AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 23 LUGLIO 1998

293ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15.15.


IN SEDE REFERENTE


(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato.

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANA’ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE assicura il relatore Pastore che, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, sarà concluso il dibattito di carattere generale e sarà quindi fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Stante quindi l’imminenza della riunione del Parlamento a Camere riunite, rinvia il seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15.20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934


Art. 5

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 5
(Disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno in tutti i casi in cui non sia possibile, attraverso l'esecuzione della sentenza, pervenire a una piena reintegrazione in forma specifica dell'interesse leso»."

4.20 (nuovo testo) IL RELATORE

Art. 6

All'emendamento 6.100 nuovo testo, nel comma 1, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

"Con decisione in forma semplificata sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di leggi".

6.100 nuovo testo/1 IL RELATORE


Sostituire l'articolo con il seguente:


"Art. 6
(Decisioni in forma semplificata)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell’ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».
2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro 90 giorni dalla stessa data."

6.100 (nuovo testo) IL RELATORE

Art. 7

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. Al primo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: “ovvero disporre consulenza tecnica”.

7.0.6 SCHIFANI, PASTORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore."


7.0.100 DENTAMARO


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. E' abrogato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Capo III del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2. I ricorsi straordinari proposti entro il termine di cui al comma 1, sono istruiti e decisi secondo le disposizioni vigenti alla data medesima."

7.0.200 IL RELATORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. E' abrogato, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Capo III del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2. I ricorsi straordinari proposti entro il termine di cui al comma 1, sono istruiti e decisi secondo le disposizioni vigenti alla data medesima."

7.0.200 (nuovo testo) IL RELATORE