2.66
2.8
«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore: a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un’utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 12 maggio 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell’utenza servita alla data del 12 maggio 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;
b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al ..... per cento rispetto al capitale versato alla data del 12 maggio 1999».
2.109
«6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore: a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, il gestore del servizio serva un’utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell’utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;
b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 5, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».
2.109 (Nuovo testo)
2.30
La medesima sostituzione è disposta nell’articolo 15 dello Statuto e in ogni altro articolo dello Statuto medesimo.
1.2
1.1
1.12
1.27
1.9
1.3
1.6
1.13
1.14
1.28
1.15
1.16
1.29
1.5
1.17
1.4
1.7
1.8
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.24
1.23
1.30
1.25
1.10
1.11
1.26
2.11
2.16
2.14
2.2
2.15
2.1
2.9
2.10
«d-bis) il secondo comma dell’articolo 16 è soppresso.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: «l’articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum».
2.5
«“i) Sostituire l’articolo 41 con il seguente: “TITOLO VII – Ordinamento degli uffici del giudice di pace. Art. 41. L’istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d’Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall’ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace; autorizza, inoltre, all’esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità stabilite con legge della regine. Il presidente della Giunta provvede anche ala revoca e alla sospensione temporanea dell’autorizzazione nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario“».
2.13
2.12
2.3
«n) all’articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: “I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo delle Camere, sono trasmessi al consiglio della Valle, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell’intesa“».
2.4
2.6
«2. Fino all’entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario».
2.7
3.5
3.7
3.1
3.4
3.8
3.9
3.10
3.11
3.6
3.2
3.3
4.144
4.73
4.98
4.97
4.71
«b-bis) all’articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Non sono consentite sul territorio regionale differenze di norme di tutela del medesimo gruppo linguistico“».
4.63
«b-bis) all’articolo 2, dopo le parole: “sono salvaguardate“, sono inserite le parole: “senza discriminazioni sul territorio regionale“».
4.64
1-bis) ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi i compiti relativi alla vigilanza e al controllo del confine statale;
1-ter) amministrazione della giustizia, fatte salve le competenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Conti; 6-bis) previdenza e assicurazioni sociali; 6-ter) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; 7-bis) ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica, stato giuridico del personale; 8-bis) ricerca scientifica; 8-ter) istruzione universitaria; 10-bis) accordi nelle materie di competenza propria e delle province, ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9, 10, con regioni e altri enti locali dell’Unione Europea e, limitatamente a quelli confinanti, di Stati non appartenenti all’Unione Europea; 10-ter) relazioni con l’Unione europea per le materie di competenza propria e delle province ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 5, 8, 9;
di conseguenza sopprimere all’articolo 5, il numero 2), l’articolo 6, l’articolo 88 e l’articolo 94. Con norme di attuazione vengono disciplinate le modalità del trasferimento di dette competenze, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione».
4.138
«c-bis) all’articolo 10, terzo comma, dopo le parole: “cittadini residenti“, sono inserite le seguenti: “nella provincia di Trento e“».
4.16
«c-bis) all’articolo 8, al punto 4) sono soppresse le parole: “locali e, per la Provincia di Bolzano“, nonché le parole: “esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive“; nonché, al punto 24), sono soppresse le parole: “della terza, quarta e quinta categoria“ e sono aggiunte le seguenti: “comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;“». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12, l’articolo 13, i commi secondo e terzo dell’articolo 14, l’articolo 71.
4.139
«c-bis) all’articolo 9, il punto 7) è sostituito dal seguente: «7) esercizi pubblici;» e dopo il punto 8) è inserito il seguente: “8-bis) lavoro;“». Conseguentemente sopprimere i commi primo e secondo dell’articolo 10.
4.140
«c-bis) il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è così sostituito: “La Regione riconosce le comunità autonome della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano“».
4.151
«c-bis) l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è così sostituito: “1. Alla Regione della Comunità Autonoma del Trentino-Alto Adige sono attribuite competenze proprie in materia di: 1) Ordine pubblico; 2) Ordini professionali; 3) Amministrazioni della Giustizia; 4) e nelle materie dove i principi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della politica economica e sociale lo richiedano.
2. Altre competenze sono concordate con delibere legislative delle due comunità autonome della Provincia di Trento e di Bolzano“».
4.154
«c-bis) L’articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è così modificato “Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio della comunità autonoma delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in regione della comunità autonoma del Trentino Alto Adige, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La Regione della comunità autonoma del Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento“».
4.155
«d) Le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige assicurano la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina. La Provincia di Trento assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni germanofone.».
4.70
4.69
4.88
4.76
4.77
4.72
«d-bis) all’articolo 18, comma primo, aggiungere alla fine le parole seguenti: “avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio“».
4.6
«d-bis) all’articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le province di norma, secondo il principio di sussidiarietà, esercitano le funzioni amministrative delegandole alle comunità montane o enti equivalenti ed ai comuni, avuto riguardo delle dimensioni ottimali territoriali e demografiche per il loro esercizio“».
4.7
«d-bis) l’articolo 23 è soppresso.».
4.13
«d-bis) all’articolo 19, al primo comma, le parole: “Nella provincia di Bolzano“ sono soppresse; al terzo comma, le parole: “della provincia di Bolzano“ sono soppresse; al quarto comma, sono premesse le parole: “Nella provincia di Bolzano“».
4.14
«d-bis) all’articolo 18, primo periodo, dopo la parola: “province“, sono inserite le seguenti: “comunità montane o enti equivalenti“; al secondo periodo, dopo la parola: “amministrativa“, sono inserite le seguenti: “alle comunità montane o enti equivalenti“».
4.15
«d-bis) all’articolo 18 è inserito, alla fine, il periodo: “Non sono delegabili le competenze ordinamentali, le competenze amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, nonché ulteriori competenze che lo Stato assegna alla Regione ai sensi dell’articolo 17“».
4.141
4.75
4.104
«a) all’articolo 25, secondo comma, la cifra “70“ è sostituita dalla seguente: “30“;
b) all’articolo 28 è aggiunto in fine il seguente comma: “L’ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro di Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo“»; c) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e secreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.
Le leggi per l’elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».
Conseguentemente sopprimere alla lettera cc), capoverso «Art. 49-bis» il sesto comma.
4.101
4.78
4.79
«g) All’articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: “Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione“».
4.66
«g) All’articolo 25, comma quarto, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: “Si prescinde da tale requisito per i cittadini residenti nati in un comune della regione ovvero per i cittadini residenti all’estero discendenti fino al quinto grado da cittadini italiani o dell’impero austro-ungarico nati in un comune della regione“».
4.67
«g) All’articolo 25, comma quarto, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Per l’esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito congiunto della residenza nella regione e dell’attinenza alla comunità regionale ovvero della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di un anno o complessivo anche non ininterrotto di quattro anni. Si considera attinente alla comunità regionale il cittadino nato nel territorio della regione ovvero con ascendenti fino al quinto grado nati nel territorio della regione“».
4.68
«g) All’articolo 25 è soppresso il quarto comma.».
4.105
«g) il quarto comma dell’articolo 25 è soppresso.»
4.106
«g) All’articolo 25, quarto comma, le parole: “quattro anni“ sono sostituite dalle seguenti: “un anno“; conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sono soppresse le parole: “quadriennale“ e “quadriennio“ e, al terzo periodo, sono soppresse le parole “durante il quadriennio“».
4.107
4.108
«h-bis) all’articolo 25, quarto comma, le parole “quattro anni“, “quadriennale“ e “quadriennale“ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti “un anno“, “annuale“ e “anno“».
4.153
«f) Il terzo comma dell’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, la Valle Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.
Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei“».
4.41
4.109
4.110
«l) All’articolo 25, sostituire il quarto comma con il seguente: “Nella provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a 6 mesi. L’elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini delle elezioni nei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l’elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall’articolo 6 sino al compimento del periodo prescritto l’elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza“».
4.111
«m) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: –“Art. 27. – Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata ciascuna ed alternativamente nella città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Giunta Regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica.“».
4.112
4.80
4.81
«n) all’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Con legge regionale sono determinati i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di consigliere provinciale e regionale“».
4.82
4.113
«o) l’articolo 29 è sostituito dal seguente “Art. 29. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene della popolazione regionale.“».
4.83
4.114
4.157
4.84
4.115
4.116
«t) all’articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale“».
4.2
4.117
4.118
4.119
4.120
4.161
4.1
4.142
4.146
4.147
4.47
4.48
4.59
4.49
4.160
4.121
4.50
4.51
4.162
4.57
4.58
4.122
4.123
4.52
4.53
Un seggio del consiglio provinciale di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario».
4.46
4.156
4.61
4.168
4.60
4.159
4.62
«3-bis. Con la medesima o successiva legge è inoltre consentita l’assegnazione di ul teriori seggi del Consiglio provinciale di Trento al territorio coincidente con gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa».
4.42
4.30
4.124
4.29
4.56
4.45
–«Art. 49. – Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio Provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall’articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa».
4.125
4.86
4.87
4.92
4.93
4.90
4.89
Avverso la rimozione, il Presidente può proporre ricorso al Consiglio regionale, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti».
4.91
4.148
«cc-bis) all’articolo 56, primo comma, sopprimere le parole “di Bolzano!».
4.11
4.126
Conseguentemente, nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la parola: «è».
4.167
4.163
4.127
4.94
4.95
4.54
4.169
4.149
4.96
4.128
«ee-bis) all’articolo 55, secondo comma, sostituire le parole: “se entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove“, con le seguenti: “Il Governo può promuovere“».
4.12
4.129
«ff-bis) all’articolo 61, secondo comma sopprimere le parole: “della provincia di Bolzano“».
4.10
4.130
4.55
4.164
4.65
«gg-bis) all’articolo 68 aggiungere alla fine il seguente periodo: “Le province trasferiscono, a titolo gratuito, ai comuni sulla cui superficie catastale ricadono le proprietà forestali e pascolive, con annessi edifici, già facenti parte dei beni demaniali dello Stato. Con norma di attuazione sono determinate le modalità per la consegna da parte delle province dei beni suindicati“».
4.8
«gg-bis) all’articolo 63 le parole: “della provincia di Bolzano“ sono soppresse».
4.9
«gg-bis) I primi due commi dell’articolo 91 sono sostituiti dai seguenti: “I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all’articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici. Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il restante numero dei componenti è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco“».
4.165
«hh-bis) all’articolo 89, primo comma dopo le parole: “per la provincia di Bolzano“ inserire le seguenti: “e per quella di Trento“; al sesto comma, dopo le parole: “di lingua tedesca“, inserire le seguenti: “e di lingua ladina“».
4.38
«hh-bis) all’articolo 84, secondo comma, sono soppresse le parole: “di Bolzano“ e al quinto comma, dopo le parole “giustizia amministrativa“, sono inserite le seguenti: “ovvero al Tribunale regionale per la provincia di Trento“».
4.39
4.40
4.37
4.99
4.100
«ii-bis) all’articolo 94, quarto comma, sono inserite, infine, le seguenti parole: “Tale disposizione è estesa ai comuni della provincia di Trento ove è insediato il gruppo linguistico germanofono“».
4.36
4.137
«ll-bis) all’articolo 99, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nei comuni ove è insediato il gruppo linguistico ladino, la lingua ladina è parificata a quella italiana“».
4.35
«ll-bis) all’articolo 100, primo comma, sono soppresse le parole: “della Provincia di Bolzano“».
4.34
«ll-bis) all’articolo 101 sono soppresse le parole: “Nella provincia di Bolzano“».
4.33
«1. La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine, romance e friulane in Italia e in altri paesi europei.
1-bis. Le popolazioni germanofone della Valle del Fersina e di Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali di stampa e ricreative, anche in collegamento con le altre aree culturali tedesche in Italia ed in altri paesi europei alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive e al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».
4.102
«1. La popolazione ladina della regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto allo sviluppo e al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative e attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine».
4.166
4.43
«1-bis. Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all’insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno e il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radiotelevisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi romanci o ladini».
4.44
4.158
4.32
4.131
«oo-bis) l’articolo 105 è soppresso.»
4.31
4.152
4.3
4.18
4.27
4.26
4.24
4.25
4.22
4.133
4.4
4.17
Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e le liste regionali».
4.19
Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «Le liste circoscrizionali e».
4.20
4.135
«4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino all’entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
4.136
4.5
4.143
4.0.1