510ª Seduta (Pomeridiana)


Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caveri e Franceschini.

        La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE
(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri
(1392)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale
(2690)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(3163)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo
– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con l’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.
         Il senatore DONDEYNAZ dà per illustrati tutti i suoi emendamenti riferiti all’articolo 1.
        Il senatore SCHIFANI illustra il complesso degli emendamenti presentati all’articolo 1 che mirano, in primo luogo, a garantire la stabilità delle maggioranze in seno all’Assemblea regionale siciliana, evitando i pericoli di un improprio condizionamento dell’Assemblea sulle scelte del Presidente della Regione eletto direttamente. Si prevede, in particolare, di rafforzare la cosiddetta «norma antiribaltone», sottraendo alla maggioranza assoluta dell’Assemblea il potere di determinare lo scioglimento anticipato della medesima. Al fine di garantire la stabilità dell’esecutivo regionale, si propone inoltre di fissare una rigida incompatibilità tra la qualità di membro dell’esecutivo regionale e quella di membro dell’Assemblea. Nella complessa realtà siciliana, caratterizzata da una cronica instabilità degli esecutivi, occorre infatti rafforzare il ruolo di guida dell’esecutivo da parte del Presidente della regione, che potrebbe essere messo in questione dall’attività di assessori membri dell’Assemblea e quindi strettamente legati a interessi radicati in parti del territorio regionale. L’articolo 1 del provvedimento in titolo prevede la semplice possibilità per il presidente di nominare quali assessori membri dell’Assemblea regionale; teme tuttavia che questa mera possibilità, per le caratteristiche proprie della realtà siciliana, possa trasformarsi in una sicura eventualità. Ricorda quindi che anche nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali era emersa la volontà prevalente delle forze politiche di sancire una siffatta incompatibilità, condizione essenziale per la stabilità degli esecutivi regionali.
        Il senatore PASTORE illustra quindi l’emendamento 1.12, che corregge una formulazione presente nei cinque articoli del provvedimento in esame, secondo la quale le leggi regionali devono promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi. Questa disposizione potrebbe, a suo avviso, essere interpretata nel senso di imporre una composizione paritaria, tra donne e uomini, delle assemblee rappresentative. Non condividendo una simile prescrizione, propone una diversa formulazione della disposizione, diretta a chiarire che il legislatore regionale deve assicurare parità di condizioni, ai due sessi, nell’accesso alle cariche elettive. I restanti emendamenti mirano a garantire l’omogeneità di formulazione delle disposizioni, contenute nel provvedimento in esame, che modificano i singoli statuti speciali, al fine di evitare problemi interpretativi.
        Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 2.
        I senatori SCHIFANI e PASTORE danno per illustrati i propri emendamenti, mentre il senatore TAROLLI illustra l’emendamento 2.16, che propone lo stralcio di tutte le disposizioni del provvedimento in esame fatta eccezione per quelle relative allo statuto della regione Sicilia.
        Prende quindi la parola il senatore DONDEYNAZ, manifestando preliminarmente il timore che il provvedimento in esame, nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, venga considerato inemendabile. Ritiene invece che il Senato deve correggere alcuni evidenti difetti del testo approvato dalla Camera, puntualmente individuati nel parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Osserva, peraltro, che l’approfondimento dell’esame non deve andare a scapito dei tempi di definizione del provvedimento, che auspica solleciti.

        Ricordato che il consiglio regionale della Valle d’Aosta ha costituito un’apposita commissione per l’esame delle proposte di modifica dello statuto, viene quindi a considerare gli emendamenti da lui proposti all’articolo 2. In primo luogo, condividendo la scelta di demandare al legislatore regionale la disciplina della forma di governo, ritiene chiaramente contrastante con l’affermata autonomia regionale, la previsione che impone al legislatore regionale di conformarsi necessariamente ai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Ritiene altresì eccessiva la sottoposizione a referendum della legge che regola la forma di governo. A suo avviso, la normativa di rango costituzionale si dovrebbe limitare a individuare i vari tipi di forma di governo, tra i quali il legislatore regionale dovrebbe essere lasciato libero di scegliere; in proposito, ricorda che è prevalente in Valle d’Aosta l’intendimento di dotarsi di una forma di governo direttoriale, sul modello elvetico. Ritiene altresì ingiustificatamente limitativa dell’autonomia regionale, la procedura prevista per la revisione dello statuto, nella quale dovrebbe essere coinvolto, con una funzione pienamente decisionale, il consiglio regionale. Egualmente eccessiva, poiché troppo indeterminata, è la disposizione che prevede la rimozione del presidente della regione per motivi di «sicurezza nazionale». Infine, si sofferma sull’emendamento 2.13, che corregge una disposizione nella quale si fa ancora riferimento ad un istituto – il giudice conciliatore – non più esistente nell’ordinamento.
        La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti all’articolo 2.
        Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
        Il senatore MELONI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.3 con i quali si intende eliminare la disciplina transitoria che rende immediatamente applicabile, alla regione Sardegna, la normativa sull’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Si tratta di una previsione che lede l’autonomia regionale, in una materia essenziale, per ragioni eminentemente contingenti. Ricorda, quindi, che il consiglio della regione Sardegna, recentemente rinnovato, sta elaborando una revisione della legge elettorale che assicuri la stabilità delle maggioranze e dell’esecutivo regionale.
        Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.
        Il senatore GUBERT, preliminarmente, chiede di poter avere tempi adeguati per l’illustrazione dei propri emendamenti.
        Il presidente VILLONE ricorda che secondo il Regolamento ciascun senatore può intervenire una sola volta per illustrare il complesso degli emendamenti riferiti ad ogni singolo articolo, per non più di dieci minuti. Tuttavia assicura il senatore Gubert sulla disponibilità di un tempo congruo ma ragionevole per l’illustrazione dei propri emendamenti.
        Il senatore GUBERT prende atto della precisazione data dal Presidente circa una regola procedurale che nella prassi è invece applicata con una certa flessibilità. Passa quindi ad illustrare, analiticamente, gli emendamenti a suo firma, soffermandosi in primo luogo sull’emendamento 4.160, che prevede lo stralcio dell’articolo 4: quest’ultimo introduce una serie di modifiche allo statuto del Trentino Alto-Adige che incidono, ben oltre la materia elettorale, sull’assetto istituzionale della regione, privando di ogni sostanziale attribuzione l’ente regione. L’emendamento 4.43 propone invece la soppressione dell’articolo. Gli emendamenti 4.98 e 4.97 mirano a correggere l’improprio riferimento a minoranze mochene e cimbre, utilizzando in proposito la più corretta qualifica di «germanofone». Con l’emendamento 4.71 si vuole evitare l’uso delle espressioni: «Presidente della provincia» e «Presidente della regione», che attribuiscono a questi organi il ruolo di principali organi esponenziali delle comunità regionale e provinciali. Gli emendamenti 4.63 e 4.64 tendono a garantire, e precisare meglio, il principio della parità di condizioni di tutte le minoranze presenti nel territorio regionale, mentre l’emendamento 4.138 trasferisce talune funzioni dallo Stato alla regione. L’emendamento 4.16 estende ai cittadini residenti in tutto il territorio regionale, quanto previsto dall’articolo 10 dello statuto. Gli emendamenti 4.139 e 4.140 incidono invece sulle attuali competenze delle province autonome. L’emendamento 4.70 mira invece a fornire una più completa tutela delle minoranze ladine nella provincia di Bolzano e di quelle germanofone nella provincia di Trento. Anche l’emendamento 4.72 è finalizzato a una più completa tutela delle minoranze, che non deve fondarsi sul criterio della loro «entità». Gli emendamenti 4.6 e 4.7 tendono a superare il radicato atteggiamento centralista che caratterizza l’amministrazione delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, in applicazione del principio di sussidiarietà, che le province, nonché la regione, di norma deleghino agli enti locali subprovinciali l’esercizio delle funzioni amministrative. L’emendamento 4.13 sopprime un vincolo, nello Statuto, che impone a province e regione il ricorso alle stesse sanzioni adottate dall’ordinamento statale per fattispecie analoghe: osserva, in proposito, che anche le sanzioni devono poter essere commisurate al contesto dell’ordinamento territoriale. Il 4.14 si riferisce all’ordinamento scolastico, con una estensione alla provincia di Trento di quanto già disposto per quella di Bolzano. L’emendamento 4.15 richiama le comunità montane come destinatarie di funzioni delegate. Il 4.141 intende precisare e limitare gli ambiti di competenza suscettibili di delega, in modo da salvaguardare la sfera di competenza propria della regione: il depotenziamento della regione, infatti, costituisce una grave inibizione della capacità rappresentativa di quell’ente rispetto alla propria comunità. L’emendamento 4.75 è dato per illustrato, mentre il 4.101 intende a sua volta garantire l’ente regionale rispetto al dominio della provincia di Bolzano e, soprattutto, del partito prevalente in quel territorio. Lo stesso emendamento è integrato da una clausola di garanzia per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
        A una osservazione del presidente VILLONE, il senatore GUBERT ribadisce che le proposte di modifica incidenti sulle competenze degli enti provinciali e regionale sono giustificate dall’alterazione sostanziale del quadro normativo già prodotta dal testo approvato dalla Camera dei deputati. Prosegue quindi con l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 4, soffermandosi sul 4.66, inerente ai requisiti di residenza, con l’intento di adottare il sistema in uso nella Confederazione elvetica. Nello stesso senso sono gli emendamenti 4.67 e 4.68, mentre il 4.41 si riferisce alla questione della rappresentanza del gruppo di lingua ladina. Lo scopo è quello di contrastare l’egemonia del gruppo tedesco, assicurando una rappresentanza certa del gruppo ladino, in ragione del suo insediamento territoriale, sia in provincia di Bolzano sia in provincia di Trento. L’emendamento 4.82 rimette alla legge regionale la determinazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità per gli uffici di consigliere provinciale e regionale.

        Quanto agli emendamenti concernenti i casi di scioglimento anticipato dei consigli, si tratta di preservare la volontà popolare espressa con le elezioni, per quanto ciò sia possibile (ad esempio, l’emendamento 4.29). Il 4.94 si riferisce alla presenza ladina nella giunta, mentre il 4.8 riguarda le proprietà forestali, con annessi edifici.
        Dà infine per illustrati i restanti emendamenti all’articolo 4, da lui presentati.

        La senatrice PASQUALI illustra gli emendamenti da lei sottoscritti, riferiti all’articolo 4. Il 4.104 intende mantenere il vigente testo statutario quanto all’articolazione tra consigli provinciali e consiglio regionale, rimuovendo l’ipotesi di considerare quest’ultimo come la semplice somma dei primi. Occorre, infatti, preservare il ruolo della regione da una espansione delle funzioni provinciali: ciò, d’altra parte, è coerente al fondamento dello Statuto speciale di autonomia e agli accordi internazionali di cui esso costituisce la proiezione. L’attuale equilibrio, già in sé difficile da preservare, non sarebbe invece garantito dalle innovazioni previste dal testo in esame. L’emendamento 4.105 intende rimuovere il requisito della residenza ininterrotta almeno quadriennale per l’esercizio del diritto di voto: si tratta infatti di un limite incompatibile sia con i principi costituzionali sia con l’ordinamento comunitario, mentre sono venute meno le ragioni storiche che determinarono a suo tempo l’introduzione di quel vincolo. In via subordinata, si propone di ridurre il vincolo a un solo anno (emendamento 4.107). L’emendamento 4.120 intende eliminare una disposizione pleonastica, perché ogni obbligo internazionale è stato già osservato. Il 4.126 corrisponde a una opinione critica circa la possibilità di nominare assessori esterni per la provincia di Bolzano, data la peculiarità di quella istituzione: gli assessori esterni, infatti, in quel contesto rinforzerebbero il potere già preponderante della Süd Tiroler-Volkspartei. Ritirato l’emendamento 4.130, dà per illustrati gli altri emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 4.
        Il senatore TAROLLI illustra i suoi emendamenti all’articolo 4. Un gruppo di emendamenti riguarda il rapporto tra regione e province autonome: l’emendamento 4.154, in particolare, determina una serie di competenze proprie della regione. Circa la questione del gruppo linguistico ladino, i suoi emendamenti intendono assicurare eguali condizioni di rappresentanza elettorale ai ladini della Valle di Fassa, rispetto a quelli dell’Alto Adige. In merito al requisito della residenza minima ininterrotta per l’esercizio del diritto di voto, egli propone di equiparare il requisito alla misura stabilita per altre minoranze linguistiche, come quelle della Valle d’Aosta, riducendola a un anno. I suoi emendamenti, inoltre, propongono le votazioni per gruppo linguistico su alcune questioni, mentre con altre proposte di modifica egli intende garantire la rappresentanza ladina anche nell’assetto della giurisdizione amministrativa. Vi sono alcuni emendamenti, infine, riferiti alle minoranze cimbre e mochene.
        Il senatore ANDREOLLI premette che il testo della Camera è una base di discussione interessante, ma non può essere considerata vincolante. Occorre, comunque, assicurare tempi certi alla riforma costituzionale e tempi celeri a quella riferita alla regione Sicilia. Invita, quindi, a considerare con attenzione il parere reso in materia della Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 8 febbraio 2000: in quel parere si fa riferimento, con una condizione per il parere positivo, all’intesa quale requisito per le modifiche degli statuti regionali; si sofferma, inoltre, sulle diverse osservazioni formulate nello stesso parere della Commissione bicamerale. Egli illustra, quindi, i propri emendamenti all’articolo 4: si tratta di proposte riferite alle garanzie di rappresentanza del gruppo linguistico ladino, previste dal testo approvato dalla Camera dei deputati. A suo avviso, la garanzia al più potrebbe essere apprestata per le giunte provinciali, non già per la giunta regionale; osserva, inoltre, che la garanzia di rappresentanza deve operare in deroga al criterio di rappresentanza proporzionale etnica, che vincola anche la composizione delle giunte. In merito alla disciplina transitoria, i suoi emendamenti tendono a rendere omogenee le discipline previste per la provincia di Bolzano e per la provincia di Trento. In ogni caso, infatti, va lasciata alla provincia la possibilità di adottare una propria normativa elettorale nuova. D’altra parte, in concreto, la normativa elettorale transitoria non può essere applicata ai territori in questione: il sistema introdotto dalla legge n. 43 del 1995 per le regioni a statuto ordinario, recepito in via transitoria, comporterebbe, in astratto, anche l’applicazione di un premio di maggioranza, escluso per le province autonome perché altrimenti sarebbe alterata la proporzionale etnica. Dunque, quel sistema elettorale non assicura una maggioranza stabile e non è adattabile al caso in questione. Osserva, infine, che la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 4, comma 2, ultima proposizione, non contemplata negli articoli relativi alle altre regioni a statuto speciale, appare come una norma apposita per un caso personale e ciò non è in alcun modo giustificabile.
        
La seduta termina alle ore 16,30.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014
Art. 2.

        Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66


Magnalbò, Pasquali

        Sopprimere il comma 6.

2.8


D’Alessandro Prisco

2.45 (Identico all’em. 2.8)

Andreolli

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:
            
a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un’utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 12 maggio 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell’utenza servita alla data del 12 maggio 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

            b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al ..... per cento rispetto al capitale versato alla data del 12 maggio 1999».

2.109


Il Governo

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:
            
a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un’utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell’utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

            b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».

2.109 (Nuovo testo)


Il Governo

        Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30


Marchetti

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368
Art. 1.

        Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Regione siciliana», con le seguenti: «Regione Sicilia».

        La medesima sostituzione è disposta nell’articolo 15 dello Statuto e in ogni altro articolo dello Statuto medesimo.

1.2


Rotelli

        Al comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 1, lettera c), all’articolo 3, comma 1, lettera c), all’articolo 5, primo comma, lettera v), all’articolo 5, primo comma, lettera d), sopprimere, dove ricorrono, le parole: «e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica».

1.1


Dondeynaz

        Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l’accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi».

1.12


Pastore

        Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.27


Marchetti

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il primo comma; alla lettera f), capoverso «Art. 10», sostituire il primo comma con il seguente: «Se nel corso della legislatura il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è posto in crisi, il Consiglio è sciolto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 126 della Costituzione».

1.9


Schifani

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.3


Schifani

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.6


Schifani

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, dopo le parole: «della legislatura dell’Assemblea», inserire le seguenti: «e del mandato del Presidente della regione».

1.13


Pastore

        Al comma 1, lettera e), alla fine del capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall’Assemblea regionale, l’Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».

1.14


Pastore

        Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.28


Marchetti

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel primo comma dopo le parole: «della Regione» aggiungere le seguenti: «salvo che la legge di cui al terzo comma disponga diversamente,»

1.15


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel secondo comma, sostituire le parole: «Il Presidente della regione» con le seguenti: «il medesimo».

1.16


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l’ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche e uffici».

1.29


Marchetti

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le parole: «con l’ufficio di Deputato regionale e».

1.5


Schifani, Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sostituire le parole da: «incompatibilità» fino a: «uffici» con le seguenti: «cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli Assessori nonché dei Deputati regionali»

1.17


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», dopo il quinto comma aggiungere il seguente: «La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l’immediata cessazione dalla carica non prescelta.».

1.4


Schifani, Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel comma 1, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.7


Schifani

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel primo comma, sostituire le parola: «assoluta», con le seguenti. «di almeno il sessanta per cento».

1.8


Schifani

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.18


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», secondo comma, dopo le parole: «Presidente della Regione» inserire le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto».

1.19


Pastore

        Al comma 1, lettera g), alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «consigli provinciali», aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.20


Pastore

        Al comma 1, lettera g), primo capoverso, dopo la parola: «provinciali» aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.21


Pastore

        Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo capoverso.

1.22


Pastore

        Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.24


Pastore

        Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», primo comma, sostituire le parole da: «dopo la loro» fino alla fine, con le seguenti: «possono essere modificate solo dopo la loro prima applicazione».

1.23


Pastore

        Sopprimere il comma 2.

1.30


Marchetti

        Al comma 2, sopprimere i primi cinque periodi.

1.25


Pastore

        Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno due terzi».

1.10


Schifani

        Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.11


Schifani

        Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «al presente comma» con le seguenti: «alla presente legge».

1.26


Pastore
Art. 2.

        Stralciare l’articolo.

2.11


Schifani, Pastore

        Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, 3, 4 e 5.

2.16


Tarolli

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14


Marchetti

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo rigo, sopprimere le parole: «e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica».

2.2


Dondeynaz

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione del Consiglio della Valle» fino a: « con le predette cariche».

2.15


Marchetti

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sesto rigo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente,».

2.1


Rotelli

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, settimo rigo, sopprimere la parola: «specificatamente».

2.9


Rotelli

        Al comma 1, lettera c),sopprimere il quarto capoverso.

2.10


Dondeynaz

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

        «d-bis) il secondo comma dell’articolo 16 è soppresso.

2.8


Collino, Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera h), sopprimere la cifra: «30».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: «l’articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum».

2.5


Collino, Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

            «“i) Sostituire l’articolo 41 con il seguente: “TITOLO VII – Ordinamento degli uffici del giudice di pace. Art. 41. L’istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d’Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall’ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace; autorizza, inoltre, all’esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità stabilite con legge della regine. Il presidente della Giunta provvede anche ala revoca e alla sospensione temporanea dell’autorizzazione nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario“».

2.13


Dondeynaz

        Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».

2.12


Marchetti

        Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «la rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del consiglio della Valle».

2.3


Dondeynaz

        Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

            «n) all’articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: “I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo delle Camere, sono trasmessi al consiglio della Valle, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell’intesa“».

2.4


Dondeynaz

        Sopprimere il comma 2.

2.6


Collino, Pasquali, Magnalbò

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Fino all’entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario».

2.7


Collino, Pasquali, Magnalbò
Art. 3.

        Stralciare l’articolo.

3.5


Schifani, Pastore

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7


Marchetti

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, settimo rigo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente,».

3.1


Rotelli

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente».

3.4


Rotelli

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione» fino a: «dei componenti della Giunta regionale».

3.8


Marchetti

        Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

3.9


Marchetti

        Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «eletto a suffragio universale e diretto» nonché le parole: «e lo scioglimento del Consiglio regionale».

3.10


Marchetti

        Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».

3.11


Marchetti

        Sopprimere il comma 2.

3.6


Marchetti

        Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2


Meloni

        Sopprimere il comma 4.

3.3


Meloni
Art. 4.

        Stralciare l’articolo.

4.144


Schifani, Pastore

4.160 (Identico all’em. 4.144)

Gubert

4.170 (Identico all’em. 4.144)

Pasquali, Magnalbò

        Sopprimere l’articolo.

4.73


Gubert

4.103 (Identico all’em. 4.73)

Pasquali, Magnalbò

        Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «mocheno, mochena, mocheni, mochene», con le seguenti: «germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone della Valle del Fersina».

4.98


Gubert

        Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cimbro, cimbra, cimbri, cimbre», con le seguenti: «germanofono, germanofona, germanofoni, germanofone del Comune di Luserna».

4.97


Gubert

        Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), s), la prima proposizione della lettera v) e sopprimere, ovunque ricorra, la sostituzione delle parole: «suo Presidente» o «Presidente della Giunta», con le seguenti: «Presidente della Provincia» o «Presidente della Regione».

4.71


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) all’articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Non sono consentite sul territorio regionale differenze di norme di tutela del medesimo gruppo linguistico“».

4.63


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all’articolo 2, dopo le parole: “sono salvaguardate“, sono inserite le parole: “senza discriminazioni sul territorio regionale“».

4.64


Gubert

        Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre sempre al comma 1 sono aggiunte le seguenti competenze:

        1-bis) ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi i compiti relativi alla vigilanza e al controllo del confine statale;

        1-ter) amministrazione della giustizia, fatte salve le competenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Conti;
        6-
bis) previdenza e assicurazioni sociali;
        6-
ter) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
        7-
bis) ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica, stato giuridico del personale;
        8-
bis) ricerca scientifica;
        8-
ter) istruzione universitaria;
        10-
bis) accordi nelle materie di competenza propria e delle province, ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9, 10, con regioni e altri enti locali dell’Unione Europea e, limitatamente a quelli confinanti, di Stati non appartenenti all’Unione Europea;
        10-
ter) relazioni con l’Unione europea per le materie di competenza propria e delle province ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9;

        di conseguenza sopprimere all’articolo 5, il numero 2), l’articolo 6, l’articolo 88 e l’articolo 94. Con norme di attuazione vengono disciplinate le modalità del trasferimento di dette competenze, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione».

4.138


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all’articolo 10, terzo comma, dopo le parole: “cittadini residenti“, sono inserite le seguenti: “nella provincia di Trento e“».

4.16


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all’articolo 8, al punto 4) sono soppresse le parole: “locali e, per la Provincia di Bolzano“, nonché le parole: “esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive“; nonché, al punto 24), sono soppresse le parole: “della terza, quarta e quinta categoria“ e sono aggiunte le seguenti: “comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;“».
        
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12, l’articolo 13, i commi secondo e terzo dell’articolo 14, l’articolo 71.

4.139


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all’articolo 9, il punto 7) è sostituito dal seguente: «7) esercizi pubblici;» e dopo il punto 8) è inserito il seguente:
        “8-
bis) lavoro;“».
        
Conseguentemente sopprimere i commi primo e secondo dell’articolo 10.

4.140


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è così sostituito: “La Regione riconosce le comunità autonome della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano“».

4.151


Tarolli

        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è così sostituito: “1. Alla Regione della Comunità Autonoma del Trentino-Alto Adige sono attribuite competenze proprie in materia di: 1) Ordine pubblico; 2) Ordini professionali; 3) Amministrazioni della Giustizia; 4) e nelle materie dove i principi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della politica economica e sociale lo richiedano.

        2. Altre competenze sono concordate con delibere legislative delle due comunità autonome della Provincia di Trento e di Bolzano“».

4.154


Tarolli

        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) L’articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è così modificato “Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio della comunità autonoma delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in regione della comunità autonoma del Trentino Alto Adige, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La Regione della comunità autonoma del Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento“».

4.155


Tarolli

        Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso con il seguente:

            «d) Le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige assicurano la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina. La Provincia di Trento assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni germanofone.».

4.70


Gubert

        Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «La provincia di Trento», inserire le seguenti: «tenuto conto delle risorse disponibili e di un loro equilibrato impiego sul territorio».

4.69


Gubert

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della popolazione ladina e di quella mochena e cimbra» con le seguenti: «delle popolazioni che si riconoscono ladine o mochene o cimbre».

4.88


Gubert

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «mochena e cimbra», con la seguente: «germanofona».

4.76


Gubert

        Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «cimbra», con le seguenti: «germanofona di Luserna».

4.77


Gubert

        Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della loro entità e».

4.72


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all’articolo 18, comma primo, aggiungere alla fine le parole seguenti: “avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio“».

4.6


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all’articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le province di norma, secondo il principio di sussidiarietà, esercitano le funzioni amministrative delegandole alle comunità montane o enti equivalenti ed ai comuni, avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio“».

4.7


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) l’articolo 23 è soppresso.».

4.13


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all’articolo 19, al primo comma, le parole: “Nella provincia di Bolzano“ sono soppresse; al terzo comma, le parole: “della provincia di Bolzano“ sono soppresse; al quarto comma, sono premesse le parole: “Nella provincia di Bolzano“».

4.14


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all’articolo 18, primo periodo, dopo la parola: “province“, sono inserite le seguenti: “comunità montane o enti equivalenti“; al secondo periodo, dopo la parola: “amministrativa“, sono inserite le seguenti: “alle comunità montane o enti equivalenti“».

4.15


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all’articolo 18 è inserito, alla fine, il periodo: “Non sono delegabili le competenze ordinamentali, le competenze amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, nonché ulteriori competenze che lo Stato assegna alla Regione ai sensi dell’articolo 17“».

4.141


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.75


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.104


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1 sostituire le lettere f), l), m), n), r), u) e z) con le seguenti:

            «a) all’articolo 25, secondo comma, la cifra “70“ è sostituita dalla seguente: “30“;

            b) all’articolo 28 è aggiunto in fine il seguente comma: “L’ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro di Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo“»;
            
c) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

        «Art. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e secreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.

        Le leggi per l’elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

        Conseguentemente sopprimere alla lettera cc), capoverso «Art. 49-bis» il sesto comma.

4.101


Gubert

        Al comma 1, sopprimere le lettere f), i), l), m), r) u), v), z), cc).

4.78


Gubert

        Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

4.79


Gubert

        Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

            «g) All’articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: “Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione“».

4.66


Gubert

        Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

            «g) All’articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: “Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione ovvero per i cittadini residenti all’estero discendenti fino al quinto grado da cittadini italiani o dell’impero austro-ungarico nati in un comune della regione“».

4.67


Gubert

        Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

            «g) All’articolo 25, comma quarto, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Per l’esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito congiunto della residenza nella regione e dell’attinenza alla comunità regionale ovvero della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno o complessivo anche non ininterrotto di quattro anni. Si considera attinente alla comunità regionale il cittadino nato nel territorio della regione ovvero con ascendenti fino al quinto grado nati nel territorio della regione“».

4.68


Gubert

        Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

            «g) All’articolo 25 è soppresso il quarto comma.».

4.105


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) il quarto comma dell’articolo 25 è soppresso.»

4.106


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) All’articolo 25, quarto comma, le parole: “quattro anni“ sono sostituite dalle seguenti: “un anno“; conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sono soppresse le parole: “quadriennale“ e “quadriennio“ e, al terzo periodo, sono soppresse le parole “durante il quadriennio“».

4.107


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «di Trento», inserire le seguenti: «e di Bolzano».

4.108


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

            «h-bis) all’articolo 25, quarto comma, le parole “quattro anni“, “quadriennale“ e “quadriennale“ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “un anno“, “annuale“ e “anno“».

4.153


Tarolli

        Al comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), r), u), v), z), cc), e sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) Il terzo comma dell’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, la Valle Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.

        Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei“».

4.41


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4.109


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.110


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

        «l) All’articolo 25, sostituire il quarto comma con il seguente: “Nella provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a 6 mesi. L’elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini delle elezioni nei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l’elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall’articolo 6 sino al compimento del periodo prescritto l’elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza“».

4.111


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

            «m) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
    –“Art. 27. – Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata ciascuna ed alternativamente nella città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Giunta Regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

        Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica.“».

4.112


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera m), al capoverso «Art. 27», nel primo comma, sostituire le parole: «nelle città di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «in un comune della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano».

4.80


Gubert

        Al comma 1, lettera m), al capoverso «Art. 27», sostituire il secondo comma con il seguente: «Con legge regionale sono regolati tempi e modalità della convocazione della prima riunione del Consiglio.».

4.81


Gubert

        Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

        «n) all’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Con legge regionale sono determinati i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di consigliere provinciale e regionale“».

4.82


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera o),

4.113


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente

            «o) l’articolo 29 è sostituito dal seguente “Art. 29. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della popolazione regionale.“».

4.83


Gubert

        Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «l’articolo 29,».

4.114


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 30», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonché due vice Presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri dl gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente, diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice Presidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.».

4.157


Tarolli

        Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 30», nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’appartenenza dei Consiglieri regionali ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino è determinata sulla base di apposita dichiarazione di appartenenza, da rendere all’atto della candidatura secondo modalità da determinare con legge regionale.».

4.84


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera r).

4.115


Pasquali, Magnalbò

4.85 (Identico all’em. 4.115)

Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera t).

4.116


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

            «t) all’articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale“».

4.2


Andreolli, Robol, Dondeynaz

        Al comma 1, sopprimere la lettera u).

4.117


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «dei nuovi componenti», con le seguenti: «del nuovo Consiglio provinciale».

4.118


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sopprimere la lettera v).

4.119


Pasquali, Magnalbò

4.145 (Identico all’em. 4.119)

Marchetti

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: «con il rispetto degli obblighi internazionali e con l’osservanza di quanto disposto dal presente capo».

4.120


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «con la maggioranza assoluta dei suoi componenti», inserire le seguenti: «, ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici,»

4.161


Tarolli

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Provincia e, specificatamente,».

4.1


Rotelli

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente».

4.142


Rotelli

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori».

4.146


Marchetti

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

4.147


Marchetti

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel quarto periodo, sopprimere le parole: «per l’impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».

4.47


Gubert

        Al comma 1, lettera v), primo capoverso, nel quarto periodo, sostituire le parole: «per l’impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso», con le seguenti: «non approvando atti essenziali per l’adempimento di compiti inderogabili della Provincia».

4.48


Gubert

        Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio Provinciale è eletto con sistema proporzionale. Possono essere introdotte regole elettorali di tipo maggioritario per la cui approvazione, in provincia di Bolzano, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di ciascun gruppo linguistico.».

4.59


Gubert

        Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, nel secondo periodo, dopo le parole: «Provincia di Bolzano», inserire le seguenti: «ovvero congiuntamente o disgiuntamente anche di vice-presidenti o di assessori».

4.49


Gubert

        Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.».

4.160


Tarolli

        Al comma 1, lettera v), sopprimere il quarto capoverso.

4.121


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera v), quarto capoverso, nel primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «ovvero la maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico».

4.50


Gubert

        Al comma 1, lettera v), quarto capoverso, nel secondo periodo, dopo la parola: «se», inserire le seguenti: «al referendum il numero dei votanti non raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e».

4.51


Gubert

        Al comma 1, lettera v), sostituire il quinto capoverso con il seguente: «Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, o, nel caso della richiesta di votazione per gruppo linguistico, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti dei diversi gruppi linguistici.».

4.162


Tarolli

        Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla maggioranza aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale appartenenti ad un gruppo linguistico».

4.57


Gubert

        Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni della Val di Fassa per la provincia di Trento e dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni delle Valli Gardena e Badia per la provincia di Bolzano».

4.58


Gubert

        Al comma 1, lettera v), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del successivo art. 56».

4.122


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sopprimere la lettera z).

4.123


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel primo comma, quarto periodo, dopo la parola: «anticipatamente», inserire le seguenti: «di almeno diciotto mesi», e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «Se il rinnovo è anticipato di un periodo inferiore ai diciotto mesi, esso dura in carica per un periodo di cinque anni aumentati dei giorni di anticipo».

4.52


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel primo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «rispetto all’altro», con le seguenti: «rispetto alla scadenza naturale».

4.53


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti: «Un seggio del Consiglio provinciale di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza, e Bulla del comune di Castelrotto.

        Un seggio del consiglio provinciale di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei.
        In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario».

4.46


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire i commi secondo e terzo con il seguente: «Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della Valle di Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario.».

4.156


Tarolli

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire il secondo comma con il seguente: «La legge per l’elezione del Consiglio Provinciale garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino; può altresì garantire la rappresentanza della popolazione residente in Valli aventi peculiari caratteri storici, economici, culturali e di idioma».

4.61


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire il secondo comma con il seguente: «Un seggio del collegio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale unico. Ambedue i seggi sono attribuiti secondo le norme stabilite con legge regionale».

4.168


Tarolli

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel secondo comma sopprimere le parole: «di Bolzano», e sopprimere il terzo comma.

4.60


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vice Presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente, diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.».

4.159


Tarolli

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ulteriori seggi del Consiglio Provinciale di Trento sono assegnati uno al territorio coincidente con i comuni facenti parte del Comprensorio della Val di Fiemme, uno al territorio coincidente con i comuni facenti parte del Comprensorio di Primiero, uno con i comuni facenti parte del Comprensorio della Val di Sole, uno con i comuni facenti parte della zona della Val di Cembra».

4.62


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

        «3-bis. Con la medesima o successiva legge è inoltre consentita l’assegnazione di ul teriori seggi del Consiglio provinciale di Trento al territorio coincidente con gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa».

4.42


Gubert

        Al comma 1, lettera z), capoverso «Art. 48», nel quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «la seconda domenica successiva al», con l’altra: «il».

4.30


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

4.124


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera aa), capoverso «Art. 48-bis», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della comunità provinciale e regionale».

4.29


Gubert

        Al comma 1, lettera aa), capoverso «Art. 48-ter», nel secondo comma, dopo le parole: «gruppi linguistici», inserire le seguenti: «diversi, nonché».

4.56


Gubert

        Al comma 1, lettera aa), capoverso «Art. 48-ter», nel secondo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età».

4.45


Gubert

        Al comma 1, lettera bb), sostituire il capoverso «Art. 49» con il seguente:

    –«Art. 49. – Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

        Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio Provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici.
        Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall’articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa».

4.125


Pasquali, Magnalbò

        Sopprimere la lettera cc).

4.86


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis» sopprimere il secondo comma.

4.87


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel terzo comma, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Consiglio regionale e».

4.92


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per la provincia di Bolzano e per quella di Trento la Commissione è integrata con un rappresentante del gruppo linguistico ladino e per la provincia di Trento da un rappresentante del gruppo linguistico tedescofono, che intervengono nei lavori della Commissione stessa quando si tratti materia di diretto interesse dei gruppi stessi».

4.93


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel quarto comma, quarto periodo, dopo le parole: «di competenza della Giunta provinciale» inserire le seguenti: «relativamente alle elezioni».

4.90


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», nel sesto comma, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale qualora esso sia motivato in base al secondo comma del presente articolo. In tal caso».

4.89


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis», sostituire il settimo comma con il seguente: «Nel caso il Presidente della Giunta provinciale abbia attentato alla Costituzione ovvero abbia compiuto gravi e reiterate violazioni di legge, anche se eletto a suffragio universale il Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti ne dispone la rimozione.

        Avverso la rimozione, il Presidente può proporre ricorso al Consiglio regionale, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti».

4.91


Gubert

        Al comma 1, lettera cc), capoverso «Art. 49-bis, nel settimo comma, sopprimere le parole: “, se eletto a suffragio universale e diretto“».

4.148


Marchetti

        Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

            «cc-bis) all’articolo 56, primo comma, sopprimere le parole “di Bolzano!».

4.11


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

4.126


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del gruppo consiliare a cui appartengono».

        Conseguentemente, nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la parola: «è».

4.167


Tarolli

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, sostituire le parole: «su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale», con le seguenti: «, ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici».

4.163


Tarolli

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non oltre la metà di essi appartenga ad un medesimo gruppo linguistico».

4.127


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Tale limitazione non si applica nel caso nel quale la presenza in Giunta di rappresentanti di un gruppo linguistico sia non a titolo politico, ma solo in virtù del disposto del primo periodo del presente comma. Essa altresì non si applica nel caso nel quale nella maggioranza che sostiene la Giunta provinciale manchino rappresentanti di un gruppo linguistico nonostante il disposto del primo periodo del presente comma».

4.94


Gubert

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel secondo comma, in fine, inserire le seguenti parole: «Il requisito del consenso dei consiglieri del gruppo linguistico ladino e, qualora presente, del gruppo linguistico tedescofono è richiesto anche per i componenti della Giunta provinciale di Trento che non appartengono al Consiglio».

4.95


Gubert

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è».

4.54


Gubert

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

4.169


Tarolli

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel quarto comma, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto».

4.149


Marchetti

        Al comma 1, lettera dd), capoverso «Art. 50», nel quarto comma, sostituire le parole: «e lo scioglimento del Consiglio provinciale» con le seguenti: «. Con la legge regionale viene regolata la procedura per la sostituzione del Presidente della Giunta e degli assessori per il periodo rimanente della legislatura».

4.96


Gubert

        Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole: «dell’articolo 37, in quanto compatibili», con le seguenti: «degli articoli 37, 38 e 39».

4.128


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

            «ee-bis) all’articolo 55, secondo comma, sostituire le parole: “se entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove“, con le seguenti: “Il Governo può promuovere“».

4.12


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

4.129


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

            «ff-bis) all’articolo 61, secondo comma sopprimere le parole: “della provincia di Bolzano“».

4.10


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

4.130


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera gg), capoverso «Art. 62», dopo le parole: «organi collegiali», inserire le seguenti: «della provincia di Bolzano e».

4.55


Gubert

        Al comma 1, lettera gg), capoverso «Art. 62», dopo la parola: «collegiali» inserire le seguenti: «della provincia autonoma di Bolzano».

4.164


Tarolli

        Al comma 1, lettera gg), capoverso «Art. 62», dopo le parole: «organi collegiali», inserire le seguenti: «delle province di Trento e di Bolzano» e sostituire le parole: «in provincia di Bolzano» con le seguenti: «nelle province di Trento e di Bolzano».

4.65


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

        «gg-bis) all’articolo 68 aggiungere alla fine il seguente periodo: “Le province trasferiscono, a titolo gratuito, ai comuni sulla cui superficie catastale ricadono le proprietà forestali e pascolive, con annessi edifici, già facenti parte dei beni demaniali dello Stato. Con norma di attuazione sono determinate le modalità per la consegna da parte delle province dei beni suindicati“».

4.8


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

        «gg-bis) all’articolo 63 le parole: “della provincia di Bolzano“ sono soppresse».

4.9


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera gg), inserire la seguente:

        «gg-bis) I primi due commi dell’articolo 91 sono sostituiti dai seguenti: “I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all’articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici. Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il restante numero dei componenti è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco“».

4.165


Tarolli

        Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

4.130


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, dopo la lettera hh) inserire la seguente:

            «hh-bis) all’articolo 89, primo comma dopo le parole: “per la provincia di Bolzano“ inserire le seguenti: “e per quella di Trento“; al sesto comma, dopo le parole: “di lingua tedesca“, inserire le seguenti: “e di lingua ladina“».

4.38


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera hh) inserire la seguente:

            «hh-bis) all’articolo 84, secondo comma, sono soppresse le parole: “di Bolzano“ e al quinto comma, dopo le parole “giustizia amministrativa“, sono inserite le seguenti: “ovvero al Tribunale regionale per la provincia di Trento“».

4.39


Gubert

        Al comma 1, lettera hh) dopo le parole: «all’articolo 81» inserire le seguenti: «primo comma, sopprimere le parole: “di Bolzano“ e».

4.40


Gubert

        Al comma 1, lettera ii), alinea, dopo le parole: «all’articolo 92», inserire le seguenti: «al primo comma, sono soppresse le parole: “nella provincia di Bolzano“ e “di tale provincia“».

4.37


Gubert

        Al comma 1, lettera ii), aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «Si prescinde da tale quota di un quinto qualora la supposta lesione del principio di parità sia lamentata da un gruppo linguistico la cui rappresentanza nel comune sia inferiore ad un quinto».

4.99


Gubert

        Al comma 1, lettera ii), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «la medesima possibilità è garantita ai Consiglieri delle comunità montane o enti equivalenti che comprendano più gruppi linguistici, con riferimento ad atti amministrativi degli stessi».

4.100


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

            «ii-bis) all’articolo 94, quarto comma, sono inserite, infine, le seguenti parole: “Tale disposizione è estesa ai comuni della provincia di Trento ove è insediato il gruppo linguistico germanofono“».

4.36


Gubert

        Al comma 1, alla lettera ll), inserire, in fine, le seguenti parole: «al comma primo sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, nelle aree a prevalente presenza delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, della tutela della minoranza linguistica italiana».

4.137


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

            «ll-bis) all’articolo 99, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei comuni ove è insediato il gruppo linguistico ladino, la lingua ladina è parificata a quella italiana“».

4.35


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

            «ll-bis) all’articolo 100, primo comma, sono soppresse le parole: “della Provincia di Bolzano“».

4.34


Gubert

        Al comma 1, dopo la lettera ll), inserire la seguente:

            «ll-bis) all’articolo 101 sono soppresse le parole: “Nella provincia di Bolzano“».

4.33


Gubert

        Al comma 1, lettera mm), capoverso «Art. 102», sostituire il primo comma con i seguenti:

        «1. La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine, romance e friulane in Italia e in altri paesi europei.

        1-bis. Le popolazioni germanofone della Valle del Fersina e di Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali di stampa e ricreative, anche in collegamento con le altre aree culturali tedesche in Italia ed in altri paesi europei alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive e al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

4.102


Gubert

        Al comma 1, lettera mm), capoverso «Art. 102», sostituire il primo comma con i seguenti:

        «1. La popolazione ladina della regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine».

4.166


Tarolli

        Al comma 1, lettera mm) capoverso «Art. 102», nel comma primo, sopprimere la parola: «ladine», nel comma 2, sopprimere le parole: «il ladino» e «ladina o» e aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione poste a tutela della popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano».

4.43


Gubert

        Al comma 1, lettera mm), capoverso «Art 102», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all’insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno e il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radiotelevisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi romanci o ladini».

4.44


Gubert

        Al comma 1, lettera nn), capoverso «Art. 103», nel secondo comma, dopo le parole: «e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale», inserire le seguenti: «per le proposte formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la relativa votazione sarà per gruppi linguistici.».

4.158


Tarolli

        Al comma 1, lettera nn), capoverso «Art. 103», nel secondo comma, sopprimere la parola: «anche».

4.32


Gubert

        Al comma 1, sopprimere la lettera oo).

4.131


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, dopo la lettera oo), inserire la seguente:

            «oo-bis) l’articolo 105 è soppresso.»

4.31


Gubert

        Sopprimere i commi 2 e 3 e, conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Nella provincia autonoma di Bolzano», con le seguenti: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.152


Tarolli

        Sopprimere il comma 2.

4.3


Andreolli, Robol, Dondeynaz

4.28 (Identico all’em. 4.3)

Gubert

4.132 (Identico all’em. 4.3)

Pasquali, Magnalbò

4.150 (Identico all’em. 4.3)

Marchetti

        Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.18


Gubert

        Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «del Consiglio e».

4.27


Gubert

        Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «del Consiglio e».

4.26


Gubert

        Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «del Consiglio» e le parole: «impedimento permanente o morte», nonché sostituire il sesto periodo con il seguente: «Qualora sopravvenga impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente tra i propri componenti.».

4.24


Gubert

        Al comma 2, quinto periodo, dopo la parola: «dimissioni», inserire le seguenti: «, si procede alla sola elezione del Presidente in caso di suo impedimento permanente o della sua morte».

4.25


Gubert

        Al comma 2, sesto periodo, dopo la parola: «legislatura», inserire le seguenti: «non si procede a nuova elezione del Consiglio e».

4.22


Gubert

        Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

4.133


Pasquali, Magnalbò

        Sopprimere il comma 3.

4.4


Andreolli, Robol, Dondeynaz

4.21 (Identico all’em. 4.4)

Gubert

4.134 (Identico all’em. 4.4)

Pasquali, Magnalbò

        Sopprimere il comma 3 e al comma 4 sopprimere le parole: «Nella provincia autonoma di Bolzano».

4.17


Gubert

        Al comma 3, dopo le parole: «statuto ordinario», inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento alle liste circoscrizionali».

        Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e le liste regionali».

4.19


Gubert

        Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «statuto ordinario», inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento alle liste regionali».

        Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «Le liste circoscrizionali e».

4.20


Gubert

        Sopprimere il comma 4.

4.135


Pasquali, Magnalbò

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino all’entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»

4.136


Pasquali, Magnalbò

        Al comma 4, sostituire le parole: «Nella Provincia autonoma di Bolzano», con le seguenti: «Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento».

4.5


Andreolli, Robol, Dondeynaz

        Nel titolo, dopo la parola: «Trentino», inserire la seguente: «Sudtirol» e conseguentemente inserirla ogniqualvolta ricorre l’espressione: «Trentino-Alto Adige».

4.143


Besostri

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Nello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige l’espressione “Trentino-Alto Adige“ è sostituita dall’espressione “Trentino-Sudtirol-Alto Adige» ogniqualvolta ricorra“».

4.0.1


Besostri