AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2001
642ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Chiti, per l’interno Brutti e Lavagnini e per le comunicazioni Lauria.

        La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE CONSULTIVA
(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

        Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, segnalando anzitutto che il provvedimento del Governo è stato ampiamente integrato dalla Camera dei deputati, con modifiche largamente condivise. Tuttavia l’esame della Commissione nella sede attuale si limita alle disposizioni contenute nel decreto-legge, mentre il testo trasmesso dalla Camera dei deputati nel suo complesso potrà essere valutato per il parere da rendere ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento. L’articolo 1 del decreto-legge comporta il differimento rispettivamente dal 31 gennaio al 15 marzo 2001 e dal novembre 2000 al 31 dicembre 2001 per i termini già stabiliti in tema di concessioni televisive in ambito locale e in materia di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione. L’articolo 2, in via provvisoria determina modalità e condizioni per il trasferimento di impianti di emittenza che superano i limiti dell’inquinamento elettromagnetico. Quanto alla sussistenza dei presupposti costituzionali, propone di esprimere un parere favorevole.
        Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.


IN SEDE REFERENTE
(838) MINARDO. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(1170)
LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero
(1200)
MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
(1962)
COSTA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine
(2222)
MARCHETTI ed altri. – Norma per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica
(4010)
LA LOGGIA ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(4157)
DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.
        La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO, relatrice, completa l’esposizione dei suoi pareri sugli emendamenti presentati al testo unificato da lei stessa proposto (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio).
        Sull’emendamento 9.2 esprime un parere contrario, in quanto si tratta di una proposta alternativa all’impianto del testo unificato.
        Quanto all’emendamento 9.1 invita la proponente a ritirarlo, ritenendo incongruo prevedere due voti di preferenza. In ogni caso, il suo parere è contrario.
        La senatrice PASQUALI precisa che l’emendamento è connesso alla questione dell’articolazione della circoscrizione Estero e si dichiara disponibile a ritirare l’emendamento se la Commissione si risolverà a perseguire la soluzione indicata dagli organi di presidenza del Consiglio generale degli italiani all’estero e riferita dalla relatrice alla Commissione nel corso della seduta precedente.
        In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 10 del testo unificato, la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO esprime parere contrario sulle proposte di modifica 10.5, 10.6 e 10.1, l’ultima delle quali appare coerente all’ipotesi di non prevedere il voto per corrispondenza, sul quale è fondato invece l’impianto del testo in esame. Quanto all’emendamento 10.4, la sua definizione è consequenziale a quella dell’articolo 6 a proposito della articolazione o meno della circoscrizione Estero.

        Sugli emendamenti 10.2 e 10.3 esprime un parere contrario, così come sugli emendamenti 11.3, 11.2 e 11.1.
        Sull’emendamento 11.100 si riserva di esprimere una valutazione, poiché esso è consequenziale alla definizione dell’articolo 6.
        Quanto all’emendamento 12.1, esso potrebbe avere una motivazione persuasiva, ma allo stato suscita un parere contrario. Parere contrario esprime anche sull’emendamento 13.4 mentre sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.100 e 13.3 si riserva di fornire una valutazione definitiva, una volta risolta la questione di cui all’articolo 6. Allo stesso modo si pronuncia sugli emendamenti 14.2 e 14.3.
        Quanto all’emendamento 14.0.1, esso non appare pertinente all’oggetto del provvedimento in esame, avendo evidentemente un effetto più esteso di quello relativo alla circoscrizione Estero.

        Il presidente VILLONE concorda, considerando di dubbia ammissibilità l’emendamento 14.0.1.
        Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 15, la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO esprime parere contrario sul 15.3, anche se si tratta, a suo avviso, di una proposta che induce a riflettere sull’opportunità di prevedere assemblee di elettori nelle sedi consolari, che potrebbe rivelarsi importante in quei paesi con i Governi dei quali saranno concluse intese particolarmente restrittive. Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2, l’ultimo dei quali trova una soluzione più pertinente nell’articolo 17 del testo unificato.

        Esprime parere contrario anche sugli emendamenti 16.1 e 16.3 nonché sul 16.2, che prevede una sanzione invero eccessiva. Il suo parere è contrario anche sugli emendamenti 18.1 e 19.1, mentre il 21.0.1 è a suo avviso di dubbia pertinenza all’oggetto normativo in discussione.
        Il presidente VILLONE dichiara improponibile, per estraneità all’oggetto del provvedimento, l’emendamento 21.0.1.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO si sofferma sul suo emendamento 22.100, funzionale all’ipotesi di norma transitoria diretta a garantire l’applicazione della legge fin dalle prossime elezioni. Osserva, in proposito, che una valutazione realistica induce a ritenere probabilmente inattuale lo stesso articolo 22 e di conseguenza l’emendamento in questione, che regolano il regime transitorio. Tuttavia in proposito si rimette alla Commissione.
        La senatrice PASQUALI chiede chiarimenti sulla sussistenza o meno nel testo unificato delle norme transitorie previste dall’articolo 22.
        La RELATRICE replica rammentando che proprio sulla proposta di una disciplina transitoria si è svolta una discussione incidentale, assai ampia e approfondita, con interventi documentati dei rappresentanti del Governo, concernente la praticabilità o meno di un’ipotesi immediatamente applicativa della disciplina in esame.
        Il sottosegretario LAVAGNINI formula un parere favorevole sull’emendamento 1.6, rilevando che la revisione dell’articolo 48 della Costituzione non sembra fornire un sicuro fondamento costituzionale alla previsione che estende ai
referendum l’applicazione della disciplina in esame.
        Esprime quindi un parere favorevole sull’emendamento 1.0.3 a condizione che esso sia riformulato prevedendo la cancellazione degli elettori dalle liste dei comuni di residenza. Questa proposta appare condivisibile poiché permette il concreto esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero, come ad esempio, i militari impegnati nelle missioni internazionali di pace.
        Con riferimento all’emendamento 6.1 (nuova collocazione) fornisce chiarimenti sul numero dei potenziali elettori residenti in ciascuna delle ripartizioni geografiche previste da tale proposta, rispetto alla quale si rimette alla valutazione della Commissione.
        Quanto ai restanti emendamenti, esprime un parere conforme a quello della relatrice.

        Il senatore SCHIFANI richiama l’attenzione sulla formulazione dell’articolo 8 del testo proposto dalla relatrice, chiedendo quale sia la valutazione del rappresentante del Governo circa la costituzionalità della limitazione, ivi prevista, dell’elettorato passivo ai soli cittadini italiani residenti all’estero.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO invita il senatore Schifani ad una più compiuta lettura della disposizione, mentre il presidente VILLONE ritiene che la questione potrà essere affrontata al momento dell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.
        Il presidente VILLONE osserva quindi che sembrano rimanere ancora aperte tre questioni: la possibilità di ripartire in più aree geografiche la circoscrizione Estero; la limitazione dell’elettorato passivo ai soli cittadini italiani residenti all’estero; la formulazione della norma transitoria.
        A quest’ultimo proposito la relatrice D’ALESSANDRO PRISCO conferma la sua disponibilità a rimettere alla valutazione della Commissione la opportunità di mantenere o meno la normativa transitoria.
        Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
        L’emendamento 1.8 viene dichiarato decaduto per l’assenza dei proponenti.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, fa proprio l’emendamento 1.6 per permettere che sul medesimo la Commissione venga chiamata a pronunciarsi.
        Prende quindi la parola il senatore D’ONOFRIO, il quale rileva che la nuova formulazione dell’articolo 48 non fa riferimento espresso alla possibilità per i cittadini italiani residenti all’estero di partecipare alle consultazioni referendarie valendosi di modalità particolari. Questa mancata previsione, a fronte invece della espressa disciplina delle particolari modalità di votazione per l’elezione delle Camere, lo induce a manifestare il suo favore per l’emendamento 1.6. La normativa in esame regola infatti un diritto elettorale speciale; non essendovi una previsione espressa nella nuova formulazione dell’articolo 48 della Costituzione, ritiene preferibile non estendere ai
referendum la disciplina in titolo.
        Il senatore PASTORE non condivide queste valutazioni, osservando che i cittadini italiani residenti all’estero vengono comunque calcolati ai fini della definizione dei
quorum di validità delle consultazioni referendarie; crede dunque opportuna l’introduzione di ogni misura volta a facilitare il concreto esercizio del diritto di voto in queste consultazioni per gli italiani residenti all’estero.
        Anche il senatore ROTELLI ritiene opportuno ampliare le possibilità, per i cittadini residenti all’estero, di partecipazione alle consultazioni referendarie, ed in proposito rileva la assoluta improprietà di una distinzione tra la disciplina relativa all’esercizio del diritto di voto per le consultazioni politiche rispetto a quella relativa alle consultazioni referendarie.
        Prende quindi la parola il presidente VILLONE, il quale osserva che la revisione del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione prevede, nel primo periodo, che la legge stabilisca modalità per assicurare l’effettività dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero, senza distinguere tra voto referendario e voto per le assemblee rappresentative. Nel successivo periodo, la disposizione prevede che per garantire questa effettività è prevista l’istituzione di una circoscrizione Estero. Questa previsione non dovrebbe, a suo avviso, in alcun modo essere interpretata come limitativa di quella precedente.
        Conviene con questa valutazione il senatore ROTELLI.
        Anche la senatrice PASQUALI, a nome della sua parte politica, condivide questa lettura della disposizione costituzionale e ritiene dunque inopportuno escludere le consultazioni referendarie dall’applicazione della disciplina in titolo.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO condivide le argomentazioni svolte dal presidente Villone e dal senatore Rotelli, osservando che lo spirito della modifica introdotta al testo dell’articolo 48 della Costituzione è nel senso di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.
        Il senatore D’ONOFRIO ricorda che la legge n. 352 del 1970, che ha dato attuazione agli istituti previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, non poteva tenere conto delle particolari modalità previste dal provvedimento in esame per garantire l’effettivo esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all’estero. Ritiene dunque che, in assenza di una precisa previsione costituzionale, il provvedimento in esame dovrebbe adeguare puntualmente la legge del 1970 in particolare per quanto riguarda le modalità di raccolta delle firme e di promozione della iniziativa referendaria.

        La relatrice d’ALESSANDRO PRISCO dichiara la sua disponibilità a formulare un’apposita previsione che tenga conto di quest’esigenza.
        Dopo un intervento del senatore ANDREOLLI, il presidente VILLONE propone quindi di accantonare l’emendamento 1.6.
        La Commissione conviene.
        Il seguito dell’esame congiunto è dunque rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE
(4985) Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

        Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 febbraio.
        Il presidente e relatore VILLONE, dopo aver riassunto il precedente dibattito, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo a dare una sollecita attuazione agli adempimenti previsti dal comma 9 dell’articolo 11 del provvedimento in titolo.
        Il sottosegretario CHITI ricorda che sul provvedimento in esame si registra un ampio consenso di tutti i soggetti interessati. Ricorda quindi che in gran parte degli ordinamenti europei si conviene sull’opportunità di disciplinare il prezzo dei libri. Stante l’urgenza di definire il provvedimento in titolo nello stesso testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, ritiene che lo spirito dei rilievi mossi dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa essere recepito in un apposito ordine del giorno, verso il quale manifesta la piena disponibilità del Governo. Tale atto di indirizzo potrebbe impegnare il Governo ad istituire, immediatamente dopo l’approvazione del provvedimento in esame, un apposito Comitato, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato, cui partecipino tutte le istituzioni e associazioni interessate. Questo Comitato dovrà elaborare una proposta da travasare nel decreto previsto dal comma 9 dell’articolo 11 del provvedimento in titolo. Qualora da tali proposte dovesse comunque emergere la necessità di provvedere ad una modifica della disciplina sul prezzo dei libri, si potrebbe valutare l’opportunità di adottare un apposito provvedimento d’urgenza.
        Il senatore SCHIFANI concorda sulla necessità di approvare celermente il provvedimento in titolo e prende atto degli impegni che il Governo si manifesta disponibile ad accettare. Si riserva tuttavia di manifestare nella prossima seduta la valutazione della sua parte politica, mentre preannuncia la presentazione di un ordine del giorno relativo all’interpretazione dell’articolo 14.
        Anche il senatore D’ONOFRIO prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, mentre il senatore ROTELLI ribadisce le sue perplessità sulla formulazione dell’articolo 11, rispetto al quale preannuncia il suo voto contrario. Si tratta infatti di una previsione che si risolve in un sicuro danno per i consumatori e le istituzioni che, oggi, possono acquistare libri a prezzi scontati.
        Il senatore MANTICA ritiene che, in via subordinata rispetto alle modifiche da lui proposte in occasione della precedente seduta, possa valutarsi la opportunità di approvare un atto di indirizzo che vada nel senso degli impegni preannunciati dal rappresentante del Governo, stante l’urgenza di definire celermente il provvedimento in esame.
        Anche il senatore ELIA manifesta la disponibilità della sua parte politica ad approvare l’ordine del giorno preannunciato dal Presidente, ricordando che occorre comunque garantire la possibilità di applicare una normativa che permetta l’applicazione di sconti ai libri di testo prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
        Il senatore PELLEGRINO a quest’ultimo proposito osserva che si potrebbe ipotizzare un’efficacia retroattiva per la disciplina che il Governo si è impegnato ad adottare. Al riguardo, il senatore MANZELLA osserva che occorre tener conto della possibilità di applicare misure sanzionatorie.
        I senatori STIFFONI e MARCHETTI, a nome delle rispettive parti politiche, formulano una valutazione favorevole sull’ordine del giorno preannunciato dal relatore.
        Il seguito della discussione è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell’articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

        Il relatore ANDREOLLI illustra analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo, adottato in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 78 dello scorso anno. In particolare, il provvedimento in esame prevede alcune puntuali modifiche al decreto legislativo n. 197 del 1995 al fine di adeguare l’ordinamento del personale dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato alle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 78. Nel manifestare una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla effettiva copertura finanziaria della disciplina in esame. Ritiene inoltre che occorra valutare con attenzione l’effettiva congruenza tra i vari decreti e schemi di decreto che hanno dato attuazione, con riferimento ai vari Corpi, ai principi contenuti nella legge n. 78 del 2000. Richiama infine l’attenzione sulla formulazione dell’articolo 2 che, nella sua applicazione, potrebbe creare disparità di trattamento nell’ambito del ruolo dei sovrintendenti.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI
        Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 20,30 non potrà aver luogo, per la concomitanza di una seduta di Assemblea.
        La Commissione prende atto.


        
La seduta termina alle ore 16,30.