AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000
593ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono i ministri per i rapporti con il Parlamento Toia e per le riforme istituzionali Maccanico.
        La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE
(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa
(3632)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
        Il senatore D’ONOFRIO si sofferma sul contenuto delle proposte emendative presentate dai presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà in vista dell’esame del provvedimento in Assemblea. Si tratta di proposte che in parte riproducono emendamenti presentati nel corso dell’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento ed in parte propongono soluzioni nuove. L’intento è quello di incidere sull’impianto del provvedimento rendendo possibile una evoluzione in senso federale dell’ordinamento.
        La prima questione oggetto delle proposte emendative è la compiuta introduzione del principio di sussidiarietà. Al riguardo si è riproposta una formula a suo tempo deliberata dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, formula questa che solo in una successiva fase dei lavori è stata considerata inaccettabile dalla sinistra. Viene quindi proposta non una previsione nuova, ma una formula sulla quale già a suo tempo si era realizzata un’ampia convergenza e che quindi non può essere considerata provocatoria. Analogamente, un’ulteriore proposta emendativa prevede una riformulazione dell’elenco delle materie da attribuire alla competenza esclusiva dello Stato analoga a quella contenuta nel testo approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ma modificato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

        Un’ulteriore significativa proposta mira a garantire nel procedimento legislativo un serio equilibrio tra il ruolo rispettivo della Camera, del Senato e delle regioni. Non si propone l’introduzione di una camera federale sul modello del Bundesrat, né tantomeno il modello del Senato statunitense, ma, tenendo conto delle peculiarità dell’ordinamento italiano, si prevede che nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione le leggi approvate dalla Camera debbano essere sottoposte alla valutazione della conferenza delle regioni che può richiedere un intervento della Corte costituzionale. In questo caso, per il compimento del procedimento legislativo, ai lavori del Senato partecipano a pieno titolo i presidenti delle regioni che esprimono unitariamente in forma palese i voti di ciascuna regione attribuiti in un numero pari a quello dei senatori eletti in ogni circoscrizione regionale. Anche questa proposta non può essere ritenuta provocatoria.
        Si prevede inoltre, nelle proposte elaborate dai presidenti dei gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, una revisione della disciplina del riparto delle risorse tra Stato, regioni ed enti locali. In proposito sottolinea il rilievo della proposta, sottoscritta non solo dai capigruppo del centro-destra, ma anche dal presidente del Gruppo della Lega, che reintroduce nella nuova formulazione dell’articolo 119 quanto previsto dal terzo comma del testo vigente con riferimento alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, mantenendo al centro dell’attenzione la questione meridionale intesa come questione nazionale.
        Viene quindi proposta una nuova formulazione con riferimento all’ordinamento di Roma città capitale, prevedendo che la relativa legge nazionale venga adottata su iniziativa della regione Lazio, d’intesa con il consiglio provinciale e il comune di Roma. Il legislatore nazionale infatti non può ignorare le istanze locali e, al contempo, questa soluzione non esclude una evoluzione dell’ordinamento della capitale nel senso della città-metropolitana ovvero della città-regione o della città-Stato, conformemente ad esperienze di Stati federali.
        Tornando a considerare la questione del riparto delle risorse, le proposte avanzate dalla Casa delle libertà prevedono una modifica del testo in esame che elimini la previsione secondo la quale, nel caso di legislazione concorrente, vi sia un conseguente riparto delle risorse finanziarie. Infine, ricorda una proposta emendativa che prevede che cinque componenti della Corte costituzionale vengano nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni per marcare una chiara discontinuità istituzionale nel momento in cui si decide una evoluzione in senso federale dell’ordinamento.
        Di fronte a questo complesso di proposte, la maggioranza non si può a suo avviso trincerare dietro la scarsezza dei tempi per motivare un atteggiamento di chiusura, che vada nel senso della blindatura del testo varato dall’altro ramo del Parlamento. Se non vi sarà un’apertura su queste proposte, che non possono essere considerate provocatorie, l’atteggiamento dell’opposizione sarà assai severo. Ricordando quindi l’intervento del senatore Pellegrino ritiene che una preconcetta chiusura possa essere letta solo come chiara ostilità ad ogni evoluzione in senso federale dell’ordinamento nazionale.
        Questa materia non fu ritenuta dalle principali forze politiche, in occasione dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali, il cuore della riforma. Fu questo, a suo avviso, un errore, come lo fu concentrarsi essenzialmente sui temi della revisione del sistema delle garanzie e della forma di governo. Oggi, con le proposte in esame, il maggior partito dell’opposizione mostra di considerare il tema in esame il nucleo essenziale del processo riformatore. Non comprende come a questa apertura non corrisponda un conseguente atteggiamento da parte del maggior partito del centro-sinistra. Una convergenza su questo tema da parte dei due principali partiti genererebbe infatti un positivo mutamento di clima nel processo di revisione costituzionale.

        Il senatore ROTELLI, riprendendo il suo intervento, sospeso nella seduta precedente, rileva che il senatore D’Onofrio ha già illustrato in modo esauriente il complesso delle nuove proposte emendative presentate dai capigruppo della Casa delle libertà. Si sofferma quindi sulla soluzione prevista per garantire una partecipazione delle regioni al procedimento legislativo, soluzione che a suo tempo elaborò nel corso dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali. In proposito ricorda che l’allora relatrice senatrice Dentamaro mostrò di apprezzare, senza formulare alcun negativo giudizio, questa proposta che registrò il consenso dell’assessore agli affari istituzionali della regione Emilia-Romagna, come anche del presidente della giunta della regione Lombardia. Questa proposta ha il vantaggio di non incidere sulla composizione del Senato prevedendo una integrazione della medesima solo nel caso in cui la Corte costituzionale riconosca l’incidenza dell’intervento legislativo adottato dalla Camera dei deputati sulle attribuzioni delle regioni. Si tratta dunque di una proposta ragionevole, che non può essere rigettata in modo pregiudiziale. Egualmente la riformulazione dell’articolo 119 della Costituzione propone una soluzione già a suo tempo approvata dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Nel complesso si tratta di proposte ragionevoli, che mirano a correggere alcuni aspetti del provvedimento. In proposito ribadisce le sue perplessità sulle modifiche introdotte, rispetto al testo approvato dalla Commissione per le riforme costituzionali, al nuovo articolo 114, primo comma, nella parte in cui non considera la città metropolitana come un livello di governo alternativo alla provincia.
        Prende quindi la parola il senatore LA LOGGIA che, dopo aver ricordato il rilievo del provvedimento in esame, osserva che le proposte emendative illustrate dai senatori Rotelli e D’Onofrio incidono in modo sostanziale sull’impianto del provvedimento. Vi è una più incisiva definizione del principio di sussidiarietà e in particolare una ridefinizione del procedimento legislativo. La procedura prevista, che riprende una proposta avanzata dal senatore Rotelli nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, si presenta come una norma transitoria che dà alle regioni la possibilità di rappresentare in modo compiuto i propri interessi nel corso dell’elaborazione della legislazione nazionale. In proposito ricorda che sono state sollevate perplessità sul fatto che il presidente di ciascuna regione rappresenti in modo unitario la regione medesima senza tener conto delle opinioni delle opposizioni all’interno dei consigli. Crede peraltro che questi problemi possano trovare una soluzione nel successivo dibattito.
        Richiama quindi le proposte volte a evitare una riduzione del ruolo delle autonomie speciali che sembra profilassi nel testo in esame.
        Al riguardo il presidente VILLONE osserva che l’articolo 10 del disegno di legge in titolo garantisce la salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia di cui oggi godono le regioni a statuto speciale e le provincie autonome.
        Il senatore LA LOGGIA riprendendo la sua esposizione, richiama l’inattuazione di una parte consistente delle previsioni contenute nello statuto siciliano, in particolare con riferimento alle questioni finanziarie, e ricorda quindi che una delle proposte emendative presentate dai presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà prevede che, in mancanza di norme di attuazione, le regioni a statuto speciale possano esercitare i poteri loro attribuiti nel rispetto della Costituzione.
        Il senatore D’ONOFRIO nel concordare con questi rilievi, osserva che mentre l’articolo 10 del testo in esame sembra recare una formula di salvaguardia generale delle competenze delle regioni a statuto speciale delle provincie autonome, il terzo comma del nuovo articolo 116, nel consentire alle sole regioni a statuto ordinario il conseguimento di ulteriori condizioni di autonomia, sembra discriminare, ponendole in una condizione deteriore, le stesse regioni a statuto speciale e le provincie autonome.
        Il senatore LA LOGGIA, nel riprendere la sua esposizione, ribadisce le considerazioni svolte nel corso dell’ultima riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, chiedendo alla maggioranza e al rappresentante del Governo se ritengano o meno modificabile il testo sulla base di un’ampia convergenza tra le forze politiche che ne garantisca un nuovo esame in tempi rapidi da parte dell’altro ramo del Parlamento; se, quindi, la maggioranza ritenga o meno di consentire al Senato una piena partecipazione al processo di revisione costituzionale. Questa risposta a suo avviso deve essere fornita nel corso dei lavori della Commissione, anche prima della discussione del provvedimento in Aula.
        Il presidente e relatore VILLONE crede che tale questione richieda una puntuale ed esaustiva risposta che potrà essere data nel corso della seduta di domani della Commissione.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25
(Seguito dell’esame e rinvio)
        Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
        Il senatore STIFFONI osserva che l’abrogazione prevista dal comma 1 dell’articolo 14 sembra incongruente con la disciplina contenuta nel comma 3 dell’articolo 9 che, per i lavori pubblici, prevede che si continui ad applicare l’articolo 7 della legge n. 109 del 1994 parzialmente abrogato dal medesimo comma 1 dell’articolo 14.
        Il relatore VILLONE si riserva di approfondire la questione.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale
(329) COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva
(1015)
BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale
(1165)
NAVA e TAROLLI. – Norme per l’istituzione del servizio civile nazionale
(1382)
AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale
(2118)
Istituzione del servizio civile nazionale
(4244)
RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini
(4286)
SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza
(4388)
SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi, fatto proprio dal Gruppo Verdi-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
        Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri, con la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4408, assunto come testo base.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO ritira l’emendamento 2.4.
        Il ministro TOIA invita quindi la relatrice a ritirare l’emendamento 2.0.1 di cui pure dichiara di condividere lo spirito. Si tratta infatti di una previsione che definisce puntualmente l’organizzazione dell’agenzia per il servizio civile che il decreto legislativo n. 303 del 1999 rimette invece all’autonomia organizzativa della medesima.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO ritira l’emendamento 2.0.1 illustrando al contempo l’emendamento 6.200, che prevede un’articolazione regionale dell’organizzazione dell’Agenzia. Ritira quindi l’emendamento 2.0.2 (nuovo testo) insistendo invece per la votazione dell’emendamento 2.0.2.
        Con il parere favorevole del ministro TOIA l’emendamento 2.0.2 è approvato dalla Commissione.
        Non essendovi emendamenti riferiti all’articolo 3, la RELATRICE illustra l’emendamento 4.100 volto a recepire una condizione posta dalla 5ª Commissione.
        L’emendamento, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l’articolo 4 nel testo modificato dall’emendamento.
        Non essendovi emendamenti all’articolo 5, si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.
        La RELATRICE ritira l’emendamento 6.100 mentre riformula in un nuovo testo l’emendamento 6.2 (6.2 nuovo testo) che, con il parere favorevole del ministro TOIA, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.
        Con distinta votazione e con il parere favorevole della RELATRICE e del ministro TOIA, la Commissione approva quindi l’emendamento 6.1.
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO ritira l’emendamento 6.3 ed illustra quindi l’emendamento 6.100 che, con il parere favorevole del ministro TOIA, è approvato dalla Commissione.
        Il senatore PINGGERA propone un’integrazione all’emendamento 6.200, che viene accolta dalla RELATRICE.
        Con il parere favorevole del ministro TOIA, la Commissione approva quindi l’emendamento 6.200 (nuovo testo) e, con distinta votazione, l’articolo 6 nel testo risultante dall’approvazione degli emendamenti.
        La RELATRICE riformula l’emendamento 7.100.
        Con il parere favorevole del ministro TOIA l’emendamento 7.100 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione e il parere favorevole della RELATRICE e del ministro TOIA, approva l’emendamento 7.1 (nuovo testo).
        L’articolo 7, come modificato dall’approvazione degli emendamenti, è quindi accolto dalla Commissione.
        La RELATRICE ritira l’emendamento 8.1 e riformula l’emendamento 8.2.
        L’emendamento 8.2 (nuovo testo), con il parere favorevole del ministro TOIA, è quindi approvato dalla Commissione che approva l’articolo 8 come modificato dall’emendamento accolto. Non vi sono emendamenti all’articolo 9.
        La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO illustra infine l’emendamento 10.100 che modifica la clausola di copertura finanziaria, secondo le indicazioni contenute nel parere della 5ª Commissione.
        L’emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione che approva quindi l’articolo 10 nel testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento.
        La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire positivamente sul provvedimento in titolo, come modificato dall’approvazione degli emendamenti, autorizzandola altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale in Assemblea e a proporre l’assorbimento dei restanti disegni di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE
(4859) Deputati CARLI ed altri. – Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca), approvato dalla Camera dei deputati
(174)
MARCHETTI e PETRUCCI. – Istituzione di un parco nazionale della pace a Sant’Anna di Stazzema
(Discussione congiunta e rinvio)
        Riferisce alla Commissione il senatore MARCHETTI che, dato brevemente conto del disegno di legge n. 174, si sofferma sul disegno di legge n. 4859 approvato dalla Camera dei deputati che propone conseguentemente di assumere come testo base.
        Il provvedimento intende dichiarare S. Anna di Stazzena e la zona che la circonda «Parco nazionale della pace» nel ricordo di una delle più feroci stragi nazifasciste. Questo evento è stato ricordato dal Presidente della Repubblica che si è recato, immediatamente dopo la propria elezione in questa località già oggetto di tutela da parte della regione Toscana. Il provvedimento in esame mira a fornire una più compiuta disciplina di questa iniziativa regionale, prevedendo un contributo annuo di 100 milioni per la realizzazione delle infrastrutture logistiche e per l’acquisto del terreno sul quale sorge l’ossario delle vittime della strage e dell’area monumentale circostante.
        Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge n. 4859 da assumere come testo base.
        La Commissione conviene.

(4863) Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
        Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto del disegno di legge che ripropone un’iniziativa già approvata da questo ramo del Parlamento nel 1997. Si tratta di puntuali modifiche alla legge n. 91 del 1992 per garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone, nate e già residenti nei territori italiani appartenuti all’impero austro-ungarico prima della loro annessione con il trattato di Saint Germain, che emigrarono in Stati terzi prima di tale annessione e che non esercitarono, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del trattato, il diritto di opzione a favore della cittadinanza italiana.
        L’ambito soggettivo di questa previsione è esteso anche ai soggetti che prima del 16 luglio 1920 sono emigrati dai territori italiani già appartenenti all’impero austro-ungarico e che successivamente sono stati ceduti alla Jugoslavia secondo quanto previsto dal trattato di pace di Parigi del 1947 e dal trattato di Osimo del 1935.
        Nel complesso, si tratta di un provvedimento che riguarda un numero non ingente di persone (la cui dimensione non è tuttavia possibile stabilire con certezza) e che è atteso in particolare dalle associazioni degli emigranti. Propone quindi una sollecita definizione del medesimo.
        Il senatore GUBERT ricorda che sul medesimo oggetto ha presentato un’analoga iniziativa legislativa: l’A.S. 503, assegnato in sede referente alla Commissione, di cui auspica quindi un trasferimento alla sede deliberante, al fine di garantirne una trattazione congiunta.
        Nel condividere le osservazioni svolta dal relatore, rileva che si tratta di un provvedimento atteso, in particolare dagli emigranti dei territori del Trentino Alto-Adige che si trovano in una condizione di oggettiva discriminazione rispetto agli emigranti provenienti da altre regioni italiane. Il riconoscimento a questi soggetti della cittadinanza comportava in passato anche l’acquisizione di diritti economicamente rilevanti, oggi ha essenzialmente il significato del superamento di una ingiustificata indiscriminazione.
        La senatrice PASQUALI riservandosi di intervenire nel seguito dell’esame chiede quale sia la valutazione del relatore sulla lettera dell’associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia trasmessa alla Commissione.
        Il senatore PINGGERA manifesta il suo apprezzamento per l’iniziativa in titolo che dichiara di condividere e sul quale preannuncia un voto favorevole.
        Su proposta del presidente VILLONE la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di mercoledì 15 novembre il termine di presentazione degli emendamenti.
        Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236)
PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(4465)
CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Il presidente VILLONE avverte che la relatrice Dentamaro presenterà entro le ore 19 di oggi alcuni emendamenti che saranno esaminati nella seduta della Commissione di domani. Propone quindi di fissare per le ore 12 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti.
        Il senatore SCHIFANI crede che debbano essere forniti tempi più ampi per la presentazione di subemendamenti al fine di garantire una più compiuta valutazione delle proposte emendative formulate dalla relatrice.
        Il presidente VILLONE prende atto ribadendo che nella seduta di domani la Commissione riprenderà l’esame dei provvedimenti in titolo.


RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 503
        Su proposta del senatore GUBERT la Commissione, all’unanimità, conviene di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dell’esame del disegno di legge n. 503.

        
La seduta termina alle ore 16,05.
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4408
Art. 2.
2.4
La Relatrice
        Al comma 4, sopprimere le parole: «emanato con le modalità di cui all’articolo 5».
 
2.0.1
La Relatrice
        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Agenzia per il servizio civile)
        1. L’Agenzia per il servizio civile di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. L’Ufficio centrale nazionale:
            a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;
            b) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
            
c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;
            
d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall’Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l’Italia è parte;
            
e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;
            
f) provvede alla gestione dei crediti formativi attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.
        3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:
            
a) esaminano e approvano i progetti;
            b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonché con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d);
            
c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;
            
d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile.».
 
2.0.2
La Relatrice
        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Enti e organizzazioni privati)
        1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
            a) assenza di scopo di lucro;
            b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;
            
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;
            
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.».
 
2.0.2 (nuovo testo)
La Relatrice
        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Enti e organizzazioni privati)
        1. Gli enti e le associazioni di promozione sociale che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
            a) assenza di scopo di lucro;
            b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;
            
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge;
            
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.».
 
Art. 4.
4.100
La Relatrice
        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 5».
 
Art. 6.
6.100
La Relatrice
        Sopprimere l’articolo.
 
6.2
La Relatrice
        Al comma 2, sostituire la parola: «approva», con le seguenti: «assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge dei».
 
6.2 (nuovo testo)
La Relatrice
        Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale».
 
6.1
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Pieroni
        Al comma 2, dopo le parole: «i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali,» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
 
6.3
La Relatrice
        Sopprimere il comma 3.
 
6.100
La Relatrice
        Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all’articolo 10», con le parole: «di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)».
 
6.200
La Relatrice
        Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali».
 
6.200 (nuovo testo)
La Relatrice
        Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali».
 
Art. 7.
7.100
La Relatrice
        Al comma 1, dopo le parole: «e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto», inserire le seguenti: «nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti per ogni Regione».
 
7.100 (nuovo testo)
La Relatrice
        Al comma 1, dopo le parole: «e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto», inserire le seguenti: «nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma».
 
7.1
Manfredi, Pastore, Rizzi
        Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze effettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti».
 
7.1 (nuovo testo)
Manfredi, Pastore, Rizzi
        Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego».
 
Art. 8.
8.1
La Relatrice
        Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all’articolo 6, comma 2», con le seguenti: «di cui all’articolo 2-ter».
 
8.2
La Relatrice
        Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «all’estero».
 
8.2 (nuovo testo)
La Relatrice
        Al comma 2, sopprimere le parole da: «disponendo» fino alla fine del comma.
 
Art. 10.
10.100
La Relatrice
        Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.