i voti cui si fa riferimento sono quelli espressi per le liste proporzionali.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore PARDINI, il senatore LA LOGGIA, riprendendo la sua esposizione, chiarisce che la quota di seggi da attribuire come premio di governabilità è sottratta al numero dei seggi che dovrebbero essere attribuiti alle liste che fanno parte delle coalizioni perdenti.

Al riguardo, il relatore VILLONE osserva che l'effetto risultante dalla proposta illustrata dal senatore La Loggia sembra andare nel senso di una ripartizione di seggi che veda la attribuzione del 60 per cento alla coalizione vincente e del 40 per cento alle altre coalizioni.

Il senatore LA LOGGIA fa presente che le caratteristiche del premio di governabilità sono più chiaramente definite nel subemendamento 1.1000/67 di cui da analiticamente conto.

Passa quindi ad illustrare il subemendamento 1.1000/68, che attribuisce un carattere vincolante al parere espresso dalla speciale Commissione parlamentare che si dovrà pronunciare sullo schema di decreto delegato di ridefinizione del numero e dell'ampiezza dei collegi. Questo subemendamento prevede altresì che il citato parere venga espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

Il relatore VILLONE osserva che una simile soluzione può essere criticata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, prescrivendo un parere vincolante di un organo parlamentare nel procedimento di adozione di un atto - un decreto legislativo - di esclusiva competenza del Governo.

Il senatore LA LOGGIA crede che comunque si debbano prevedere procedure che garantiscano la imparzialità nella definizione dei nuovi collegi elettorali.

Dà conto quindi del subemendamento 1.1000/69 che reca una disposizione di principio che prevede la estensione alla legge elettorale del Senato dei criteri utilizzati per la definizione della nuova legge elettorale della Camera. Al riguardo, ribadisce la intenzione della sua parte politica di presentare un'apposita iniziativa legislativa che, nell'adeguare ai principi ispiratori dei subemendamenti illustrati la legge per la elezione del Senato, tiene conto dei vincoli costituzionali che prevedono che il Senato è eletto su base regionale prescrivendo un numero minimo di senatori per ciascuna regione.

Illustra infine il subemendamento 1.1000/70 che reca una norma di salvaguardia, analoga a quella prevista dalla legge elettorale del 1993, secondo la quale continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'elezione della Camera dei deputati sino a che non sia entrato in vigore il decreto legislativo di ridefinizione del numero e dell'ambito territoriale dei collegi.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI, il quale chiede come i gruppi di opposizione ritengano di risolvere la questione dell'attribuzione del premio di maggioranza nel caso di vittoria di due coalizioni diverse nelle due Camere.

Replicando a tale quesito, il senatore LA LOGGIA ritiene si possa valutare anche la possibilità di una riforma costituzionale, secondo quanto prospettato nelle precedenti sedute dal senatore Manzella, mentre il senatore FISICHELLA osserva che, adottando un sistema analogo per la elezione delle due Camere, il rischio della formazione di maggioranze diverse nelle due Assemblee si riduce fortemente, divenendo un'eventualità improbabile.

Il senatore LA LOGGIA nel ribadire l'intenzione della sua parte politica di presentare un'iniziativa legislativa per la revisione della normativa sulla comunicazione politica, ricorda che questa riprenderà essenzialmente gli elementi più qualificanti delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo nel corso del dibattito sul disegno di legge sulla cosiddetta "par condicio".
In primo luogo, questa iniziativa mira a garantire spazi e tempi di informazione uguali per le due principali coalizioni in competizione, riservando alle ulteriori coalizioni spazi e tempi proporzionali alla loro consistenza. In secondo luogo ,si intende garantire la possibilità di trasmissione e comunicazione politica al di fuori dello svolgimento della campagna elettorale, ripartendo gli spazi disponibili in modo proporzionale alla consistenza delle forze politiche negli organi da rinnovare. Si prevede inoltre la possibilità di trasmettere messaggi brevi di propaganda anche al di fuori delle campagne elettorali. Per tutte le competizioni elettorali dovranno infine essere applicate regole eguali sia dalle emittenti pubbliche sia da quelle private. A titolo personale si riserva infine di integrare questa proposta con una disposizione che - analogamente a quanto previsto dalla serie di decreti-legge adottati nel corso della precedente legislatura su iniziativa del ministro Gambino - estenda la disciplina sulla parità di condizioni tra le forze politiche nel corso della campagna elettorale, anche alla stampa quotidiana e periodica.

Il relatore VILLONE chiede quindi alcuni chiarimenti sulla formulazione del subemendamento 1.1000/66 dal quale, a suo avviso, emerge un chiaro orientamento stabilizzatore del sistema politico, con una ripartizione di seggi che garantisca alla maggioranza il 60 per cento dei seggi disponibili.

Il senatore FISICHELLA osserva che il sistema proposto mira a garantire alla coalizione vincente una quota pari al 60 per cento dei seggi, mentre il senatore MANZELLA osserva che l'eliminazione dello scorporo e della possibilità del voto disgiunto sono meccanismi capaci di accrescere in modo significativo il carattere maggioritario della composizione elettorale. La previsione quindi di un ulteriore elemento, quale il premio di governabilità ipotizzato dai citati subemendamenti potrebbe incidere in maniera molto significativa, e forse eccessiva, sul risultato elettorale.

Dopo alcuni brevi interventi del senatore FISICHELLA e del relatore VILLONE che si soffermano sulle caratteristiche del premio che si dovrebbe calcolare tenendo conto dei seggi ottenuti nella competizione elettorale, prende la parola il senatore D'ONOFRIO il quale esemplifica alcune possibili applicazioni del meccanismo previsto dai subemendamenti 1.1000/66 e 1.1000/67. La correzione in senso maggioritario che ne consegue dei risultati elettorali non incide, a suo avviso, in modo significativo sulla composizione delle due Camere, quale risulterebbe dalla applicazione del sistema elettorale delineato nella proposta avanzata dai gruppi della maggioranza.

Non condivide questa conclusione il senatore PIERONI, secondo il quale l'effetto distorsivo sulla composizione dell'organo rappresentativo proveniente dalla proposta dell'opposizione è ben più significativo.

Il senatore LA LOGGIA richiama il carattere misto del sistema elettorale vigente, confermato dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.1000. L'effetto maggioritario è una conseguenza naturale della competizione nei collegi uninominali; dunque, il meccanismo elettorale proposto dai gruppi di maggioranza è già capace di garantire una maggioranza assoluta di seggi alla coalizione vigente. Il premio previsto dai subemendamenti 1.1000/66 e 1.1000/67, non fa altro che rafforzare questo esito maggioritario della consultazione; un rafforzamento che si rende a suo avviso necessario stante la pratica impossibilità di incidere sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la formazione e la vita del Governo, ponendolo al riparo da evenienze quali i cosiddetti "ribaltoni". Non crede quindi che la quota del 60 per cento di seggi da attribuire alla coalizione vincente costituisca un premio esagerato.

Il relatore VILLONE chiede, nel caso la coalizione vincente dovesse avere successo nella quasi totalità dei collegi uninominali, quale sia la quota di seggi che questa coalizione potrà ottenere nella quota proporzionale.

Al riguardo il senatore FISICHELLA precisa che, nel caso la coalizione vincente abbia conseguito nella competizione nei collegi e nella quota proporzionale un numero complessivo di seggi pari o superiore al 60 per cento, la proposta avanzata dai gruppi dell'opposizione non prevede che debba essere attribuito il premio di maggioranza.

Concordano con questa osservazione i senatori LA LOGGIA e CASTELLI, mentre il senatore FALOMI rileva l'insanabile incompatibilità dell'istituto del premio di maggioranza con un sistema maggioritario, come quello che regola la competizione nei collegi uninominali.

Il senatore FISICHELLA osserva che anche la proposta avanzata dalla maggioranza permette un esito maggioritario della competizione; una coalizione che ottenga anche una maggioranza esigua di voti (pari, ad esempio, ad una cifra oscillante tra il trenta e il quaranta per cento) può infatti ottenere la quasi totalità, se non addirittura la totalità, dei seggi attribuiti nei collegi uninominali. A suo avviso, dunque, il premio di governabilità proposto nei subemendamenti 1.1000/66 e 1.1000/67 può avere il virtuoso effetto di attenuare l'esito maggioritario della consultazione elettorale.

Il senatore BESOSTRI crede che le proposte emendative formulate dall'opposizione debbano essere più attentamente valutate. Osserva comunque che l'attribuzione di un premio di maggioranza può essere prevista tenendo conto del numero dei seggi e non di quello dei voti conseguiti dalle coalizioni in competizione. Quanto all'entità del premio, osserva che la previsione di un premio che garantisca il 60 per cento del totale dei seggi disponibili non sia di per sé funzionale alle esigenze della governabilità - per la quale è sufficiente la semplice maggioranza dei seggi -, ma serva a porre rimedio ai rischi derivanti dalla disomogeneità della coalizione di Governo.

A quest'ultimo riguardo il senatore FISICHELLA ricorda che la legge elettorale del 1953 prevedeva un premio che garantiva alla maggioranza un numero di seggi ben superiore al 60 per cento del totale.

Il presidente VILLONE propone infine che il seguito del dibattito sia rinviato, al fine di garantire una più compiuta considerazione del complesso dei subemendamenti presentati dalle varie forze politiche.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
(pubblicato in allegato al resoconto del 21/6/00)
ED ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812


Art. 1
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi”."

1.1000/26 GUBERT


All'articolo 1, premettere al punto 1) il seguente:
"0) al comma 2 la parola "attribuiti" è sostituita con la parola "avviene".

Conseguentemente,

all'articolo 4, capoverso "Art. 18",
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 4, sopprimere il primo periodo;

sopprimere l'articolo 7;
sostituire l'articolo 17 con il seguente:
- dopo il punto 2), aggiungere il seguente periodo: "Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate."
- al punto 4) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Dal numero di seggi spettanti in ogni circoscrizione a ciascuna lista è sottratto il numero di eletti nei collegi uninominali della circoscrizione la cui candidatura sia stata depositata da un rappresentante di tale lista, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18; qualora tale differenza sia negativa, restano comunque attribuiti a ciascuna lista gli eletti nei collegi uninominali e la somma per tutte le liste e per tutte le circoscrizioni delle eventuali differenze negative viene sottratta al totale di 630 seggi da ripartire con metodo proporzionale, ripetendo di conseguenza la procedura di cui al precedente n. 3)."

1.1000/37 GUBERT

All'articolo 1, sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) al comma 3 la parola: "“settantacinque” è sostituita dall'altra: “venticinque”.

1.1000/47 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) in ogni circoscrizione il cinquanta per cento dei seggi è attribuito mediante riparto tra liste concorrenti ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 come modificati."

1.1000/38 GUBERT

All'articolo 1, sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) al comma 3 la parola: “venticinque” è sostituita dall'altra: “settantacinque”".

1.1000/48 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.
2. La legge 4 agosto 1993, n. 276, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, sono abrogati.
3. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672, e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni il cui contenuto consegue alle norme abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la legge 6 febbraio 1948, n. 29, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

1.1000/35 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 2 - 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale.”
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”."

1.1000/27 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - 1. I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;
b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;
c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;
d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai princìpi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione”."

1.1000/28 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
“I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento politico”."

1.1000/29 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
“Le liste dei candidati devono essere sottoscritte:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere a) e b) è ridotto della metà”."
1.1000/32 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 19 - 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.
2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.
3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate.”."

1.1000/31 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
“Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale”."

1.1000/30 GUBERT


Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. L'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:
Art. 86 - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri”."

1.000/33 GUBERT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

"Articolo 1-bis - 1. Dopo l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 86-bis - 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale nazionale:
a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;
b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: a parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente.”."

1.1000/34 GUBERT


Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"La votazione è effettuata su due schede; l'elettore può esprimere un voto su una scheda per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno e un voto su un'altra scheda per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno".

1.1000/49 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: "che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri".

1.1000/15 GUBERT

All'articolo 2, dopo le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", inserire le seguenti: "alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché", e sopprimere la parola: "ed". Aggiungere, altresì, il seguente comma: "2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa."

1.1000/61 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI,
CASTELLI, D'ONOFRIO


All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato".

1.1000/36 D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI


Sopprimere l'articolo 3.

1.1000/50 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3-bis - 1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali.

2. Nelle pubblicità elettorali di qualsiasi genere, accanto al simbolo deve essere evidenziata la percentuale di presenza delle candidate e dei candidati sia nelle liste per la quota proporzionale sia nei collegi uninominali, presentate dal relativo partito o gruppo politico organizzato."

1.1000/42 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BRUNO GANERI, BONFIETTI, PAGANO, SARTORI, SALVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3-bis - 1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali."

1.1000/43 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BONFIETTI, BERNASCONI, PAGANO, SALVATO


Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
"Articolo 3-bis - 1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale, riportano sempre in sovraimpressione accanto al simbolo una scheda visiva che informa, in relazione al simbolo stesso, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali".

1.1000/44 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, SALVATO


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: "Questi possono", fino a: "contraddistinti dal medesimo contrassegno".

1.1000/51 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo".

1.1000/16 GUBERT


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, sopprimere il penultimo".

1.1000/17 GUBERT


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo".

1.1000/18 GUBERT

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 2, sopprimere le parole: "nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega".

1.1000/52 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/1 GUBERT


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/19 GUBERT


Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
"Articolo 4-bis - 1. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare, individualmente o anche congiuntamente, nelle liste di cui all'articolo 5 della presente legge, candidate e candidati in ordine alternato, e nei collegi di cui all'articolo 7 della presente legge, candidate e candidati in egual numero.
2. Qualora un partito scelga di non utilizzare la possibilità di cui al primo comma, la quota parte del 5 per cento di rimborso delle spese elettorali da utilizzare per promuovere la presenza femminile di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, aumenterà in modo inversamente proporzionale alla percentuale di presenza di donne nelle liste, fino al tetto del 50 per cento della quota di finanziamento complessivo spettante ad ogni forza politica.
3. L'Ufficio nazionale del Collegio centrale di garanzia elettorale della Corte dei conti ogni anno verifica l'effettivo utilizzo della quota vincolata di cui al precedente comma, e ne informa i Presidenti delle Camere. La quota di finanziamento che risulti non utilizzata nelle modalità di cui al comma precedente, viene detratta dalla quota di finanziamento spettante per l'anno successivo, e destinata alle iniziative promosse dalla Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna."

1.000/45 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, CASTELLANI Carla, SALVATO

All'articolo 5, capoverso "Art. 18-bis", nel comma 2, sostituire le parole: "con metodo proporzionale", con le seguenti: "tramite riparto tra liste concorrenti".

1.1000/2 GUBERT

Sopprimere l'articolo 6.

1.1000/20 GUBERT

Sopprimere l'articolo 7.

1.1000/53 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA


Sopprimere l'articolo 9.

1.1000/3 GUBERT

All'articolo 9, capoverso "Art. 31", sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. La scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle B, C e H, allegata al presente Testo Unico e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24."

1.1000/62 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 9, capoverso "Art. 31", nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e che può eventualmente contenere" fino alla fine del periodo.

1.1000/21 GUBERT

All'articolo 9, capoverso "Art. 31", nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: "In caso di collegamento" fino a: "liste collegate"; nonché le parole da: "Nel caso in cui" fino a: "della lista medesima".

1.1000/54 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 12.

1.1000/4 GUBERT

All'articolo 12, comma 1, punto 1), sostituire le parole: "una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata" con le seguenti: "due schede e le consegna all'elettore opportunamente piegate".

1.1000/56 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: "sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto", con le seguenti: "sulla scheda dei candidati uninominali e un solo segno sulle liste proporzionali".

1.1000/57 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: "anche non".

1.1000/63 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO


All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderle".

1.1000/58 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: "

Sopprimere l'articolo 13.

1.1000/5 GUBERT

1.1000/55 (identico all'em. 1.1000/5) CO', CRIPPA, RUSSO SPENA


All'articolo 13, capoverso "Art. 59", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di voto espresso per una lista diversa da quella cui è collegato il candidato di collegio per cui si è votato, si intende validamente espresso soltanto il voto a favore del candidato di collegio.".

1.1000/46 MANZELLA

All'articolo 13, capoverso "Art. 59", dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso."

1.1000/64 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Sopprimere l'articolo 14.

1.1000/6 GUBERT

All'articolo 14, primo periodo, alla fine, dopo la parola: "spoglio", inserire le seguenti: ", prima delle schede dei collegi uninominali poi delle schede delle liste proporzionali".

1.1000/59 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA


All'articolo 14, comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: "Analogo procedimento si segue per il conteggio delle schede delle liste proporzionali".

1.1000/60 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 15.

1.1000/7 GUBERT

All'articolo 16, comma 1, punto 2), primo periodo, dopo la parola: "lista", inserire le seguenti: "e coalizione". Inoltre, al punto 3), dopo le parole: "la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista", inserire le seguenti: "e coalizione" e alla fine del punto 3) aggiungere: "e coalizione".

1.1000/65 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:
"Articolo 17 - 1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, al n. 1) dopo le parole "di ciascuna lista" sono inserite le seguenti "e coalizione" e dopo le parole "dalle liste" aggiungere le seguenti "e coalizioni".
2. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
“2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi”.
3. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, dopo il n. 2) inserire i seguenti:
“2-bis) Accerta quale coalizione abbia superato il 40 per cento dei voti e sia vincente per l'assegnazione del premio di governabilità. Determina altresì il numero dei seggi uninominali attribuiti ad ogni coalizione o lista. Dopo aver detratto i seggi già attribuiti alla coalizione vincente nei collegi uninominali, alla stessa coalizione vengono aggiunti i seggi spettanti sulle liste proporzionali circoscrizionali fino al raggiungimento del 60 per cento totale dei seggi, tenuto conto della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
2-ter) Alle altre coalizioni spetta, oltre agli eletti nei collegi uninominali la differenza dei seggi restanti, detratti quelli attribuiti alle liste di cui al numero 2.”.
4. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, al n. 3) le parole "tra le liste" sono sostituite dalle seguenti "tra le coalizioni" e dopo tutte le parole "numero 2)" sono inserite le seguenti "2-bis) e 2-ter)" e dopo le parole "quoziente elettorale nazionale" sono inserite le seguenti "per ciascuna di essa".”

1.1000/66 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO


All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere il seguente periodo:

"Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate".

1.1000/8 GUBERT


All'articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: "cinque per cento" con le seguenti: "quattro per cento".

1.1000/23 GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: "cinque per cento" con le seguenti: "ottocentomila voti validi espressi".

1.1000/24 GUBERT


All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o che facciano parte di gruppi di liste di cui all'articolo 18 che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi".

1.1000/40 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO E SEMENZATO

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o che siano collegate ad almeno sei candidati eletti in collegi uninominali".

1.1000/41 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, RIPAMONTI, SARTO E SEMENZATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Premio di governabilità)

1. Alla coalizione vincente che abbia superato il 40 per cento dei voti su base nazionale, è attribuito come premio di governabilità, una quota variabile di deputati per garantirle il raggiungimento del 60 per cento dei seggi.
2. Tale premio di governabilità si ottiene detraendo i seggi dalla quota proporzionale spettante ai partiti delle coalizioni perdenti.
3. Il restante numero di deputati eletti è attribuito ai diversi partiti in base ai voti ottenuti dalle liste concorrenti, purché abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi a norma dell'articolo 17."

1.1000/67 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO


Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
"Art. 19-bis

Dopo l'articolo 93 del testo unico, aggiungere il seguente ulteriore articolo:
“93-bis.
Disposizioni speciali per la circoscrizione "Trentino-Alto Adige 2"
(Provincia Autonoma di Bolzano)

1. L'elezione nella circoscrizione "Trentino-Alto Adige 2" ("Provincia Autonoma di Bolzano") è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:
1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;
2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;
4) nella circoscrizione il quarto periodo dell'articolo 18, comma 1 e l'articolo 83, comma 1 n. 2) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute.
2. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.”".

Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6), le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).

1.1000/39 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER


All'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso nel quale il numero di collegi uninominali attribuiti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige sia in numero dispari, un collegio è individuato con parti del territorio della provincia di Trento e parti della provincia di Bolzano; i collegi in provincia di Bolzano sono individuati in modo da facilitare l'elezione di almeno un deputati appartenente al gruppo linguistico italiano".

1.1000/14 GUBERT


All'articolo 20, comma 2, sostituire la parola: "trenta", con la seguente: "sessanta".

1.1000/9 GUBERT


All'articolo 20, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: "e indicati pariteticamente dalla maggioranza e dalla opposizione".

1.1000/25 GUBERT


All'articolo 20, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta".

1.1000/10 GUBERT

All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "trenta".

1.1000/11 GUBERT


All'articolo 20, comma 3 dopo la parola: "opposizioni" inserire le seguenti parole: "garantendo comunque un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e per ciascuna frazione riconosciuta del gruppo misto formata da almeno due senatori o da quattro deputati".

1.1000/12 GUBERT


All'articolo 20, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "delle opposizioni;" inserire il seguente periodo: "il parere espresso dalla commissione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti è vincolante". Sopprimere altresì dalle parole: "laddove lo schema", fino a: "termini assegnati".

1.1000/68 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 20, comma 3, dopo le parole: "proposte della Commissione di esperit" inserire le seguenti: "o disattenda le osservazioni della Commissione parlamentare".

1.1000/13 GUBERT


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Estensione delle norme di elezione della Camera dei deputati al Senato della Repubblica)

1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono secondo un sistema elettorale contenente i medesimi principi di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme costituzionali."

1.1000/69 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Norma di salvaguardia)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20 continua ad applicarsi la disciplina per la Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni."

1.1000/70 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Art. 3
Sopprimere l'articolo.

3.1002 GUBERT

Art. 10

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10

1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.
2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portati contrassegni diversi."

10.1002 GUBERT