AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 30 MAGGIO 2000
536ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,45.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge n. 4542 (recante disposizioni per lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale) e 4538 (recante disposizioni per l'istituzione di un fondo per le vittime delle persecuzioni naziste) entrambi assegnati in sede deliberante.

Il senatore MORO manifesta la propria contrarietà all'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 4542 e tuttavia non ha obiezioni sulla iscrizione del medesimo all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

Il presidente VILLONE propone quindi la convocazione di una seduta notturna per la giornata di oggi da dedicare al seguito dell'esame del disegno di legge n. 4368.

Il senatore GUBERT chiede se sia possibile convocare la Commissione, anziché questa sera, nella serata di domani.

Il senatore SCHIFANI dichiara invece di concordare con la proposta avanzata dal Presidente.

Il presidente VILLONE, rispondendo alla richiesta del senatore Gubert, ricorda che si prevede per domani sera lo svolgimento di una ulteriore seduta dell'Assemblea.

Il senatore GUBERT insiste tuttavia nel richiedere che la Commissione non venga convocata questa sera.

Il presidente VILLONE ricorda in proposito che la possibilità della convocazione di ulteriori sedute della Commissione era stata preannunciata in occasione della convocazione diramata per questa settimana.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.

Il presidente VILLONE dà preliminarmente conto di una lettera inviatagli dal Presidente del Senato che, ricordato l'impegno assunto dalla Commissione nella seduta del 18 maggio, sollecita una rapida definizione del disegno di legge in titolo così da garantirne l'approvazione definitiva in tempo utile per la prossima elezione dell'Assemblea regionale siciliana prevista per la primavera del 2001.

La Commissione prende atto.

Il senatore TAROLLI segnala che sulla stampa locale della provincia di Trento è stata preannunciata la presentazione di un nuovo emendamento recante la riformulazione della normativa transitoria contenuta nell'articolo 4. Nel chiedere chiarimenti al riguardo, propone che questo emendamento venga subito formalizzato e illustrato così da garantirne un esame adeguato e approfondito.

La Commissione conviene con la proposta avanzata dal senatore Tarolli.

Il relatore VILLONE presenta quindi l'emendamento 4.100 che reca, come preannunciato dal senatore Tarolli, una riformulazione della norma transitoria relativa all'elezione del presidente della provincia di Trento. Invita quindi il senatore Andreolli a illustrarne il contenuto.

Il senatore ANDREOLLI espone analiticamente il contenuto di questo emendamento che sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 4 prevedendo che, per la elezione del presidente e del consiglio provinciale di Trento venga utilizzato un sistema analogo a quello oggi applicato per la elezione dei consigli e dei sindaci dei comuni di maggiori dimensioni. In particolare si prevede che l'elezione del consiglio e del Presidente della provincia avvenga contestualmente, con due voti da esprimere su un'unica scheda. L'attribuzione dei seggi del consiglio avviene con un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza che garantisce, al complesso di liste collegate con il presidente che risulti eletto, una solida maggioranza, pari al 60 per cento dei seggi del consiglio medesimo. Si prevede in particolare la possibilità di esprimere due voti di preferenza, nonché una specifica normativa per garantire la elezione di un consigliere che rappresenti la minoranza linguistica ladina. Quanto all'elezione del Presidente, si prevede che si debba procedere a un secondo turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. I candidati ammessi al ballottaggio, una settimana prima della votazione, possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore GUBERT e del senatore BESOSTRI, il senatore ANDREOLLI, riprendendo la sua esposizione, osserva che il meccanismo previsto non è dissimile da quello oggi vigente per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni di maggiori dimensioni. Si tratta, a suo avviso, di una normativa immediatamente applicabile, sulla quale si registra il consenso della maggioranza del consiglio provinciale di Trento nonché, secondo dichiarazioni rese agli organi di stampa, del Gruppo di Forza Italia.

I senatori MISSERVILLE e BESOSTRI manifestano perplessità sulla formulazione dell'emendamento 4.100 e chiedono chiarimenti con riferimento al comportamento che i rappresentanti delle liste collegate con un candidato presidente possono seguire tra il primo e il secondo turno di votazione.

Il senatore SCHIFANI, nel prendere atto della nuova proposta relativa alla disciplina transitoria per l'elezione del Presidente e del Consiglio della provincia di Trento, contenuta nell'emendamento 4.100 propone che il dibattito prosegua con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice PASQUALI manifesta invece perplessità sulla formulazione illustrata dal senatore Andreolli. Si tratta a suo avviso di un testo articolato e complesso che va ponderato adeguatamente. Chiede pertanto che sia garantito un tempo sufficiente per svolgere i necessari approfondimenti.

Si associano a questa richiesta il senatore TAROLLI ed il senatore GUBERT il quale chiede se il meccanismo previsto nella norma transitoria per la elezione nel consiglio provinciale del rappresentante della minoranza ladina sia compatibile con la normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame. Chiede quindi che siano garantiti tempi sufficienti per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 4.100. Quanto alla posizione di Forza Italia con riferimento alla soluzione contenuta in tale emendamento, non crede che gli organi rappresentativi di questo partito a livello provinciale ne condividano la formulazione.

Prende quindi la parola il senatore ANDREOLLI, che replicando agli intervenuti, ricorda in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, si limita a fissare il principio secondo il quale un seggio del Consiglio provinciale deve essere assegnato al rappresentante eletto nel territorio dei comuni ove risiede la minoranza di lingua ladina, senza precisarne le modalità che vengono rinviate ad un successivo intervento del legislatore provinciale. Vi è quindi, a suo avviso, una perfetta congruenza tra la disposizione transitoria, come riformulata nell'emendamento 4.100, e la norma a regime, prevedendo la prima che il seggio è assegnato alla lista che ha avuto più voti nei comuni ove risiede la minoranza ladina.

Il relatore VILLONE osserva che questa previsione equivale sostanzialmente alla soluzione che si realizzerebbe costituendo un collegio che ricomprenda il territorio ove risiede la minoranza ladina. L'unico dubbio che potrebbe sorgere è relativo alla determinazione di questo ambito territoriale.

A quest'ultimo proposito, il senatore ANDREOLLI riprendendo la sua esposizione, rileva che non vi è alcuna contestazione quanto alla individuazione dei comuni, espressamente citati al punto 6 della lettera d) del comma 3 dell'articolo 4, come riformulato dall'emendamento 4.100, nel cui ambito territoriale risiede la minoranza ladina.
Quanto ai rilievi mossi dai senatori Besostri e Misserville osserva che l'emendamento 4.100 prevede che i candidati alla carica di presidente esclusi dal ballottaggio, le cui liste collegate nel primo turno di votazione abbiano espresso diversi collegamenti nel secondo turno, perdono il diritto di preferenza nell'assegnazione del seggio consiliare.

Il senatore GUBERT, nel rilevare che questa previsione incentiva il trasformismo delle forze politiche, osserva che l'emendamento 4.100 è il frutto di una difficile mediazione politica all'interno della maggioranza che sostiene il Governo provinciale.

Il presidente-relatore VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di domani, 31 maggio, il termine di presentazione di subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100.

La Commissione conviene.

Al senatore MORO, che chiede di non discutere nella seduta notturna di oggi gli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore VILLONE fornisce assicurazioni in proposito.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore VILLONE formula un parere contrario a tutti gli emendamenti. Pur apprezzando nel merito talune delle proposte emendative, ritiene che non si possa, con il disegno di legge in esame, andare oltre la disciplina della forma di governo delle regioni a statuto speciale, incidendo su aspetti che investono il generale equilibrio dei rapporti tra Stato e regione. In particolare, venendo a considerare l'emendamento 2.4, ritiene inopportuno prevedere un procedimento che, per le riforme statutarie, imponga il preventivo assenso delle regioni interessate. Più in generale, coglie l'occasione per ribadire la sua contrarietà all'introduzione del meccanismo dell'intesa per la modifica della normativa nazionale che investe la finanza delle due regioni a statuto speciale interessate; a tal fine presenta gli emendamenti sospensivi delle relative disposizioni (3.12 e 5.12).

Il sottosegretario FRANCESCHINI, nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, con riferimento all'emendamento 2.4 rileva l'inopportunità dell'introduzione di questa previsione nel disegno di legge in titolo ricordando che il Governo ha già manifestato il suo avviso favorevole su un emendamento al disegno di legge di revisione del Titolo V, della parte II della Costituzione, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, che modifica il testo dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che le modifiche agli statuti speciali siano sempre adottate d'intesa con le regioni interessate.

Il senatore DONDEYNAZ reputa gravi e ingiustificate le considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'introduzione della norma contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 4368, che prevede il semplice parere del consiglio regionale nel caso di modifiche dello statuto della regione, non è stata sollecitata dalla regione Valle d'Aosta che, anzi, ha manifestato la sua assoluta contrarietà a modificare la formulazione vigente dello statuto in una direzione che non sia quella contenuta nell'emendamento 2.4. Sulla formulazione di questo emendamento si registra un unanime consenso delle forze politiche valdostane e di tutti gli organi rappresentativi della regione, nonché l'avviso favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ricordata quindi la prassi, che si è consolidata dal 1948 ad oggi, di concordare con il consiglio regionale della Valle d'Aosta le modifiche da introdurre allo statuto, rileva la gravità dell'atto che si sta per compiere, ossia l'introduzione di modifiche allo statuto che non trovano il consenso degli organi rappresentativi della regione.

Il senatore ANDREOLLI, anche alla luce delle difficoltà che sta incontrando l'iter del provvedimento in titolo, ritiene che dovrebbe essere attentamente valutata, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, l'opportunità di accogliere l'emendamento 2.4, anche se potrebbero essere introdotte correzioni a quanto ivi previsto al fine di impedire improprie forme di veto alle modifiche statutarie.

Il senatore GUBERT, nel preannunciare la sua intenzione di fare propri gli emendamenti 2.14, 2.1 e 2.9, ricorda che l'iter del disegno di legge di revisione del Titolo V della parte II della Costituzione procede a rilento. Dunque, reputa opportuno introdurre subito, in questa sede, il principio secondo il quale le modifiche degli statuti speciali devono essere adottate di intesa con le regioni interessate.

Il relatore VILLONE ribadisce invece la sua contrarietà a introdurre norme che vadano oltre l'ordinamento delle regioni a statuto speciale, incidendo sul più complessivo assetto dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Ricorda infatti che il disegno di legge in esame è stato elaborato dalla Camera dei deputati sulla base di un confronto con le regioni a statuto speciale, mentre le previsioni che incidono più complessivamente sul sistema delle autonomie e sui suoi rapporti con i livelli di governo centrale avrebbero dovuto, a suo avviso, essere elaborate sulla base di un confronto con tutte le regioni interessate.

Su proposta del senatore SCHIFANI la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.11 e 2.16.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.14 che, in assenza del proponente, fa proprio. Ritiene infatti inopportuno qualificare il Presidente della giunta provinciale "Presidente della regione". Questa qualifica infatti incide negativamente sul ruolo del Presidente del consiglio provinciale che, a suo avviso, non può essere collocato in una posizione inferire rispetto al vertice dell'Esecutivo.

Il senatore ANDREOLLI osserva che già oggi la rappresentanza legale della regione è affidata dallo statuto al Presidente della giunta.

Il senatore DIANA osserva invece che il Presidente del Consiglio non può essere ritenuto organo che riassume in sé le attribuzioni del Consiglio medesimo, mentre il Presidente della giunta è sicuramente l'organo di vertice dell'esecutivo provinciale.

Dopo una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento del senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 2.14 ha un contenuto più ampio della previsione oggetto dei rilievi critici mossi dal senatore Gubert.

Anche il senatore PINGGERA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento che priverebbe di sostanziale contenuto il provvedimento in esame per quanto riguarda lo statuto della Val d'Aosta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.14 non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE comunica che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 4542 (Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale) e 4538 (Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione sarà convocata per una seduta ulteriore alle ore 21 di oggi con l'ordine del giorno già diramato ed integrato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368

Art. 2
Stralciare l'articolo.

2.11 SCHIFANI, PASTORE

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, 3, 4 e 5.
2.16 TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14 MARCHETTI, GUBERT

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo rigo, sopprimere le parole: "e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica".

2.2 DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: "le modalità di elezione del Consiglio della Valle" fino a: " con le predette cariche".

2.15 MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sesto rigo, sopprimere le parole: "la forma di governo della Regione e, specificatamente,".

2.1 ROTELLI, GUBERT

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, settimo rigo, sopprimere la parola: "specificatamente".

2.9 ROTELLI, GUBERT

Al comma 1, lettera c),sopprimere il quarto capoverso.
2.10 DONDEYNAZ


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è soppresso.

2.8 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera h), sopprimere la cifra: "30".
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: "l'articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum".

2.5 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: "i) Sostituire l'articolo 41 con il seguente: " TITOLO VII - Ordinamento degli uffici del giudice di pace. Art. 41. L'istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità stabilite con legge della regine. Il presidente della Giunta provvede anche ala revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

2.13 DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ", se eletto a suffragio universale e diretto".

2.12 MARCHETTI




Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: "la rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del consiglio della Valle".

2.3 DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo delle Camere, sono trasmessi al consiglio della Valle, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell'intesa”."

2.4 DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

2.6 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario".

2.7 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 3


Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.12 IL RELATORE
Art. 4

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall’articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di Vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l’attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:
1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;
2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;
3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;
4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, all’interno della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell’ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;
7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata al numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;
8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);
9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata al numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell’ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il Presidente:
1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente il candidato più anziano di età;
2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2) e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinate alla lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10) è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni nonché le disposizioni dell’articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l’elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l’elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all’elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.”


4.100 IL RELATORE

Art. 5


Al comma 1, sopprimere la lettera p).


5.12 IL RELATORE